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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I TA L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I TA L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10114 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.IVA ) con sede in Casalnuovo di Napoli (Na) al viale dei Platani n. 6 Parte_1 P.IVA_1 già in persona del legale rapp.te p.t. nato a [...] il giorno Parte_2 Parte_3
02/09/1935 (c.f. ) elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Reggia di Portici n. 69, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Mazza (c.f. ) e dell'Avv. Loredana Scarpati C.F._2
(c.f.: che congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono giusta procura C.F._3 posta in calce all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, iscritta al Controparte_1 registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e P. IVA , subentrata a titolo universale nei rapporti P.IVA_2 di (incorporante di , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
), con decorrenza 1 luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Controparte_5
Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, in persona del sig. , a ciò Persona_1 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio dott. - Roma repertorio nr 180134 Persona_2 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv.
Alessandra Pinto, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla C.F._4
Via G. Martucci n. 35;
OPPOSTA
P. IVA n. ), in persona del legale rappresentante p. t., con sede Controparte_6 P.IVA_3 in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Vico Trone, 2, presso lo studio dell'Avv. Teresa Esposito (c.f.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all' C.F._5 atto introduttivo;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 071 2023 01064789 56/000 notificata in data 18.10.2023 ad istanza di Controparte_1
, per un credito di € 251.254,64 (per recupero agevolazione legge 662/96) della
[...] Controparte_7
a seguito di surroga per escussione del Fondo di Garanza per le PMI.
[...]
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, sospendere l'esecutorietà del ruolo esattoriale portato dalla cartella esattoriale n° 071 2023 01064789 56/000; 2) accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale sopra elencata, con la conseguente cancellazione dal ruolo del concessionario di quanto in essa richiesto ed intimato;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 05.02.2024 (per l'udienza in citazione del 7.5.2024) si costituiva
[...]
per chiedere 1) in via preliminare e pregiudiziale, il rigetto della richiesta di sospensione Controparte_1 formulata da controparte in quanto priva di fondamento, 2) sempre in via preliminare e pregiudiziale ordinare a parte attrice l'integrazione del contraddittorio o, in via subordinata, autorizzare la chiamata in giudizio di
[...]
3) nel merito, rigettare la domanda perché illegittima ed infondata per le ragioni esposte con Controparte_6 vittoria di spese di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa costituiva in giudizio al fine di ottenere il rigetto Parte_4 della domanda.
Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con decreto provvisorio inaudita altera parte e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza del 10.12.2024 e poi del 16.9.2025.
2. Nel merito.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
A sostegno dell'opposizione la deduceva la lesione del diritto di difesa stante la mancata notifica Parte_1 sia dell'atto presupposto alla cartella (titolo esecutivo) che della comunicazione di surroga, l'incapacità di stabilire la natura del debito ed infine la nullità dell'attività di recupero credito mediante ruolo per le entrate gestite da
. Controparte_6 Ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2015, la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui alla legge n. 662 del 1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
La giurisprudenza di legittimità considera il credito derivante dalla surrogazione all'istituto bancario un credito autonomo, avente natura pubblicistica (cfr. Cass. 1005/2023), con conseguente inapplicabilità dell'art. 21 D.Lgs
46/1999; pertanto, parte opposta non aveva bisogno di munirsi di alcun titolo esecutivo per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme richieste con la cartella di pagamento. Invero, secondo quanto disposto dall'art.
8-bis, co. 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le somme liquidate all'opposta quale gestrice ed a titolo di perdite del Fondo di garanzia dei finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese previsto dall'art. 2, co. 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore della banca che ha erogato un siffatto finanziamento assicurandosene la parziale restituzione dal predetto
Fondo, vanno recuperate nei confronti del beneficiario finale di tale finanziamento e «dei terzi prestatori di garanzie» «mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni». Invero, il credito alla restituzione di tali somme da parte dei terzi garanti della banca finanziatrice, pur essendo originato dalla surrogazione legale nei diritti di detta banca, è considerato dal legislatore distintamente da quello della banca finanziatrice nei confronti del debitore principale e dei suoi garanti e deve ritenersi di natura pubblicistica (cfr. Cass. 1005/2023), la sua soddisfazione mirando a restituire al suddetto Fondo risorse finanziarie da destinare ai suoi scopi istituzionali, che pure hanno natura pubblicistica e in funzione dei quali lo stesso terzo comma del cit. art.
8-bis gli attribuisce, prescindendo dal consenso delle parti, un privilegio prevalente «su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi». Pienamente coerente con la natura pubblicistica di detto credito è pertanto anche la previsione che al suo recupero deve procedersi con lo strumento della riscossione mediante ruolo, secondo quanto previsto per la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, esclusi quelli economici, dai primi due commi dell'art. 17 del d.lgs. 46/1999, e senza bisogno che la società gestrice del suddetto Fondo si premunisca di un titolo esecutivo, ciò essendo previsto dal comma 3-ter del medesimo art. 17 solo per le società per azioni a partecipazione pubblica autorizzate ad avvalersi della riscossione mediante ruolo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del precedente comma 3-bis (cfr. Cass. 1005/2023; in tale senso sentenza n. 2024/2023 pubbl. il 05/05/2023, Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile).
Peraltro, la procedura di riscossione mediante ruolo si applica anche nei confronti dei garanti;
invero, l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
In definitiva, gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduti nei confronti del beneficiario del finanziamento si estendono anche al rapporto con il garante del finanziamento, ivi compresa pertanto la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Priva di pregio è la doglianza relativa alla omessa notifica del titolo sotteso alla cartella di pagamento;
invero,
ha notificato all'opponente dapprima in data 05.10.2018 “preavviso di revoca del Controparte_6 provvedimento di ammissione a fruire dell'agevolazione”, successivamente in data 02.05.2019 “provvedimento definitivo di revoca” ed infine in data 19.12.2022 “diffida alla restituzione degli importi erogati”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con attribuzione in favore del procuratore costituito nell'interesse di dichiaratosi antistatario. Controparte_6
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 10114/2023 così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che si liquidano, in favore della Parte_1 parte opposta e della terza chiamata, in €. 12.500,00 ciascuna per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito nell'interesse di dichiaratosi antistatario. Controparte_6
Così deciso in Aversa, il 25.9.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo