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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/09/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 51/2025 promossa da
società fusa per incorporazione in (P. IVA Controparte_1 CP_2
), giusta atto del 18.3.2025, Rep. n. 268 notaio P.IVA_1 [...]
Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ester Molinaro ed elettivamente domiciliata a
Roma, viale Bruno Buozzi n. 3, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Milliaccio ed elettivamente domiciliato a Venezia Mestre, corso Del Popolo 44, presso lo studio del difensore;
convenuto in riassunzione contro
(C.F. , Controparte_4 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Natalie Calenda ed elettivamente domiciliato a
Venezia Mestre, via Verdi n. 33, presso lo studio del difensore;
convenuto in riassunzione pagina 1 di 6 (C.F. , Controparte_5 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Donnarumma ed elettivamente domiciliato a Venezia Mestre, via Verdi n. 33, presso lo studio del difensore;
convenuto in riassunzione
(C.F. ), CP_6 C.F._4 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandra Spolaore e Alessandro Compagno ed elettivamente domiciliato a Venezia Mestre, via A. Costa n. 20, presso lo studio dei difensori;
convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione penale, sentenza n. 37137/2024 pubblicata in data
8 ottobre 2024
Conclusioni
Per CP_2
Questa difesa, preso atto dell'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha disposto che la prossima udienza del 10 Settembre si svolga mediante il deposito di note scritte;
- preso atto del deposito da parte dei Sigg. c.f. Controparte_3
, c.f. C.F._1 Controparte_4 C.F._2 CP_5
e c.f.
[...] C.F._3 CP_6 C.F._4 dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice con provvedimento del 29 Maggio 2025;
- considerata l'accettazione della suddetta proposta conciliativa da parte della Contr
che si riallega;
- considerata quindi l'avvenuta conciliazione fra tutte le parti,
CHIEDE
a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, di adottare gli opportuni provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 c.p.c.
Per Controparte_3
Il difensore, in vista dell'udienza del 10.09.2025, deposita dichiarazione di accettazione della proposta conciliativa formulata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia con ordinanza del 29.05.2025, sottoscritta dal signor . Controparte_3
pagina 2 di 6 Per Controparte_4
La scrivente difesa, preso atto dell'intervenuta accettazione di tutte le parti della proposta conciliativa formulata dal Giudice con provvedimento del 29.05.2025, chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, voglia adottare gli opportuni conseguenti provvedimenti per la definizione della controversia nei termini di cui al provvedimento citato.
Per Controparte_5
Il difensore, in vista dell'udienza del 10 settembre pv
DEPOSITA accettazione della proposta transattiva formulata dalla Ecc. Ma Corte di Appello con ordinanza del 29 maggio 2025 a firma del signor CP_5
Per CP_6
Ci si riporta integralmente a quanto eccepito, dedotto e prodotto nella comparsa di costituzione e risposta di parte.
Si conferma ad ogni modo l'accettazione della proposta di cui all'ordinanza del
29.05.2025, come da dichiarazione sottoscritta da e datata CP_6
09.07.2025.
Preso atto dell'accettazione della medesima proposta da parte di , già CP_2
si insiste per la definizione della controversia nei termini di cui alla CP_1 citata ordinanza del 29.05.2025, con ogni conseguenza di legge.
Fatto e ragioni della decisione
1. Il presente giudizio di rinvio segue il procedimento penale che ha visto
[...]
, , e , in concorso con CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 altri soggetti, imputati di numerosi furti aggravati, segnatamente di gasolio, e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici, quali dipendenti di e addetti di campo, responsabili delle operazioni Controparte_1 di carico dei prodotti petroliferi nella disponibilità di (28 capi di CP_1 imputazione).
All'esito del procedimento penale di primo grado, nel quale si era CP_1 costituita parte civile, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1831/2016, dichiarava la penale responsabilità di:
pagina 3 di 6 , in relazione ai capi 7), 13), 14) e 17), condannandolo alla Controparte_3 pena di anni due e mesi uno di reclusione ed euro 650,00 di multa;
, in relazione ai capi 2), 3), 4), 8), 12), 16) e 21), Controparte_5 condannandolo alla pena di anni due e mesi sette di reclusione ed euro 950,00 di multa;
, in relazione ai capi 5), 9), 11), 15), 18) e 20), condannandolo alla CP_6 pena di anni due e mesi cinque di reclusione ed euro 850,00 di multa;
, in relazione al capo 6), condannandolo alla pena di anni uno e Controparte_4 mesi sette di reclusione ed euro 350,00 di multa, pena sospesa.
Il Tribunale, inoltre, condannava i predetti imputati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di provvisionali in favore della parte civile costituita (euro 10.000,00 a carico di;
euro 20.000,00 Controparte_1 CP_4
a carico di;
euro 25.000,00 ciascuno a carico di e . CP_3 CP_6 CP_5
2. La sentenza del Tribunale veniva impugnata in appello da tutti gli imputati e la
Corte di appello di Venezia, in totale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale penale di Venezia, con sentenza n. 1955/2023, assolveva
[...]
, , e per non aver CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, II comma c.p.p., e revocava le statuizioni civili.
3. Detta sentenza veniva impugnata in Cassazione da la quale ne Controparte_1 chiedeva l'annullamento in relazione ai soli interessi civili, ai sensi dell'art. 573
c.p.p.
All'esito del giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, con sentenza n.37137/2024, annullava la sentenza della Corte territoriale e rinviava al giudice civile competente per valore in grado di appello.
4. Con atto di citazione, datato 27 dicembre 2024, ha riassunto in Parte_1 sede civile l'azione esercitata nel procedimento penale chiedendo la condanna di
, , e al Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, precisamente euro
853.652,00 per danni patrimoniali ed euro 500.000,00 per danno non patrimoniale.
pagina 4 di 6 Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree.
4.1. All'esito dell'udienza del 30 aprile 2025 il Consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con ordinanza del 29 maggio 2025, ha proposto che la controversia fosse conciliata con la corresponsione in favore di di: Controparte_1
- euro 20.000,00 da parte di;
Controparte_5
- euro 20.000,00 da parte di;
CP_6
- euro 5.000,00 da parte di;
Controparte_4
- euro 8.500,00 da parte di , oltre interessi legali dalla Controparte_3 decisione di primo grado al saldo;
- con la determinazione delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio nell'importo complessivo di euro 10.000,00, oltre spese generali (15%), CPA e
IVA se dovuta;
- con l'integrale compensazione di quelle del giudizio di rinvio.
Inoltre, in attesa di verificare l'esito della proposta, ha rinviato il processo all'udienza del 10 settembre 2025, disponendone la trattazione cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., da effettuarsi mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le determinazioni delle parti.
4.2. Con dichiarazione depositata il 21 luglio 2025 ha Controparte_3 dichiarato di accettare la suddetta proposta.
Con dichiarazione depositata il 29 agosto 2025 ha dichiarato di Controparte_4 accettare la suddetta proposta.
Con dichiarazione depositata l'8 luglio 2025 ha dichiarato di Controparte_5 accettare la suddetta proposta.
Con dichiarazione depositata il 14 luglio 2025 ha dichiarato di CP_6 accettare la suddetta proposta.
4.3. In data 3 settembre 2025 si è costituita in qualità di società CP_2 incorporante dando atto che è stata fusa per Controparte_1 Controparte_1 incorporazione in giusta atto del notaio in data 18 CP_2 Persona_1 marzo 2025, Rep. n. 268, e rilevando che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata.
pagina 5 di 6 4.3.1. Successivamente, (4 settembre 2025) anche ha depositato CP_2 dichiarazione di accettazione della suddetta proposta.
5. Ciò premesso, si osserva che, a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., il giudizio può concludersi ex art. 309 c.p.c. per inattività delle parti, oppure con un verbale di conciliazione (che costituisce titolo esecutivo ex art. 185 c.p.c. e che richiede la procura speciale del difensore se manca la parte), oppure con una sentenza che prende atto dell'accordo e dichiara la cessazione della materia del contendere, oppure con una sentenza che accoglie le conclusioni congiunte delle parti.
Nella specie, come evidenziato, sia l'attrice, sia i convenuti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del 29 maggio 2025, risultando ciò dalle dichiarazioni da essi sottoscritte e depositate nel fascicolo telematico dai rispettivi avvocati.
Pertanto, ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle domande formulate dalla parte riassumente, stante l'accordo intervenuto tra le parti in causa a seguito della proposta conciliativa formulata dal Consigliere istruttore, considerato che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Nulla deve disporsi in merito alle spese processuali dal momento che la loro regolamentazione è stata oggetto dell'accordo stesso.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, dato atto che le parti hanno conciliato la controversia nei temini esposti in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Venezia, camera di consiglio del 17 settembre 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 51/2025 promossa da
società fusa per incorporazione in (P. IVA Controparte_1 CP_2
), giusta atto del 18.3.2025, Rep. n. 268 notaio P.IVA_1 [...]
Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ester Molinaro ed elettivamente domiciliata a
Roma, viale Bruno Buozzi n. 3, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. ), Controparte_3 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Milliaccio ed elettivamente domiciliato a Venezia Mestre, corso Del Popolo 44, presso lo studio del difensore;
convenuto in riassunzione contro
(C.F. , Controparte_4 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Natalie Calenda ed elettivamente domiciliato a
Venezia Mestre, via Verdi n. 33, presso lo studio del difensore;
convenuto in riassunzione pagina 1 di 6 (C.F. , Controparte_5 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Donnarumma ed elettivamente domiciliato a Venezia Mestre, via Verdi n. 33, presso lo studio del difensore;
convenuto in riassunzione
(C.F. ), CP_6 C.F._4 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandra Spolaore e Alessandro Compagno ed elettivamente domiciliato a Venezia Mestre, via A. Costa n. 20, presso lo studio dei difensori;
convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione penale, sentenza n. 37137/2024 pubblicata in data
8 ottobre 2024
Conclusioni
Per CP_2
Questa difesa, preso atto dell'ordinanza con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha disposto che la prossima udienza del 10 Settembre si svolga mediante il deposito di note scritte;
- preso atto del deposito da parte dei Sigg. c.f. Controparte_3
, c.f. C.F._1 Controparte_4 C.F._2 CP_5
e c.f.
[...] C.F._3 CP_6 C.F._4 dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice con provvedimento del 29 Maggio 2025;
- considerata l'accettazione della suddetta proposta conciliativa da parte della Contr
che si riallega;
- considerata quindi l'avvenuta conciliazione fra tutte le parti,
CHIEDE
a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, di adottare gli opportuni provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 c.p.c.
Per Controparte_3
Il difensore, in vista dell'udienza del 10.09.2025, deposita dichiarazione di accettazione della proposta conciliativa formulata dall'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia con ordinanza del 29.05.2025, sottoscritta dal signor . Controparte_3
pagina 2 di 6 Per Controparte_4
La scrivente difesa, preso atto dell'intervenuta accettazione di tutte le parti della proposta conciliativa formulata dal Giudice con provvedimento del 29.05.2025, chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, voglia adottare gli opportuni conseguenti provvedimenti per la definizione della controversia nei termini di cui al provvedimento citato.
Per Controparte_5
Il difensore, in vista dell'udienza del 10 settembre pv
DEPOSITA accettazione della proposta transattiva formulata dalla Ecc. Ma Corte di Appello con ordinanza del 29 maggio 2025 a firma del signor CP_5
Per CP_6
Ci si riporta integralmente a quanto eccepito, dedotto e prodotto nella comparsa di costituzione e risposta di parte.
Si conferma ad ogni modo l'accettazione della proposta di cui all'ordinanza del
29.05.2025, come da dichiarazione sottoscritta da e datata CP_6
09.07.2025.
Preso atto dell'accettazione della medesima proposta da parte di , già CP_2
si insiste per la definizione della controversia nei termini di cui alla CP_1 citata ordinanza del 29.05.2025, con ogni conseguenza di legge.
Fatto e ragioni della decisione
1. Il presente giudizio di rinvio segue il procedimento penale che ha visto
[...]
, , e , in concorso con CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 altri soggetti, imputati di numerosi furti aggravati, segnatamente di gasolio, e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su prodotti energetici, quali dipendenti di e addetti di campo, responsabili delle operazioni Controparte_1 di carico dei prodotti petroliferi nella disponibilità di (28 capi di CP_1 imputazione).
All'esito del procedimento penale di primo grado, nel quale si era CP_1 costituita parte civile, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1831/2016, dichiarava la penale responsabilità di:
pagina 3 di 6 , in relazione ai capi 7), 13), 14) e 17), condannandolo alla Controparte_3 pena di anni due e mesi uno di reclusione ed euro 650,00 di multa;
, in relazione ai capi 2), 3), 4), 8), 12), 16) e 21), Controparte_5 condannandolo alla pena di anni due e mesi sette di reclusione ed euro 950,00 di multa;
, in relazione ai capi 5), 9), 11), 15), 18) e 20), condannandolo alla CP_6 pena di anni due e mesi cinque di reclusione ed euro 850,00 di multa;
, in relazione al capo 6), condannandolo alla pena di anni uno e Controparte_4 mesi sette di reclusione ed euro 350,00 di multa, pena sospesa.
Il Tribunale, inoltre, condannava i predetti imputati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di provvisionali in favore della parte civile costituita (euro 10.000,00 a carico di;
euro 20.000,00 Controparte_1 CP_4
a carico di;
euro 25.000,00 ciascuno a carico di e . CP_3 CP_6 CP_5
2. La sentenza del Tribunale veniva impugnata in appello da tutti gli imputati e la
Corte di appello di Venezia, in totale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale penale di Venezia, con sentenza n. 1955/2023, assolveva
[...]
, , e per non aver CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, II comma c.p.p., e revocava le statuizioni civili.
3. Detta sentenza veniva impugnata in Cassazione da la quale ne Controparte_1 chiedeva l'annullamento in relazione ai soli interessi civili, ai sensi dell'art. 573
c.p.p.
All'esito del giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, con sentenza n.37137/2024, annullava la sentenza della Corte territoriale e rinviava al giudice civile competente per valore in grado di appello.
4. Con atto di citazione, datato 27 dicembre 2024, ha riassunto in Parte_1 sede civile l'azione esercitata nel procedimento penale chiedendo la condanna di
, , e al Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, precisamente euro
853.652,00 per danni patrimoniali ed euro 500.000,00 per danno non patrimoniale.
pagina 4 di 6 Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle domande attoree.
4.1. All'esito dell'udienza del 30 aprile 2025 il Consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con ordinanza del 29 maggio 2025, ha proposto che la controversia fosse conciliata con la corresponsione in favore di di: Controparte_1
- euro 20.000,00 da parte di;
Controparte_5
- euro 20.000,00 da parte di;
CP_6
- euro 5.000,00 da parte di;
Controparte_4
- euro 8.500,00 da parte di , oltre interessi legali dalla Controparte_3 decisione di primo grado al saldo;
- con la determinazione delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio nell'importo complessivo di euro 10.000,00, oltre spese generali (15%), CPA e
IVA se dovuta;
- con l'integrale compensazione di quelle del giudizio di rinvio.
Inoltre, in attesa di verificare l'esito della proposta, ha rinviato il processo all'udienza del 10 settembre 2025, disponendone la trattazione cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., da effettuarsi mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le determinazioni delle parti.
4.2. Con dichiarazione depositata il 21 luglio 2025 ha Controparte_3 dichiarato di accettare la suddetta proposta.
Con dichiarazione depositata il 29 agosto 2025 ha dichiarato di Controparte_4 accettare la suddetta proposta.
Con dichiarazione depositata l'8 luglio 2025 ha dichiarato di Controparte_5 accettare la suddetta proposta.
Con dichiarazione depositata il 14 luglio 2025 ha dichiarato di CP_6 accettare la suddetta proposta.
4.3. In data 3 settembre 2025 si è costituita in qualità di società CP_2 incorporante dando atto che è stata fusa per Controparte_1 Controparte_1 incorporazione in giusta atto del notaio in data 18 CP_2 Persona_1 marzo 2025, Rep. n. 268, e rilevando che la fusione per incorporazione estingue la società incorporata.
pagina 5 di 6 4.3.1. Successivamente, (4 settembre 2025) anche ha depositato CP_2 dichiarazione di accettazione della suddetta proposta.
5. Ciò premesso, si osserva che, a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., il giudizio può concludersi ex art. 309 c.p.c. per inattività delle parti, oppure con un verbale di conciliazione (che costituisce titolo esecutivo ex art. 185 c.p.c. e che richiede la procura speciale del difensore se manca la parte), oppure con una sentenza che prende atto dell'accordo e dichiara la cessazione della materia del contendere, oppure con una sentenza che accoglie le conclusioni congiunte delle parti.
Nella specie, come evidenziato, sia l'attrice, sia i convenuti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del 29 maggio 2025, risultando ciò dalle dichiarazioni da essi sottoscritte e depositate nel fascicolo telematico dai rispettivi avvocati.
Pertanto, ritenuto che nulla debba essere disposto in ordine alle domande formulate dalla parte riassumente, stante l'accordo intervenuto tra le parti in causa a seguito della proposta conciliativa formulata dal Consigliere istruttore, considerato che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Nulla deve disporsi in merito alle spese processuali dal momento che la loro regolamentazione è stata oggetto dell'accordo stesso.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, dato atto che le parti hanno conciliato la controversia nei temini esposti in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Venezia, camera di consiglio del 17 settembre 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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