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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 4 marzo 2025 da cod. fisc. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Chiandussi (C.F.
e Giulia Affatati, (C.F. ), fax: 0402416132; C.F._2 CodiceFiscale_3
elettivamente Email_1 Email_2
domiciliato presso il loro studio in Trieste, via Ghega n. 6
contro cod. fisc. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._4
Trieste in via di Cologna n. 2 rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Benussi
nel cui studio elegge domicilio in largo Don Bonifacio, 1 Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento figlia minore di genitori naturali pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONCORDATE depositate in telematico l'8 aprile 2025
1. in tema di mantenimento della figlia la Sig.ra Persona_1 Controparte_1
rinuncia a ogni pretesa economica per il tempo pregresso e sino alla data odierna;
2. il sig. a partire dal mese di aprile 2025, provvederà a versare a Parte_1
titolo di mantenimento della figlia mediante bonifico alla sig.ra Per_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 300,00 omnicomprensivo (anche di tutte le spese straordinarie) entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
3. spese di lite integralmente compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 il signor esponeva di aver avuto una Parte_1
relazione dal 2009 al 2010 con la signora dalla quale, il 18 settembre 2010, era nata la CP_1
figlie ; le condizioni di affidamento e mantenimento della minore erano state disciplinate Per_1
con decreto del Tribunale per i Minorenni del 9 novembre 2011 e prevedevano l'affidamento esclusivo della minore alla madre e l'obbligo del padre di versare un contributo al mantenimento di euro 400,00 omnicomprensivo;
con successivo ricorso il signor Parte_1
aveva ottenuto dal Tribunale ordinario un aumento dei tempi di visita della minore presso il padre (decreto del 6 luglio 2015); il ricorrente rappresentava tuttavia che le sue condizioni economiche erano cambiate: la sua attività professionale, concertista e docente del
Conservatorio, aveva subito una sensibile riduzione delle entrate (anche a causa della pandemia da Covid) e numerose e progressive erano state nel tempo le sue esposizioni debitorie;
si erano inoltre aggravati gli obblighi di mantenimento avendo avuto altri due figli (nati nel 2015 e nel
2017) e non erano state sufficienti a coprire i debiti né la vendita di tutti i suoi strumenti musicali né la vendita di alcuni immobili;
chiedeva dunque al tribunale di disporre la modifica delle condizioni di mantenimento con la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 150,00 al mese per spese ordinarie e straordinarie. Per_1
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12 novembre 2024, la signora CP_1
contestava la domanda, evidenziando che il padre di non aveva affatto ottemperato con Per_1
regolarità a contribuire al mantenimento della figlia, tanto da accumulare un debito di
27.081,75 euro per il periodo dal 2016 al 2023 per il quale le parti avevano raggiunto un pagina 2 di 4 accordo transattivo il 19 aprile 2023 e si era mantenuto quasi totalmente inadempiente per il periodo successivo;
la madre godeva di uno stipendio netto di euro 3650 al mese ma doveva sostenere le spese per due figli (il primo nato da una precedente relazione e da poco tempo indipendente) e per la cui passione per la danza classica aveva comportato costosi corsi di Per_1
studio, che la madre intendeva assecondare attesi i risultati raggiunti (oltre alle spese per le sedute di psicoterapia che aveva avuto a causa dei problemi correlati ai rapporti con il padre); chiedeva dunque di respingere la domanda del ricorrente.
Nel corso del procedimento le parti depositavano memorie e documenti e venivano liberamente interrogate dal giudice delegato per la trattazione che ne tentava la conciliazione con esito positivo.
Con nota dell'8 aprile 2025 i procuratori delle Parti hanno depositato conclusioni congiunte e il giudice ha perciò rimesso la decisione al Collegio.
Questo Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle Parti consistenti nella previsione di una somma fissa mensile (senza distinguere tra spese ordinarie e straordinarie) pari a euro
300,00 a decorrere dal mese di aprile 2025 sia da omologare: tale previsione, infatti, consente alla madre di poter “contare” su un contributo certo per la figlia , sebbene non possano Per_1
essere completamente predeterminate né predeterminabili le spese straordinarie (soprattutto consistenti, nel caso in esame, nelle spese per corsi extrascolastici o per l'inserimento in specifiche scuole di danza); tale certezza permetterà, infatti, di ridurre le controversie tra i genitori, per i quali si sono rivelate ancora accese tensioni e difficoltà di comunicazione e collaborazione nell'interesse della figlia.
Si prende atto che le parti hanno concordato la rinuncia della signora al recupero del CP_1
debito maturato per il passato dal padre della minore e la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, pronunciando così decide:
omologa le condizioni concordate dalle parti con note depositate l'8 aprile 2024 e in epigrafe trascritte e per l'effetto pagina 3 di 4 dispone che contributo al mantenimento della figlia minore , nata il [...], stabilito Per_1
nella misura di euro 300,00 omnia al mese, decorra dal mese di aprile 2025
Spese compensate.
Così deciso in Trieste, 14/04/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso Il Presidente
dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 4 marzo 2025 da cod. fisc. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Chiandussi (C.F.
e Giulia Affatati, (C.F. ), fax: 0402416132; C.F._2 CodiceFiscale_3
elettivamente Email_1 Email_2
domiciliato presso il loro studio in Trieste, via Ghega n. 6
contro cod. fisc. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._4
Trieste in via di Cologna n. 2 rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Benussi
nel cui studio elegge domicilio in largo Don Bonifacio, 1 Email_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento figlia minore di genitori naturali pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONCORDATE depositate in telematico l'8 aprile 2025
1. in tema di mantenimento della figlia la Sig.ra Persona_1 Controparte_1
rinuncia a ogni pretesa economica per il tempo pregresso e sino alla data odierna;
2. il sig. a partire dal mese di aprile 2025, provvederà a versare a Parte_1
titolo di mantenimento della figlia mediante bonifico alla sig.ra Per_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 300,00 omnicomprensivo (anche di tutte le spese straordinarie) entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
3. spese di lite integralmente compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2024 il signor esponeva di aver avuto una Parte_1
relazione dal 2009 al 2010 con la signora dalla quale, il 18 settembre 2010, era nata la CP_1
figlie ; le condizioni di affidamento e mantenimento della minore erano state disciplinate Per_1
con decreto del Tribunale per i Minorenni del 9 novembre 2011 e prevedevano l'affidamento esclusivo della minore alla madre e l'obbligo del padre di versare un contributo al mantenimento di euro 400,00 omnicomprensivo;
con successivo ricorso il signor Parte_1
aveva ottenuto dal Tribunale ordinario un aumento dei tempi di visita della minore presso il padre (decreto del 6 luglio 2015); il ricorrente rappresentava tuttavia che le sue condizioni economiche erano cambiate: la sua attività professionale, concertista e docente del
Conservatorio, aveva subito una sensibile riduzione delle entrate (anche a causa della pandemia da Covid) e numerose e progressive erano state nel tempo le sue esposizioni debitorie;
si erano inoltre aggravati gli obblighi di mantenimento avendo avuto altri due figli (nati nel 2015 e nel
2017) e non erano state sufficienti a coprire i debiti né la vendita di tutti i suoi strumenti musicali né la vendita di alcuni immobili;
chiedeva dunque al tribunale di disporre la modifica delle condizioni di mantenimento con la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 150,00 al mese per spese ordinarie e straordinarie. Per_1
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12 novembre 2024, la signora CP_1
contestava la domanda, evidenziando che il padre di non aveva affatto ottemperato con Per_1
regolarità a contribuire al mantenimento della figlia, tanto da accumulare un debito di
27.081,75 euro per il periodo dal 2016 al 2023 per il quale le parti avevano raggiunto un pagina 2 di 4 accordo transattivo il 19 aprile 2023 e si era mantenuto quasi totalmente inadempiente per il periodo successivo;
la madre godeva di uno stipendio netto di euro 3650 al mese ma doveva sostenere le spese per due figli (il primo nato da una precedente relazione e da poco tempo indipendente) e per la cui passione per la danza classica aveva comportato costosi corsi di Per_1
studio, che la madre intendeva assecondare attesi i risultati raggiunti (oltre alle spese per le sedute di psicoterapia che aveva avuto a causa dei problemi correlati ai rapporti con il padre); chiedeva dunque di respingere la domanda del ricorrente.
Nel corso del procedimento le parti depositavano memorie e documenti e venivano liberamente interrogate dal giudice delegato per la trattazione che ne tentava la conciliazione con esito positivo.
Con nota dell'8 aprile 2025 i procuratori delle Parti hanno depositato conclusioni congiunte e il giudice ha perciò rimesso la decisione al Collegio.
Questo Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle Parti consistenti nella previsione di una somma fissa mensile (senza distinguere tra spese ordinarie e straordinarie) pari a euro
300,00 a decorrere dal mese di aprile 2025 sia da omologare: tale previsione, infatti, consente alla madre di poter “contare” su un contributo certo per la figlia , sebbene non possano Per_1
essere completamente predeterminate né predeterminabili le spese straordinarie (soprattutto consistenti, nel caso in esame, nelle spese per corsi extrascolastici o per l'inserimento in specifiche scuole di danza); tale certezza permetterà, infatti, di ridurre le controversie tra i genitori, per i quali si sono rivelate ancora accese tensioni e difficoltà di comunicazione e collaborazione nell'interesse della figlia.
Si prende atto che le parti hanno concordato la rinuncia della signora al recupero del CP_1
debito maturato per il passato dal padre della minore e la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, pronunciando così decide:
omologa le condizioni concordate dalle parti con note depositate l'8 aprile 2024 e in epigrafe trascritte e per l'effetto pagina 3 di 4 dispone che contributo al mantenimento della figlia minore , nata il [...], stabilito Per_1
nella misura di euro 300,00 omnia al mese, decorra dal mese di aprile 2025
Spese compensate.
Così deciso in Trieste, 14/04/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso Il Presidente
dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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