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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5192 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato ad [...] l'[...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Catena, via Roma n. 11, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Gorizia n. 25, presso lo studio dell'avv.
Elisabetta Schillaci, che lo rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
07.05.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001825596 (Prot. n. CP_
.2100.28/03/2023.0189011), notificata in data 06.04.2023, con la quale veniva richiesto, in solido con la di cui era legale rappresentante, il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di Controparte_2 sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2016, oltre € 6,60 a titolo di spese, e relativa all'atto di CP_ accertamento, prot. n. .2100.13/09/2019.0450341 del 25/09/2019.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per la mancata notificazione dell'atto di accertamento e la prescrizione della sanzione;
la violazione dell'art. 14 della L 681/81 poiché l'asserita notifica dell'atto di accertamento era comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni;
la sproporzione della sanzione. Deduceva come la aveva aderito, per l'anno 2016, alla rottamazione CP_3 Controparte_2 quater, di cui depositava la relativa domanda.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare e pregiudiziale - Sospendere, con decreto inaudita altera parte o previa apposita fissazione di udienza, l'efficacia della ordinanza ingiunzione suindicata, tenuto conto della estinzione della stessa per l'intervenuta decadenza ex art. 14 l. 689\1981 nonché per intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dalla opposta;
In via principale e nel merito - annullare, revocare e/o dichiarare inefficace la ordinanza-ingiunzione di pagamento n. OI-001825596 per tutti i motivi sopra esposti;
- per l'effetto dichiarare non dovuti gli importi di cui all'ingiunzione per intervenuta prescrizione quinquennale.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e rilevava come l aveva provveduto alla rideterminazione della sanzione secondo i criteri fissati CP_1 dal D. L. 48/2023. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 25.09.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione.
Differita come da provvedimenti in atti e per le motivazioni ivi indicate, alla luce del provvedimento del
Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del
Tribunale, la causa chiamata, infine, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza dell'11.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento delle somme ivi determinate, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2016, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
In ordine alla tempestività del deposito del ricorso e del rispetto del termine di cui all'art. 6 del D. Lgs.
150/2011, va osservato che il termine di trenta (30) giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione andava a scadere il 06.05.2023, che ricadeva nella giornata di sabato e quindi in applicazione del disposto di cui all'art. 2 155 c.p.c. esso è prorogato di diritto al giorno non festivo immediatamente successivo, ovverossia l'8.05.2023, essendo a sua volta il 07.05.2023 festivo.
In merito all'applicazione a tale termine dell'art. 155 c.p.c. si è già consolidata la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, la quale con l'Ordinanza n. 21489 del 15.09.2017, confermando il suo orientamento di cui alla pronuncia n. 11269/2016 ed in generale la n. 310/2016, ha statuito che “… il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno …”. Orientamento seguito anche dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, che ha recepito tale orientamento nella sentenza n. 1056 del 10.10.2017, nella quale così dispone “Con l'unico motivo di appello si censura il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile l'opposizione ad una delle 4 cartelle, evidenziando che il 21 agosto
2010, data di scadenza del termine di giorni 40 di cui all'art. 24 d lgs n. 46/1999, era sabato per cui, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., lo stesso doveva ritenersi prorogato al 23 agosto, cioè al lunedì successivo. La deduzione dell'appellante è corretta: effettivamente giorno 21 agosto (data indicata dallo stesso Tribunale quale scadenza dei 40 giorni) era sabato;
in base al combinato disposto dei commi IV ("Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo") e V ("La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato") la scadenza viene prorogata al lunedì successivo 23 agosto 2010”.
Pertanto, il ricorso risulta tempestivamente depositato nel temine di cui all'art. 6 del D. Lgs. 150/2011.
Parte ricorrente – in proprio - eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa e comunque la tardività dello stesso in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81.
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.13/09/2019.0450341 del 25/09/2019, la stessa va disattesa, alla luce della documentazione CP_ versata in atti dall' , dalla quale risulta regolarmente notificato. CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78603426692-8, notificata in data 25.09.2019, personalmente al ricorrente, (v. avviso di ricevimento in atti).
La predetta notificazione deve con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguita e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento, invece, all'eccezione di tardività della notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L
689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito
3 riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 03.03.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 08.03.2023 nel proc. n. 7178/2022R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del
25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, [tenuto conto dell'applicazione del disposto dell'art. 155 c.p.c.]
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
4 L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
5 Ciò posto, nella specie, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2016, (ultima scadenza Dicembre 2016) deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 25.09.2019 (cfr. avviso di ricevimento racc. a/r in atti), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione che risulta comunque infondata (ex plurimus: la prescrizione decorre dalla legge del 2016 che ha depenalizzato il reato, la violazione risale al 2016 e risulta interrotta dalla notifica dell'accertamento; riguardo alla sproporzione si rileva che essa era stata determinata in ossequio alla normativa vigente al momento della commessa violazione;
irrilevante l'adesione alla Rottamazione Quater, che non abbia esaurito gli effetti nei termini per il pagamento della violazione ossia entro tre mesi dalla contestazione ovvero antecedentemente alla contestazione stessa), il ricorso vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà, ponendo CP_ la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.05.2023 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001825596, per la tardiva notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti del ricorrente che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.863,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 15.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza dell'11 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5192 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nato ad [...] l'[...], c.f. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Catena, via Roma n. 11, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Gorizia n. 25, presso lo studio dell'avv.
Elisabetta Schillaci, che lo rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
07.05.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001825596 (Prot. n. CP_
.2100.28/03/2023.0189011), notificata in data 06.04.2023, con la quale veniva richiesto, in solido con la di cui era legale rappresentante, il pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di Controparte_2 sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2016, oltre € 6,60 a titolo di spese, e relativa all'atto di CP_ accertamento, prot. n. .2100.13/09/2019.0450341 del 25/09/2019.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per la mancata notificazione dell'atto di accertamento e la prescrizione della sanzione;
la violazione dell'art. 14 della L 681/81 poiché l'asserita notifica dell'atto di accertamento era comunque avvenuta oltre il termine di novanta giorni;
la sproporzione della sanzione. Deduceva come la aveva aderito, per l'anno 2016, alla rottamazione CP_3 Controparte_2 quater, di cui depositava la relativa domanda.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare e pregiudiziale - Sospendere, con decreto inaudita altera parte o previa apposita fissazione di udienza, l'efficacia della ordinanza ingiunzione suindicata, tenuto conto della estinzione della stessa per l'intervenuta decadenza ex art. 14 l. 689\1981 nonché per intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dalla opposta;
In via principale e nel merito - annullare, revocare e/o dichiarare inefficace la ordinanza-ingiunzione di pagamento n. OI-001825596 per tutti i motivi sopra esposti;
- per l'effetto dichiarare non dovuti gli importi di cui all'ingiunzione per intervenuta prescrizione quinquennale.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e rilevava come l aveva provveduto alla rideterminazione della sanzione secondo i criteri fissati CP_1 dal D. L. 48/2023. Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 25.09.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione.
Differita come da provvedimenti in atti e per le motivazioni ivi indicate, alla luce del provvedimento del
Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del
Tribunale, la causa chiamata, infine, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza dell'11.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la suindicata Ordinanza Ingiunzione dell' con cui il predetto ente, ingiungeva il pagamento delle somme ivi determinate, quale sanzione amministrativa per le violazioni, accertate in riferimento all'annualità 2016, di cui all'art. 2 c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n.
638 e ss.mm. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
In ordine alla tempestività del deposito del ricorso e del rispetto del termine di cui all'art. 6 del D. Lgs.
150/2011, va osservato che il termine di trenta (30) giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione andava a scadere il 06.05.2023, che ricadeva nella giornata di sabato e quindi in applicazione del disposto di cui all'art. 2 155 c.p.c. esso è prorogato di diritto al giorno non festivo immediatamente successivo, ovverossia l'8.05.2023, essendo a sua volta il 07.05.2023 festivo.
In merito all'applicazione a tale termine dell'art. 155 c.p.c. si è già consolidata la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, la quale con l'Ordinanza n. 21489 del 15.09.2017, confermando il suo orientamento di cui alla pronuncia n. 11269/2016 ed in generale la n. 310/2016, ha statuito che “… il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno …”. Orientamento seguito anche dalla giurisprudenza della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, che ha recepito tale orientamento nella sentenza n. 1056 del 10.10.2017, nella quale così dispone “Con l'unico motivo di appello si censura il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile l'opposizione ad una delle 4 cartelle, evidenziando che il 21 agosto
2010, data di scadenza del termine di giorni 40 di cui all'art. 24 d lgs n. 46/1999, era sabato per cui, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., lo stesso doveva ritenersi prorogato al 23 agosto, cioè al lunedì successivo. La deduzione dell'appellante è corretta: effettivamente giorno 21 agosto (data indicata dallo stesso Tribunale quale scadenza dei 40 giorni) era sabato;
in base al combinato disposto dei commi IV ("Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo") e V ("La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato") la scadenza viene prorogata al lunedì successivo 23 agosto 2010”.
Pertanto, il ricorso risulta tempestivamente depositato nel temine di cui all'art. 6 del D. Lgs. 150/2011.
Parte ricorrente – in proprio - eccepiva, tra l'altro, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per l'omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa sotteso e come indicato nella stessa e comunque la tardività dello stesso in violazione del termine di cui all'art. 14 della L 689/81.
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.13/09/2019.0450341 del 25/09/2019, la stessa va disattesa, alla luce della documentazione CP_ versata in atti dall' , dalla quale risulta regolarmente notificato. CP_ In merito, va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78603426692-8, notificata in data 25.09.2019, personalmente al ricorrente, (v. avviso di ricevimento in atti).
La predetta notificazione deve con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguita e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento, invece, all'eccezione di tardività della notifica in violazione del termine di cui all'art. 14 della L
689/81, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 Disp. Att. c.p.c., recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito
3 riportato in modo quasi testuale (cfr.: da ultimo, sentenza n. 811/2023 emessa in data 03.03.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 08.03.2023 nel proc. n. 7178/2022R.G.).
Come evidenziato nei richiamati precedenti << … va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983
n. 638), con il quale è stato previsto che L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del
25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981, [tenuto conto dell'applicazione del disposto dell'art. 155 c.p.c.]
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
4 L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210) …” (cfr.: sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).”>>
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
5 Ciò posto, nella specie, a fronte di contributi che scadevano nell'anno 2016, (ultima scadenza Dicembre 2016) deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 25.09.2019 (cfr. avviso di ricevimento racc. a/r in atti), con evidente violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, L 689/1981, secondo cui
“L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione che risulta comunque infondata (ex plurimus: la prescrizione decorre dalla legge del 2016 che ha depenalizzato il reato, la violazione risale al 2016 e risulta interrotta dalla notifica dell'accertamento; riguardo alla sproporzione si rileva che essa era stata determinata in ossequio alla normativa vigente al momento della commessa violazione;
irrilevante l'adesione alla Rottamazione Quater, che non abbia esaurito gli effetti nei termini per il pagamento della violazione ossia entro tre mesi dalla contestazione ovvero antecedentemente alla contestazione stessa), il ricorso vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse possono trovare parziale compensazione nella misura della metà, ponendo CP_ la restante parte a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.05.2023 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001825596, per la tardiva notifica dell'atto di accertamento ai sensi dell'art. 14, L 689/1981. CP_
2. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l alla refusione della restante metà nei confronti del ricorrente che, al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.863,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 15.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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