Articolo 41 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 40Articolo 42
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29 gennaio 1929
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10 aprile 1969
Art. 41.

L'ufficio finanziario, che abbia ricevuto la dichiarazione di opposizione, la trasmette immediatamente all'intendente di finanza che ha emesso il decreto. ((3))

Questi, entro dieci giorni dal ricevimento o dalla presentazione al proprio ufficio della dichiarazione di opposizione, trasmette gli atti al procuratore del Re presso il tribunale competente. ((3))

L'intendente di finanza puo' chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione.

Il rappresentante dell'Amministrazione non presta giuramento.

-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 41, commi 1 e 2.
Entrata in vigore il 10 aprile 1969
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