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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 207/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 207/2025 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. FUSI EMANUELE e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Guamo (LU) ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dalle avv. MIAZZI MARIA LUISA Angela Rampazzo, Irene Gianesini e NT BI e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Padova resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 02/12/2025. Oggetto : retribuzione. motivazione Premesso che:
- La ricorrente, dipendente della convenuta con mansioni di operatore socio-sanitario, sospesa, con provvedimento del 09/11/2021, dal servizio e dalla retribuzione a far data dal 20/11/2021 sino al 14/04/2022 in applicazione del disposto dell'art. 4 del DL 44/21, chiede l'annullamento dei provvedimenti di sospensione e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle retribuzioni non erogate dal 20/11/2021 al 14/04/2022 o pagina 1 di 5 in subordine dal 09/12/2021 - data a partire dalla quale ella disponeva di certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid 19 - al 14/04/2022.
- Sostiene la ricorrente, da un lato, che le norme di legge impositive dell'obbligo vaccinale ed in particolare le disposizioni che vietavano l'accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori non vaccinati siano in contrasto con i precetti costituzionali, e dall'altro che il provvedimento con il quale la datrice di lavoro ha disposto la sua sospensione in data 9/11/2021 per violazione dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 c. 1 DL 44/21 avrebbe dovuto essere revocato dall' a seguito dell'invio, da CP_1 parte della lavoratrice, della certificazione di esenzione sopra menzionata.
- La convenuta Amministrazione si è costituita contestando le asserzioni di controparte ed in particolare sostenendo che la certificazione ottenuta dalla lavoratrice e trasmessa all' non integrava quanto richiesto CP_1 dall'art. 4, co. 2, d.l. n. 44/2021 e, dunque, non era idonea a giustificare l'esonero dell'obbligo vaccinale prescritto alla ricorrente quale operatrice di interesse sanitario che opera in struttura ospedaliera, essendo stato rilasciato dal medico vaccinatore ai sensi e per gli esclusivi effetti dell'art. 3, co. 1, d.l. n. 105/2021, ossia per l'esonero dall'obbligo di esibire la certificazione verde (c.d. Green Pass) per l'accesso a ristoranti, piscine, palestre, musei etc. Contesta inoltre la resistente tutte le deduzioni formulate in ordine alla legittimità della normativa applicata in relazione ai parametri costituzionali ed eurounitari. Chiede pertanto la convenuta il rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
- Le domande della ricorrente sono infondate ed il ricorso deve pertanto essere rigettato.
- Quanto alla correttezza dell'operato della convenuta con riferimento alle norme di legge vigenti all'epoca dei fatti, valgono le argomentazioni già svolte in sede cautelare per la medesima vicenda, all'esito del procedimento d'urgenza instaurato dalla ricorrente al fine di ottenere la revoca della sospensione e il pagamento delle retribuzioni spettanti, conclusosi con rigetto per difetto del fumus boni iuris. Alcun elemento nuovo è infatti stato portato da parte ricorrente in questa sede di merito. Si
pagina 2 di 5 riporta di seguito, per la parte d'interesse, la motivazione dell'ordinanza emessa in data 04/03/2022 (prodotta da parte resistente sub doc. 14:
“Le disposizioni dell'art. 4 DL 44/21 sono chiare nel prescrivere che, ai fini dell'esonero dall'obbligo vaccinale, il lavoratore deve essere in possesso di certificato che attesti un “accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate”:
- “dal medico di medicina generale” (nella versione originaria del testo normativo),
- “dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2” (secondo il testo in vigore dal 27/11/2021),
- “dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2” (secondo il testo in vigore dal 26/01/2022). La norma dunque prescrive, sin dalla sua adozione, con disposizione che non è stata oggetto di modifiche, che la condizione di pericolo per la salute, che si verificherebbe con la somministrazione del vaccino, idonea a giustificare l'esenzione dall'obbligo, deve essere riferita a specifiche condizioni cliniche documentate. Il certificato prodotto dalla ricorrente alla a prescindere da qualunque CP_1 considerazione sulla validità temporale dello stesso e sulla qualifica da medico che lo ha rilasciato, non menziona in alcun modo, né tanto meno documenta, alcuna specifica condizione clinica. Detta condizione non è stata peraltro né allegata né documentata alla datrice di lavoro in sede di richiesta di revoca del provvedimento di sospensione, e neppure in questa sede giudiziale. Ne discende che il certificato non soddisfa i requisiti che la norma citata prevede per l'esonero dall'obbligo vaccinale vigente per gli esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario. Infondata è a tesi della ricorrente secondo la quale l'art. 4 c. 2 DL 44/21 afferma che
“chi è esente da vaccinazione Anti Sars-CoV-2, non ha l'obbligo di vaccinazione;
e non costituisce requisito per esercitare la professione o il lavoro”. Come rilevato, l'esenzione utile ai fini della possibilità di esercitare le professioni sanitarie richiede specifici requisiti, che nel caso di specie non risultano allegati né provati. Lo stesso certificato prodotto riporta la finalità dell'esenzione in esso attestata, legata all'accesso alle attività e servizi di cui all'art. 3 c. 1 DL 105/21. Tale
pagina 3 di 5 ultima disposizione prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. Le “disposizioni di cui al comma 1” citate si riferiscono alle attività interdette ai cittadini non in possesso di certificazione verde, e nulla hanno a che vedere con l'esercizio di attività sanitarie. Gli ambiti di applicazione delle norme considerate, pertanto, rimangono distinti, e ciò vale anche per le circolari ministeriali adottate in relazione alle prescrizioni relative alla certificazione verde, che solo in detto ambito risultano rilevanti. La condotta dell' appare dunque corretta, essendo la sospensione adottata CP_1 imposta dalla vigente normativa, a fronte dell'insussistenza dell'unico motivo di esonero dall'obbligo vaccinale allegato dalla ricorrente”.
- Quanto alle doglianze formulate in relazione alla legittimità della normativa citata, si richiamano in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le pronunce n. 14 e 15 del 9/02/2023, che hanno ritenuto legittime le norme sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, e sull'impossibilità di ottenere, in ipotesi di sospensione dall'attività lavorativa per violazione del suddetto obbligo, l'assegno alimentare, dichiarando l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. I rilievi formulati da parte ricorrente non forniscono infatti alcun profilo di novità rispetto alle questioni già esaminate dalla Corte, in particolare in relazione alla pericolosità dei vaccini ed alla finalità dell'obbligo vaccinale. La stessa Corte di Cassazione si è peraltro pronunciata, nell'applicare la normativa citata, richiamando le citate sentenze della Corte Costituzionale (sentt. Cass. Sez. L n. 15697/24 e n. 1881/25).
- Discende da quanto esposto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
pagina 4 di 5 - condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.109,00, oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.). Vicenza, 02/12/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 207/2025 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. FUSI EMANUELE e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Guamo (LU) ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dalle avv. MIAZZI MARIA LUISA Angela Rampazzo, Irene Gianesini e NT BI e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Padova resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 02/12/2025. Oggetto : retribuzione. motivazione Premesso che:
- La ricorrente, dipendente della convenuta con mansioni di operatore socio-sanitario, sospesa, con provvedimento del 09/11/2021, dal servizio e dalla retribuzione a far data dal 20/11/2021 sino al 14/04/2022 in applicazione del disposto dell'art. 4 del DL 44/21, chiede l'annullamento dei provvedimenti di sospensione e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle retribuzioni non erogate dal 20/11/2021 al 14/04/2022 o pagina 1 di 5 in subordine dal 09/12/2021 - data a partire dalla quale ella disponeva di certificato di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid 19 - al 14/04/2022.
- Sostiene la ricorrente, da un lato, che le norme di legge impositive dell'obbligo vaccinale ed in particolare le disposizioni che vietavano l'accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori non vaccinati siano in contrasto con i precetti costituzionali, e dall'altro che il provvedimento con il quale la datrice di lavoro ha disposto la sua sospensione in data 9/11/2021 per violazione dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 c. 1 DL 44/21 avrebbe dovuto essere revocato dall' a seguito dell'invio, da CP_1 parte della lavoratrice, della certificazione di esenzione sopra menzionata.
- La convenuta Amministrazione si è costituita contestando le asserzioni di controparte ed in particolare sostenendo che la certificazione ottenuta dalla lavoratrice e trasmessa all' non integrava quanto richiesto CP_1 dall'art. 4, co. 2, d.l. n. 44/2021 e, dunque, non era idonea a giustificare l'esonero dell'obbligo vaccinale prescritto alla ricorrente quale operatrice di interesse sanitario che opera in struttura ospedaliera, essendo stato rilasciato dal medico vaccinatore ai sensi e per gli esclusivi effetti dell'art. 3, co. 1, d.l. n. 105/2021, ossia per l'esonero dall'obbligo di esibire la certificazione verde (c.d. Green Pass) per l'accesso a ristoranti, piscine, palestre, musei etc. Contesta inoltre la resistente tutte le deduzioni formulate in ordine alla legittimità della normativa applicata in relazione ai parametri costituzionali ed eurounitari. Chiede pertanto la convenuta il rigetto del ricorso.
Ritenuto che:
- Le domande della ricorrente sono infondate ed il ricorso deve pertanto essere rigettato.
- Quanto alla correttezza dell'operato della convenuta con riferimento alle norme di legge vigenti all'epoca dei fatti, valgono le argomentazioni già svolte in sede cautelare per la medesima vicenda, all'esito del procedimento d'urgenza instaurato dalla ricorrente al fine di ottenere la revoca della sospensione e il pagamento delle retribuzioni spettanti, conclusosi con rigetto per difetto del fumus boni iuris. Alcun elemento nuovo è infatti stato portato da parte ricorrente in questa sede di merito. Si
pagina 2 di 5 riporta di seguito, per la parte d'interesse, la motivazione dell'ordinanza emessa in data 04/03/2022 (prodotta da parte resistente sub doc. 14:
“Le disposizioni dell'art. 4 DL 44/21 sono chiare nel prescrivere che, ai fini dell'esonero dall'obbligo vaccinale, il lavoratore deve essere in possesso di certificato che attesti un “accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate”:
- “dal medico di medicina generale” (nella versione originaria del testo normativo),
- “dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2” (secondo il testo in vigore dal 27/11/2021),
- “dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2” (secondo il testo in vigore dal 26/01/2022). La norma dunque prescrive, sin dalla sua adozione, con disposizione che non è stata oggetto di modifiche, che la condizione di pericolo per la salute, che si verificherebbe con la somministrazione del vaccino, idonea a giustificare l'esenzione dall'obbligo, deve essere riferita a specifiche condizioni cliniche documentate. Il certificato prodotto dalla ricorrente alla a prescindere da qualunque CP_1 considerazione sulla validità temporale dello stesso e sulla qualifica da medico che lo ha rilasciato, non menziona in alcun modo, né tanto meno documenta, alcuna specifica condizione clinica. Detta condizione non è stata peraltro né allegata né documentata alla datrice di lavoro in sede di richiesta di revoca del provvedimento di sospensione, e neppure in questa sede giudiziale. Ne discende che il certificato non soddisfa i requisiti che la norma citata prevede per l'esonero dall'obbligo vaccinale vigente per gli esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario. Infondata è a tesi della ricorrente secondo la quale l'art. 4 c. 2 DL 44/21 afferma che
“chi è esente da vaccinazione Anti Sars-CoV-2, non ha l'obbligo di vaccinazione;
e non costituisce requisito per esercitare la professione o il lavoro”. Come rilevato, l'esenzione utile ai fini della possibilità di esercitare le professioni sanitarie richiede specifici requisiti, che nel caso di specie non risultano allegati né provati. Lo stesso certificato prodotto riporta la finalità dell'esenzione in esso attestata, legata all'accesso alle attività e servizi di cui all'art. 3 c. 1 DL 105/21. Tale
pagina 3 di 5 ultima disposizione prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. Le “disposizioni di cui al comma 1” citate si riferiscono alle attività interdette ai cittadini non in possesso di certificazione verde, e nulla hanno a che vedere con l'esercizio di attività sanitarie. Gli ambiti di applicazione delle norme considerate, pertanto, rimangono distinti, e ciò vale anche per le circolari ministeriali adottate in relazione alle prescrizioni relative alla certificazione verde, che solo in detto ambito risultano rilevanti. La condotta dell' appare dunque corretta, essendo la sospensione adottata CP_1 imposta dalla vigente normativa, a fronte dell'insussistenza dell'unico motivo di esonero dall'obbligo vaccinale allegato dalla ricorrente”.
- Quanto alle doglianze formulate in relazione alla legittimità della normativa citata, si richiamano in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le pronunce n. 14 e 15 del 9/02/2023, che hanno ritenuto legittime le norme sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, e sull'impossibilità di ottenere, in ipotesi di sospensione dall'attività lavorativa per violazione del suddetto obbligo, l'assegno alimentare, dichiarando l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. I rilievi formulati da parte ricorrente non forniscono infatti alcun profilo di novità rispetto alle questioni già esaminate dalla Corte, in particolare in relazione alla pericolosità dei vaccini ed alla finalità dell'obbligo vaccinale. La stessa Corte di Cassazione si è peraltro pronunciata, nell'applicare la normativa citata, richiamando le citate sentenze della Corte Costituzionale (sentt. Cass. Sez. L n. 15697/24 e n. 1881/25).
- Discende da quanto esposto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
pagina 4 di 5 - condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.109,00, oltre a spese generali e accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.). Vicenza, 02/12/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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