Ordinanza cautelare 18 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01112/2026REG.PROV.COLL.
N. 09699/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9699 EL 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difeso dall'avvocato AR Uricchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero ELla Difesa, in persona EL Ministro pro tempore , il Ministero ELla difesa – Stato Maggiore ELl’Esercito, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale ELlo Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comando Generale ELl'Arma dei Carabinieri, in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale ELlo Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
ELla sentenza EL Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio EL Ministero ELla Difesa, Dipartimento impiego EL personale ELl'Esercito, e EL Comando Generale ELl'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Vista l’ordinanza n. 191/2024 che ha respinto l’istanza cautelare e ha compensato le spese di fase;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 20 gennaio 2026 il consigliere DR NI e uditi per le parti gli avvocati Antonio Francesco Certomà per AR Uricchio e l'avvocato ELlo Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto EL presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento M_D AB62BE8 REG 2022 0155633 EL 9 novembre 2022, notificato il 10 novembre 2022 con cui lo Stato Maggiore ELl’Esercito negava il trasferimento ELla ricorrente;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi incluso il preavviso di rigetto n. M_D AB62BE8 REG 2022 0137826 EL 29 settembre 2022, notificato il 3 ottobre 2022.
2. Alla luce ELla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e ELle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi ELle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti ELla vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il primo caporale maggiore sc ELl’Esercito -OMISSIS- residente a [...], precedentemente assegnata quale VFP4 al 6° Reggimento Alpini in RU, dal 23 marzo 2016 è in servizio presso l'8° Reggimento Fanteria Alpini in NZ a seguito di trasferimento a domanda, avendo chiesto e ottenuto il ricongiungimento al marito, carabiniere scelto, anch'egli contestualmente trasferito a domanda dal 18 gennaio 2016 dalla Stazione di Spilimbergo a quella di BA;
b) in riferimento alla nota M_DE22122REG20190036836 EL 27 giugno 2019 recante istanza di conferimento ELla -OMISSIS- con il Capo di Stato maggiore ELl’Esercito, lo Stato maggiore comunicava il riscontro negativo, tuttavia specificando che il militare avrebbe potuto fornire osservazioni scritte o documenti integrativi “ recanti eventuali reali elementi di novità ” nel termine di dieci giorni dalla notifica EL diniego;
c) in relazione all’istanza di ricongiungimento familiare nella sede di IS presentata il 26 febbraio 2020 il militare, in data 16 settembre 2020 avanzava istanza di accesso agli atti che veniva accolta con nota M_D E24094 REG2020 0066838 EL 29 settembre 2020;
d) in data 11 giugno 2021 il militare e il coniuge presentavano alle rispettive Amministrazioni istanza di trasferimento per ricongiungimento famigliare;
e) il 4 ottobre 2021 i legali ELla signora -OMISSIS- chiedevano al Ministero ELla difesa di avere notizie sullo stato EL procedimento relativo ai coniugi;
f) lo Stato maggiore ELl’Esercito e il Comando generale ELl’Arma dei carabinieri, rispettivamente con note prot. n. M_D E24094 GEG2021 086446 EL 12 ottobre 2021 e n. 360784/T-4-8 EL 15 novembre 2021, non accoglievano la citata istanza ELl’11 giugno 2021;
g) avverso tale diniego la signora -OMISSIS- proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia che, con sentenza n. -OMISSIS- lo accoglieva per “ violazione ELl’art. 10 bis ELla l. n. 241/1990, essendo pacifico che alla ricorrente non è stata data la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ELla sua istanza ”, invitando l’Amministrazione a “ rideterminarsi sulla sua istanza ELl’11 giugno 2021, tenendo in debito conto le argomentazioni difensive che la ricorrente riterrà di trasfondere nell’eventuale memoria procedimentale ”. Tale incombente veniva adempiuto dallo Stato maggiore ELl’Esercito con nota M_D AB62BE8 REG 2022 0137826 EL 29 settembre 2022;
h) con nota n. M_D AC87 FC7 REG2022 0014849 EL 10 ottobre 2022 venivano trasmesse le osservazioni EL militare;
i) il Ministero, con nota n. M_D AB62B8 REG2022 0155633 EL 9 novembre 2022 ha respinto l’istanza ELla ricorrente sui seguenti rilievi: “ - in merito alla paventata possibilità di ricoprire incarichi, diversi dall'incarico principale di operatore tramat/conduttore automezzi, la valutazione complessiva ELlo stato EL militare comporta che, presso il reparto di destinazione richiesto, vi debba essere una posizione corrispondente per ruolo, grado, specifica professionalità ed incarico conseguentemente assegnato e svolto, tale da rendere possibile la richiesta assegnazione. Occorre, pertanto, al fine di rendere possibile l'incontro tra “stato” EL militare ed esigenze di complessiva funzionalità ELle Forze Armate, che nella sede richiesta vi sia una posizione “identica” a quella ricoperta in atto; - la scelta di stabilire la residenza familiare a TARVISIO rientra nelle decisioni di natura privata che non possono costringere l'Amministrazione ELla Difesa (già intervenuta nell'anno 2016 per riunire i coniugi) ad intraprendere decisioni in materia di impiego per sanare tale situazione ”;
l) con ricorso al T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia la ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti sub 1., e la condanna “ ELla P.A. resistente a disporre il trasferimento ELla ricorrente presso una ELle sedi richieste o, in subordine, per la condanna ELla P.A. resistente alla rinnovazione ELl’attività amministrativa conseguente all’istanza presentata dalla ricorrente ”, articolando un unico motivo di gravame (esteso da pag. 9 a pag. 21), con il quale ha lamentato:
- “ 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/1990, DEL DPR 66/2010 e EL DPR 90/2010; 2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 29, 31, 37, 97 DELLA COSTITUZIONE; 3. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’ESERCITO e ELla DIRETTIVA “PARI OPPORTUNITA’, TUTELA DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA’. LINEE GUIDA”; 4. ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DI RAGIONEVOLEZZA E LOGICITA’ E PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI; 5. CARENZA/DIFETTO DI ISTRUTTORIA; 6. CARENZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE e/o MOTIVAZIONE SOLO APPARENTE; VIOLAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI; 7. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO; 8. ELUSIONE DEL GIUDICATO; 9. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”;
In particolare, la ricorrente ha dedotto che:
- “ La mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 7 e ss ELla legge 241/90 e di cui agli artt. 1028 e ss EL DPR 90/2010 ha leso i diritti ELla ricorrente, violando gravemente il principio EL contraddittorio e il diritto di difesa costituzionalmente garantito ”:
- “ Il provvedimento opposto è stato notificato, invece, senza neanche garantire tutti i diritti partecipativi e a fronte di una istruttoria praticamente inesistente – come si dirà in seguito -, quasi 180 giorni dopo la pubblicazione ELla sentenza. Anche tale circostanza sarebbe sufficiente ad ottenere un annullamento degli atti avversati. ”;
- “ dal disposto ELla normativa di riferimento, appare chiaro che gli Enti Militari di appartenenza debbano collaborare, soprattutto quando vi siano minori, per trovare la soluzione più idonea per la tutela ELla famiglia, non essendo prevista nei casi come quelli in esame alcuna preclusione al trasferimento o al diverso impiego EL personale per le finalità di cui si discute ”;
- “ Dagli atti però risulta che, seppure vi siano state ELle consultazioni, ciascun Ente EL Ministero abbia proceduto autonomamente, senza minimamente valutare le ragioni ELla ricorrente (e, ovviamente, EL coniuge/figli) e senza proporre alcuna soluzione alternativa, come imposto dalle disposizioni di riferimento ”;
- “ L’attività istruttoria posta in essere appare dunque superficiale, se non addirittura inesistente. Ciò viene testimoniato anche dalla motivazione ELl’atto opposto che, come nel caso dei dinieghi precedenti, in realtà risulta essere solo una motivazione “apparente” e poco cristallina ”;
- “ l’odierna resistente, incredibilmente, non sa, al di là EL formale provvedimento di mansione attribuito alla ricorrente (che evidentemente non risulta aggiornato), che l’incarico principale svolto dalla -OMISSIS- -sin dalla sua assegnazione all’attuale sede - è quello di “videoterminalista/informatico” addetto alla Sezione Matricola ”.
3. Il Ministero ELla difesa si è costituito nel giudizio di primo grado.
4. L’impugnata sentenza EL Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso compensando le spese di lite.
4.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Non sussiste la lesione dei diritti partecipativi ELla ricorrente atteso che alla stessa è stato dato ampio modo di interloquire con l’Amministrazione nel corso EL procedimento. Il procedimento, inizialmente avviato su istanza di parte e poi riavviato dall’Amministrazione in esecuzione ELla pronuncia di questo T.A.R. n. -OMISSIS-, si è sviluppato - questa volta - attraverso il pieno coinvolgimento ELla ricorrente alla quale è stato pacificamente comunicato il preavviso di rigetto, rispetto al quale ella in data 7 settembre 2022 ha pure formulato specifiche osservazioni. ”;
- “ Pure infondata è la censura d’illegittimità EL provvedimento relativa alla violazione dei termini procedimentali: alla violazione EL termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l’illegittimità ELl’atto tardivo, salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge. Nel caso di specie, però, il termine non è qualificato come perentorio, sicché la relativa doglianza è infondata. Neppure può trovare applicazione l’invocato art. 20 ELla l. n. 241/1990 in quanto il potere nella specie esercitato esula dall’ambito ELl’esercizio EL potere pubblicistico autoritativo soggetto alle norme puntuali ELla legge generale sul procedimento, trattandosi, viceversa, di un potere che l’Amministrazione ha esercitato nella veste di datore di lavoro, seppur con gli adattamenti richiesti dalla peculiare natura EL rapporto di lavoro in regime pubblicistico EL personale militare. ”;
- “ L’ulteriore deduzione di parte ricorrente che l’incarico principale svolto dall’istante sarebbe in realtà quello di “videoterminalista/informatico”, addetto alla sezione matricola, non può essere utilmente valorizzata. È infatti ormai consolidato l’orientamento secondo il quale non possono assumere rilevanza, ai fini ELla comparazione ELle posizioni, eventuali compiti che il militare assume di svolgere “in fatto” presso la sede di appartenenza, in quanto, nell’ambito EL pubblico impiego – e in particolar modo per il personale in regime di diritto pubblico – ciò che occorre considerare è la posizione attribuita al dipendente in base ad atti formali (Cons. di Stato, n. 196/2021). ”:
-“ ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’Amministrazione convenuta abbia motivatamente operato, seppur succintamente, un prudente bilanciamento tra le esigenze di servizio e di organico ELl’Amministrazione e i motivi di natura familiare dedotti dal dipendente a fondamento ELl’istanza di trasferimento, esternando in modo ragionevole e convincente le ragioni che l’hanno indotta a considerare prevalenti le prime ”;
- “ Quanto alla censura relativa alla mancata individuazione di una sede alternativa, l’Amministrazione ha chiarito che - in sede di valutazione congiunta con l’organo di impiego ELl’Arma dei Carabinieri - è emerso che non è stato possibile individuare una terza sede dove riunire i coniugi in quanto le attuali rispettive sedi di servizio (NZ e BA) sono le più vicine ove gli interessati possono trovare utile collocazione. ”.
5. Avverso tale pronuncia la signora -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, corredato da istanza cautelare, notificato il 5 dicembre 2023 e depositato in data 11 dicembre 2023 lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 12 a pag. 25):
- “ Carenza e/o intrinseca illogicità ELle motivazioni ELla sentenza; erroneità dei presupposti, omessa e/o non corretta valutazione dei motivi di fatto e di diritto proposti dalla ricorrente nel giudizio di primo grado: 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/1990, DEL DPR 66/2010 e EL DPR 90/2010; 2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 29, 31, 37, 97 DELLA COSTITUZIONE; 3. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’ESERCITO e ELla DIRETTIVA “PARI OPPORTUNITA’, TUTELA DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA’. LINEE GUIDA” 4. ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DI RAGIONEVOLEZZA E LOGICITA’ E PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI; 5. CARENZA/DIFETTO DI ISTRUTTORIA; 6. CARENZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE e/o MOTIVAZIONE SOLO APPARENTE; VIOLAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI; 7. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO; 8. ELUSIONE DEL GIUDICATO; 9. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA”
5.1. L’appellante ha rilevato:
- “ risulta lampante come P.A. abbia disatteso, nuovamente e nonostante quanto statuito dal TAR FVG nella sentenza -OMISSIS-, le garanzie ELla legge 241/90 sul procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e ss ELla citata legge (e con esse i principi di buon andamento ed imparzialità ELl’azione amministrativa, ex art. 97 Cost.); analoghe disposizioni – anch’esse completamente violate - si rinvengono nel Regolamento di Disciplina militare (DPR 90/2010), ove agli artt. 1028 e ss viene esplicitamente previsto l’obbligo di comunicare l’avvio EL procedimento agli interessati per garantire tutte le modalità partecipative al procedimento previste ex lege. ”;
- “ nella memoria di costituzione EL 09.08.2023 (nei confronti ELla quale il giudice di prime cure ha accolto l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa ELla ricorrente), al fine di giustificare la violazione dei diritti partecipativi, la P.A. ha avuto il coraggio di asserire di essere già intervenuta nel 2016 per favorire il ricongiungimento familiare e che, ad oggi, non essendo mutate le condizioni di fatto, non sussisterebbe alcun dovere di intervenire e/o valutare le nuove istanze ELla ricorrente. ”;
- “ per il TAR adito, il preavviso di rigetto andrebbe a sanare tutte le carenze e le violazioni di legge commesse dalla resistente in ordine alla partecipazione ELla ricorrente al procedimento, ivi inclusa la evidente superficialità con cui è stata condotta l’istruttoria (considerare immutata la situazione di un nucleo familiare che si è ampliato a seguito ELla nascita di un altro figlio è a dir poco paradossale). ”;
- “ la richiesta di essere ascoltata personalmente (audizione che avrebbe potuto consentire un confronto diretto tra le parti al fine di cercare una soluzione condivisa) costituiva un ulteriore tentativo finalizzato a chiarire le motivazioni poste alla base ELle domande avanzate. ”;
- “ la decisione di andare a vivere a IS è stata presa a seguito ELle rassicurazioni ELla P.A. in ordine ad un successivo trasferimento; ma dal tenore ELle parole EL giudice di prime cure sembra che detto elemento sia stato completamente ignorato e che, inoltre, a nulla rileverebbero le norme a tutela ELla famiglia ed al ricongiungimento dei coniugi ”;
- “ dal disposto ELla normativa di riferimento, appare chiaro che gli Enti Militari di appartenenza debbano collaborare, soprattutto quando vi siano minori, per trovare la soluzione più idonea per la tutela ELla famiglia, non essendo prevista nei casi come quelli in esame alcuna preclusione al trasferimento o al diverso impiego EL personale per le finalità di cui si discute ”;
- “ l’incarico principale svolto dalla -OMISSIS- - sin dalla sua assegnazione all’attuale sede - è quello di “videoterminalista/informatico” addetto alla Sezione Matricola, essendo titolare EL relativo diploma di Perito Informatico e avendo tutte le relative abilitazioni (la ricorrente è stata anche sottoposta alla prevista visita medica per ricoprire tale mansione). Quindi, non si tratta di un incarico astratto a cui la ricorrente potrebbe essere assegnata saltuariamente, ma si tratta ELla reale mansione che ad oggi, in via principale e si può affermare esclusiva, svolge la -OMISSIS- da numerosi anni. ”;
- “ Si ritiene erroneo quanto affermato dal giudice di primo grado, che ritiene infondata la censura relativa alla violazione dei termini procedimentali per la conclusione EL procedimento, ritenendo gli stessi non perentori e, dunque, ritenendo non applicabile al caso di specie l’art. 20 l. 241/1990. ”.
5.2. L’appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento ELl’appello e, in riforma ELla sentenza impugnata, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, la condanna ELl’Amministrazione resistente a disporre il trasferimento ELla ricorrente presso una ELle sedi richieste o, in subordine, a rinnovare l’attività amministrativa conseguente all’istanza presentata dalla ricorrente, nonché, in via cautelare, la sospensione ELl’efficacia ELla sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari di giudizio “ da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario. ”.
6. In data 5 dicembre 2023 la parte appellante ha presentato istanza di fissazione ELl’udienza.
7. Il Ministero ELla difesa, Dipartimento impiego EL personale ELl'Esercito e il Comando generale ELl’Arma dei carabinieri si sono costituiti in giudizio in data 13 dicembre 2023.
8. Con memoria EL 12 gennaio 2024 la parte resistente ha concluso evidenziando l’insussistenza dei presupposti ELla domanda cautelare, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza ELl’appello, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese.
9. Con ordinanza n. 191/2024 EL 18 gennaio 2024 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di fase.
10. In data 12 febbraio 2025 parte appellante ha presentato istanza di prelievo.
11. Nella memoria di replica EL 15 dicembre 2025 parte appellante ha chiesto di “ accogliere tutte le richieste avanzate nell'atto introduttivo EL presente giudizio, che qui devono intendersi riportate e trascritte parola per parola. ”.
12. Con atto EL 15 gennaio 2026 l’avvocato AR Uricchio, difensore ELla signora -OMISSIS- ha ELegato l’avvocato Antonio Francesco Certomà EL Foro di Roma a sostituirla all’udienza EL 20 gennaio 2026, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà.
13. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica EL 20 gennaio 2026.
14. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
Premessa l’inconferenza nel caso di specie dei precedenti di servizio, le doglianze oggetto EL gravame, ribadite nella memoria di replica alle osservazioni di parte resistente, relative alla violazione ELle garanzie partecipative al procedimento previste dalla legge, con conseguente violazione EL principio EL contraddittorio e il diritto di difesa, non risultano meritevoli di accoglimento.
In via preliminare si rileva che l’art. 1028, comma 1, EL decreto EL Presidente ELla Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico ELle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) recita: “ Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile EL procedimento dà comunicazione ELl'inizio EL procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o regolamenti, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio ”.
La norma intende colpire una violazione di carattere formale che, tuttavia, ha ragione di invalidare l’intero procedimento, assumendo quindi una valenza in concreto sostanziale, se e nella misura in cui il destinatario EL provvedimento alleghi in giudizio elementi fattuali in grado di introdurre un serio principio di prova in ordine alla diversa, ancorché solo astratta, possibilità che il procedimento avrebbe potuto sortire esito diverso mercè la partecipazione procedimentale pretermessa.
La norma in esame è speculare all’art. 21- octies , comma 2, ELla legge n. 241 EL 1990, norma che ha introdotto nell’ordinamento un principio generale di netta rilevanza EL vizio omissivo a seconda se l’attività è vincolata o discrezionale, escludendosi soltanto nel primo caso una sua rilevanza invalidante, invece conservata nella seconda.
Tuttavia, anche con riguardo all’attività discrezionale, nella giurisprudenza amministrativa si è fatto strada un indirizzo, che il Collegio condivide, secondo il quale il vizio di omessa comunicazione di avvio EL procedimento - affinché non si traduca in una sterile e automatica applicazione ELla norma, EL tutto disancorata dal contesto reale in cui il procedimento si è svolto e al fine di evitare un’inutile duplicazione ELl’attività amministrativa il cui esito potrebbe risultare immutato – sconta in giudizio l’allegazione, da parte EL deducente, di elementi fattuali concreti in grado di revocare in dubbio l’attendibilità EL contenuto sostanziale EL provvedimento.
Più in particolare, è stato affermato che la comunicazione di avvio EL procedimento dovrebbe diventare superflua quando: i) l'adozione EL provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'amministrazione; ii) i presupposti fattuali ELl'atto risultano assolutamente incontestati dalle parti; iii) il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili; iv) l'eventuale annullamento EL provvedimento finale, per accertata violazione ELl'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l'amministrazione EL potere (o addirittura EL dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto (anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti giuridici) (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4925/2012).
Ulteriore sviluppo ELla tesi è che la sola deduzione EL vizio, non suffragata dalla rappresentazione ELl’interesse quale sarebbe stato tutelato nel procedimento amministrativo se si fosse consentita la partecipazione, finisce per essere infondata e, prima ancora, inammissibile per genericità e astrattezza ELla censura.
In altri termini, il vizio prospettato, se anche in linea di principio è pertinente, tuttavia nel concreto sconta una lettura ELla norma sganciata da rigidi formalismi e strumentalizzazioni. Ragion per cui, il ricorrente che intenda far valere il vizio in parola deve farsi carico di allegare in ricorso le ragioni che in punto di fatto e di diritto avrebbero potuto arrecare una qualche utilità all’azione amministrativa.
La necessità di siffatta allegazione è immanente e speculare alla funzione-utilità stessa di arricchimento sul piano EL merito e ELla legittimità che può derivare dalla partecipazione EL destinatario al procedimento.
Ne consegue che l’omissione ELla comunicazione comporta l’illegittimità EL provvedimento finale solo se il soggetto non avvisato possa provare che, ove avesse avuto la possibilità di partecipare, avrebbe potuto presentare osservazioni e proposizioni anche solo eventualmente idonee ad incidere sul provvedimento finale in termini a lui favorevoli (cfr. Cons. Stato, sez. I, n.1654/2020; sez. IV, n. 4445/2004).
Ciò premesso, applicando le suesposte coordinate alla fattispecie all’esame, il Collegio osserva che parte ricorrente non ha allegato alcun profilo fattuale in grado di revocare in dubbio l’attendibilità EL contenuto sostanziale EL provvedimento: i presupposti fattuali ELl'atto risultano debitamente acclarati, il quadro normativo di riferimento non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili, i vizi dedotti sono stati tutti scrutinati, nel mentre, l’amministrazione ha esplicitato le ragioni ELla misura adottata.
L’Amministrazione resistente EL resto ha operato nel pieno rispetto ELle garanzie procedimentali, assicurando al militare, come risulta dalla documentazione prodotta, la possibilità di presentare proprie osservazioni che recano la data EL 7 settembre 2022. Ne discende che, dando spazio alle sue osservazioni, è stata garantita all’interessato la piena partecipazione al procedimento e il diritto di difesa e di contraddittorio.
Né per altro verso la parte attorea ha dimostrato come, sul piano concreto, un’eventuale audizione personale avrebbe potuto permettere di rappresentare un quadro fattuale diverso da quello ampiamente compendiato tanto nelle diverse istanze di ricongiungimento prodotte, quanto nelle citate osservazioni. Risulta quindi palese che l'audizione, laddove accordata e/o disposta, avrebbe comportato solo un inutile aggravio procedimentale.
Sul punto sembra comunque opportuno evidenziare che, diversamente da quanto asserito dall’appellante, l’art. 1030 EL d.P.R. n. 90/2010 non impone alcun obbligo di audizione, configurando lo stesso, nel quadro ELle “ Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe ”, una facoltà ELl’Amministrazione riconducibile alla piena discrezionalità EL responsabile ELla competente unità organizzativa che in questo modo potrà convocare l’interessato “ per chiarimenti o risposte a specifiche istanze o richieste ” solo qualora concorra il duplice requisito ELla necessità e ELla rispondenza“ (cfr. Cons. Stato, sez. I, n. 46/2022).
Ogni valutazione in merito è, dunque, rimessa al discrezionale apprezzamento ELl'Amministrazione stessa ed è, come tale, passibile di censura solo per manifesta illogicità e/o irragionevolezza, vizi che, nel caso specifico, non si ravvisano sussistere, atteso che l'Amministrazione intimata disponeva, con tutta evidenza, di tutti gli elementi necessari per decidere, in via definitiva, sulla sua istanza di trasferimento. Laddove poi (anche se non si volesse concordare con le superiori prospettazioni) si consideri che il provvedimento in esame “segue” un precedente annullamento disposto dal Tar con la citata sentenza n. -OMISSIS-, è evidente che le posizioni ELle parti erano ben note e “metabolizzate” e che davvero non si vede cos’altro vi sarebbe stato da aggiungere sotto il profilo fattuale o giuridico.
Per quanto invece concerne l’asserita violazione ELle norme a tutela ELla famiglia e EL ricongiungimento dei coniugi, segnatamente l’art. 2209- sexies c.o.m. e la Direttiva ELlo Stato maggiore Difesa “Pari opportunità, tutela ELla famiglia e ELla genitorialità. Linee guida” ed. 2017, specie in presenza di figli minori di età, l’appellante fa in particolare discendere le proprie difficoltà dalla distanza EL luogo di lavoro da quello di residenza, segnalando che il trasferimento richiesto dal militare per tutelare l’unità famigliare deve essere valutato con estrema attenzione da parte ELl’Amministrazione. Tale normativa impone inoltre all’amministrazione l’obbligo di valutare congiuntamente e in maniera prioritaria le istanze dei coniugi militari, operando un equo bilanciamento tra le esigenze di servizio e le esigenze di tutela ELl’unità famigliare e ELla genitorialità.
A questo riguardo, premesso che nel citato art. 2209- sexies al comma 1 si indica “ ferma la prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento EL servizio ”, il Collegio rileva che nella richiamata Direttiva ELlo Stato maggiore Difesa “Pari opportunità, tutela ELla famiglia e ELla genitorialità. Linee guida” ed. 2017 si fa espressamente stato EL fatto che “ le misure di tutela sociale previste dall’Amministrazione Difesa, quali ad esempio ricongiungimento o reimpiego, vanno sempre messe in sistema con l’esistenza di posizione organica coerente con il grado, ruolo e specialità degli interessati, che nel nuovo Ente devono trovare utile ed efficace impiego. ”.
Tali asserzioni esprimono particolari e prevalenti esigenze di tutela degli interessi militari rispetto a quelle proprie ELla generalità ELle pubbliche amministrazioni, ampliando, rispetto alla disciplina generale, l’oggetto ELla valutazione di competenza ELl’Amministrazione, la quale, nell’esercizio EL proprio potere discrezionale, deve considerare, oltre le esigenze organizzative comuni a tutti i pubblici uffici, anche le esigenze tipiche ELle Forze armate e le peculiari funzioni svolte dal personale impiegato (Cons. Stato, sez. II, n.761/2025 e n. 10099/2024). Come affermato dalla Corte costituzionale, EL resto, “ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va ovviamente valutata alla luce ELla peculiare posizione EL cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell’ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze […] ” (Corte cost., n. 215/2017).
In chiave sistematica, si è quindi riconosciuto che “ la disciplina dettata dal codice ELl’ordinamento militare – coerentemente con la propria natura codicistica ed in applicazione ELla Costituzione, che all’art. 52, si riferisce espressamente ad un vero e proprio “ordinamento” ELle Forze Armate – è, ove apprezzata con un approccio ermeneutico di ampio respiro, con ogni evidenza atta a connotare l’impiego militare di un carattere certamente separato dalle altre forme di impiego alle dipendenze ELle Pubbliche Amministrazioni e connotato da forti elementi di specialità. In particolare, l’osmosi con gli istituti dettati per gli impieghi civili alle dipendenze ELle Pubbliche Amministrazioni è mediata, filtrata e conformata da un principio generale di preservazione ELle specificità settoriali ELle Forze Armate e di tutti i Corpi di Polizia, traguardate non come valore finale in sé, bensì come ineludibile esigenza strumentale, necessaria per consentire l’ottimale perseguimento ELle peculiari e ELicate funzioni loro proprie (ossia la difesa militare ELlo Stato per terra, mare ed aria e la prevenzione e repressione, anche con l’uso ELla forza, dei reati)” (Cons. Stato, sez. II, n.761/2025; sez. IV, n. 4993/2017; in termini, cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, n. 1489/2020).
In tale cornice, il diniego di un’istanza diretta al ricongiungimento dei coniugi nella stessa sede di servizio non può essere considerato illegittimo facendo leva sul carattere costituzionale degli interessi sottesi all’istituto di cui all’art. 2209- sexies c.o.m., giacché identico rango riveste l’interesse alla difesa ELla Patria (art. 52, comma 1 Cost.) e alla sicurezza nazionale (sulla preminenza di tali valori, anche a livello internazionale, cfr. Cons. Stato, sez. II, n.761/2025; sez. I, n. 1485/2023), con la conseguente prevalenza, nel quadro di un equilibrato bilanciamento degli interessi, alle necessità operative ELl’Amministrazione, non potendosi pregiudicare o comunque mettere in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi per soddisfare l’interesse – pur di rilevanza costituzionale – EL singolo dipendente (Cons. Stato, sez. II, n. 705/2024).
Ciò detto e premesso che secondo la giurisprudenza per la ELicatezza degli interessi pubblici sottesi allo status di militare, “ non può essere considerato come assoluto il diritto all’unità familiare ” (Cons. Stato, sez. II, n. 6713/2022; sez. IV, n. 7619/2020), nel caso di specie il provvedimento finale, EL tutto motivato, risulta il frutto di una scelta discrezionale adottata nel pieno rispetto dei criteri tipizzati nell’art. 2209- sexies c.o.m.. Infatti la stessa risulta fondata sia su un’adeguata e prioritaria istruttoria condotta dalle due Amministrazioni di appartenenza dei coniugi, sia su un esame congiunto ELle istanze dei coniugi assicurato attraverso il ricorso a uno specifico scambio di informazioni tra le due Amministrazioni.
In tale quadro, inoltre, appare opportuno evidenziare la collaborazione effettivamente svolta dall’Amministrazione ELla difesa, come dimostrato dal trasferimento, a domanda, ELla ricorrente dalla sede di RU e EL coniuge, carabiniere, dalla sede di Spilimbergo, a quelle attuali, rispettivamente di NZ e di BA, nonché la possibilità, emersa nel 2021, di un ricongiungimento dei coniugi presso la sede di Belluno.
In ordine a tale aspetto, poi, parte attorea afferma che il trasferimento ottenuto nel 2016 presso l’attuale sede di servizio di NZ non fu ottenuto in esito a un’istanza di ricongiungimento famigliare ma fu indotto dall’Amministrazione e accettato dalla ricorrente “ in virtù di precise rassicurazioni verbali ricevute dalla scala gerarchica, secondo cui, una volta ottenuto il passaggio in servizio permanente, le sarebbe stato concesso il trasferimento presso una sede che le avrebbe permesso di ricongiungersi effettivamente con il nucleo famigliare. ” Sulla base di questo legittimo affidamento i coniugi decisero di stabilire definitivamente la residenza a IS. Ne discende che il mancato trasferimento ELl’appellante e EL suo coniuge nella richiesta sede di IS integra la violazione EL principio di buona fede e di correttezza ELl’azione ELl’Amministrazione e EL principio EL legittimo affidamento.
Tale doglianza non appare invero meritevole di pregio in quanto dalla documentazione in atti emerge la piena correttezza ELl’operato ELl’Amministrazione. Infatti, alla luce ELla vigente normativa che impediva di operare il trasferimento auspicato dalla sede di RU a “ una sede ubicata nella zona di IS ” a favore di un militare allora volontario in ferma prefissata (VFP), il diniego ELl’Amministrazione ha costituito un atto dovuto.
Inoltre, il trasferimento a NZ, successivamente concesso dietro presentazione di un’istanza, se non è risultato tale da soddisfare completamente la ricorrente si è comunque tradotto in un effettivo e concreto avvicinamento alla residenza famigliare, tale da dimostrare la volontà ELl’Amministrazione di accontentare il più possibile il militare, in un quadro di armonico bilanciamento con le prioritarie esigenze di servizio ELla Forza armata, statuite dall’art. 2209- sexies EL codice.
Più in particolare, le circostanze documentate in atti sembrano poi escludere la possibilità di configurare nel caso di specie un legittimo affidamento nel militare. Infatti, nel segnalare che tale affidamento avrebbe trovato la sua genesi in generiche e non provate “ precise rassicurazioni verbali ricevute dalla scala gerarchica ”, appare quanto meno incauto immaginare la possibilità di incardinare “ scelte di vita fondamentali e irreversibili ” quali l’acquisto, attraverso un contratto di mutuo e la ristrutturazione di un’abitazione dove stabilire la propria residenza sulla base di generiche assicurazioni verbali di un futuro trasferimento.
A questo riguardo, peraltro, il Collegio non può non rilevare una certa contraddizione nella traiettoria argomentativa ELl’appellante nel momento in cui la stessa fonda il proprio affidamento sulle ripetute “ precise rassicurazioni verbali “ e poi qualifica come “ inconsistente ” l’argomentazione ELl’Amministrazione resistente nella parte in cui, con riguardo alla comunicazione effettuata nel 2021 circa la possibilità di un ricongiungimento dei coniugi presso la sede di Belluno, sottolinea che “ la proposta di Belluno non è mai stata formalizzata in un atto ufficiale diretto alla ricorrente, ma comunicata in via EL tutto informale e generica al solo coniuge, tramite un preavviso di rigetto relativo alla sua istanza di trasferimento. ” Ne discende che secondo parte attorea non dimostrate “ precise rassicurazioni verbali “ rivestono una valenza superiore a una comunicazione “ EL tutto informale e generica ” contenuta in un preavviso di rigetto e in quanto tali idonee a suscitare un legittimo affidamento nella ricorrente.
Del resto, la volontà ELl’Amministrazione di tenere nella dovuta considerazione le ragioni ELla ricorrente trova fondamento sostanziale nella comunicazione, effettuata nel 2021, circa la possibilità di un ricongiungimento dei coniugi presso la sede di Belluno, ove la ricorrente avrebbe potuto essere assegnata al 7° reggimento Alpini.
Inoltre, il fatto che si sottolinei che nelle varie istanze si sia sempre indicato “ più sedi alternative ” quali, in realtà, le sole due di IS in via principale e di RA EL NT in via subordinata, non esclude, come affermato dall’appellante, che l’Amministrazione abbia agito nell’ottica di individuare la soluzione più idonea a contemperare le esigenze familiari EL militare con quelle organizzative e di servizio proprie ELla dimensione pubblica.
In questo quadro, una volta che si è così deciso di fissare la propria residenza a IS, dove peraltro vivono i genitori EL militare, le difficoltà “ organizzative e gestionali ” richiamate in ordine alla distanza di 65 chilometri tra IS e l’attuale sede di servizio, alla nascita di un secondo figlio, all’assenza di idonei mezzi pubblici, all’impossibilità di accompagnare e riprendere i figli a scuola, alla modifica dei turni di servizio EL coniuge, all’attività commerciale svolta a IS dai genitori asseritamente tale da impedire loro di fornire un supporto costante nella gestione dei nipoti non sembrano costituire circostanze tali da qualificare come illegittimo il diniego ELl’Amministrazione.
Neanche coglie nel segno la censura d’illegittimità EL provvedimento relativa alla violazione dei termini procedimentali in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, tale illegittimità per tardività ELl’atto discende esclusivamente dalla natura perentoria EL termine assegnato dalla legge all’Amministrazione, circostanza questa non rilevabile nel caso di specie.
Al riguardo il Collegio rileva infatti che i termini previsti per la conclusione EL procedimento hanno - per consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6255/2021, n. 5114/2021) - mera natura ordinatoria (salva espressa previsione contraria), con la conseguenza che il mancato rispetto EL termine non è in alcun modo idoneo a determinare l'illegittimità EL provvedimento finale, né priva la pubblica amministrazione EL potere di provvedere, come peraltro si evince dall’art. 1034, comma 4, EL d.P.R. n. 90/2010, secondo il quale “ La scadenza EL termine non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza EL relativo potere ” (è appena il caso di evidenziare, che ogni contraria prospettazione si risolverebbe in un danno per il privato istante, piuttosto che in un vantaggio).
Del pari non può ritenersi formato il silenzio-assenso sull'istanza di trasferimento EL ricorrente, ostandovi non solo quanto disposto dall'art. 20, comma 4, ELla legge n. 241/1990, che esclude espressamente dall'ambito di applicazione ELle disposizioni sul silenzio assenso gli atti e procedimenti riguardanti, tra gli altri, " la difesa nazionale " e la " pubblica sicurezza ", nel cui alveo va ricondotto anche quello che qui viene in rilievo in quanto afferente a scelte di carattere organizzativo ELl'Esercito italiano funzionali all'assolvimento ELle relative funzioni, ma anche e soprattutto l'ampia discrezionalità che lo connota, che non consente di derogare al principio ELla riserva di potere, in base alla quale spetta, per l'appunto, al (solo) organo competente la valutazione e la conseguente scelta ELla misura concreta da adottare per il perseguimento ELl'interesse pubblico, che non può essere vanificata dal mero decorso EL termine per provvedere.
Né migliore considerazione può essere riservata alla doglianza secondo la quale l’incarico svolto dall’appellante è quello di “ videoterminalista/informatico ” addetto alla sezione matricola, sin dalla prima assegnazione all’attuale sede di servizio e non di “ operatore tramat/conduttore automezzi ”, profilo che comunque mantiene come eventuale incarico secondario.
Infatti, nel premettere che la stessa Direttiva ELlo Stato maggiore Difesa “Pari opportunità, tutela ELla famiglia e ELla genitorialità. Linee guida” ed. 2017, più volte richiamata dall’appellante a sostegno ELle proprie ragioni, evidenzia che “ le misure di tutela sociale previste dall’Amministrazione Difesa, quali ad esempio ricongiungimento o reimpiego, vanno sempre messe in sistema con l’esistenza di posizione organica coerente con il grado, ruolo e specialità degli interessati, che nel nuovo Ente devono trovare utile ed efficace impiego ”, nel caso di specie il diniego al trasferimento per ricongiungimento familiare è stato motivato dall’Amministrazione con l’assenza nelle due sedi richieste di IS e di RA EL NT ELla posizione organica rivestita dalla -OMISSIS- di “ operatore tramat/conduttore automezzi ”.
Ciò rilevato, assodato che la parte attorea non ha contestato l’affermazione ELl’Amministrazione relativa all’assenza nelle sedi richieste di posizioni vacanti di “ operatore tramat/conduttore automezzi ”, il Collegio segnala che non assumono “ rilevanza, ai fini ELla comparazione, eventuali compiti che il militare assume di svolgere “in fatto” presso la sede di appartenenza, in quanto, nell’ambito EL pubblico impiego – e in particolar modo per il personale in regime di diritto pubblico – ciò che occorre considerare è la posizione attribuita al dipendente in base ad atti formali ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n.196/2021, n. 987/2018). Poiché dalla documentazione in atti si evince che l’incarico formalmente assegnato all’appellante è quello di “ operatore tramat/conduttore automezzi ” e non quello di “ videoterminalista/informatico ”, in ordine a tale ultima posizione parte attorea ha depositato in sede di giudizio di primo grado una dichiarazione ELla stessa appellante datata 27 giugno 2023 e due note di compiacimento dalle quali si evince un mero svolgimento “di fatto” di detto incarico a seguito ELl’assenza per maternità di una collega, senza alcun riferimento a una modifica ufficiale da parte EL Ministero ELla difesa ELl’incarico formalmente assegnato alla -OMISSIS-.
Ne è disceso, in conclusione, il rispetto da parte ELl’Amministrazione appellata di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo normativamente prestabilito.
Tanto premesso, l’appello è infondato e deve essere respinto.
16. Le spese di grado, stante l’assoluta particolarità ELla vicenda, sono da compensare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9699/2023), lo respinge.
Spese processuali ELl’odierno grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, EL decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 EL Regolamento (UE) 2016/679 EL Parlamento europeo e EL Consiglio EL 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o ELla dignità ELla parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento ELle generalità ELla parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio EL giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
DR NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR NI | BI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.