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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/10/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2305/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 21/10/2025, innanzi al Giudice Dottor Paolo Bertollini, è presente:
per nessuno è comparso;
Controparte_1
per , l'avv. DONNARUMMA ALFONSO. Parte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense EA DO.
Il giudice preliminarmente sottopone al contraddittorio delle parti la possibile tardività dell'atto d'appello, in relazione al termine breve per appellare.
L'Avv. DO si riporta alla memoria difensiva e ai successivi scritti già depositati, insistendo anche sulla tardività dell'appello che può essere rilevata d'ufficio, con vittoria di spese.
Il giudice
Alle ore 9:58 si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza.
Verbale chiuso alle ore 13:17.
Il giudice dott. Paolo Bertollini R.G. N. 2305/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. N. 2305/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- Appellante –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pontinia, Parte_1 C.F._1
viale Europa n. 48, presso lo studio dell'avv. Alfonso DO che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello;
- Appellato -
Conclusioni delle parti: Come precisate all'udienza del 21.10.2025
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 1078/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 29.06.2017, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione prot. n. 36069 del 25.05.2017, con cui era stata comminata nei confronti dello stesso, dall' Controparte_2
, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.500,00
[...] per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis) T.U.L.P.S., per la presenza nei locali commerciali della siti in , piazza Indipendenza n. 23/24, di tre Controparte_3 CP_2 apparecchi di intrattenimento per la raccolta di scommesse di cui all'art. 110, comma 6,
risultati privi dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.; sanzione, Parte_3 quest'ultima, che era stata comminata non solo alla società, ma anche al personalmente Pt_1 siccome legale rappresentante della stessa all'epoca del controllo e della contestazione.
Contestava, in particolare, il la legittimità dell'ordinanza ingiunzione per essere stata la Pt_1 stessa notificata a lui personalmente, nonostante egli avesse da tempo dismesso il ruolo di amministratore della società e la relativa qualifica fosse stata assunta da altri.
Censurava, inoltre, il difetto di motivazione del provvedimento opposto, atteso che lo stesso affermava che “gli apparecchi ubicati nel locale in questione hanno raccolto gioco, come rilevato dalla Banca Dati AAMS” e si doleva dell'errata quantificazione della sanzione per non avere l'amministrazione fatto corretta applicazione dell'art. 8 legge n. 689/1981.
Fissata l'udienza e notificato il ricorso, resisteva in giudizio l' Controparte_1
con memoria difensiva del 25.05.218, concludendo per il rigetto del ricorso e per
[...]
la conferma del provvedimento sanzionatorio.
Precisava infatti che lo stesso era stato notificato al personalmente quale trasgressore, Pt_1
in ragione della carica da lui ricoperta alla data del controllo e della contestazione, di legale rappresentante della al 3.05.2013, a nulla rilevando che l'amministrazione Controparte_3 fosse successivamente passata a , che aveva comunque ricevuto la notifica del CP_4
provvedimento quale nuova legale rappresentante della società, obbligata in solido.
Nel merito, si riportava inoltre alle risultanze del verbale di constatazione dell'illecito, da cui risultava il funzionamento degli apparecchi rinvenuti nei locali della società, e contestava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del concorso formale.
All'esito del giudizio, il ricorso veniva accolto dal Giudice di Pace di con sentenza n. CP_2
1078/2019, di annullamento del provvedimento impugnato.
Riteneva, in particolare, il primo giudice l'illegittimità dello stesso siccome notificato al Pt_1
personalmente, nonostante la carica di legale rappresentante della alla data Controparte_3 della notifica del 18.11.2013, fosse già stata assunta da CP_5 Veniva proposto appello avverso tale decisione dall' Controparte_1
con ricorso depositato il 14.05.2020, censurando il capo di sentenza che aveva escluso la legittimità della notifica del provvedimento sanzionatorio al Rappresentava, infatti, la Pt_1
parte appellante che la sanzione amministrativa era stata ingiunta anche all'appellante personalmente in quanto autore della violazione ex artt. 3 e 18 legge n. 689/1981.
Concludeva quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, per il rigetto dell'opposizione reiterando tutte le questioni già dedotte nel giudizio di primo grado.
Fissata l'udienza e notificato tempestivamente il ricorso, si costituiva in giudizio Pt_1
con memoria difensiva del 17.11.2020, concludendo per il rigetto dell'appello e per la
[...] conferma della sentenza di primo grado;
deduceva, in particolare, l'inammissibilità delle nuove allegazioni svolte dalla controparte, siccome integranti un'inammissibile mutatio della strategia difensiva adottata in primo grado in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Infine, riproponeva tutti gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti in prime cure.
Dopo plurimi rinvii, la causa subiva rinvio all'odierna udienza di discussione al termine della quale viene definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, l'appello va dichiarato inammissibile perché tardivo.
Infatti, “nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento
d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.” (cfr. Cass., sez. VI-2, 2 novembre 2015, n. 22390). Esso va pertanto depositato in cancelleria non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, entro il termine lungo di cui all'art. 327
c.p.c., senza che peraltro incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo rilievo solo la data del deposito di quest'ultima (cfr. Cass., sez. VI-22,
22 luglio 2021, n. 21153).
Nel caso di specie, la notificazione della sentenza è avvenuta in data 19.02.2020, come riconosciuto dalla stessa parte appellante nel ricorso e risultante dalla documentazione ad esso allegata, essendo tale notifica idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza ex art. 434 c.p.c.
Il ricorso in appello è stato tuttavia depositato solo in data 14.05.2020, oltre la scadenza del suddetto termine, circostanza da cui discende l'inammissibilità del gravame. 3. Le spese per il grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto della particolare semplicità delle questioni di rito affrontate, per tutte le fasi del processo (ad eccezione della fase istruttoria, che non si è svolta).
L'inammissibilità dell'appello comporta, inoltre, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002 circa il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali in favore di parte appellata, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) Dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002;
Latina, 21 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 21/10/2025, innanzi al Giudice Dottor Paolo Bertollini, è presente:
per nessuno è comparso;
Controparte_1
per , l'avv. DONNARUMMA ALFONSO. Parte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense EA DO.
Il giudice preliminarmente sottopone al contraddittorio delle parti la possibile tardività dell'atto d'appello, in relazione al termine breve per appellare.
L'Avv. DO si riporta alla memoria difensiva e ai successivi scritti già depositati, insistendo anche sulla tardività dell'appello che può essere rilevata d'ufficio, con vittoria di spese.
Il giudice
Alle ore 9:58 si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza.
Verbale chiuso alle ore 13:17.
Il giudice dott. Paolo Bertollini R.G. N. 2305/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. N. 2305/2020 vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- Appellante –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pontinia, Parte_1 C.F._1
viale Europa n. 48, presso lo studio dell'avv. Alfonso DO che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello;
- Appellato -
Conclusioni delle parti: Come precisate all'udienza del 21.10.2025
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 1078/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 29.06.2017, proponeva opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione prot. n. 36069 del 25.05.2017, con cui era stata comminata nei confronti dello stesso, dall' Controparte_2
, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.500,00
[...] per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-bis) T.U.L.P.S., per la presenza nei locali commerciali della siti in , piazza Indipendenza n. 23/24, di tre Controparte_3 CP_2 apparecchi di intrattenimento per la raccolta di scommesse di cui all'art. 110, comma 6,
risultati privi dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.; sanzione, Parte_3 quest'ultima, che era stata comminata non solo alla società, ma anche al personalmente Pt_1 siccome legale rappresentante della stessa all'epoca del controllo e della contestazione.
Contestava, in particolare, il la legittimità dell'ordinanza ingiunzione per essere stata la Pt_1 stessa notificata a lui personalmente, nonostante egli avesse da tempo dismesso il ruolo di amministratore della società e la relativa qualifica fosse stata assunta da altri.
Censurava, inoltre, il difetto di motivazione del provvedimento opposto, atteso che lo stesso affermava che “gli apparecchi ubicati nel locale in questione hanno raccolto gioco, come rilevato dalla Banca Dati AAMS” e si doleva dell'errata quantificazione della sanzione per non avere l'amministrazione fatto corretta applicazione dell'art. 8 legge n. 689/1981.
Fissata l'udienza e notificato il ricorso, resisteva in giudizio l' Controparte_1
con memoria difensiva del 25.05.218, concludendo per il rigetto del ricorso e per
[...]
la conferma del provvedimento sanzionatorio.
Precisava infatti che lo stesso era stato notificato al personalmente quale trasgressore, Pt_1
in ragione della carica da lui ricoperta alla data del controllo e della contestazione, di legale rappresentante della al 3.05.2013, a nulla rilevando che l'amministrazione Controparte_3 fosse successivamente passata a , che aveva comunque ricevuto la notifica del CP_4
provvedimento quale nuova legale rappresentante della società, obbligata in solido.
Nel merito, si riportava inoltre alle risultanze del verbale di constatazione dell'illecito, da cui risultava il funzionamento degli apparecchi rinvenuti nei locali della società, e contestava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del concorso formale.
All'esito del giudizio, il ricorso veniva accolto dal Giudice di Pace di con sentenza n. CP_2
1078/2019, di annullamento del provvedimento impugnato.
Riteneva, in particolare, il primo giudice l'illegittimità dello stesso siccome notificato al Pt_1
personalmente, nonostante la carica di legale rappresentante della alla data Controparte_3 della notifica del 18.11.2013, fosse già stata assunta da CP_5 Veniva proposto appello avverso tale decisione dall' Controparte_1
con ricorso depositato il 14.05.2020, censurando il capo di sentenza che aveva escluso la legittimità della notifica del provvedimento sanzionatorio al Rappresentava, infatti, la Pt_1
parte appellante che la sanzione amministrativa era stata ingiunta anche all'appellante personalmente in quanto autore della violazione ex artt. 3 e 18 legge n. 689/1981.
Concludeva quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, per il rigetto dell'opposizione reiterando tutte le questioni già dedotte nel giudizio di primo grado.
Fissata l'udienza e notificato tempestivamente il ricorso, si costituiva in giudizio Pt_1
con memoria difensiva del 17.11.2020, concludendo per il rigetto dell'appello e per la
[...] conferma della sentenza di primo grado;
deduceva, in particolare, l'inammissibilità delle nuove allegazioni svolte dalla controparte, siccome integranti un'inammissibile mutatio della strategia difensiva adottata in primo grado in violazione dell'art. 345 c.p.c.
Infine, riproponeva tutti gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti in prime cure.
Dopo plurimi rinvii, la causa subiva rinvio all'odierna udienza di discussione al termine della quale viene definita con la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, l'appello va dichiarato inammissibile perché tardivo.
Infatti, “nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento
d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 150 del 2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c.” (cfr. Cass., sez. VI-2, 2 novembre 2015, n. 22390). Esso va pertanto depositato in cancelleria non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, entro il termine lungo di cui all'art. 327
c.p.c., senza che peraltro incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo rilievo solo la data del deposito di quest'ultima (cfr. Cass., sez. VI-22,
22 luglio 2021, n. 21153).
Nel caso di specie, la notificazione della sentenza è avvenuta in data 19.02.2020, come riconosciuto dalla stessa parte appellante nel ricorso e risultante dalla documentazione ad esso allegata, essendo tale notifica idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza ex art. 434 c.p.c.
Il ricorso in appello è stato tuttavia depositato solo in data 14.05.2020, oltre la scadenza del suddetto termine, circostanza da cui discende l'inammissibilità del gravame. 3. Le spese per il grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, tenuto conto della particolare semplicità delle questioni di rito affrontate, per tutte le fasi del processo (ad eccezione della fase istruttoria, che non si è svolta).
L'inammissibilità dell'appello comporta, inoltre, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002 circa il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali in favore di parte appellata, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) Dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002;
Latina, 21 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini