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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2025, n. 30379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30379 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
O SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15253/2019 R.G. proposto da: Ente Cambiano società cooperativa per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Miccinesi e dall’avv. Francesco Pistolesi, elettivamente domiciliata in Roma al viale Liegi n.32, presso l’avv. Marcello Clarich. – ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza n.2245/2018 della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata in data 15 novembre 2018 e depositata in data 13 dicembre 2018. tributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 30379 Anno 2025 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA Data pubblicazione: 18/11/2025 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7/10/2025 dal Presidente del collegio DR Giudicepietro. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Paola Filippi, che si è riportato alle conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Marco Miccinesi per parte ricorrente e l’avvocato dello Stato TI ON. FATTI DI CAUSA 1. L'Ente Cambiano Società Cooperativa per Azioni (già Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Società Cooperativa per Azioni) versò all'erario la somma di euro 54.208.740,00, pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, esercitando così l'opzione di cui all'art. 2, comma 3-bis, del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 2016, n. 49, della c.d. way out, ossia la possibilità per le banche di credito cooperativo aventi alla predetta data patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, modificando il proprio statuto in modo da escludere l'esercizio dell'attività bancaria e mantenendo nel contempo le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 cod. civ., assicurando ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria di formazione ed informazione sui temi del risparmio e di promozione dei programmi di assistenza. L'Ente formulò quindi istanza di rimborso sia alla Direzione provinciale di Firenze sia alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, impugnando di seguito il silenzio - rifiuto formatosi su detta istanza dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, che rigettò il ricorso. 2. La Commissione tributaria regionale (C.t.r.) della Toscana, con sentenza n. 2245/4/2018, depositata il 13 dicembre 2018, non notificata, respinse a sua volta l'appello proposto dall'Ente, condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite. 3. Avverso la sentenza della C.t.r. l'Ente Cambiano ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, con i quali sono prospettate, tra l'altro (primi tre motivi), diverse questioni afferenti la dedotta incompatibilità della suddetta 3 disciplina normativa con il diritto primario e secondario dell'Unione europea, con richiesta, in via gradata all'istanza di disapplicazione della normativa suddetta nella parte in cui subordina l'esercizio della succitata opzione al versamento dell'imposta sopra indicata, di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché di sollevare questione di legittimità costituzionale (motivi da quattro ad otto), in relazione agli artt. 3, 42, 45, 53 Cost., nonché all'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo in tema di protezione della proprietà (quarto motivo), nonché in relazione agli artt. 45, 47 e 77 Cost. (quinto motivo), agli artt. 41 e 117 Cost. e 16 della Carta dei diritti a presidio del principio della libera concorrenza (settimo e ottavo motivo). L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una prima memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4. Con ordinanza del 5/11/2019, la Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della l. n. 87/1953, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 3- bis e 3- ter, del d.l. n. 18/2016, quale convertito, con modificazioni, dalla l. n. 49/2016, nei termini di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 Cost. A sua volta, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.149/2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, quest'ultimo limitatamente alle parole «al netto del versamento di cui al comma 3-ter», di cui al primo periodo, e alle parole «e 3-ter» di cui al terzo periodo, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 2016, n. 49, promosse dalla Corte di cassazione, sezione tributaria civile, in riferimento agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 della Costituzione. 4 All’esito dell’udienza pubblica del 27 settembre 2021, questa Corte, con ordinanza interlocutoria, ha disposto il rinvio pregiudiziale, dichiarato irricevibile dalla CGUE. Infine, il ricorso veniva nuovamente fissato per l’udienza pubblica del 7 ottobre 2025, in cui la Corte, all’esito della discussione, si è riservata la decisione. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente depositava ulteriore memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo l'ente ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dei principi europei di libera concorrenza e di salvaguardia del mercato, consacrati negli artt. 101, 102, 120 e 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea» (di seguito, ove non virgolettato, TFUE), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la C.t.r. ha ritenuto legittima l'imposizione in oggetto, sebbene la c.d. way out per le banche di credito cooperativo dotate d'ingente patrimonio che non avessero inteso prestare adesione ad un gruppo cooperativo bancario prevedesse il conferimento dell'azienda bancaria in società per azioni anche di nuova costituzione, permanendo, in capo alla conferente, pur a seguito delle conseguenti variazioni statutarie regolarmente approvate, la finalità mutualistica da svolgere anche attraverso il pacchetto azionario conseguito mediante l'anzidetto conferimento;
con ciò, dunque, ledendo in primo luogo la normativa primaria unionale di cui in rubrica a tutela dei principi di libera concorrenza e salvaguardia del mercato. 1.2. Con il secondo motivo l'Ente Cambiano lamenta «violazione e/o falsa applicazione del principio di libera circolazione dei capitali, di cui all'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, meglio specificato dalla Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008, "concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali", che recepisce la Direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969, la quale afferma, salve le eccezioni di cui all'art. 6 (già art. 12 della Direttiva n. 69 cit.), non ricorrenti nella vicenda in oggetto, la neutralità degli atti di conferimento», in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Premesso che il legislatore europeo ha fissato nel limite massimo dell'1 per cento 5 del valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti, dedotte le obbligazioni assunte e gli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento (artt. 3, par. 1, lett. a e c, 8, par. 3 e 11, par. 1, della Direttiva 2008/7/CE), la soglia entro la quale, al ricorrere di alcuni presupposti, le operazioni di conferimento, ove già tassate alla data del 10 gennaio 2006, avrebbero potuto continuare ad essere legittimamente sottoposte ad imposizione da parte degli Stati membri, il ricorrente rileva come tale limite sia stato violato dall'art. 2, comma 3- ter del d.l. n. 18/2016, come modificato dalla legge di conversione n. 49/2016, che ha previsto il versamento, da parte della «banca di credito cooperativo conferente», di «un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi»; ciò, nella fattispecie in oggetto, avendo comportato un esborso pari all'ingentissima somma di euro 54.208.740, laddove il valore complessivo dell'azienda bancaria oggetto di conferimento era stato stimato in euro 277.991.902, senza che neppure potesse dirsi ricorrente alcuna delle ipotesi di deroga consentite dall'art. 6 della succitata Direttiva 2008/7/CE, in particolare dovendo escludersi che il tributo imposto potesse costituire diritto «di carattere remunerativo» secondo il suddetto art. 6 della menzionata Direttiva. Il ricorrente, richiamando in proposito Corte di Giustizia CE 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, in riferimento all'allora vigente Direttiva 69/335/CEE, osserva ancora che a non diverse conclusioni in punto d'illegittimità dell'imposizione in oggetto sarebbe dovuta pervenire la C.t.r. pur nell'affermazione, da parte del giudice tributario d'appello, della sua natura giuridica quale «imposta straordinaria sul patrimonio», anziché come imposta sui conferimenti, dovendo disapplicarsi la normativa nazionale che, in difetto dei presupposti legittimanti, ponga restrizioni di natura fiscale alla raccolta di capitali da parte della società, risolvendosi in una ««tassa di effetto equivalente» a quella vietata dall'ordinamento europeo;
ciò in quanto la normativa nazionale ha individuato esclusivamente nel conferimento dell'azienda bancaria nella nuova società per azioni conferitaria la causa dell'imposizione per evitare di dover 6 sottostare al sacrificio della devoluzione dell'intero patrimonio ai fondi mutualistici. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2009/133/CEE del 19 ottobre 2009, "relativa al regime fiscale comune da applicare ... ai conferimenti d'attivo ... concernenti società di Stati membri diversi"» estesa dall'art. 176 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), onde evitare "discriminazioni alla rovescia", anche ai conferimenti d'azienda "domestici", i quali devono essere sottoposti dagli ordinamenti nazionali ad un ordinario regime di neutralità fiscale, stante il rilievo meramente organizzativo di tali operazioni, salvo il caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui, previo versamento di un'imposta sostitutiva, il contribuente, del tutto liberamente, si avvalga della possibilità di riallineare i valori fiscali dei cespiti conferiti con quelli contabili». Il ricorrente lamenta come nella fattispecie la decisione impugnata abbia erroneamente ritenuto la legittimità dell'imposizione straordinaria sul patrimonio, di entità peraltro assai elevata, in dipendenza di una scelta legittima e costituzionalmente tutelata in punto di forma e di organizzazione dell'attività economica, scelta da sempre considerata neutra, sul piano fiscale, salvo il caso, qui non ricorrente, in cui all'interessato si consenta di aggiornare i valori fiscali del compendio aziendale conferito, assoggettando ad imposizione le plusvalenze latenti. 1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 42, 45, 47 e 53 Cost., nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 1 Addizionale alla CEDU, in tema di "protezione della proprietà", stante la palese arbitrarietà dell'imposizione controversa, che ha conculcato, in assenza di qualunque plausibile giustificazione, e in netta violazione del principio di non discriminazione, oltre che di proporzionalità, il patrimonio dell'ente cooperativo», difettando qualsivoglia espressione di capacità contributiva. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia disatteso le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel giudizio di merito in 7 relazione ai succitati parametri, con affermazioni apodittiche, intimamente contraddittorie ed incompatibili col quadro richiamato dei valori costituzionali e convenzionali. Ciò per un verso laddove la C.t.r. ha escluso che possa ipotizzarsi la lesione del principio di eguaglianza, «risultando la disciplina l'effetto di scelte discrezionali e legittime del legislatore nella valutazione del bilanciamento con altri principi costituzionali quali la tutela del risparmio, anche in considerazione del regime di maggior favore fiscale del quale le cooperative avevano goduto»; per altro verso affermando che «alla valutazione giuridica» della Commissione «deve restare estranea ogni considerazione circa le ricadute economiche del versamento». Il ricorrente lamenta al riguardo che la C.t.r. abbia omesso di considerare che l'intrinseca irragionevolezza della disposizione, come conseguita alla modificazione apportata in sede di legge di conversione, era da cogliersi in relazione alla stessa ratio della riforma del sistema delle banche di credito cooperativo, rendendo peraltro lo Stato, in assenza dell'espressione di alcuna specifica ragione di solidarietà, beneficiario di un introito che non poteva giustificarsi in relazione al regime delle agevolazioni fiscali di cui aveva goduto l'allora banca di credito cooperativo, atteso che, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria nella nuova società per azioni e delle conseguenti necessarie modifiche statutarie, permanevano le finalità mutualistiche prevalenti in relazione al godimento delle azioni percepite dalla conferitaria. La pretesa volontarietà dell'adesione al meccanismo della c.d. way out non poteva poi, secondo il ricorrente, portare ad escludere che nella fattispecie si fosse in presenza di un vero e proprio fenomeno espropriativo, stante l'alternativa, in assenza del versamento dell'imposta, della perdita dell'intero patrimonio. 1.5. Con il quinto motivo il ricorrente censura ancora, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza impugnata, con riferimento alla prima parte della motivazione come riportata nel paragrafo precedente, con la quale la C.t.r. ha disatteso le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione agli artt. 45 e 47 Cost., rilevando come la CTR abbia omesso di 8 rilevare che il prelievo in oggetto ha, da un lato, depauperato le "riserve indivisibili" dell'Ente cooperativo, recando un evidente pregiudizio ai valori della cooperazione e della mutualità e, dall'altro, non ha tutelato il risparmio, risultandone indebolito il sistema del credito cooperativo;
evidenziandosi, ancora, a giudizio del ricorrente, un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della disposizione in esame per contrasto con l’art.77 Cost., anche alla stregua delle disposizioni a tutela del contribuente, di cui alla I. 27 luglio 2000, n. 212, il cui articolo 4, segnatamente, prevede che non si possa disporre con decreto legge l'istituzione di nuovi tributi. 1.6. Con il sesto motivo l'Ente ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 Cost. e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), stante l'inspiegabile vulnus determinato dal tributo in contestazione allo svolgimento della libera iniziativa economica da parte dell'Ente cooperativo». Nel ribadire quanto già sopra osservato a confutazione della tesi esposta dalla C.t.r. in punto di volontarietà dell'adesione a quanto previsto per l'esercizio della c.d. way out, il ricorrente sottolinea come parimenti erroneo debba intendersi l'assunto del giudice tributario d'appello laddove abbia inteso siffatto esercizio come quello proprio di un'opzione fiscale, in realtà insussistente, non essendovi alcuna imposta sostitutiva a regime ordinario, dovendosi piuttosto considerare l'opzione in questione come l'esercizio legittimo di una scelta imprenditoriale che non può essere limitata, ove non in contrasto con l'utilità sociale. 1.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla questione formulata in primo grado e riproposta in appello, relativa all'incompatibilità del tributo controverso, di cui all'art. 2, comma 3- ter, del d.l. n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla I. n. 49/2016, con le norme costituzionali (artt. 41 e 117 Cost.) che presidiano la libera concorrenza, nulla avendo statuito al riguardo il collegio di seconde cure. 9 1.8. Con l'ottavo motivo analoga questione è riproposta direttamente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 41 e 117 Cost. a tutela del principio di libera concorrenza, per l'ipotesi in cui si ritenga che la C.t.r. abbia implicitamente rigettato la relativa eccezione d'illegittimità costituzionale. 1.9. Con il nono motivo, che può intendersi come riepilogativo di ciascuna delle questioni come prospettate nei precedenti motivi tanto in relazione alla normativa sovranazionale citata quanto agli invocati parametri costituzionali di riferimento addotti, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - per l'ipotesi che la C.t.r. abbia inteso esprimere un apprezzamento di fatto circa i riflessi del prelievo in contestazione sul settore del credito cooperativo, nella parte in cui ha affermato che dovesse restare estranea alla propria valutazione giuridica ogni diversa considerazione circa le ricadute economiche del versamento - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè sulla capacità dell'Ente Cambiano Società Cooperativa per Azioni, già Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Società per Azioni, di concedere credito, per il tramite della società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria, la Banca Cambiano 1884 S.p.A.; fatto che, se correttamente apprezzato alla stregua delle precedenti considerazioni, volte a porre in rilievo il contrasto della disciplina del prelievo in questione tanto con i menzionati principi europei di libera concorrenza e di salvaguardia del mercato, di cui agli artt. 101, 102, 120 e 173 del TFUE, di libera circolazione dei capitali, di cui all'art. 63 del TFUE, del quale costituisce attuazione la Direttiva 2008/7/CE, e con la Direttiva 2009/133/CEE, quanto con gli artt. 3, 41, 42, 43, 45, 53 e 117 Cost., reputando quindi le relative questioni di legittimità costituzionale proposte non manifestamente infondate, avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio. 1.10. Infine, con il decimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la decisione impugnata ha condannato la società appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 50.000,00, quantunque, per l'obiettiva complessità e gravità delle 10 questioni giuridiche controverse, ricorressero senz'altro "gravi ed eccezionali ragioni" per disporre la compensazione delle spese del giudizio. 2.1. I motivi da uno a nove, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati. Come si è già rilevato con l’ordinanza di rimessione delle questioni di illegittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, l'art. 150 - bis, comma 5, del TUB quale sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. b), del d.l. n. 18/2016 ante legge di conversione, prevedeva: «Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'art. 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza». L'ultimo periodo dell'art. 150-bis TUB come sopra trascritto è stato soppresso dalla legge di conversione, che, per quanto qui rileva, ha aggiunto all'art. 2 del decreto i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, che di seguito si riportano: «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. 11 3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. 3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3». 2.2. La sentenza della Corte Costituzionale n.149/2021, alla cui ampia motivazione si rimanda, ha escluso l’illegittimità della normativa sopra richiamata in relazione agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 della Costituzione. La Corte ha, infatti, evidenziato che l'obbligo, che testualmente accompagna la possibilità di scelta, di versare al bilancio dello Stato un importo pari al venti per cento del patrimonio netto della banca - versamento la cui omissione fa scattare la devoluzione ex art. 2, comma 3-quater, terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2016, come convertito - si giustifica con la preoccupazione del legislatore di preservare la centralità strategica dell'adesione al gruppo bancario cooperativo (soprattutto nella fase transitoria) e di circoscrivere il rischio di depotenziamento della riforma. 12 In questa diversa logica, il versamento al bilancio dello Stato si configura, per le BCC con patrimonio netto sopra soglia, come il "prezzo" da pagare per avvalersi dell'opportunità offerta dall'ordinamento di non aderire a un gruppo bancario cooperativo, senza per questo dover devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici, e per poter acquisire invece esse stesse il controllo della s.p.a. bancaria conferitaria, com'è avvenuto nel caso della BCC di Cambiano. Nello stesso tempo, nella complessa operazione di bilanciamento di interessi realizzata dal legislatore in vista della prima applicazione della riforma, l'obbligo di versamento dell'indicato importo assolve, nella nuova previsione e in una logica completamente diversa da quella che ispirava la sua versione iniziale, alla funzione di disincentivo della - pur ancora offerta - scelta alternativa all'adesione al gruppo bancario, assicurando così a quest'ultima la veste di scelta legislativamente privilegiata anche per le BCC meglio dotate patrimonialmente, onde favorire la permanenza nel settore degli intermediari dotati di margini più elevati rispetto ai coefficienti patrimoniali obbligatori, in forma aggregata con quelli più fragili. Secondo la Corte costituzionale, dunque, la circostanza che la conferente continui a perseguire uno scopo mutualistico - ciò che giustifica fra l'altro l'esclusione dell'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio ai fondi mutualistici - non comporta affatto che il prelievo disposto a suo carico sia di per sé lesivo della funzione sociale della cooperazione, essendo invece diretto, per le finalità di disincentivo che persegue a garanzia della realizzazione della riforma disegnata dal legislatore, a tutelare gli interessi di un settore chiave della stessa produzione cooperativistica, qual è il settore delle banche cooperative a mutualità prevalente. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale, non è configurabile la violazione degli artt.3 e 53 Cost., in quanto, alla luce della ratio della disciplina censurata e della descritta finalità del prelievo, alla prestazione in esame va negata la qualifica di tributo. Manca in essa, in particolare, il requisito della natura coattiva del prelievo, che si esprime in primo luogo nel diritto alla sua riscossione forzosa. La decurtazione patrimoniale è definitivamente provocata, in questo caso, solo dallo spontaneo versamento dell'importo, eseguito dalla conferente per ottenere 13 i vantaggi perseguiti, mentre la sua omissione non fa sorgere alcuna pretesa impositiva, semplicemente impedendo la realizzazione dell'interesse della conferente stessa. Né -afferma la Corte- a diverse conclusioni si può pervenire configurando la devoluzione patrimoniale come una sorta di sanzione per il mancato versamento di un'imposta, ciò che non farebbe venir meno l'obbligo di pagare la somma dovuta (e quindi la possibilità del suo recupero coattivo). In nessun caso infatti alla devoluzione può essere riconosciuta natura sanzionatoria, stante che l'effetto devolutivo, che si produce in tutte le ipotesi di inosservanza degli «obblighi» indicati al citato comma 3-quater, altro non è che la conseguenza della riespansione della regola generale dettata dall'art. 150-bis, comma 5, t.u. bancario. Infine, la Corte costituzionale ha ritenuto che non sia fondata nemmeno la questione, con la quale è lamentata la violazione dell'art. 47 Cost., poiché la scelta legislativa contestata si porrebbe in contrasto con il principio di tutela del risparmio. Nel caso di specie, si deve escludere che il bilanciamento operato dal legislatore si ponga in contraddizione con il principio della tutela del risparmio. L'assunto per cui il prelievo graverebbe sulla scelta fra due moduli equiparati non tiene conto del fatto che invece la soluzione scoraggiata comporta l'uscita dell'impresa bancaria da tale settore e la sua continuazione in forma di s.p.a. Per quanto riguarda l’infondatezza delle denunziate violazioni degli artt.77 e 42 Cost., anche con riferimento all'art. 1 del Protocollo n. 1 Addizionale alla CEDU, in tema di protezione della proprietà, si rimanda alle motivazioni già espresse nella precedente ordinanza di questa Corte, che ne ha escluso la rimessione alla Corte costituzionale. Invero, come già rilevato, deve convenirsi con la sentenza impugnata laddove ha osservato che la volontarietà dell'adesione e del conseguente esborso comporta che non possa attribuirsi al prelievo la paventata natura espropriativa. Peraltro, avendo la Corte costituzionale chiarito che deve escludersi al prelievo la natura di tributo, mancando in esso il requisito della natura coattiva, deve rilevarsi che esse sono infondate. 14 Come è stato rilevato, l'omesso versamento all'atto del conferimento d'azienda non legittima il fisco alla riscossione coattiva della somma dovuta, in esecuzione di un atto autoritativo di carattere ablatorio, ma comporta la definitiva soggezione della conferente, ex art. 17 della legge n. 388 del 2000, all'obbligo - non finalizzato a sovvenire a pubbliche spese - di devolvere il suo patrimonio effettivo ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo la regola generale operante nel caso di mancata adesione della BCC al gruppo. Il versamento si configura, dunque, come un onere collegato all'esercizio di una determinata opzione (in questo senso, v. sentenza n. 500 del 1993), che la conferente è tenuta ex lege ad assolvere, ove intenda realizzare il suo interesse a non aderire a un gruppo bancario cooperativo, evitando, al contempo, di trasformarsi essa stessa in s.p.a. e di devolvere conseguentemente il proprio patrimonio ai fondi mutualistici. Il vantaggio per essa dell'operazione, del resto, è evidente: la conferente resta in vita come ente mutualistico e conserva una relazione qualificata con l'attività creditizia attraverso la partecipazione - normalmente, anche se non necessariamente - di controllo nel capitale di una s.p.a. bancaria di nuova costituzione o già costituita, senza dover confluire in un gruppo e doversi quindi assoggettare ai poteri di direzione e coordinamento di una capogruppo. Come rilevato dalla Corte costituzionale, la decurtazione patrimoniale è definitivamente provocata, in questo caso, solo dallo spontaneo versamento dell'importo, eseguito dalla conferente per ottenere i vantaggi perseguiti, mentre la sua omissione non fa sorgere alcuna pretesa impositiva, semplicemente impedendo la realizzazione dell'interesse della conferente stessa. 2.3. A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22 febbraio 2024, decidendo a seguito del rinvio pregiudiziale di cui all’ordinanza n.29635/2022 ha concluso per l’irricevibilità. Questa Corte aveva posto la seguente questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267 TFUE: “se gli arti. 63 ess., 101, 102, 120 e 173 del TFUE ostino ad una disciplina nazionale che, come l'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, 15 dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, nella versione, applicabile ratione temporis, condizioni, al versamento di una somma pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, la possibilità per le banche di credito cooperativo aventi alla data del 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, in luogo dell’adesione ad un gruppo, di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, modificando il proprio statuto in modo da escludere l'esercizio dell'attività bancaria e mantenendo nel contempo le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 cod. civ., assicurando ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria di formazione ed informazione sui temi del risparmio e di promozione dei programmi di assistenza”. La Corte di Giustizia, quanto alla denunciata incompatibilità della previsione interna con l’art. 101, 102, 120 e 173 TFUE, in assenza di chiarimenti circa i collegamenti delle norme nazionali con quelle unionali, ha rilevato il mancato rispetto dell’art. 94 lett. c) del regolamento di procedura della Corte. E così quanto alla denunciata incompatibilità della previsione interna con l’art. 63 TFUE, in relazione alla quale ha affermato che “le disposizioni del TFUE in materia di libera circolazione dei capitali non sono applicabili ad una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un unico Stato membro” e che “la domanda di pronuncia pregiudiziale deve far emergere gli elementi concreti- vale a dire indizi non ipotetici, ma certi- dell’esistenza del collegamento con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali”. Inoltre, quanto alla direttiva 2008-7 invocata nel procedimento principale da Ente Cambiano, la CGUE ha rilevato che la sua applicazione sarebbe condizionata dal fatto che il versamento sia stato effettuato da una società per azioni e che sia qualificabile come imposta indiretta. Tuttavia, la sentenza della Corte costituzionale n. 149/2022, come si è detto, con ampia motivazione, ha negato la qualifica di tributo al versamento di cui si tratta, ritenendo che esso sia stato effettuato a fronte di una precisa e libera scelta e costituisca il “prezzo” del vantaggio conseguito dalla ricorrente, consistente nel poter usufruire dell'opportunità, concessa dal d.l. n. 18/2016 e 16 dalla l. conv. n. 49/2016, in favore delle banche di credito cooperativo, di evitare l'effetto devolutivo dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (disposto dall'art. 17 della L. n. 388/2000). D’altro canto giova ricordare che la disciplina nazionale è stata introdotta in coerenza con il regolamento UE n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE, cosiddetta Capital Requirements Directive IV — CRD IV, norme che recepiscono l'accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche. La direttiva 2014/59/UE (definita BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive), che ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ha impegnato l’Italia al rafforzamento della stabilità del sistema bancario italiano ed è a monte dell’introduzione del d.l. n.18/2016. Anche il decimo motivo, che denunzia la mancata compensazione delle spese giudiziali dell’appello, non avendo il giudice rilevato l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, dovute alla particolare complessità della causa ed alla novità delle questioni trattate, è inammissibile, perché investe una valutazione demandata al giudice di appello a mente dell’art.15 d.lgs. n.546/1992. In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019). Dunque il ricorso va complessivamente rigettato. La particolare complessità della questione, insieme alla novità, il cui esame ha comportato prima la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale e successivamente il rinvio pregiudiziale interpretativo alla CGUE, con gli esiti sopra riportati, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 17 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 7 ottobre 2025 ed in data 12 novembre 2025. Il Presidente del collegio estensore (DR Giudicepietro)
con ciò, dunque, ledendo in primo luogo la normativa primaria unionale di cui in rubrica a tutela dei principi di libera concorrenza e salvaguardia del mercato. 1.2. Con il secondo motivo l'Ente Cambiano lamenta «violazione e/o falsa applicazione del principio di libera circolazione dei capitali, di cui all'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, meglio specificato dalla Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008, "concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali", che recepisce la Direttiva 69/335/CEE del 17 luglio 1969, la quale afferma, salve le eccezioni di cui all'art. 6 (già art. 12 della Direttiva n. 69 cit.), non ricorrenti nella vicenda in oggetto, la neutralità degli atti di conferimento», in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Premesso che il legislatore europeo ha fissato nel limite massimo dell'1 per cento 5 del valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti, dedotte le obbligazioni assunte e gli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento (artt. 3, par. 1, lett. a e c, 8, par. 3 e 11, par. 1, della Direttiva 2008/7/CE), la soglia entro la quale, al ricorrere di alcuni presupposti, le operazioni di conferimento, ove già tassate alla data del 10 gennaio 2006, avrebbero potuto continuare ad essere legittimamente sottoposte ad imposizione da parte degli Stati membri, il ricorrente rileva come tale limite sia stato violato dall'art. 2, comma 3- ter del d.l. n. 18/2016, come modificato dalla legge di conversione n. 49/2016, che ha previsto il versamento, da parte della «banca di credito cooperativo conferente», di «un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi»; ciò, nella fattispecie in oggetto, avendo comportato un esborso pari all'ingentissima somma di euro 54.208.740, laddove il valore complessivo dell'azienda bancaria oggetto di conferimento era stato stimato in euro 277.991.902, senza che neppure potesse dirsi ricorrente alcuna delle ipotesi di deroga consentite dall'art. 6 della succitata Direttiva 2008/7/CE, in particolare dovendo escludersi che il tributo imposto potesse costituire diritto «di carattere remunerativo» secondo il suddetto art. 6 della menzionata Direttiva. Il ricorrente, richiamando in proposito Corte di Giustizia CE 13 febbraio 1996, cause riunite C-197/94 e C-252/94, in riferimento all'allora vigente Direttiva 69/335/CEE, osserva ancora che a non diverse conclusioni in punto d'illegittimità dell'imposizione in oggetto sarebbe dovuta pervenire la C.t.r. pur nell'affermazione, da parte del giudice tributario d'appello, della sua natura giuridica quale «imposta straordinaria sul patrimonio», anziché come imposta sui conferimenti, dovendo disapplicarsi la normativa nazionale che, in difetto dei presupposti legittimanti, ponga restrizioni di natura fiscale alla raccolta di capitali da parte della società, risolvendosi in una ««tassa di effetto equivalente» a quella vietata dall'ordinamento europeo;
ciò in quanto la normativa nazionale ha individuato esclusivamente nel conferimento dell'azienda bancaria nella nuova società per azioni conferitaria la causa dell'imposizione per evitare di dover 6 sottostare al sacrificio della devoluzione dell'intero patrimonio ai fondi mutualistici. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2009/133/CEE del 19 ottobre 2009, "relativa al regime fiscale comune da applicare ... ai conferimenti d'attivo ... concernenti società di Stati membri diversi"» estesa dall'art. 176 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), onde evitare "discriminazioni alla rovescia", anche ai conferimenti d'azienda "domestici", i quali devono essere sottoposti dagli ordinamenti nazionali ad un ordinario regime di neutralità fiscale, stante il rilievo meramente organizzativo di tali operazioni, salvo il caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui, previo versamento di un'imposta sostitutiva, il contribuente, del tutto liberamente, si avvalga della possibilità di riallineare i valori fiscali dei cespiti conferiti con quelli contabili». Il ricorrente lamenta come nella fattispecie la decisione impugnata abbia erroneamente ritenuto la legittimità dell'imposizione straordinaria sul patrimonio, di entità peraltro assai elevata, in dipendenza di una scelta legittima e costituzionalmente tutelata in punto di forma e di organizzazione dell'attività economica, scelta da sempre considerata neutra, sul piano fiscale, salvo il caso, qui non ricorrente, in cui all'interessato si consenta di aggiornare i valori fiscali del compendio aziendale conferito, assoggettando ad imposizione le plusvalenze latenti. 1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 42, 45, 47 e 53 Cost., nonché dell'art. 1 del Protocollo n. 1 Addizionale alla CEDU, in tema di "protezione della proprietà", stante la palese arbitrarietà dell'imposizione controversa, che ha conculcato, in assenza di qualunque plausibile giustificazione, e in netta violazione del principio di non discriminazione, oltre che di proporzionalità, il patrimonio dell'ente cooperativo», difettando qualsivoglia espressione di capacità contributiva. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia disatteso le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel giudizio di merito in 7 relazione ai succitati parametri, con affermazioni apodittiche, intimamente contraddittorie ed incompatibili col quadro richiamato dei valori costituzionali e convenzionali. Ciò per un verso laddove la C.t.r. ha escluso che possa ipotizzarsi la lesione del principio di eguaglianza, «risultando la disciplina l'effetto di scelte discrezionali e legittime del legislatore nella valutazione del bilanciamento con altri principi costituzionali quali la tutela del risparmio, anche in considerazione del regime di maggior favore fiscale del quale le cooperative avevano goduto»; per altro verso affermando che «alla valutazione giuridica» della Commissione «deve restare estranea ogni considerazione circa le ricadute economiche del versamento». Il ricorrente lamenta al riguardo che la C.t.r. abbia omesso di considerare che l'intrinseca irragionevolezza della disposizione, come conseguita alla modificazione apportata in sede di legge di conversione, era da cogliersi in relazione alla stessa ratio della riforma del sistema delle banche di credito cooperativo, rendendo peraltro lo Stato, in assenza dell'espressione di alcuna specifica ragione di solidarietà, beneficiario di un introito che non poteva giustificarsi in relazione al regime delle agevolazioni fiscali di cui aveva goduto l'allora banca di credito cooperativo, atteso che, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria nella nuova società per azioni e delle conseguenti necessarie modifiche statutarie, permanevano le finalità mutualistiche prevalenti in relazione al godimento delle azioni percepite dalla conferitaria. La pretesa volontarietà dell'adesione al meccanismo della c.d. way out non poteva poi, secondo il ricorrente, portare ad escludere che nella fattispecie si fosse in presenza di un vero e proprio fenomeno espropriativo, stante l'alternativa, in assenza del versamento dell'imposta, della perdita dell'intero patrimonio. 1.5. Con il quinto motivo il ricorrente censura ancora, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza impugnata, con riferimento alla prima parte della motivazione come riportata nel paragrafo precedente, con la quale la C.t.r. ha disatteso le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione agli artt. 45 e 47 Cost., rilevando come la CTR abbia omesso di 8 rilevare che il prelievo in oggetto ha, da un lato, depauperato le "riserve indivisibili" dell'Ente cooperativo, recando un evidente pregiudizio ai valori della cooperazione e della mutualità e, dall'altro, non ha tutelato il risparmio, risultandone indebolito il sistema del credito cooperativo;
evidenziandosi, ancora, a giudizio del ricorrente, un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della disposizione in esame per contrasto con l’art.77 Cost., anche alla stregua delle disposizioni a tutela del contribuente, di cui alla I. 27 luglio 2000, n. 212, il cui articolo 4, segnatamente, prevede che non si possa disporre con decreto legge l'istituzione di nuovi tributi. 1.6. Con il sesto motivo l'Ente ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 Cost. e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), stante l'inspiegabile vulnus determinato dal tributo in contestazione allo svolgimento della libera iniziativa economica da parte dell'Ente cooperativo». Nel ribadire quanto già sopra osservato a confutazione della tesi esposta dalla C.t.r. in punto di volontarietà dell'adesione a quanto previsto per l'esercizio della c.d. way out, il ricorrente sottolinea come parimenti erroneo debba intendersi l'assunto del giudice tributario d'appello laddove abbia inteso siffatto esercizio come quello proprio di un'opzione fiscale, in realtà insussistente, non essendovi alcuna imposta sostitutiva a regime ordinario, dovendosi piuttosto considerare l'opzione in questione come l'esercizio legittimo di una scelta imprenditoriale che non può essere limitata, ove non in contrasto con l'utilità sociale. 1.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione alla questione formulata in primo grado e riproposta in appello, relativa all'incompatibilità del tributo controverso, di cui all'art. 2, comma 3- ter, del d.l. n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla I. n. 49/2016, con le norme costituzionali (artt. 41 e 117 Cost.) che presidiano la libera concorrenza, nulla avendo statuito al riguardo il collegio di seconde cure. 9 1.8. Con l'ottavo motivo analoga questione è riproposta direttamente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 41 e 117 Cost. a tutela del principio di libera concorrenza, per l'ipotesi in cui si ritenga che la C.t.r. abbia implicitamente rigettato la relativa eccezione d'illegittimità costituzionale. 1.9. Con il nono motivo, che può intendersi come riepilogativo di ciascuna delle questioni come prospettate nei precedenti motivi tanto in relazione alla normativa sovranazionale citata quanto agli invocati parametri costituzionali di riferimento addotti, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - per l'ipotesi che la C.t.r. abbia inteso esprimere un apprezzamento di fatto circa i riflessi del prelievo in contestazione sul settore del credito cooperativo, nella parte in cui ha affermato che dovesse restare estranea alla propria valutazione giuridica ogni diversa considerazione circa le ricadute economiche del versamento - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè sulla capacità dell'Ente Cambiano Società Cooperativa per Azioni, già Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Società per Azioni, di concedere credito, per il tramite della società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria, la Banca Cambiano 1884 S.p.A.; fatto che, se correttamente apprezzato alla stregua delle precedenti considerazioni, volte a porre in rilievo il contrasto della disciplina del prelievo in questione tanto con i menzionati principi europei di libera concorrenza e di salvaguardia del mercato, di cui agli artt. 101, 102, 120 e 173 del TFUE, di libera circolazione dei capitali, di cui all'art. 63 del TFUE, del quale costituisce attuazione la Direttiva 2008/7/CE, e con la Direttiva 2009/133/CEE, quanto con gli artt. 3, 41, 42, 43, 45, 53 e 117 Cost., reputando quindi le relative questioni di legittimità costituzionale proposte non manifestamente infondate, avrebbe condotto ad un esito diverso del giudizio. 1.10. Infine, con il decimo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la decisione impugnata ha condannato la società appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 50.000,00, quantunque, per l'obiettiva complessità e gravità delle 10 questioni giuridiche controverse, ricorressero senz'altro "gravi ed eccezionali ragioni" per disporre la compensazione delle spese del giudizio. 2.1. I motivi da uno a nove, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati. Come si è già rilevato con l’ordinanza di rimessione delle questioni di illegittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, l'art. 150 - bis, comma 5, del TUB quale sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. b), del d.l. n. 18/2016 ante legge di conversione, prevedeva: «Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'art. 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza». L'ultimo periodo dell'art. 150-bis TUB come sopra trascritto è stato soppresso dalla legge di conversione, che, per quanto qui rileva, ha aggiunto all'art. 2 del decreto i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, che di seguito si riportano: «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. 11 3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi. 3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine stabilito dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3». 2.2. La sentenza della Corte Costituzionale n.149/2021, alla cui ampia motivazione si rimanda, ha escluso l’illegittimità della normativa sopra richiamata in relazione agli artt. 3, 41, 45, 47 e 53 della Costituzione. La Corte ha, infatti, evidenziato che l'obbligo, che testualmente accompagna la possibilità di scelta, di versare al bilancio dello Stato un importo pari al venti per cento del patrimonio netto della banca - versamento la cui omissione fa scattare la devoluzione ex art. 2, comma 3-quater, terzo periodo, del d.l. n. 18 del 2016, come convertito - si giustifica con la preoccupazione del legislatore di preservare la centralità strategica dell'adesione al gruppo bancario cooperativo (soprattutto nella fase transitoria) e di circoscrivere il rischio di depotenziamento della riforma. 12 In questa diversa logica, il versamento al bilancio dello Stato si configura, per le BCC con patrimonio netto sopra soglia, come il "prezzo" da pagare per avvalersi dell'opportunità offerta dall'ordinamento di non aderire a un gruppo bancario cooperativo, senza per questo dover devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici, e per poter acquisire invece esse stesse il controllo della s.p.a. bancaria conferitaria, com'è avvenuto nel caso della BCC di Cambiano. Nello stesso tempo, nella complessa operazione di bilanciamento di interessi realizzata dal legislatore in vista della prima applicazione della riforma, l'obbligo di versamento dell'indicato importo assolve, nella nuova previsione e in una logica completamente diversa da quella che ispirava la sua versione iniziale, alla funzione di disincentivo della - pur ancora offerta - scelta alternativa all'adesione al gruppo bancario, assicurando così a quest'ultima la veste di scelta legislativamente privilegiata anche per le BCC meglio dotate patrimonialmente, onde favorire la permanenza nel settore degli intermediari dotati di margini più elevati rispetto ai coefficienti patrimoniali obbligatori, in forma aggregata con quelli più fragili. Secondo la Corte costituzionale, dunque, la circostanza che la conferente continui a perseguire uno scopo mutualistico - ciò che giustifica fra l'altro l'esclusione dell'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio ai fondi mutualistici - non comporta affatto che il prelievo disposto a suo carico sia di per sé lesivo della funzione sociale della cooperazione, essendo invece diretto, per le finalità di disincentivo che persegue a garanzia della realizzazione della riforma disegnata dal legislatore, a tutelare gli interessi di un settore chiave della stessa produzione cooperativistica, qual è il settore delle banche cooperative a mutualità prevalente. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale, non è configurabile la violazione degli artt.3 e 53 Cost., in quanto, alla luce della ratio della disciplina censurata e della descritta finalità del prelievo, alla prestazione in esame va negata la qualifica di tributo. Manca in essa, in particolare, il requisito della natura coattiva del prelievo, che si esprime in primo luogo nel diritto alla sua riscossione forzosa. La decurtazione patrimoniale è definitivamente provocata, in questo caso, solo dallo spontaneo versamento dell'importo, eseguito dalla conferente per ottenere 13 i vantaggi perseguiti, mentre la sua omissione non fa sorgere alcuna pretesa impositiva, semplicemente impedendo la realizzazione dell'interesse della conferente stessa. Né -afferma la Corte- a diverse conclusioni si può pervenire configurando la devoluzione patrimoniale come una sorta di sanzione per il mancato versamento di un'imposta, ciò che non farebbe venir meno l'obbligo di pagare la somma dovuta (e quindi la possibilità del suo recupero coattivo). In nessun caso infatti alla devoluzione può essere riconosciuta natura sanzionatoria, stante che l'effetto devolutivo, che si produce in tutte le ipotesi di inosservanza degli «obblighi» indicati al citato comma 3-quater, altro non è che la conseguenza della riespansione della regola generale dettata dall'art. 150-bis, comma 5, t.u. bancario. Infine, la Corte costituzionale ha ritenuto che non sia fondata nemmeno la questione, con la quale è lamentata la violazione dell'art. 47 Cost., poiché la scelta legislativa contestata si porrebbe in contrasto con il principio di tutela del risparmio. Nel caso di specie, si deve escludere che il bilanciamento operato dal legislatore si ponga in contraddizione con il principio della tutela del risparmio. L'assunto per cui il prelievo graverebbe sulla scelta fra due moduli equiparati non tiene conto del fatto che invece la soluzione scoraggiata comporta l'uscita dell'impresa bancaria da tale settore e la sua continuazione in forma di s.p.a. Per quanto riguarda l’infondatezza delle denunziate violazioni degli artt.77 e 42 Cost., anche con riferimento all'art. 1 del Protocollo n. 1 Addizionale alla CEDU, in tema di protezione della proprietà, si rimanda alle motivazioni già espresse nella precedente ordinanza di questa Corte, che ne ha escluso la rimessione alla Corte costituzionale. Invero, come già rilevato, deve convenirsi con la sentenza impugnata laddove ha osservato che la volontarietà dell'adesione e del conseguente esborso comporta che non possa attribuirsi al prelievo la paventata natura espropriativa. Peraltro, avendo la Corte costituzionale chiarito che deve escludersi al prelievo la natura di tributo, mancando in esso il requisito della natura coattiva, deve rilevarsi che esse sono infondate. 14 Come è stato rilevato, l'omesso versamento all'atto del conferimento d'azienda non legittima il fisco alla riscossione coattiva della somma dovuta, in esecuzione di un atto autoritativo di carattere ablatorio, ma comporta la definitiva soggezione della conferente, ex art. 17 della legge n. 388 del 2000, all'obbligo - non finalizzato a sovvenire a pubbliche spese - di devolvere il suo patrimonio effettivo ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo la regola generale operante nel caso di mancata adesione della BCC al gruppo. Il versamento si configura, dunque, come un onere collegato all'esercizio di una determinata opzione (in questo senso, v. sentenza n. 500 del 1993), che la conferente è tenuta ex lege ad assolvere, ove intenda realizzare il suo interesse a non aderire a un gruppo bancario cooperativo, evitando, al contempo, di trasformarsi essa stessa in s.p.a. e di devolvere conseguentemente il proprio patrimonio ai fondi mutualistici. Il vantaggio per essa dell'operazione, del resto, è evidente: la conferente resta in vita come ente mutualistico e conserva una relazione qualificata con l'attività creditizia attraverso la partecipazione - normalmente, anche se non necessariamente - di controllo nel capitale di una s.p.a. bancaria di nuova costituzione o già costituita, senza dover confluire in un gruppo e doversi quindi assoggettare ai poteri di direzione e coordinamento di una capogruppo. Come rilevato dalla Corte costituzionale, la decurtazione patrimoniale è definitivamente provocata, in questo caso, solo dallo spontaneo versamento dell'importo, eseguito dalla conferente per ottenere i vantaggi perseguiti, mentre la sua omissione non fa sorgere alcuna pretesa impositiva, semplicemente impedendo la realizzazione dell'interesse della conferente stessa. 2.3. A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 22 febbraio 2024, decidendo a seguito del rinvio pregiudiziale di cui all’ordinanza n.29635/2022 ha concluso per l’irricevibilità. Questa Corte aveva posto la seguente questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267 TFUE: “se gli arti. 63 ess., 101, 102, 120 e 173 del TFUE ostino ad una disciplina nazionale che, come l'art. 2, commi 3-ter e 3-quater, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, 15 dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, nella versione, applicabile ratione temporis, condizioni, al versamento di una somma pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, la possibilità per le banche di credito cooperativo aventi alla data del 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, in luogo dell’adesione ad un gruppo, di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, modificando il proprio statuto in modo da escludere l'esercizio dell'attività bancaria e mantenendo nel contempo le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 cod. civ., assicurando ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria di formazione ed informazione sui temi del risparmio e di promozione dei programmi di assistenza”. La Corte di Giustizia, quanto alla denunciata incompatibilità della previsione interna con l’art. 101, 102, 120 e 173 TFUE, in assenza di chiarimenti circa i collegamenti delle norme nazionali con quelle unionali, ha rilevato il mancato rispetto dell’art. 94 lett. c) del regolamento di procedura della Corte. E così quanto alla denunciata incompatibilità della previsione interna con l’art. 63 TFUE, in relazione alla quale ha affermato che “le disposizioni del TFUE in materia di libera circolazione dei capitali non sono applicabili ad una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un unico Stato membro” e che “la domanda di pronuncia pregiudiziale deve far emergere gli elementi concreti- vale a dire indizi non ipotetici, ma certi- dell’esistenza del collegamento con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali”. Inoltre, quanto alla direttiva 2008-7 invocata nel procedimento principale da Ente Cambiano, la CGUE ha rilevato che la sua applicazione sarebbe condizionata dal fatto che il versamento sia stato effettuato da una società per azioni e che sia qualificabile come imposta indiretta. Tuttavia, la sentenza della Corte costituzionale n. 149/2022, come si è detto, con ampia motivazione, ha negato la qualifica di tributo al versamento di cui si tratta, ritenendo che esso sia stato effettuato a fronte di una precisa e libera scelta e costituisca il “prezzo” del vantaggio conseguito dalla ricorrente, consistente nel poter usufruire dell'opportunità, concessa dal d.l. n. 18/2016 e 16 dalla l. conv. n. 49/2016, in favore delle banche di credito cooperativo, di evitare l'effetto devolutivo dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (disposto dall'art. 17 della L. n. 388/2000). D’altro canto giova ricordare che la disciplina nazionale è stata introdotta in coerenza con il regolamento UE n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE, cosiddetta Capital Requirements Directive IV — CRD IV, norme che recepiscono l'accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche. La direttiva 2014/59/UE (definita BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive), che ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ha impegnato l’Italia al rafforzamento della stabilità del sistema bancario italiano ed è a monte dell’introduzione del d.l. n.18/2016. Anche il decimo motivo, che denunzia la mancata compensazione delle spese giudiziali dell’appello, non avendo il giudice rilevato l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, dovute alla particolare complessità della causa ed alla novità delle questioni trattate, è inammissibile, perché investe una valutazione demandata al giudice di appello a mente dell’art.15 d.lgs. n.546/1992. In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019). Dunque il ricorso va complessivamente rigettato. La particolare complessità della questione, insieme alla novità, il cui esame ha comportato prima la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale e successivamente il rinvio pregiudiziale interpretativo alla CGUE, con gli esiti sopra riportati, giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 17 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 7 ottobre 2025 ed in data 12 novembre 2025. Il Presidente del collegio estensore (DR Giudicepietro)