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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4498/2023 R.G. vertente
TRA
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ARTURO SERRA, giusta procura in atti;
-attrice-
E
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_2 tempore, rappresentata e difesa con l'Avv. Giulio Erminio Moraca;
-convenuta–
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IV_3
e difesa dagli Avvocati Clemente Giorgio e Giovanna Iannazzo;
-terza chiamata-
Oggetto: risarcimento dei danni da interruzione energia elettrica.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate rispettivamente in data 27/5/2025,
29/5/2025 e 30/5/2025.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società (di seguito, solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al Pt_1 Controparte_1
1 risarcimento dei danni per inadempimento a causa dell'interruzione dell'energia elettrica nell'intera giornata del 18.07.2023 e dei malfunzionamenti verificatisi fino al 01.08.2023.
1.1. In particolare, ha dedotto:
- di essere titolare di uno stabilimento balneare sito in Soverato (CZ), dotato di bar e ristorante concessi in gestione alla società “Bottega delle Arti e dei Mestieri s.r.l.”,
- di aver ha stipulato con NE un contratto di somministrazione dell'energia CP_3 elettrica;
- che in data 18.07.2023 ha subito l'interruzione della fornitura dell'energia elettrica per l'intera giornata a causa di un grave guasto, dipeso – a suo dire - da presunti “lavori di scavo da parte della società ANAS S.p.A. sulla Strada Statale 106” che causavano il tranciamento dei cavi di media tensione della centralina elettrica;
- a seguito di ciò, nelle more della riparazione definitiva del guasto, gli operatori di
[...]
hanno installato due generatori elettrogeni per sopperire all'assenza di CP_1 energia elettrica;
- ciononostante, l'intervento non è stato risolutivo, in quanto il disservizio continuava, poiché i due soli generatori non avevano la potenza adatta per sopportare la domanda di energia anche in virtù delle temperature esterne elevate – così per come riconosciuto dall'odierna convenuta sin già dal giudizio cautelare precedentemente instaurato-;
- che l'assenza di energia elettrica e gli asseriti continui disservizi, per l'inidoneità degli interventi riparativi e ripristinatori, aveva provocato danni patrimoniali alle attrezzature, calo del fatturato e plurime richieste stragiudiziali di danni avanzate dal proprio affittuario nonché un danno non patrimoniale all'immagine della società a causa delle plurime recensioni negative ricevute dai clienti.
2. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_1 deducendo:
- l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, poiché il rapporto contrattuale si era instaurato tra il “cliente” e il “fornitore” non trovando applicazione, indi, la disciplina della somministrazione;
- in ogni caso, l'insussistenza dell'inadempimento giacché il fatto era da addebitarsi esclusivamente alla società che aveva provocato il tranciamento dei cavi di media CP_2 tensione della linea elettrica “Turrati”, durante alcuni lavori di manutenzione della s.s. 106;
2 - di non aver potuto provvedere alla riparazione del guasto nell'immediatezza in quanto era necessaria la chiusura del tratto stradale interessato tra gli svincoli Soverato Sud e Soverato
Nord, giusta autorizzazione dell'ente proprietario, che è pervenuta solo il 27.07.2023;
- che nelle more, però, la fornitura di energia elettrica è stata erogata tramite dei gruppi elettrogeni che, a dire dell'odierna convenuta, “a causa delle forti ondate di calore e dei picchi di energia richiesta, hanno subito degli spegnimenti anomali che ne hanno implicato la sostituzione con altri di potenza maggiore”.
2.1. Proprio in virtù dell'asserita responsabilità di un terzo nella causa, ha chiesto Controparte_1
l'evocazione in giudizio della società al fine di sentirla dichiarare unica responsabile CP_2 di quanto lamentato da parte attrice e conseguentemente tenuta a garantire e manlevare l'odierna convenuta da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ai fatti per cui è causa.
2.2. Evocata in giudizio, si è costituita l' chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice CP_2
principale, eccependo:
- preliminarmente, “l'inammissibilità della domanda di garanzia per come formulata nell'atto di citazione” non versandosi nell'ipotesi né di garanzia propria né impropria.
- Vieppiù, ha rilevato che “anche qualora il guasto originario venga ascritto ad una condotta colposa di non v'è dubbio che detto guasto costituisca mera occasione dei danni patìti da ma è CP_2 Parte_1
l'imperito intervento “risolutivo” (rectius: non-risolutivo) di E-Distribuzione che ne costituisce ragione con causalità assorbente ex art. 41, co. 2, c.p.”. Ciò poiché “Le interruzioni di energia elettrica, quindi, seppure si inseriscano in un percorso causale innescato dalla condotta di sono in realtà CP_2 ascrivibili al negligente operato della convenuta e al suo grave inadempimento contrattuale” Controparte_1 in quanto i due soli gruppi elettrogeni, evidentemente, risultavano inadeguati e di potenza insufficiente per alimentare uno stabilimento balneare ove si svolgono, mediante affitto di ramo d'azienda, anche servizi di ristorazione.
2.3. Con la memoria 171 ter, n. 1 c.p.c., l'attrice ha precisato la domanda sia nei confronti della convenuta - deducendo che la responsabilità invocata, anche sotto l'alveo extracontrattuale, non costituisce domanda nuova bensì eventuale emendatio libelli, giacché sono stati allegati pur sempre gli elementi costitutivi di detta ultima azione – sia nei confronti dell' CP_2 argomentando sulla scorta della responsabilità solidale nell'illecito.
2.4. La terza chiamata ha contestato detta domanda in ragione dell'assenza di legami contrattuali con la . Pt_1
3 2.5. La convenuta non ha fatto memoria.
3. La causa è stata istruita mediante allegazioni documentali delle parti ed escussione di testi e, con ordinanza del 05.11.2024, a scioglimento dell'udienza del 10.10.2024, ritenendola matura per la decisione, è stata fissata udienza per la rimessione in decisione al 05.06.2025 con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
4. Innanzitutto, occorre preliminarmente soffermarsi sulla formale qualificazione giuridica della domanda spiegata dall'attore nei confronti della convenuta, giacché emerge dapprima una qualificazione in termini contrattuali e, in corso di causa, è stata precisata quale prospettazione extracontrattuale. In altre parole, occorre verificare se trattasi di una consentita emendatio libelli ovvero un'inammissibile mutuatio.
4.1. È necessario considerare che la domanda attorea riguarda il risarcimento degli asseriti danni patiti dall'attrice quale conseguenza dell'interruzione dell'energia elettrica. Quanto a petitum e causa petendi, ciò che cambia, tra le azioni risarcitorie contrattuale ed extracontrattuali, oltre al fatto costitutivo - trattandosi un diritto eterodeterminato - sono gli oneri di probatori - e la conseguente necessità o meno di provare il nesso causale - e la prescrizione. Restano, invece, immutati gli oneri di allegazione in merito al fatto storico-naturalistico e ai danni lamentati.
Tuttavia, essendo i petita pressocché identici in entrambe le domande, ciò che cambia è la causa petendi. Ed è proprio sulla causa petendi che occorre soffermarsi al fine di valutare l'ammissibilità
o meno di una precisazione della domanda da contrattuale anche ad extracontrattuale.
4.2. Sul punto, è stato precisato “La modificazione della domanda, ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”
(cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).
L'enunciazione di tale principio trae origine dall'osservazione che il risarcimento del danno è sia un genus rispetto alla species dei danni risarcibili. Per tale ragione, pur rappresentando due forme di compensazione/reintegrazione dell'illecito profondamente diverse, non alterano formalmente le connessioni sostanziali alla vicenda dedotta in giudizio.
4.3. Quanto, invece, al limite temporale, è stato che “tale modificazione non è tuttavia consentita al di fuori di qualsiasi limite temporale, fino all'assegnazione della causa in decisione, potendo aver luogo, al più tardi, con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ., il cui deposito, entro il termine appositamente
4 fissato dal giudice, costituisce l'ultimo momento utile per la modificazione o la precisazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte dalle parti” (cfr. Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22404; Cass.,
Sez. III, 9/02/2021, n. 3127; Cass., Sez. VI, 3/12/2020, n. 27620).
4.4. Ebbene, in ossequio a detti principi, l'attore ha precisato la domanda nella prima memoria 171 ter c.p.c. che, succedendo alla sequenza temporale del vecchio art. 183, co. 6 c.p.c., costituisce il termine ultimo di emendatio anche nei confronti della terza chiamata per i motivi di cui si dirà infra.
5. Sempre preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della chiamata della terza in virtù dell'assenza di garanzia formale, propria o semplice, discendente cioè CP_2 dalla legge, ovvero impropria, nascente dai nessi negoziali estrinseci posti in essere dalle parti.
In altre parole, occorre esaminare il profilo formale della chiamata del terzo in causa per stabilire se il convenuto entro quali limiti può citare in giudizio un terzo per una generale
“manleva” e, di conseguenza, entro quali limiti il terzo soggiace all'efficacia soggettiva della sentenza resa in un giudizio di tal fatta.
5.1. I presupposti della chiamata in causa di un terzo, anche se effettuata dal convenuto, sono rinvenibili nell'art. 106 c.p.c. a mente del quale “Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”: ciò che è richiesto in via alternativa è la sussistenza di una sorta di comunanza di causa ovvero la garanzia.
5.2. Non è solo il rapporto di garanzia che legittima l'intervento o la chiamata, bensì anche i profili fattuali della vicenda. Questa ipotesi, che nulla ha a che vedere con la garanzia, riguarda l'altro presupposto della chiamata: cioè la comunanza.
5.3. E, che la causa sia comune è evincibile anche dal fatto che il termine utilizzato dal convenuto
(manleva) è un termine atecnico per indicare generalmente fenomeni sia di garanzia e sia di situazioni in cui ciò che viene contestata è la legittimazione passiva del convenuto (rectius, legittimazione sostanziale del vero obbligato).
5.4. Posto che nella fattispecie invocata non vengono in rilievo profili di garanzia, fondati cioè sui nessi sostanziali previsti ex lege, ma soltanto l'intrinsecarsi di profili di fatto che generano comunanza, allora l'eccezione deve ritenersi infondata.
Il convenuto contesta la sua legittimazione sostanziale giacché asserisce di non essere il vero responsabile dell'illecito, bensì che quest'ultimo sia in realtà la società CP_2
5 5.5. Quanto ai limiti soggettivi di efficacia della sentenza, occorre precisare che in caso di chiamata si vuole evitare l'inconveniente dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza resa inter alios. Ciò avviene sia nel minus della chiamata non innovativa, in cui non vi è estensione oggettiva dell'originario processo, e sia in caso di chiamata innovativa, in cui una parte – il convenuto o l'attore – rivolge ulteriori domande al terzo, realizzando però un processo cumulato oggettivamente.
5.6. Nel caso di chiamata non innovativa, ciò avviene solitamente nell'ipotesi in cui tra le cause non vi è una connessione oggettiva, ma solo una comunanza – appunto – di fatti storici, l'efficacia soggettiva della sentenza riguarda solo l'opponibilità al terzo di quanto accertato, ma non già il suo obbligo nei confronti di una delle parti. In altre parole, è necessario instaurare un giudizio di cognizione nei confronti del terzo al fine di accertare positivamente il suo obbligo, posto che nel precedente giudizio, questo non è entrato a comporre un cumulo oggettivo. Tuttavia, egli rimane vincolato all'accertamento condotto nella prima sentenza in virtù della sua partecipazione in qualità di chiamato, evitando che si formino giudicati contrasti sull'essere o non essere obbligato.
6. Premesso ciò, occorre però considerare l'eventuale effetto automatico che la chiamata del terzo sortisce sulla domanda attorea.
6.1. Le coordinate in diritto, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 32556/2024; Cass. n.
31066/2019; Cass. n. 11103/2020, Cass. n. 26208/2022; Cass. n. 30952/2023) sono le seguenti:
- l'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso;
- la conclusione è la medesima quando il terzo chiamato in giudizio sia ritenuto non responsabile esclusivo, ma corresponsabile del danno, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non danno luogo a diverse obbligazioni
6 risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio (da ultimo in tal senso cfr. Cass. 25/06/2019, n. 16919);
- il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria,
o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione.
In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - ove consentita dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato;
in particolare, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore per chiedere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, che l'attore danneggiato proponga ritualmente nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna, nell'osservanza delle preclusioni determinate dalla fasi processuali;
- nei casi anzidetti, la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, trovando rilievo nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso (che presuppone proprio il vincolo solidale e mira a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi), abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti (cfr. tra le molte: Cass. n. 15687/2001; Cass.
n. 3803/2004; Cass. n. 10042/2006; Cass. n. 18497/2006; Cass. n. 19492/2007; Cass. n.
5475/2023; Cass. n. 14378/2023).
7 6.2. In applicazione dei summenzionati principi, atteso che è stata esclusa la deduzione in giudizio di un rapporto di garanzia da parte del convenuto - versandosi nell'ipotesi di contestazione della legittimità sostanziale dell'obbligo e che ciò in astratto legittimerebbe una chiamata non innovativa, tuttavia – vi è l'estensione automatica della domanda attorea alla terza convenuta anche in qualità di corresponsabile.
7. Venendo ora all'esame del merito della domanda, è da escludersi che essa possa qualificarsi quale domanda di inadempimento nei confronti di , quale soggetto distributore Controparte_1 dell'energia elettrica, intercorrendo il contratto solo con il fornitore della stessa, ossia NE
Detta circostanza è avvalorata dall'asserzione attorea secondo la quale Controparte_3 sussisterebbe un mandato senza rappresentanza tra il “cliente” e il “fornitore” al fine di provvedere agli allacci.
7.1. Ebbene, proprio la sussistenza di detto mandato senza rappresentanza, fa' da schermo alla nascita di un rapporto negoziale tra le parti dell'odierno giudizio poiché il mandato senza rappresentanza non instaura alcun rapporto tra mandante e terzo, a differenza della contemplatio domini.
7.2. Dunque, la domanda deve essere vagliata alla luce dei canoni della responsabilità extracontrattuale sia nei confronti della convenuta e sia nei confronti di stante l'unicità CP_2 del fatto costitutivo delle due fattispecie di responsabilità, quella di cui all'art. 2050 c.c. e quella fondata sulla clausola generale dell'art. 2043 c.c., pure a fronte di un elemento reciprocamente specializzante, dato dal criterio d'imputazione alternativo che, nel secondo caso, è la colpa e, nel primo, l'attività pericolosa.
7.3. Quanto ai profili di responsabilità specifica, nonostante tra la società e la società Pt_1 distributrice non intercorra alcun rapporto contrattuale - in quanto la società attrice è contrattualmente legata con la sola società venditrice/fornitrice di energia elettrica per i motivi già esposti- la è responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c., svolgendo attività Controparte_1 intrinsecamente pericolosa della quale sopporta l'alea del rischio.
7.4. Al riguardo si evidenzia che tra le attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 c.c., si annoverano non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, sia nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, sia nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in
8 concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. L'indagine fattuale deve quindi essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (cfr. ex multis, Cass., Sez. III, 16/01/2013, n. 919; Cass., Sez. III,
29/07/2015, n. 16052). L'attività di erogazione e distribuzione di energia elettrica ha senz'altro natura intrinsecamente pericolosa. Con orientamento maggioritario, del tutto condivisibile, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica
(v. Trib. Reggio Calabria, Sez. I 24/01/2018; Trib. Arezzo, 16/05/2016, n. 617; Trib. Avellino,
03/03/2017, n. 439; Trib. Pisa, 05/06/2015). Tale indirizzo si pone sulla scia di quanto affermato in più di un'occasione dalla Suprema Corte con specifico riferimento all'attività di distribuzione di energia elettrica, la quale, in pur in mancanza di espressa previsione legislativa,
è stata espressamente qualificata come attività pericolosa in considerazione anche dell'elevato numero di cautele imposte per il suo svolgimento la quale ha confermato la non illogicità della sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. dell'attività di erogazione di energia elettrica in casi analoghi a quello qui in discussione, in cui i danni erano stati cagionati da sbalzi di tensione. (In senso conforme, da ultimo, Cass., Sez. III, ord. 12/12/2019, n. 32498, secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o, come nella specie, di guasti alla distribuzione.”)
7.5. La Suprema Corte ha chiarito che “in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/01/2018, n. 1581).
7.6. La responsabilità ex art. 2050 c.c. si tipizza quale figura di "responsabilità oggettiva" ponendo a carico dell'esercente l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non
9 essendo sufficiente provare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza (da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
28/03/2025, n. 8224). Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
7.7. La circostanza degli eventi interruttivi nella somministrazione di energia elettrica verificatisi è pacifica tra le parti.
7.8. Per escludere, quindi, la responsabilità della società distributrice non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento. Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere stato interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anziché allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
8. Il fatto costitutivo unitario della vicenda in esame è rappresentato dall'interruzione dell'energia elettrica siccome: a) l circostanza pacificamente assunta agli atti poiché riconosciuta CP_2 dalla stessa parte nel proprio atto di costituzione, ha tranciato i cavi dell'energia elettrica durante alcuni lavori nel tratto stradale interessato;
b) non ha posto in essere tutto Controparte_1 quanto necessario ad evitare il propagarsi dell'illecito avendo instaurato soltanto due generatori di potenza insufficiente e, peraltro, non resistenti alle elevate temperature – poi sostituiti-. In conseguenza di ciò, il danno derivante dall'interruzione nella fornitura continua di energia dal
18.07 al 01.08.2023.
8.1. Ebbene, posto che i fatti di causa sono pacifici, occorre accertare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra i fatti lamentati e i danni. In particolare, occorre stabilire chi ha dato
10 origine all'evento dannoso e chi, pur sempre in termini di causalità ex art. 41, co. 2,c.p. abbia comunque concorso nell'illecito.
8.2. Sul punto, giova ricordare, che il nesso di causalità materiale è governato dagli artt. 40 e 41 c.p.,
A proposito delle concause, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause è risolto nell'alveo della teoria cd. di equivalenza. In base all'art. 41 c.p., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte;
salvo che naturalmente sia stata accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. per tutte, Cass. Sez. 3 n.
18753/2017).
8.3. Nel caso di specie, l'interruzione dell'energia elettrica è addebitabile ad entrambe le società giacché sia l'una, con la propria condotta commissiva, ha dato inizio alla serie causale con il tranciamento dei cavi e sia l'altra, con la propria condotta omissiva, non ha attuato le misure necessarie ad evitare il danno. Ciò è testimoniato dalla circostanza relativa ai due generatori precedentemente installati e successivamente sostituiti che non riuscivano ad erogare la potenza necessaria anche in virtù delle condizioni atmosferiche. Dette circostanze apparivano, peraltro, ampiamente prevedibili ex ante in virtù sia dell'attività svolta dalla e sia dal Controparte_1 verificarsi dei fatti nel pieno della stagione estiva. A nulla rileva la circostanza secondo cui, comunque, sono stati installati dei generatori di potenza suppletivi: ciò prova invero il contrario. Cioè, che l'installazione di generatori adeguati avrebbe comportato, secondo il criterio controfattuale della causalità omissiva, un rischio di interruzioni minore rispetto a quello verificatosi. Non a caso i precedenti generatori sono stati poi sostituiti proprio in virtù dell'inidoneità degli stessi, come per come asserito dalla stessa nonché rilevato Controparte_1 da CP_2
9. Posto ciò in punto di causalità materiale, scartata la rilevanza esclusiva dell'una rispetto all'altra responsabilità, occorre procedere all'esame specifico dell'invocate responsabilità.
9.1. Principiando dalla responsabilità della convenuta, la domanda attorea è fondata, in assenza di prova di aver adottato tutte le misure preventive idonee.
9.2. L'E-Distribuzione avrebbe potuto superare la presunzione di responsabilità solo con la dimostrazione del caso fortuito, inteso in senso ampio come fatto di un terzo o anche dello stesso danneggiato, quale fattore esterno sopravvenuto avente le caratteristiche
11 dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, da solo sufficiente a cagionare l'evento e, dunque, a recidere il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa.
9.3. Nel caso di specie, però, la società distributrice si è difesa sostenendo la responsabilità esclusiva di e che la sua condotta nulla rileverebbe in punto di causalità. CP_2
9.4. Tale assunto è sguarnito di prova per le ragioni già dette.
9.5. Parte attrice ha quindi assolto l'onus probandi incombente sulla stessa, avendo dimostrato la sussistenza del rapporto causale tra l'allegato evento lesivo dei danni e l'attività pericolosa svolta dalla società convenuta mentre non può ritenersi parimenti soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla società distributrice dell'energia elettrica, risultando indimostrato il ricorrere del caso fortuito, peraltro nemmeno invocato.
10. Quanto alla domanda nei confronti dell' ex art. 2043 c.c., ed in ragione della sopracitata CP_2
estensione automatica della domanda, occorre rilevare che essa si rivela infondata in punto di elemento soggettivo.
10.1. Giova rammentare che la fattispecie ex art. 2043 c.c. esige ed impone all'attore di provare gli elementi costitutivi, tra cui l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
10.2. Seppur il fatto storico risulta pacifico, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sul punto. È errata l'affermazione riportata nella memoria 171 ter, n. 1 c.p.c. della , secondo cui “Non Pt_1 volendo entrare nel merito dell'accertamento delle responsabilità nella causazione del danno, che non compete di certo alla società attrice -la scrivente difesa, anche alla luce della costituzione di formula domanda di CP_2 risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale anche nei confronti di quest'ultima, qualora venisse accertata una qualsivoglia responsabilità a suo carico, tale da escludere o limitare quella contrattuale dell'ente di distribuzione-.”
10.3. Già l'estensione automatica della domanda avrebbe imposto - e la precisazione della stessa con la memoria impone – l'assolvimento dei carichi probatori in base all'invocata responsabilità.
10.4. Nulla di tutto ciò è stato fatto e, dunque, la domanda deve ritenersi infondata nei termini precisati.
11. Ciò detto in merito all'an della domanda risarcitoria, in relazione al quantum è necessario individuare quei danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'evento interruttivo e procedere alla loro liquidazione. In particolare, ha chiesto: a) il risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale derivante dalla necessità di sostituire attrezzature d'impresa (frigoriferi, congelatori, pompe d'irrigazione) danneggiate dai continui sbalzi di energia elettrica;
b) la
12 ripetizione dei pagamenti al fornitore del servizio elettrico, effettuati senza ricevere alcuna controprestazione e, pertanto, indebiti;
c) il mancato guadagno conseguente ad un calo del fatturato, pari al 25% rispetto agli anni precedenti, d) il pregiudizio derivato dalla compensazione della provvigione effettuata dall'affittuaria nei suoi confronti, per complessivi €
15.000,00, quale differenza tra il canone pattuito e la somma asseritamente trattenuta;
e) danni non patrimoniali per lesione dell'immagine.
11.1. Sul punto occorre precisare che il danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere allegato e provato, in termini di danno conseguenza in virtù della funzione riparatrice della patrimonialità
e compensativa della non patrimonialità non più ristorabile (v. Cass., n. 29815/2024). L'onere di allegazione e prova spetta all'attore, in virtù del generale disposto dell'art. 2697 c.c..
11.2. Principiando dal danno patrimoniale e, in particolare, in merito ai danni elencati da parte attrice relativamente ai frigoriferi, congelatori e pompe di irrigazione le cui riparazioni o sostituzioni emergono dalle fatture allegate (v. Società Aiello Servizi Srls € 1.061,40 e Avvolgimenti Motori
Elettrici per €. 540,00) - così per come peraltro confermate dal teste è stata Tes_1 acquisita la prova dell'esborso dell'importo, essendo peraltro bastevole la sola voce dei preventivi (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/06/2024, n. 17670 (rv. 671572-01).
11.3. In secondo luogo, in relazione alla fattura emessa da NE Energia relativa al mese di luglio
2023, deve essere riconosciuta la somma di € 2.656,17 a titolo di parziale rimborso della fattura n. 4361238176 del 11.08.2023, poiché non tiene conto dell'interruzione predetta e non è stato allegato la corresponsione di altro indennizzo a tal fine.
11.4. Quanto alla voce di danno relativa ai danni asseritamente sopportati dall'affittuaria e portati a compensazione del canone di affitto d'azienda, deve essere respinta poiché non vi è prova in atti di un danno effettivo.
11.5. Occorre, infatti, ribadire quanto già statuito dalla Suprema Corte in proposito: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024).
13 11.6. Nel caso di specie, il danno da eccepita compensazione si rivela allo stadio meramente ipotetico giacché quel giudizio probabilistico restituisce una posta risarcitoria della nei Pt_1 confronti dell'affittuaria che ben può spendere per far valere le sue ragioni sull'indebita compensazione. Infatti, il giudizio probabilistico – da svolgersi, in parte qua, sulla base degli atti di causa e degli elementi allegati dall'attore - deve essere effettuato tenuto conto della asserita responsabilità del concedente nei confronti dell'affittuario. E, in un evento di tal fatta, in applicazione dei principi della relativa disciplina legale e negoziale applicabili, il concedente sarebbe esente da responsabilità.
11.7. Quanto al danno derivante dal calo del fatturato, quale lucro cessante, esso si rivela infondato poiché l'attrice non ha fornito prova di detto danno. Peraltro, essendo una voce di danno che si parametra all'anno precedente, non è stato nemmeno allegata la documentazione necessaria a fondare il parametro iniziale su cui basare la liquidazione. Infatti, non sono stati prodotti in giudizio né le fatture e le scritture contabili a sostegno dei ricavi prodotti nell'anno precedente né il bilancio, quale inizio da cui inferire aliunde la sussistenza a monte della base di calcolo.
11.8. L'attrice, invece, si è limitata ad asserire un generico calo del fatturato del 25 % rispetto a quello, altresì genericamente invocato, dell'anno precedente, ma tale prospettazione è meramente asserita.
12. Quanto al danno non patrimoniale, sub specie del danno all'immagine sociale della società, occorre richiamare i principi di diritto che governa detta responsabilità.
12.1. È stato affermato che “In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.” (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 20643 del 13/10/2016).
12.2. Ebbene, nel caso di specie il danno non patrimoniale risulta provato nell'an giacché sono state prodotte delle recensioni negative degli utenti, cioè delle segnalazioni tramite piattaforme ad alta diffusione, che comprovano il discreto subito dalla società nel contesto in cui opera, soprattutto in merito alle richieste di rimborso. Inoltre, il teste ha confermato che su dette Tes_1 piattaforme social le recensioni erano visibili e fruibili da altri utenti (v. verbale udienza del
10.10.2024: “Sul Capitolo Z così risponde: è vero ho visto personalmente delle recensioni
14 negative sui social network tipo e Google”). Dal fatto noto – le recensioni negative – Pt_2 insieme all'indeterminata fruibilità dei dati da parte di altri utenti è ragionevole inferire il fatto ignoto, e cioè, che il discreto della società si sia effettivamente creato e diffuso.
12.3. Quanto alla liquidazione del danno, questo non è stato chiesto nel suo ammontare preciso, anche in ragione dell'impossibilità di determinare analiticamente detta voce di danno. Tuttavia, ciò non esime dalla necessità di individuare un parametro monetario di riferimento che deve essere individuato ex art. 1226 c.c. con riferimento all'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale, nella misura di un terzo dell'importo medesimo.
12.4. Sul punto, infatti, è stato precisato che “Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024).
12.5. Ciò si impone, poiché la liquidazione equitativa impone certamente un aggancio ad un parametro certo, anche se mobile e discrezionale. E, detto parametro, così per come individuato è l'unico più coerente con la voce di danno lamentata dalla società.
Dunque, in relazione agli eventi di interruzione di energia elettrica così come provati nel corso del giudizio sono riconosciuti: danni patrimoniali pari a € 4.257,57 e danni non patrimoniali per
€ 1.419,19 oltre interessi a tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla pubblicazione della presente sentenza che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorreranno ulteriori interessi a tasso legale fino al soddisfo.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, della presenza di più parti, dell'attività processuale svolta e del grado di complessità anche delle questioni processuali affrontate. Si pongono a carico della parte chiamante e soccombente le spese sostenute dalla terza chiamata, sulla base del principio di causalità.
15 13.1. Non può essere riconosciuto l'aumento del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali giacché l'attrice non ha utilizzato – come asserito - questa tecnica informatica, limitandosi soltanto ad evidenziare in grassetto gli allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda di nei confronti di relativa ai Parte_1 Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, come esposto in motivazione e condanna il
[...]
al pagamento, in favore di , a titolo risarcitorio, di € 5.676,76, oltre CP_1 Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria come specificato in parte motiva;
- Rigetta la domanda nei confronti di CP_2
- Le spese di lite vengono liquidate in complessivi € 6.600,10, in virtù dell'aumento del 30 % per la presenza di due parti processuali e, in virtù della soccombenza, condanna
[...]
al pagamento di detta somma sia nei confronti di sia CP_1 Parte_1 di oltre accessori di legge. CP_2
Catanzaro, 30 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, Dott. Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
16
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4498/2023 R.G. vertente
TRA
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dall'Avv. ARTURO SERRA, giusta procura in atti;
-attrice-
E
(P.IV ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_2 tempore, rappresentata e difesa con l'Avv. Giulio Erminio Moraca;
-convenuta–
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IV_3
e difesa dagli Avvocati Clemente Giorgio e Giovanna Iannazzo;
-terza chiamata-
Oggetto: risarcimento dei danni da interruzione energia elettrica.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate rispettivamente in data 27/5/2025,
29/5/2025 e 30/5/2025.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società (di seguito, solo Parte_1
) ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al Pt_1 Controparte_1
1 risarcimento dei danni per inadempimento a causa dell'interruzione dell'energia elettrica nell'intera giornata del 18.07.2023 e dei malfunzionamenti verificatisi fino al 01.08.2023.
1.1. In particolare, ha dedotto:
- di essere titolare di uno stabilimento balneare sito in Soverato (CZ), dotato di bar e ristorante concessi in gestione alla società “Bottega delle Arti e dei Mestieri s.r.l.”,
- di aver ha stipulato con NE un contratto di somministrazione dell'energia CP_3 elettrica;
- che in data 18.07.2023 ha subito l'interruzione della fornitura dell'energia elettrica per l'intera giornata a causa di un grave guasto, dipeso – a suo dire - da presunti “lavori di scavo da parte della società ANAS S.p.A. sulla Strada Statale 106” che causavano il tranciamento dei cavi di media tensione della centralina elettrica;
- a seguito di ciò, nelle more della riparazione definitiva del guasto, gli operatori di
[...]
hanno installato due generatori elettrogeni per sopperire all'assenza di CP_1 energia elettrica;
- ciononostante, l'intervento non è stato risolutivo, in quanto il disservizio continuava, poiché i due soli generatori non avevano la potenza adatta per sopportare la domanda di energia anche in virtù delle temperature esterne elevate – così per come riconosciuto dall'odierna convenuta sin già dal giudizio cautelare precedentemente instaurato-;
- che l'assenza di energia elettrica e gli asseriti continui disservizi, per l'inidoneità degli interventi riparativi e ripristinatori, aveva provocato danni patrimoniali alle attrezzature, calo del fatturato e plurime richieste stragiudiziali di danni avanzate dal proprio affittuario nonché un danno non patrimoniale all'immagine della società a causa delle plurime recensioni negative ricevute dai clienti.
2. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda, Controparte_1 deducendo:
- l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, poiché il rapporto contrattuale si era instaurato tra il “cliente” e il “fornitore” non trovando applicazione, indi, la disciplina della somministrazione;
- in ogni caso, l'insussistenza dell'inadempimento giacché il fatto era da addebitarsi esclusivamente alla società che aveva provocato il tranciamento dei cavi di media CP_2 tensione della linea elettrica “Turrati”, durante alcuni lavori di manutenzione della s.s. 106;
2 - di non aver potuto provvedere alla riparazione del guasto nell'immediatezza in quanto era necessaria la chiusura del tratto stradale interessato tra gli svincoli Soverato Sud e Soverato
Nord, giusta autorizzazione dell'ente proprietario, che è pervenuta solo il 27.07.2023;
- che nelle more, però, la fornitura di energia elettrica è stata erogata tramite dei gruppi elettrogeni che, a dire dell'odierna convenuta, “a causa delle forti ondate di calore e dei picchi di energia richiesta, hanno subito degli spegnimenti anomali che ne hanno implicato la sostituzione con altri di potenza maggiore”.
2.1. Proprio in virtù dell'asserita responsabilità di un terzo nella causa, ha chiesto Controparte_1
l'evocazione in giudizio della società al fine di sentirla dichiarare unica responsabile CP_2 di quanto lamentato da parte attrice e conseguentemente tenuta a garantire e manlevare l'odierna convenuta da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ai fatti per cui è causa.
2.2. Evocata in giudizio, si è costituita l' chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice CP_2
principale, eccependo:
- preliminarmente, “l'inammissibilità della domanda di garanzia per come formulata nell'atto di citazione” non versandosi nell'ipotesi né di garanzia propria né impropria.
- Vieppiù, ha rilevato che “anche qualora il guasto originario venga ascritto ad una condotta colposa di non v'è dubbio che detto guasto costituisca mera occasione dei danni patìti da ma è CP_2 Parte_1
l'imperito intervento “risolutivo” (rectius: non-risolutivo) di E-Distribuzione che ne costituisce ragione con causalità assorbente ex art. 41, co. 2, c.p.”. Ciò poiché “Le interruzioni di energia elettrica, quindi, seppure si inseriscano in un percorso causale innescato dalla condotta di sono in realtà CP_2 ascrivibili al negligente operato della convenuta e al suo grave inadempimento contrattuale” Controparte_1 in quanto i due soli gruppi elettrogeni, evidentemente, risultavano inadeguati e di potenza insufficiente per alimentare uno stabilimento balneare ove si svolgono, mediante affitto di ramo d'azienda, anche servizi di ristorazione.
2.3. Con la memoria 171 ter, n. 1 c.p.c., l'attrice ha precisato la domanda sia nei confronti della convenuta - deducendo che la responsabilità invocata, anche sotto l'alveo extracontrattuale, non costituisce domanda nuova bensì eventuale emendatio libelli, giacché sono stati allegati pur sempre gli elementi costitutivi di detta ultima azione – sia nei confronti dell' CP_2 argomentando sulla scorta della responsabilità solidale nell'illecito.
2.4. La terza chiamata ha contestato detta domanda in ragione dell'assenza di legami contrattuali con la . Pt_1
3 2.5. La convenuta non ha fatto memoria.
3. La causa è stata istruita mediante allegazioni documentali delle parti ed escussione di testi e, con ordinanza del 05.11.2024, a scioglimento dell'udienza del 10.10.2024, ritenendola matura per la decisione, è stata fissata udienza per la rimessione in decisione al 05.06.2025 con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
4. Innanzitutto, occorre preliminarmente soffermarsi sulla formale qualificazione giuridica della domanda spiegata dall'attore nei confronti della convenuta, giacché emerge dapprima una qualificazione in termini contrattuali e, in corso di causa, è stata precisata quale prospettazione extracontrattuale. In altre parole, occorre verificare se trattasi di una consentita emendatio libelli ovvero un'inammissibile mutuatio.
4.1. È necessario considerare che la domanda attorea riguarda il risarcimento degli asseriti danni patiti dall'attrice quale conseguenza dell'interruzione dell'energia elettrica. Quanto a petitum e causa petendi, ciò che cambia, tra le azioni risarcitorie contrattuale ed extracontrattuali, oltre al fatto costitutivo - trattandosi un diritto eterodeterminato - sono gli oneri di probatori - e la conseguente necessità o meno di provare il nesso causale - e la prescrizione. Restano, invece, immutati gli oneri di allegazione in merito al fatto storico-naturalistico e ai danni lamentati.
Tuttavia, essendo i petita pressocché identici in entrambe le domande, ciò che cambia è la causa petendi. Ed è proprio sulla causa petendi che occorre soffermarsi al fine di valutare l'ammissibilità
o meno di una precisazione della domanda da contrattuale anche ad extracontrattuale.
4.2. Sul punto, è stato precisato “La modificazione della domanda, ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”
(cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024).
L'enunciazione di tale principio trae origine dall'osservazione che il risarcimento del danno è sia un genus rispetto alla species dei danni risarcibili. Per tale ragione, pur rappresentando due forme di compensazione/reintegrazione dell'illecito profondamente diverse, non alterano formalmente le connessioni sostanziali alla vicenda dedotta in giudizio.
4.3. Quanto, invece, al limite temporale, è stato che “tale modificazione non è tuttavia consentita al di fuori di qualsiasi limite temporale, fino all'assegnazione della causa in decisione, potendo aver luogo, al più tardi, con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ., il cui deposito, entro il termine appositamente
4 fissato dal giudice, costituisce l'ultimo momento utile per la modificazione o la precisazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte dalle parti” (cfr. Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22404; Cass.,
Sez. III, 9/02/2021, n. 3127; Cass., Sez. VI, 3/12/2020, n. 27620).
4.4. Ebbene, in ossequio a detti principi, l'attore ha precisato la domanda nella prima memoria 171 ter c.p.c. che, succedendo alla sequenza temporale del vecchio art. 183, co. 6 c.p.c., costituisce il termine ultimo di emendatio anche nei confronti della terza chiamata per i motivi di cui si dirà infra.
5. Sempre preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della chiamata della terza in virtù dell'assenza di garanzia formale, propria o semplice, discendente cioè CP_2 dalla legge, ovvero impropria, nascente dai nessi negoziali estrinseci posti in essere dalle parti.
In altre parole, occorre esaminare il profilo formale della chiamata del terzo in causa per stabilire se il convenuto entro quali limiti può citare in giudizio un terzo per una generale
“manleva” e, di conseguenza, entro quali limiti il terzo soggiace all'efficacia soggettiva della sentenza resa in un giudizio di tal fatta.
5.1. I presupposti della chiamata in causa di un terzo, anche se effettuata dal convenuto, sono rinvenibili nell'art. 106 c.p.c. a mente del quale “Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”: ciò che è richiesto in via alternativa è la sussistenza di una sorta di comunanza di causa ovvero la garanzia.
5.2. Non è solo il rapporto di garanzia che legittima l'intervento o la chiamata, bensì anche i profili fattuali della vicenda. Questa ipotesi, che nulla ha a che vedere con la garanzia, riguarda l'altro presupposto della chiamata: cioè la comunanza.
5.3. E, che la causa sia comune è evincibile anche dal fatto che il termine utilizzato dal convenuto
(manleva) è un termine atecnico per indicare generalmente fenomeni sia di garanzia e sia di situazioni in cui ciò che viene contestata è la legittimazione passiva del convenuto (rectius, legittimazione sostanziale del vero obbligato).
5.4. Posto che nella fattispecie invocata non vengono in rilievo profili di garanzia, fondati cioè sui nessi sostanziali previsti ex lege, ma soltanto l'intrinsecarsi di profili di fatto che generano comunanza, allora l'eccezione deve ritenersi infondata.
Il convenuto contesta la sua legittimazione sostanziale giacché asserisce di non essere il vero responsabile dell'illecito, bensì che quest'ultimo sia in realtà la società CP_2
5 5.5. Quanto ai limiti soggettivi di efficacia della sentenza, occorre precisare che in caso di chiamata si vuole evitare l'inconveniente dei limiti soggettivi di efficacia della sentenza resa inter alios. Ciò avviene sia nel minus della chiamata non innovativa, in cui non vi è estensione oggettiva dell'originario processo, e sia in caso di chiamata innovativa, in cui una parte – il convenuto o l'attore – rivolge ulteriori domande al terzo, realizzando però un processo cumulato oggettivamente.
5.6. Nel caso di chiamata non innovativa, ciò avviene solitamente nell'ipotesi in cui tra le cause non vi è una connessione oggettiva, ma solo una comunanza – appunto – di fatti storici, l'efficacia soggettiva della sentenza riguarda solo l'opponibilità al terzo di quanto accertato, ma non già il suo obbligo nei confronti di una delle parti. In altre parole, è necessario instaurare un giudizio di cognizione nei confronti del terzo al fine di accertare positivamente il suo obbligo, posto che nel precedente giudizio, questo non è entrato a comporre un cumulo oggettivo. Tuttavia, egli rimane vincolato all'accertamento condotto nella prima sentenza in virtù della sua partecipazione in qualità di chiamato, evitando che si formino giudicati contrasti sull'essere o non essere obbligato.
6. Premesso ciò, occorre però considerare l'eventuale effetto automatico che la chiamata del terzo sortisce sulla domanda attorea.
6.1. Le coordinate in diritto, secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 32556/2024; Cass. n.
31066/2019; Cass. n. 11103/2020, Cass. n. 26208/2022; Cass. n. 30952/2023) sono le seguenti:
- l'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso;
- la conclusione è la medesima quando il terzo chiamato in giudizio sia ritenuto non responsabile esclusivo, ma corresponsabile del danno, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non danno luogo a diverse obbligazioni
6 risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio (da ultimo in tal senso cfr. Cass. 25/06/2019, n. 16919);
- il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria,
o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione.
In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - ove consentita dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato;
in particolare, qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto
(cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore per chiedere di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, che l'attore danneggiato proponga ritualmente nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna, nell'osservanza delle preclusioni determinate dalla fasi processuali;
- nei casi anzidetti, la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, trovando rilievo nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso (che presuppone proprio il vincolo solidale e mira a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi), abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti (cfr. tra le molte: Cass. n. 15687/2001; Cass.
n. 3803/2004; Cass. n. 10042/2006; Cass. n. 18497/2006; Cass. n. 19492/2007; Cass. n.
5475/2023; Cass. n. 14378/2023).
7 6.2. In applicazione dei summenzionati principi, atteso che è stata esclusa la deduzione in giudizio di un rapporto di garanzia da parte del convenuto - versandosi nell'ipotesi di contestazione della legittimità sostanziale dell'obbligo e che ciò in astratto legittimerebbe una chiamata non innovativa, tuttavia – vi è l'estensione automatica della domanda attorea alla terza convenuta anche in qualità di corresponsabile.
7. Venendo ora all'esame del merito della domanda, è da escludersi che essa possa qualificarsi quale domanda di inadempimento nei confronti di , quale soggetto distributore Controparte_1 dell'energia elettrica, intercorrendo il contratto solo con il fornitore della stessa, ossia NE
Detta circostanza è avvalorata dall'asserzione attorea secondo la quale Controparte_3 sussisterebbe un mandato senza rappresentanza tra il “cliente” e il “fornitore” al fine di provvedere agli allacci.
7.1. Ebbene, proprio la sussistenza di detto mandato senza rappresentanza, fa' da schermo alla nascita di un rapporto negoziale tra le parti dell'odierno giudizio poiché il mandato senza rappresentanza non instaura alcun rapporto tra mandante e terzo, a differenza della contemplatio domini.
7.2. Dunque, la domanda deve essere vagliata alla luce dei canoni della responsabilità extracontrattuale sia nei confronti della convenuta e sia nei confronti di stante l'unicità CP_2 del fatto costitutivo delle due fattispecie di responsabilità, quella di cui all'art. 2050 c.c. e quella fondata sulla clausola generale dell'art. 2043 c.c., pure a fronte di un elemento reciprocamente specializzante, dato dal criterio d'imputazione alternativo che, nel secondo caso, è la colpa e, nel primo, l'attività pericolosa.
7.3. Quanto ai profili di responsabilità specifica, nonostante tra la società e la società Pt_1 distributrice non intercorra alcun rapporto contrattuale - in quanto la società attrice è contrattualmente legata con la sola società venditrice/fornitrice di energia elettrica per i motivi già esposti- la è responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c., svolgendo attività Controparte_1 intrinsecamente pericolosa della quale sopporta l'alea del rischio.
7.4. Al riguardo si evidenzia che tra le attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 c.c., si annoverano non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, sia nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, sia nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in
8 concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. L'indagine fattuale deve quindi essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (cfr. ex multis, Cass., Sez. III, 16/01/2013, n. 919; Cass., Sez. III,
29/07/2015, n. 16052). L'attività di erogazione e distribuzione di energia elettrica ha senz'altro natura intrinsecamente pericolosa. Con orientamento maggioritario, del tutto condivisibile, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica
(v. Trib. Reggio Calabria, Sez. I 24/01/2018; Trib. Arezzo, 16/05/2016, n. 617; Trib. Avellino,
03/03/2017, n. 439; Trib. Pisa, 05/06/2015). Tale indirizzo si pone sulla scia di quanto affermato in più di un'occasione dalla Suprema Corte con specifico riferimento all'attività di distribuzione di energia elettrica, la quale, in pur in mancanza di espressa previsione legislativa,
è stata espressamente qualificata come attività pericolosa in considerazione anche dell'elevato numero di cautele imposte per il suo svolgimento la quale ha confermato la non illogicità della sussunzione nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c. dell'attività di erogazione di energia elettrica in casi analoghi a quello qui in discussione, in cui i danni erano stati cagionati da sbalzi di tensione. (In senso conforme, da ultimo, Cass., Sez. III, ord. 12/12/2019, n. 32498, secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o, come nella specie, di guasti alla distribuzione.”)
7.5. La Suprema Corte ha chiarito che “in caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell'energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell'art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell'energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/01/2018, n. 1581).
7.6. La responsabilità ex art. 2050 c.c. si tipizza quale figura di "responsabilità oggettiva" ponendo a carico dell'esercente l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non
9 essendo sufficiente provare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza (da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
28/03/2025, n. 8224). Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
7.7. La circostanza degli eventi interruttivi nella somministrazione di energia elettrica verificatisi è pacifica tra le parti.
7.8. Per escludere, quindi, la responsabilità della società distributrice non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento. Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere stato interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anziché allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
8. Il fatto costitutivo unitario della vicenda in esame è rappresentato dall'interruzione dell'energia elettrica siccome: a) l circostanza pacificamente assunta agli atti poiché riconosciuta CP_2 dalla stessa parte nel proprio atto di costituzione, ha tranciato i cavi dell'energia elettrica durante alcuni lavori nel tratto stradale interessato;
b) non ha posto in essere tutto Controparte_1 quanto necessario ad evitare il propagarsi dell'illecito avendo instaurato soltanto due generatori di potenza insufficiente e, peraltro, non resistenti alle elevate temperature – poi sostituiti-. In conseguenza di ciò, il danno derivante dall'interruzione nella fornitura continua di energia dal
18.07 al 01.08.2023.
8.1. Ebbene, posto che i fatti di causa sono pacifici, occorre accertare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra i fatti lamentati e i danni. In particolare, occorre stabilire chi ha dato
10 origine all'evento dannoso e chi, pur sempre in termini di causalità ex art. 41, co. 2,c.p. abbia comunque concorso nell'illecito.
8.2. Sul punto, giova ricordare, che il nesso di causalità materiale è governato dagli artt. 40 e 41 c.p.,
A proposito delle concause, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause è risolto nell'alveo della teoria cd. di equivalenza. In base all'art. 41 c.p., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte;
salvo che naturalmente sia stata accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. per tutte, Cass. Sez. 3 n.
18753/2017).
8.3. Nel caso di specie, l'interruzione dell'energia elettrica è addebitabile ad entrambe le società giacché sia l'una, con la propria condotta commissiva, ha dato inizio alla serie causale con il tranciamento dei cavi e sia l'altra, con la propria condotta omissiva, non ha attuato le misure necessarie ad evitare il danno. Ciò è testimoniato dalla circostanza relativa ai due generatori precedentemente installati e successivamente sostituiti che non riuscivano ad erogare la potenza necessaria anche in virtù delle condizioni atmosferiche. Dette circostanze apparivano, peraltro, ampiamente prevedibili ex ante in virtù sia dell'attività svolta dalla e sia dal Controparte_1 verificarsi dei fatti nel pieno della stagione estiva. A nulla rileva la circostanza secondo cui, comunque, sono stati installati dei generatori di potenza suppletivi: ciò prova invero il contrario. Cioè, che l'installazione di generatori adeguati avrebbe comportato, secondo il criterio controfattuale della causalità omissiva, un rischio di interruzioni minore rispetto a quello verificatosi. Non a caso i precedenti generatori sono stati poi sostituiti proprio in virtù dell'inidoneità degli stessi, come per come asserito dalla stessa nonché rilevato Controparte_1 da CP_2
9. Posto ciò in punto di causalità materiale, scartata la rilevanza esclusiva dell'una rispetto all'altra responsabilità, occorre procedere all'esame specifico dell'invocate responsabilità.
9.1. Principiando dalla responsabilità della convenuta, la domanda attorea è fondata, in assenza di prova di aver adottato tutte le misure preventive idonee.
9.2. L'E-Distribuzione avrebbe potuto superare la presunzione di responsabilità solo con la dimostrazione del caso fortuito, inteso in senso ampio come fatto di un terzo o anche dello stesso danneggiato, quale fattore esterno sopravvenuto avente le caratteristiche
11 dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, da solo sufficiente a cagionare l'evento e, dunque, a recidere il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa.
9.3. Nel caso di specie, però, la società distributrice si è difesa sostenendo la responsabilità esclusiva di e che la sua condotta nulla rileverebbe in punto di causalità. CP_2
9.4. Tale assunto è sguarnito di prova per le ragioni già dette.
9.5. Parte attrice ha quindi assolto l'onus probandi incombente sulla stessa, avendo dimostrato la sussistenza del rapporto causale tra l'allegato evento lesivo dei danni e l'attività pericolosa svolta dalla società convenuta mentre non può ritenersi parimenti soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla società distributrice dell'energia elettrica, risultando indimostrato il ricorrere del caso fortuito, peraltro nemmeno invocato.
10. Quanto alla domanda nei confronti dell' ex art. 2043 c.c., ed in ragione della sopracitata CP_2
estensione automatica della domanda, occorre rilevare che essa si rivela infondata in punto di elemento soggettivo.
10.1. Giova rammentare che la fattispecie ex art. 2043 c.c. esige ed impone all'attore di provare gli elementi costitutivi, tra cui l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
10.2. Seppur il fatto storico risulta pacifico, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sul punto. È errata l'affermazione riportata nella memoria 171 ter, n. 1 c.p.c. della , secondo cui “Non Pt_1 volendo entrare nel merito dell'accertamento delle responsabilità nella causazione del danno, che non compete di certo alla società attrice -la scrivente difesa, anche alla luce della costituzione di formula domanda di CP_2 risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale anche nei confronti di quest'ultima, qualora venisse accertata una qualsivoglia responsabilità a suo carico, tale da escludere o limitare quella contrattuale dell'ente di distribuzione-.”
10.3. Già l'estensione automatica della domanda avrebbe imposto - e la precisazione della stessa con la memoria impone – l'assolvimento dei carichi probatori in base all'invocata responsabilità.
10.4. Nulla di tutto ciò è stato fatto e, dunque, la domanda deve ritenersi infondata nei termini precisati.
11. Ciò detto in merito all'an della domanda risarcitoria, in relazione al quantum è necessario individuare quei danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'evento interruttivo e procedere alla loro liquidazione. In particolare, ha chiesto: a) il risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale derivante dalla necessità di sostituire attrezzature d'impresa (frigoriferi, congelatori, pompe d'irrigazione) danneggiate dai continui sbalzi di energia elettrica;
b) la
12 ripetizione dei pagamenti al fornitore del servizio elettrico, effettuati senza ricevere alcuna controprestazione e, pertanto, indebiti;
c) il mancato guadagno conseguente ad un calo del fatturato, pari al 25% rispetto agli anni precedenti, d) il pregiudizio derivato dalla compensazione della provvigione effettuata dall'affittuaria nei suoi confronti, per complessivi €
15.000,00, quale differenza tra il canone pattuito e la somma asseritamente trattenuta;
e) danni non patrimoniali per lesione dell'immagine.
11.1. Sul punto occorre precisare che il danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere allegato e provato, in termini di danno conseguenza in virtù della funzione riparatrice della patrimonialità
e compensativa della non patrimonialità non più ristorabile (v. Cass., n. 29815/2024). L'onere di allegazione e prova spetta all'attore, in virtù del generale disposto dell'art. 2697 c.c..
11.2. Principiando dal danno patrimoniale e, in particolare, in merito ai danni elencati da parte attrice relativamente ai frigoriferi, congelatori e pompe di irrigazione le cui riparazioni o sostituzioni emergono dalle fatture allegate (v. Società Aiello Servizi Srls € 1.061,40 e Avvolgimenti Motori
Elettrici per €. 540,00) - così per come peraltro confermate dal teste è stata Tes_1 acquisita la prova dell'esborso dell'importo, essendo peraltro bastevole la sola voce dei preventivi (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/06/2024, n. 17670 (rv. 671572-01).
11.3. In secondo luogo, in relazione alla fattura emessa da NE Energia relativa al mese di luglio
2023, deve essere riconosciuta la somma di € 2.656,17 a titolo di parziale rimborso della fattura n. 4361238176 del 11.08.2023, poiché non tiene conto dell'interruzione predetta e non è stato allegato la corresponsione di altro indennizzo a tal fine.
11.4. Quanto alla voce di danno relativa ai danni asseritamente sopportati dall'affittuaria e portati a compensazione del canone di affitto d'azienda, deve essere respinta poiché non vi è prova in atti di un danno effettivo.
11.5. Occorre, infatti, ribadire quanto già statuito dalla Suprema Corte in proposito: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024).
13 11.6. Nel caso di specie, il danno da eccepita compensazione si rivela allo stadio meramente ipotetico giacché quel giudizio probabilistico restituisce una posta risarcitoria della nei Pt_1 confronti dell'affittuaria che ben può spendere per far valere le sue ragioni sull'indebita compensazione. Infatti, il giudizio probabilistico – da svolgersi, in parte qua, sulla base degli atti di causa e degli elementi allegati dall'attore - deve essere effettuato tenuto conto della asserita responsabilità del concedente nei confronti dell'affittuario. E, in un evento di tal fatta, in applicazione dei principi della relativa disciplina legale e negoziale applicabili, il concedente sarebbe esente da responsabilità.
11.7. Quanto al danno derivante dal calo del fatturato, quale lucro cessante, esso si rivela infondato poiché l'attrice non ha fornito prova di detto danno. Peraltro, essendo una voce di danno che si parametra all'anno precedente, non è stato nemmeno allegata la documentazione necessaria a fondare il parametro iniziale su cui basare la liquidazione. Infatti, non sono stati prodotti in giudizio né le fatture e le scritture contabili a sostegno dei ricavi prodotti nell'anno precedente né il bilancio, quale inizio da cui inferire aliunde la sussistenza a monte della base di calcolo.
11.8. L'attrice, invece, si è limitata ad asserire un generico calo del fatturato del 25 % rispetto a quello, altresì genericamente invocato, dell'anno precedente, ma tale prospettazione è meramente asserita.
12. Quanto al danno non patrimoniale, sub specie del danno all'immagine sociale della società, occorre richiamare i principi di diritto che governa detta responsabilità.
12.1. È stato affermato che “In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici.” (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 20643 del 13/10/2016).
12.2. Ebbene, nel caso di specie il danno non patrimoniale risulta provato nell'an giacché sono state prodotte delle recensioni negative degli utenti, cioè delle segnalazioni tramite piattaforme ad alta diffusione, che comprovano il discreto subito dalla società nel contesto in cui opera, soprattutto in merito alle richieste di rimborso. Inoltre, il teste ha confermato che su dette Tes_1 piattaforme social le recensioni erano visibili e fruibili da altri utenti (v. verbale udienza del
10.10.2024: “Sul Capitolo Z così risponde: è vero ho visto personalmente delle recensioni
14 negative sui social network tipo e Google”). Dal fatto noto – le recensioni negative – Pt_2 insieme all'indeterminata fruibilità dei dati da parte di altri utenti è ragionevole inferire il fatto ignoto, e cioè, che il discreto della società si sia effettivamente creato e diffuso.
12.3. Quanto alla liquidazione del danno, questo non è stato chiesto nel suo ammontare preciso, anche in ragione dell'impossibilità di determinare analiticamente detta voce di danno. Tuttavia, ciò non esime dalla necessità di individuare un parametro monetario di riferimento che deve essere individuato ex art. 1226 c.c. con riferimento all'importo liquidato a titolo di danno patrimoniale, nella misura di un terzo dell'importo medesimo.
12.4. Sul punto, infatti, è stato precisato che “Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024).
12.5. Ciò si impone, poiché la liquidazione equitativa impone certamente un aggancio ad un parametro certo, anche se mobile e discrezionale. E, detto parametro, così per come individuato è l'unico più coerente con la voce di danno lamentata dalla società.
Dunque, in relazione agli eventi di interruzione di energia elettrica così come provati nel corso del giudizio sono riconosciuti: danni patrimoniali pari a € 4.257,57 e danni non patrimoniali per
€ 1.419,19 oltre interessi a tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla pubblicazione della presente sentenza che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorreranno ulteriori interessi a tasso legale fino al soddisfo.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, della presenza di più parti, dell'attività processuale svolta e del grado di complessità anche delle questioni processuali affrontate. Si pongono a carico della parte chiamante e soccombente le spese sostenute dalla terza chiamata, sulla base del principio di causalità.
15 13.1. Non può essere riconosciuto l'aumento del 30% per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali giacché l'attrice non ha utilizzato – come asserito - questa tecnica informatica, limitandosi soltanto ad evidenziare in grassetto gli allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda di nei confronti di relativa ai Parte_1 Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, come esposto in motivazione e condanna il
[...]
al pagamento, in favore di , a titolo risarcitorio, di € 5.676,76, oltre CP_1 Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria come specificato in parte motiva;
- Rigetta la domanda nei confronti di CP_2
- Le spese di lite vengono liquidate in complessivi € 6.600,10, in virtù dell'aumento del 30 % per la presenza di due parti processuali e, in virtù della soccombenza, condanna
[...]
al pagamento di detta somma sia nei confronti di sia CP_1 Parte_1 di oltre accessori di legge. CP_2
Catanzaro, 30 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato, Dott. Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
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