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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/08/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2024
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Antonio Caimi ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Annelise Filz resistente
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 8 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Nel merito: 1) Voglia il Tribunale di Trento, accertata l'esistenza dei presupposti di legge: -dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai Signori e in data 11.02.1995 Parte_1 CP_1
a Tione di Trento (TN) trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tione (TN) all'atto N. 1 parte 1 anno 1995 disponendo le relative trascrizioni;
-confermare che i Signori
e sono autosufficienti e per l'effetto rigettare la Parte_1 CP_1 domanda avversaria di assegno divorzile, perché infondata in fatto ed in diritto;
-accertare che le figlie maggiorenni e sono economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti e nulla disporre a titolo di mantenimento delle stesse;
-revocare
l'assegnazione della casa coniugale alla Signora essendo venuti meno i CP_1 presupposti di legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia questo Ill.mo Tribunale di Trento, previo rigetto delle richieste difformi formulate dal ricorrente 1.) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla signora con il signor CP_1
secondo gli estremi in atti;
2.) Prevedere la corresponsione, a titolo Parte_1 di assegno divorzile, della somma mensile di € 700,00 in favore della signora CP_1
a carico del signor e questo entro il giorno cinque di ogni mese su c/c Parte_1 bancario intestato alla beneficiaria. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; 3.) con vittoria di spese e competenze professionali come per legge oltre accessori.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Tione di Trento in data 11 febbraio 1995 e dalla loro unione sono nate le figlie (in data 20 novembre 1996) e (in data 27 agosto Per_1 Per_2
2002).
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024 il ricorrente ha agito Parte_1 in questa sede chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti alle seguenti condizioni: “2) Confermare che i Signori e Parte_1
sono autosufficienti nulla disponendo conseguentemente nei reciproci CP_1 rapporti economici. 3) Accertare che le figlie e maggiorenni, Persona_1 Persona_2
2 sono entrambe economicamente autosufficienti e nulla disporre a titolo di mantenimento delle stesse. 4) Revocare conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale alla Signora
essendo venuti meno i presupposti di legge.”. CP_1
Il ricorrente ha dato atto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale di data 27 agosto 2018.
Egli, inoltre, ha rappresentato che, rispetto all'epoca della separazione, nulla è cambiato con riguardo alla situazione economica dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, mentre la situazione è mutata rispetto alle figlie. In particolare, il sig. Pt_1 ha dedotto che la figlia maggiorenne ha lasciato l'Università e, pur formalmente Per_1 residente con la madre, vive assieme al fidanzato e ha un'occupazione a tempo indeterminato con uno stipendio di circa 1.500,00 euro al mese. Quanto alla figlia , il ricorrente ha Per_2 rappresentato che la ragazza ha terminato il percorso di studi ed è stata assunta con contratto da apprendista, con stipendio di circa 1.400,00 euro al mese.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta, aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo, in via riconvenzionale, porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 700,00.
A fondamento della pretesa, la sig.ra ha dedotto che, sebbene la stessa percepisca uno CP_1 stipendio di circa 1.500/1.600,00 euro al mese, in ragione dell'autosufficienza delle figlie perderà l'assegnazione della casa coniugale. Trattasi di immobile in comproprietà tra i coniugi su cui grava un mutuo con rata mensile di euro 800,00, che i coniugi pagano a metà.
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che la sua situazione pensionistica è problematica, atteso che la stessa, per seguire il marito maresciallo dei carabinieri e per accudire le figlie, per molto tempo non ha potuto avere un lavoro stabile.
In sede di memoria ex art. 473bis.17 n 1 c.p.c. il ricorrente ha contestato le deduzioni della convenuta, dando atto che egli, nel 2012, aveva convinto i propri genitori a concedergli la somma di euro 200.000,00 per l'acquisto della casa familiare, somma poi versata sul conto corrente cointestato con la moglie. Egli ha, quindi, dedotto che nel mese di maggio 2012 venne acquistata la casa coniugale (al prezzo di euro 260.000,00), rappresentato di aver deciso di cointestare la casa alla moglie – sebbene 200.000,00 euro provenissero dai propri genitori – per riconoscerle un autonomo patrimonio.
3 In sede di memoria ex art. 473bis.17 n. 2 c.p.c. la convenuta ha contestato che la cointestazione della casa sia stata un “regalo” del marito con denaro dei propri genitori, rappresentando che i genitori del signor regalarono ad entrambi i coniugi l'importo Pt_1 di euro 100.000,00 per l'acquisto casa ed euro 100.000,00 alle figlie, per dare alle nipoti una casa.
All'udienza del 27 giugno 2024 entrambe le parti sono comparse personalmente.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. all'udienza del 8 maggio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – previa riqualificazione in domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che dalla documentazione in atti risulta che le parti si sono spostate con rito civile (cfr. doc. 1 ricorrente) – è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale di data 27 agosto 2018, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Va, inoltre, accolta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra
, rispetto alla quale, peraltro, non c'è opposizione. CP_1
Ed invero, il presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa familiare è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, essendo l'istituto dell'assegnazione della casa familiare (di cui all'art. 337sexies c.c.) finalizzato a garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico, così da limitare gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla disgregazione del nucleo familiare, permettendo ai figli di mantenere invariato il contesto abitativo (e sociale) ove sino a quel momento erano inseriti.
Orbene, nel caso che occupa entrambe le figlie, rispetto all'epoca della separazione, sono diventate maggiorenni ed economicamente autosufficienti (la circostanza è pacifica), sicché sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla madre.
Passando, infine, alla domanda di assegno divorzile svolta dalla parte convenuta, ritiene il
Collegio che tale domanda non sia fondata e vada rigettata per i motivi di seguito esposti.
4 Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
5 Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n. 17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede Corte di Cassazione, nel riferirsi alla
“natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non
è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
La Suprema Corte, inoltre, con specifico riferimento alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, ha di recente ribadito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.”
(cfr. Cass. 26520/2024); “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita
6 familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cass. 24795/2024).
Non solo, ma va altresì osservato che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “ precondizione”:
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (cfr. Cass. 4328/2024); “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro
7 coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr.
Cass. 35434/2023).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie, né a fini perequativi né a fini assistenziali.
Il sig. è luogotenente presso l'arma di Carabinieri e per l'anno di Parte_1 imposta 2022 ha percepito un reddito mensile netto di 2.872,00 euro (reddito imponibile di euro 48.099,00, imposta netta di euro 13.036,00 e addizionale Irpef di euro 592). Egli, inoltre,
è comproprietario assieme alla moglie della casa familiare ed è onerato mensilmente dal pagamento della metà della rata di mutuo contratto per la casa, pari a circa 400,00 euro al mese (la rata intera è pari a circa 800,00 euro al mese).
La sig.ra lavora come cuoca presso le scuole di Rumo (TN) e per l'anno di CP_1 imposta 2022 ha percepito un reddito mensile netto di 1.737,00 euro (reddito imponibile di euro 23.911 con imposta netta di euro 3.067,00). Ella, inoltre, al pari del marito, è comproprietaria della casa familiare ed è onerata mensilmente dal pagamento dell'altra metà della rata di mutuo contratto per la casa, pari a circa 400,00 euro al mese.
Orbene, ritiene, innanzitutto, il Collegio che vada esclusa la sussistenza di una rilevante disparità tra le condizioni economico-reddituali delle parti.
Ed invero, sebbene il sig. percepisca una retribuzione maggiore rispetto alla sig.ra Pt_1
deve considerarsi non solo che la differenza reddituale non è particolarmente CP_1 apprezzabile ma anche che la condizione patrimoniale dei coniugi è la medesima, essendo entrambi comproprietari della casa familiare e non risultando dagli atti di causa che essi siano proprietari di ulteriori beni immobili. Entrambi i coniugi, inoltre, sono onerati mensilmente dal pagamento della medesima rata di mutuo, nella misura di 400,00 euro ciascuno.
Alla luce di una valutazione complessiva di tali risultanze va, dunque, esclusa la sussistenza della precondizione data dalla rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, con conseguente rigetto della domanda (cfr. di recente Cass. 16313/2025: “Ne consegue che l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S. U..”).
8 Va, peraltro, osservato che – anche a voler opinare nel senso della sussistenza di una rilevante disparità tra le condizioni economiche delle parti – la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, è stata acquistata con denaro proveniente, per la maggior parte, dai genitori del sig.
: è, infatti, circostanza pacifica che la somma di euro 200.000,00, a fronte del prezzo Pt_1 di acquisto dell'immobile pari ad euro 260.000,00, sia stata donata dai genitori del ricorrente.
In ragione di ciò, deve escludersi che l'acquisto di detto immobile sia correlato a scelte nell'organizzazione familiare che abbiano contribuito all'incremento della formazione del patrimonio del marito a detrimento di aspettative professionali da parte della moglie, atteso, innanzitutto, che tale bene compone il patrimonio di entrambi i coniugi in pari misura e che, in ogni caso, l'acquisto è avvenuto mediante l'impiego di risorse economiche esterne al nucleo familiare, provenienti per la maggior parte dai genitori del sig. (risultando a Pt_1 tal fine non significativa la dedotta circostanza che la detta somma fu in parte donata alle nipoti e in parte ai coniugi).
Infine, quand'anche volesse darsi risalto alla dedotta circostanza che la moglie ha dovuto
“seguire il marito nelle varie assegnazioni lavorative ed occuparsi totalmente delle figlie, soprattutto nei periodi in cui egli era in missione all'estero” (cfr. pag. 5 comparsa costituzione), deve considerarsi che non è stato contestato quanto dedotto dal ricorrente in sede I memoria ossia che “Se la moglie si è fatta carico per un breve periodo delle incombenze familiari altrettanto il marito si è sempre occupato di mantenerla, assicurandole un adeguato tenore di vita. Le attività e le missioni a cui si è dedicato il Signor (…) Pt_1 sono sempre state finalizzate a garantire alla famiglia risorse adeguate;
ciò vale anche per la missione in Kosovo, impegnativa e gravosa, lontano dai propri affetti che ha concordato con la moglie solo per garantire al proprio nucleo l'indennità di missione” (cfr. pag. 4-5).
Le maggiori entrate reddituali del marito in costanza di matrimonio sono, quindi, state impiegate in favore della famiglia, con beneficio anche per la moglie, tanto che il sig. Pt_1 prima della separazione, ha anche contribuito in misura maggiore rispetto alla moglie al pagamento delle rate del mutuo contratto per la casa familiare, con versamento di ulteriore importo al fine di ridurre la rata mensile (circostanza pacifica).
Inoltre, sebbene la moglie abbia dedotto di aver potuto riprendere a lavorare solo nel 2005, deve osservarsi, da un lato, che dalla documentazione versata in atti risulta invece che la stessa già nel 2002 lavorava (doc.3), dall'altro lato, che la convenuta non ha contestato quanto
9 dedotto dal ricorrente ossia che a Rumo, ove la coppia si trasferì nel 1998, “la Signora CP_1 ha dapprima lavorato presso alcuni locali fino a quando ha superato il concorso per cuoca indetto dal Comune (…) da allora non ha mai smesso il proprio impiego” (pag. 4 I memoria), dovendosi al contempo evidenziare che nel doc. 3 prodotto dalla convenuta (estratto conto previdenziale) mancano proprio gli anni dal 1997 al 2002.
In ragione di quanto sopra, alcun assegno divorzile con funzione perequativa-compensativa può essere riconosciuto alla convenuta.
Quanto alla finalità assistenziale dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che la sig.ra
[...]
non sia priva di mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto della sua CP_1 situazione reddituale e patrimoniale, come sopra descritta.
La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa indeterminabile, valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
a Tione di Trento in data 11 febbraio 1995, con atto trascritto nel Registro CP_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Tione di Trento, Parte I, N. 1, Anno 1995;
2) revoca l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra ; CP_1
3) rigetta la domanda di assegno divorzile;
4) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 352/2024
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Antonio Caimi ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Annelise Filz resistente
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 8 maggio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
1 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Nel merito: 1) Voglia il Tribunale di Trento, accertata l'esistenza dei presupposti di legge: -dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai Signori e in data 11.02.1995 Parte_1 CP_1
a Tione di Trento (TN) trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tione (TN) all'atto N. 1 parte 1 anno 1995 disponendo le relative trascrizioni;
-confermare che i Signori
e sono autosufficienti e per l'effetto rigettare la Parte_1 CP_1 domanda avversaria di assegno divorzile, perché infondata in fatto ed in diritto;
-accertare che le figlie maggiorenni e sono economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti e nulla disporre a titolo di mantenimento delle stesse;
-revocare
l'assegnazione della casa coniugale alla Signora essendo venuti meno i CP_1 presupposti di legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Voglia questo Ill.mo Tribunale di Trento, previo rigetto delle richieste difformi formulate dal ricorrente 1.) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla signora con il signor CP_1
secondo gli estremi in atti;
2.) Prevedere la corresponsione, a titolo Parte_1 di assegno divorzile, della somma mensile di € 700,00 in favore della signora CP_1
a carico del signor e questo entro il giorno cinque di ogni mese su c/c Parte_1 bancario intestato alla beneficiaria. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; 3.) con vittoria di spese e competenze professionali come per legge oltre accessori.”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Tione di Trento in data 11 febbraio 1995 e dalla loro unione sono nate le figlie (in data 20 novembre 1996) e (in data 27 agosto Per_1 Per_2
2002).
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024 il ricorrente ha agito Parte_1 in questa sede chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti alle seguenti condizioni: “2) Confermare che i Signori e Parte_1
sono autosufficienti nulla disponendo conseguentemente nei reciproci CP_1 rapporti economici. 3) Accertare che le figlie e maggiorenni, Persona_1 Persona_2
2 sono entrambe economicamente autosufficienti e nulla disporre a titolo di mantenimento delle stesse. 4) Revocare conseguentemente l'assegnazione della casa coniugale alla Signora
essendo venuti meno i presupposti di legge.”. CP_1
Il ricorrente ha dato atto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale di data 27 agosto 2018.
Egli, inoltre, ha rappresentato che, rispetto all'epoca della separazione, nulla è cambiato con riguardo alla situazione economica dei coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, mentre la situazione è mutata rispetto alle figlie. In particolare, il sig. Pt_1 ha dedotto che la figlia maggiorenne ha lasciato l'Università e, pur formalmente Per_1 residente con la madre, vive assieme al fidanzato e ha un'occupazione a tempo indeterminato con uno stipendio di circa 1.500,00 euro al mese. Quanto alla figlia , il ricorrente ha Per_2 rappresentato che la ragazza ha terminato il percorso di studi ed è stata assunta con contratto da apprendista, con stipendio di circa 1.400,00 euro al mese.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta, aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo, in via riconvenzionale, porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 700,00.
A fondamento della pretesa, la sig.ra ha dedotto che, sebbene la stessa percepisca uno CP_1 stipendio di circa 1.500/1.600,00 euro al mese, in ragione dell'autosufficienza delle figlie perderà l'assegnazione della casa coniugale. Trattasi di immobile in comproprietà tra i coniugi su cui grava un mutuo con rata mensile di euro 800,00, che i coniugi pagano a metà.
La ricorrente ha, inoltre, rappresentato che la sua situazione pensionistica è problematica, atteso che la stessa, per seguire il marito maresciallo dei carabinieri e per accudire le figlie, per molto tempo non ha potuto avere un lavoro stabile.
In sede di memoria ex art. 473bis.17 n 1 c.p.c. il ricorrente ha contestato le deduzioni della convenuta, dando atto che egli, nel 2012, aveva convinto i propri genitori a concedergli la somma di euro 200.000,00 per l'acquisto della casa familiare, somma poi versata sul conto corrente cointestato con la moglie. Egli ha, quindi, dedotto che nel mese di maggio 2012 venne acquistata la casa coniugale (al prezzo di euro 260.000,00), rappresentato di aver deciso di cointestare la casa alla moglie – sebbene 200.000,00 euro provenissero dai propri genitori – per riconoscerle un autonomo patrimonio.
3 In sede di memoria ex art. 473bis.17 n. 2 c.p.c. la convenuta ha contestato che la cointestazione della casa sia stata un “regalo” del marito con denaro dei propri genitori, rappresentando che i genitori del signor regalarono ad entrambi i coniugi l'importo Pt_1 di euro 100.000,00 per l'acquisto casa ed euro 100.000,00 alle figlie, per dare alle nipoti una casa.
All'udienza del 27 giugno 2024 entrambe le parti sono comparse personalmente.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis.28 c.p.c. all'udienza del 8 maggio 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – previa riqualificazione in domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che dalla documentazione in atti risulta che le parti si sono spostate con rito civile (cfr. doc. 1 ricorrente) – è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto di questo Tribunale di data 27 agosto 2018, e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Va, inoltre, accolta la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra
, rispetto alla quale, peraltro, non c'è opposizione. CP_1
Ed invero, il presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa familiare è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, essendo l'istituto dell'assegnazione della casa familiare (di cui all'art. 337sexies c.c.) finalizzato a garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico, così da limitare gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla disgregazione del nucleo familiare, permettendo ai figli di mantenere invariato il contesto abitativo (e sociale) ove sino a quel momento erano inseriti.
Orbene, nel caso che occupa entrambe le figlie, rispetto all'epoca della separazione, sono diventate maggiorenni ed economicamente autosufficienti (la circostanza è pacifica), sicché sono venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare alla madre.
Passando, infine, alla domanda di assegno divorzile svolta dalla parte convenuta, ritiene il
Collegio che tale domanda non sia fondata e vada rigettata per i motivi di seguito esposti.
4 Giova premettere che con la pronuncia n. 18287/2018 le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno divorzile di cui all'art. 5, co. 6 L. 898/1970 una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, individuando nei criteri (equiordinati) di cui alla prima parte della citata norma i parametri cui attenersi per decidere sia sull'attribuzione dell'assegno all'ex coniuge richiedente (ossia ai fini del giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi, quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno divorzile, unitamente all'impossibilità per il coniuge istante di procurarseli per ragioni oggettive), sia sulla sua quantificazione.
In particolare, la Sezioni Unite, hanno affermato che “il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”.
La Corte ha, inoltre, precisato che nel giudizio sull'adeguatezza dei mezzi deve farsi riferimento ai ruoli endofamiliari assunti dai coniugi in costanza di matrimonio, al fine di accertare “se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale
e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto” (cfr. Cass. Sez. Un. 18287/2018).
5 Ne consegue che la decisione sull'assegno di divorzio deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto delle modalità con cui la vita familiare è stata condotta in costanza di matrimonio, anche alla luce della durata dello stesso e dell'età del coniuge richiedente l'assegno.
A tale orientamento interpretativo è stato dato seguito anche con la pronuncia n. 17601/2019 della Suprema Corte, evidenziandosi che in quella sede Corte di Cassazione, nel riferirsi alla
“natura composita” dell'assegno divorzile e al “principio di solidarietà postconiugale”, ha richiamato i principi già enucleati con la citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ribadendo che “
4.2 Nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile il giudice deve compiere quindi una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Questa verifica tuttavia non
è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se
l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
La Suprema Corte, inoltre, con specifico riferimento alla funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, ha di recente ribadito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.”
(cfr. Cass. 26520/2024); “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita
6 familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr. Cass. 24795/2024).
Non solo, ma va altresì osservato che la giurisprudenza più recente ha valorizzato la necessità che sussista, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, una “rilevante” disparità della situazione economico-reddituale delle parti, tanto da considerarla quale “ precondizione”:
“L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.” (cfr. Cass. 4328/2024); “L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare
e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro
7 coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.” (cfr.
Cass. 35434/2023).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie, né a fini perequativi né a fini assistenziali.
Il sig. è luogotenente presso l'arma di Carabinieri e per l'anno di Parte_1 imposta 2022 ha percepito un reddito mensile netto di 2.872,00 euro (reddito imponibile di euro 48.099,00, imposta netta di euro 13.036,00 e addizionale Irpef di euro 592). Egli, inoltre,
è comproprietario assieme alla moglie della casa familiare ed è onerato mensilmente dal pagamento della metà della rata di mutuo contratto per la casa, pari a circa 400,00 euro al mese (la rata intera è pari a circa 800,00 euro al mese).
La sig.ra lavora come cuoca presso le scuole di Rumo (TN) e per l'anno di CP_1 imposta 2022 ha percepito un reddito mensile netto di 1.737,00 euro (reddito imponibile di euro 23.911 con imposta netta di euro 3.067,00). Ella, inoltre, al pari del marito, è comproprietaria della casa familiare ed è onerata mensilmente dal pagamento dell'altra metà della rata di mutuo contratto per la casa, pari a circa 400,00 euro al mese.
Orbene, ritiene, innanzitutto, il Collegio che vada esclusa la sussistenza di una rilevante disparità tra le condizioni economico-reddituali delle parti.
Ed invero, sebbene il sig. percepisca una retribuzione maggiore rispetto alla sig.ra Pt_1
deve considerarsi non solo che la differenza reddituale non è particolarmente CP_1 apprezzabile ma anche che la condizione patrimoniale dei coniugi è la medesima, essendo entrambi comproprietari della casa familiare e non risultando dagli atti di causa che essi siano proprietari di ulteriori beni immobili. Entrambi i coniugi, inoltre, sono onerati mensilmente dal pagamento della medesima rata di mutuo, nella misura di 400,00 euro ciascuno.
Alla luce di una valutazione complessiva di tali risultanze va, dunque, esclusa la sussistenza della precondizione data dalla rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, con conseguente rigetto della domanda (cfr. di recente Cass. 16313/2025: “Ne consegue che l'unico denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio, deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S. U..”).
8 Va, peraltro, osservato che – anche a voler opinare nel senso della sussistenza di una rilevante disparità tra le condizioni economiche delle parti – la casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, è stata acquistata con denaro proveniente, per la maggior parte, dai genitori del sig.
: è, infatti, circostanza pacifica che la somma di euro 200.000,00, a fronte del prezzo Pt_1 di acquisto dell'immobile pari ad euro 260.000,00, sia stata donata dai genitori del ricorrente.
In ragione di ciò, deve escludersi che l'acquisto di detto immobile sia correlato a scelte nell'organizzazione familiare che abbiano contribuito all'incremento della formazione del patrimonio del marito a detrimento di aspettative professionali da parte della moglie, atteso, innanzitutto, che tale bene compone il patrimonio di entrambi i coniugi in pari misura e che, in ogni caso, l'acquisto è avvenuto mediante l'impiego di risorse economiche esterne al nucleo familiare, provenienti per la maggior parte dai genitori del sig. (risultando a Pt_1 tal fine non significativa la dedotta circostanza che la detta somma fu in parte donata alle nipoti e in parte ai coniugi).
Infine, quand'anche volesse darsi risalto alla dedotta circostanza che la moglie ha dovuto
“seguire il marito nelle varie assegnazioni lavorative ed occuparsi totalmente delle figlie, soprattutto nei periodi in cui egli era in missione all'estero” (cfr. pag. 5 comparsa costituzione), deve considerarsi che non è stato contestato quanto dedotto dal ricorrente in sede I memoria ossia che “Se la moglie si è fatta carico per un breve periodo delle incombenze familiari altrettanto il marito si è sempre occupato di mantenerla, assicurandole un adeguato tenore di vita. Le attività e le missioni a cui si è dedicato il Signor (…) Pt_1 sono sempre state finalizzate a garantire alla famiglia risorse adeguate;
ciò vale anche per la missione in Kosovo, impegnativa e gravosa, lontano dai propri affetti che ha concordato con la moglie solo per garantire al proprio nucleo l'indennità di missione” (cfr. pag. 4-5).
Le maggiori entrate reddituali del marito in costanza di matrimonio sono, quindi, state impiegate in favore della famiglia, con beneficio anche per la moglie, tanto che il sig. Pt_1 prima della separazione, ha anche contribuito in misura maggiore rispetto alla moglie al pagamento delle rate del mutuo contratto per la casa familiare, con versamento di ulteriore importo al fine di ridurre la rata mensile (circostanza pacifica).
Inoltre, sebbene la moglie abbia dedotto di aver potuto riprendere a lavorare solo nel 2005, deve osservarsi, da un lato, che dalla documentazione versata in atti risulta invece che la stessa già nel 2002 lavorava (doc.3), dall'altro lato, che la convenuta non ha contestato quanto
9 dedotto dal ricorrente ossia che a Rumo, ove la coppia si trasferì nel 1998, “la Signora CP_1 ha dapprima lavorato presso alcuni locali fino a quando ha superato il concorso per cuoca indetto dal Comune (…) da allora non ha mai smesso il proprio impiego” (pag. 4 I memoria), dovendosi al contempo evidenziare che nel doc. 3 prodotto dalla convenuta (estratto conto previdenziale) mancano proprio gli anni dal 1997 al 2002.
In ragione di quanto sopra, alcun assegno divorzile con funzione perequativa-compensativa può essere riconosciuto alla convenuta.
Quanto alla finalità assistenziale dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che la sig.ra
[...]
non sia priva di mezzi adeguati al proprio sostentamento, tenuto conto della sua CP_1 situazione reddituale e patrimoniale, come sopra descritta.
La domanda di assegno divorzile va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valore della causa indeterminabile, valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
a Tione di Trento in data 11 febbraio 1995, con atto trascritto nel Registro CP_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Tione di Trento, Parte I, N. 1, Anno 1995;
2) revoca l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra ; CP_1
3) rigetta la domanda di assegno divorzile;
4) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate nella somma complessiva di euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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