Sentenza 27 febbraio 2004
Massime • 3
* VEDI : 200214905 558014 S
In tema di compenso al professionista ex art. 2233 cod. civ., non è inibito al cliente di compensare il professionista con la cessione pro soluto di parte dei beni in relazione ai quali era stato affidato l'incarico atteso che, una volta portato a termine l'incarico, non sarebbe più ipotizzabile una partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione, e che un'eventuale disposizione in tal senso, comportando una ingiustificata limitazione per le parti del potere di regolare il rapporto nei modi ritenuti più convenienti, sarebbe in contrasto col dettato dell'art. 41 Cost. e col principio generale dell'autonomia negoziale.
In relazione alle cooperative edilizie deve escludersi la possibilità di cessione degli alloggi edificati a terzi, con conseguente nullità per illiceità dell'oggetto della delibera di alienazione del bene sociale; tale situazione non è riscontrabile, tuttavia quando la cessione di una parte di edificio ad un estraneo alla compagine sociale costituisca non l'espressione di un'attività commerciale di tipo lucrativo contrapposta al fine mutualistico, bensì uno strumento perché, senza lesione dei diritti dei soci, si conseguano i fini istituzionali ed il migliore soddisfacimento delle disposizioni costituite in capo alla generalità dei soci. (Nella specie la cooperativa edilizia aveva compensato i professionisti che avevano prestato la loro opera per la società con la cessione di alcune unità immobiliari nei costruendi edifici per mancanza di disponibilità finanziarie liquide e senza che questo fatto comportasse lesione dei diritti dei soci prenotatari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2004, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOP.VA GIRASOLE II A R.L., in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 41 scala A - Int. 6, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GONNELLI, difeso dall'avvocato CATERINA MONTAGNANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI SA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAGOZINO, difeso dall'avvocato AGOSTINO ALFANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 207/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 08/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Paolo GONELLI con delega dell'Avvocato MONTAGNANI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 24.10.91, l'Avv. Sabato Mario RI - premesso che aveva prestato opera professionale di consulenza ed assistenza in favore della Soc. Coop. Girasole II tra l'altro per l'acquisizione dell'area sulla quale sarebbe sorto l'edificio sociale;
che, non trovandosi la Cooperativa nella possibilità di corrispondere il compenso dovutogli, il presidente della stessa Giuseppe Postiglione, previa deliberazione autorizzativa 30.6.82 del C.d.A., gli aveva venduto, per scrittura privata 14.10.82, una superficie di mq. 25 oltre servizio al piano Un. 3 bis enucleato dall'appartamento n. 3, quale individuata nell'allegata planimetria, dell'allora progettato edificio sociale A in Salerno tra via Orofino e via Farro;
che, successivamente, erano rimaste inevase le sue richieste d'informazioni circa l'ultimazione dell'edificio e la stipula dell'atto pubblico di cessione ed era, poi, venuto a conoscenza della realizzazione dell'edificio stesso in maniera difforme dall'originario progetto con eliminazione del vano oggetto della detta compravendita;
che, in tal modo, la parte obbligata a porre in essere l'attività strumentalmente necessaria per la produzione della cosa futura compravenduta s'era resa inadempiente ed era, pertanto, tenuta al risarcimento dei danni in misura pari al valore sul mercato d'una porzione immobiliare analoga a quella dedotta in contratto - conveniva la Coop. Girasole II innanzi al tribunale di Salerno onde sentir dichiarare la nullità della compravendita 14.10.82 ex art. 1472/2^ C.C. e condannare la convenuta a risarcirlo dei danni secondo l'indicato criterio.
Costituendosi, la Cooperativa il Girasole II, previo disconoscimento delle sottoscrizioni nella documentazione prodotta dalla controparte e della documentazione stessa in quanto costituita da fotocopie, contestava sotto vari profili la domanda - in particolare rilevando, come puntualmente riferito in ricorso, che l'eventuale qualità di socio della controparte rendeva improponibile l'azione; che gli atti posti a fondamento del diritto vantato non trovavano riscontro o riferimento negli atti sociali;
che controparte non risultava iscritta nel libro dei soci;
che non esisteva certezza di data per la quale fosse consentito riferire l'attività a tempi nei quali i soggetti indicati come organi sociali fossero effettivamente tali;
che la causa mutualistica e l'oggetto sociale della promittente erano noti al promissario il quale era cosciente dell'esorbitanza del contratto dai poteri rappresentativi;
che il promissorio aveva intenzionalmente agito in danno della promittente concludendo un patto di quota lite;
che le pretese creditorie di controparte difettavano di supporto probatorio quanto all'attività professionale resa;
che non sussisteva responsabilità alcuna per inadempimento in ordine alla mancata costruzione del vano promesso a controparte, trovando applicazione l'art. 1472 C.C. per il quale, in tema di vendita di cosa futura, ove la cosa non venga ad esistenza, il contratto è nullo - onde chiedeva il rigetto delle avverse pretese proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale per danni. Con sentenza 9.11.95, l'adito tribunale rigettava la domanda principale per nullità della compravendita interpartes, nella quale ravvisava un patto di quota lite, e quella riconvenzionale per difetto di prova, compensando le spese.
Avverso tale decisione il RI proponeva gravame, cui resisteva la Cooperativa, proponendo, a sua volta, appello incidentale per le spese.
La Corte d'appello di Salerno accoglieva in riforma dell'impugnata sentenza, l'originaria domanda del RI, condannando la Cooperativa, della quale implicitamente respingeva l'appello incidentale, alle spese, sulla base delle seguenti considerazioni:
che, nella specie, non ricorresse l'ipotesi del patto di quota lite, essendosi regolata con la scrittura 14.10.82, da intendersi come datio in solvium in forma di vendita di cosa futura, l'esposizione debitoria del cliente in relazione ad un rapporto professionale nel quale le prestazioni stragiudiziali del legale erano state rese in precedenza;
che l'obbligazione dedotta in giudizio fosse imputabile alla Cooperativa, in quanto assunta dal suo legale rappresentante all'uopo regolarmente autorizzato dall'organo sociale competente, circostanze risultanti, entrambe, da documenti accertati autentici per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio; che nella datio in solutum, venuta meno la possibilità della prestazione promessa, fosse dovuta quella originaria, nella specie quella in danaro, da determinarsi, in base a prezzi notori ed in via equitativa, nella misura di L. 40 milioni;
che generica fosse l'eccezione di prescrizione e questa risultasse, comunque, interrotta;
che l'estraneità della pattuizione all'oggetto sociale non fosse opponibile, ex art. 384 bis C.C., al RI, in quanto terzo di buona fede e stante la veridicità dell'obbligazione contratta;
che non si potesse dubitare dei poteri rappresentativi del presidente della Cooperativa, in quanto derivantigli dall'art. 6 dell'atto costitutivo e dalla deliberazione autorizzativa del C.d.A. 30.6.82, irrilevante essendo il mancato rinvenimento dell'originale, per intervenuto sequestro penale degli atti sociali, in presenza di copia la cui certificazione di conformità all'originale stesso risultava apposta da organo abilitato con sottoscrizione accertata autentica mediante consulenza tecnica d'ufficio, elemento, questo, idoneo, quanto meno, a suffragare il ricorso alla presunzione consentita dall'art. 2719 CC;
che irrilevante fosse la questione relativa all'iscrizione o meno del RI nel libro dei soci, non avendo quegli agito in tale veste e la promessa al riguardo inerendo ad un espediente legale per consentire il trasferimento del cespite;
che infondata fosse la questione circa la prova del credito professionale, questo risultando riconosciuto a parte debitoris tanto nella delibera del C.d.A. quanto nel contratto;
che altre difese della Cooperativa, formulate nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, fossero inammissibili.
Detta sentenza veniva impugnata per cassazione dalla Cooperativa con ricorso basato su tre motivi.
Resisteva il RI con controricorso.
Entrambe le parti depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 u.c. C.C. ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia - si duole, sotto tre distinti profili, che la Corte territoriale abbia escluso la ricorrenza, nella specie d'un'ipotesi di patto di quota lite: in primo luogo, denunzia l'inconciliabilità del pactum de in solutum dando, nel quale si sarebbe sostanziata la vendita di cosa futura e presupponente una prestazione originaria senz' altro dovuta, con la previsione, nell'art. 5 della nota scrittura, dell'impegno da parte del RI a non richiedere alcuna somma in pagamento per le sue spettanze professionali ove gli edifici non fossero stati realizzati;
in secondo luogo, contesta l'erronea applicazione del criterio temporale per la mancata considerazione delle emergenze istruttorie comprovanti come il rapporto professionale non fosse punto concluso alla data di stipulazione del contratto;
in fine, ipotizzato il patto di quota lite già all'inizio del rapporto, in quanto sin d'allora doveva ritenersi ch'essa deducente non avesse i fondi necessari al pagamento dell'opera del professionista, contesta l'interpretazione restrittiva data all'art. 2233/3^ C.C. dal giudice del merito e sostiene l'estensibilità del divieto anche ad epoca successiva all'esaurimento delle prestazioni.
Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili.
Quanto ai primi due, infatti, le questioni sollevate, attinenti alla valutazione d'elementi di valutazione assuntivamente emergenti dall'istruttoria, non hanno formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risulta all'esame delle conclusioni delle parti, dell'esposizione del fatto e della motivazione della sentenza impugnata, contro la quale non è stata formulata censura per omesso esame delle questioni stesse - d'altro canto, a differenza da quelle sollevate con la comparsa di risposta in primo grado, puntualmente riportate e tra le quali quelle de quibus non figurano, le questioni sollevate con la comparsa di risposta in secondo grado non sono neppure indicate, in violazione dell'art. 366 n. 3 C.P.C., nel contesto del ricorso - ond'è che non possono formare oggetto di trattazione in sede di legittimità. È ben vero che, quanto meno in parte, investono problematiche di diritto che potrebbero, anch'esse, essere invocate a sostegno delle proposte eccezioni, ma, poiché introducono temi di dibattito completamente nuovi, implicanti accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e decisione su elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non possono essere prese in considerazione. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ricorso per Cassazione debbano investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, solvo trattisi di questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase (e pluribus, da ultimo, Cass. 22.10.02 n. 14905, 16.9.02 n. 13470, 21.6.02 n. 9097, ma già Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737,
15.5.98 n. 4910). Quanto al terzo, la tesi propugnata dalla ricorrente non merita d'essere condivisa, in quanto un'interpretazione dell'art. 2233 C.C. per la quale fosse inibito al cliente di compensare il professionista - una volta che questi abbia definitivamente portato a termine l'attività demandatagli e sia, pertanto, venuta meno l'ipotizzabilità d'una sua partecipazione agli interessi pratici esterni della prestazione - mediante la cessione pro soluto di parte dei beni in relazione ai quali l'incarico era stato affidato, darebbe luogo, nei confronti del cliente medesimo, ad una limitazione del potere dello stesso di disporre delle proprie sostanze scegliendo i modi ritenuti più convenienti per far fronte alle contratte obbligazioni e, nei confronti dello stesso e del professionista, ad una limitazione alla possibilità di regolare altrimenti che per contanti un rapporto ormai concluso, limitazioni non solo non previste dall'art. 2233 C.C. ma, soprattutto, in insanabile contrasto con il dettato dell'art. 41 della Costituzione e con il principio generale della libertà negoziale.
Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 e 2384 bis C.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - si duole che la Corte territoriale, sotto un primo profilo, le abbia ritenuta opponibile la pattuizione in virtù dell'art. 2384 bis C.C. senza considerare come la buona fede della controparte risultasse esclusa tanto dall'attività professionale prestata, per la quale doveva ritenersi implicita la conoscenza della natura giuridica della cliente e delle limitazioni legali e statutarie alla disponibilità degli immobili, tanto dal tenore stesso della pattuizione, una delle cui previsioni, l'iscrizione al libro dei soci, è
contraddittoriamente riconosciuta come espediente legale per consentire il trasferimento del cespite;
sotto altro profilo, abbia disatteso la sua eccezione relativa all'esigenza di prova del credito, nonostante la ricognizione fattane dal presidente nella scrittura 14.10.82 era viziata da carenza di potere in quanto non trovava riscontro nella delibera autorizzativa del C.d.A. 30.6.82, priva di qualsiasi riferimento alla quantificazione del debito ed al valore del bene offerto in solutum.
Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili.
Quanto al primo, devesi, infatti, considerare che è vero essere lo scopo mutualistico d'una società cooperativa caratteristica essenziale del suo atto costitutivo ed anche presupposto indefettibile per il godimento della speciale disciplina "di favore", e, dunque, tradursi nell'indisponibilità, da parte dell'assemblea o del consiglio d'amministrazione del diritto di ciascun socio di partecipare ai programmati benefici dell'attività societaria, onde detto scopo, nel caso d'una cooperativa edilizia, non tollera la cessione a terzi degli alloggi edificati, con la conseguenza che la delibera d'alienazione del bene sociale è affetta da radicale nullità, per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 CC reso applicabile dal rinvio di cui all'art. 2516 C.C.; ma è pur vero che situazione siffatta non può riscontrarsi ove l'alienazione d'una porzione d'edificio ad un estraneo alla compagine sociale costituisca espressione non d'una scelta contrapposta al fine mutualistico, con il compimento d'attività commerciale di tipo lucrativo ed elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica del contratto di "prenotazione", bensì un mero strumento per il conseguimento dei fini istituzionali ed il miglior soddisfacimento delle posizioni costituite in capo alla generalità dei singoli soci (Cass. 25.9.99 n. 10602). Nella specie, la ricorrente non deduce che con i contestati atti 30.6.82 e 14.10.82 siano stati in qualche modo lesi i diritti dei soci prenotatari per esclusione totale d'alcun d'essi o riduzione delle volumetrie prenotate dalla generalità o dai singoli, mentre è evidente come nella cessione di vani ai professionisti che avevano prestato la loro opera in favore della Cooperativa (nella delibera, testualmente riportata dalla sentenza impugnata, oltre all'Avv. RI vengono indicati come cessionari d'unità immobiliari nei costruendo edifici anche tale D'Acunto ed il progettista degli edifici stessi) possa ravvisarsi, stante la mancanza di disponibilità finanziarie liquide espressamente richiamata dalla committente, una modalità, per quest'ultima, di far fronte a specifiche esigenze direttamente connesse alla complessa attività necessaria per il conseguimento dei fini sociali.
La questione sollevata non ha, dunque, rilevanza alcuna, dal momento che non può riconoscersi, nella specie, l'estraneità, rispetto all'oggetto sociale, delle manifestazioni di volontà in discussione poste in essere dagli organi rappresentativi della Cooperativa in nome e per conto della stessa.
Quanto al secondo, va, preliminarmente, rilevato come la Corte territoriale abbia espressamente affermato risultare una ricognizione di debito titolata non solo dal contratto ma anche dalla delibera del C.d.A..
Ove, pertanto, la ricorrente avesse inteso dolersi d'un'erronea lettura materiale dell'atto, questa avrebbe dovuto denunziare ex artt. 395 n. 5 e 398 C.P.C. nell'appropriata sede di merito, mentre, ove avesse inteso dolersi d'un'erronea interpretazione dell'atto stesso, questa avrebbe dovuto denunziare ed argomentare in questa sede ex artt. 360 nn. 3 e 5 C.P.C. in relazione all'art. 1362 ss. C.C..
Ove, invece, abbia inteso dedurre, come appare più probabile alla lettura degli argomenti svolti, un vizio d'omessa pronunzia sull'eccezione, devesi osservare che, onde tale vizio possa considerarsi utilmente denunziato in sede di legittimità, è necessario, da un lato, che al giudice del merito autore della sentenza impugnata fossero state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate e specificamente motivate come prescritto dall'art. 342 C.P.C., per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per Cassazione, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne sia la ritualità e la tempestività della proposizione sia la rilevanza del contenuto e, con essi, quindi, la decisività delle questioni prospettatevi;
allorché, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell'art. 112 C.P.C., ciò che configura un'ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità d'esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio d'autosufficienza del ricorso per Cassazione, che non consente, tra l'altro, il rinvio ob relationem agli atti della fase di merito, dell'onere d'indicarli compiutamente, non rientrando nei poteri del giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica.
Nella censura in esame sono fatte, per contro, solo apodittiche affermazioni in ordine alla pretesa eccezione sollevata, sul punto, nel corso del giudizio di secondo grado e nessuno specifico riferimento è fatto agli esatti termini della sua deduzione ed alla tempestività della stessa, ond'è che detta censura risulta del tutto inadeguata all'onere di specificità sopra richiamato, imposto a pena d'inammissibilità dall'art. 366 n. 4 C.P.C. in relazione al principio d'autosufficienza del ricorso e, pertanto, sotto l'esaminato profilo, il motivo incorre nella sanzione comminata dalla norma.
Con il terzo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1197 C.C. ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente disatteso, senza darne conto, la sua difesa in ordine all'applicazione dell'art. 1472 C.C. - che, ponendo il principio della nullità della vendita di cosa futura ove questa non venga ad esistenza e della consequenziale reviviscenza dell'obbligazione originaria, principio applicabile anche alla datio in solutum - senza considerare che tale nullità doveva ritenersi estesa anche alla ricognizione di debito e comportare, pertanto, l'onere della prova del credito a carico della controparte. Il motivo non merita accoglimento.
La ricognizione di debito, in quanto dichiarazione unilaterale confermativa d'un preesistente rapporto fondamentale, costituisce una manifestazione del tutto distinta ed autonoma, ove ricompresa nel contesto d'un contratto, dalla manifestazione di volontà plurilaterale relativa al diverso rapporto con esso regolato, onde il suo effetto - un'astrazione meramente processuale della causa debendi per la quale si determina un'inversione legale dell'onere della prova, comportando per il destinatario l'esonero dalla dimostrazione dell'esistenza del rapporto fondamentale e per il dichiarante l'onere della dimostrazione dei fatti impeditivi od estintivi di esso - permane indipendentemente dalle successive vicende del contratto stesso.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004