Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2004, n. 4021
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Sentenza 27 febbraio 2004

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* VEDI : 200214905 558014 S

In tema di compenso al professionista ex art. 2233 cod. civ., non è inibito al cliente di compensare il professionista con la cessione pro soluto di parte dei beni in relazione ai quali era stato affidato l'incarico atteso che, una volta portato a termine l'incarico, non sarebbe più ipotizzabile una partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione, e che un'eventuale disposizione in tal senso, comportando una ingiustificata limitazione per le parti del potere di regolare il rapporto nei modi ritenuti più convenienti, sarebbe in contrasto col dettato dell'art. 41 Cost. e col principio generale dell'autonomia negoziale.

In relazione alle cooperative edilizie deve escludersi la possibilità di cessione degli alloggi edificati a terzi, con conseguente nullità per illiceità dell'oggetto della delibera di alienazione del bene sociale; tale situazione non è riscontrabile, tuttavia quando la cessione di una parte di edificio ad un estraneo alla compagine sociale costituisca non l'espressione di un'attività commerciale di tipo lucrativo contrapposta al fine mutualistico, bensì uno strumento perché, senza lesione dei diritti dei soci, si conseguano i fini istituzionali ed il migliore soddisfacimento delle disposizioni costituite in capo alla generalità dei soci. (Nella specie la cooperativa edilizia aveva compensato i professionisti che avevano prestato la loro opera per la società con la cessione di alcune unità immobiliari nei costruendi edifici per mancanza di disponibilità finanziarie liquide e senza che questo fatto comportasse lesione dei diritti dei soci prenotatari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2004, n. 4021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4021
    Data del deposito : 27 febbraio 2004

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