Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14905
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

La responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 cod. civ., onde la domanda che ha per oggetto l'accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito.

Anche nell'appalto di opere pubbliche trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell'appaltatore, che vedono costui, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi a questa aggiungere quella dell'amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.

Commentari2

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 2439 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 2La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14905
Data del deposito : 22 ottobre 2002

Testo completo