Sentenza 18 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN EDE POPOL ITALIANG02324/02 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE S REMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 10286/99 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron. 5577 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. TR CUOCO Consigliere Ud. 08/11/01 - Consigliere Dott. Federico ROSELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocatol 27, NO IN rappresentato e difeso VINCENZO, GUTTEREZ NICOLETTI VALFREDO, giusta delega in dall'avvocato atti;
- ricorrente
contro
STIE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato PIPERNO1 2001 PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli 4289 avvocati ERCOLI NO, ERCOLI PIER ANTONIO, -1- giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 5663/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/05/98 R.G.N. 743/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato NICOLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore del lavoro di Milano, il dott. TR Frontali, già direttore della s.p.a. ST, società concessionaria di trasporto pubblico di linea con oltre 200 dipendenti, conveniva in giudizio la ST per ottenerne la condanna al pagamento di alcune differenze retributive e, in particolare, per il mancato pagamento della somma mensile di L. 600.000, formalmente considerata quale rimborso spese che, però, in realtà veniva corrisposto a parte, con rimborso a piè di lista. Si doleva per il fatto che la somma di L. 600.000 mensili era stata assorbita nel trattamento di trasferta, mentre essa era stata pattuita in più come superminimo, per assicurare lo stesso livello retributivo che aveva in un precedente lavoro. Sulla contestazione della ST, il pretore accoglieva la domanda. La ST proponeva appello, ed il tribunale di Milano, in parziale riforma della sentenza pretorile, rigettava la domanda relativa alla somma di L. 600.000, confermando per il resto la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza del tribunale, resa in data 31 marzo 1998, il Frontali ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La società ST resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento, non analiticamente specificato, il li ricorrente censura la sentenza per aver questa, a suo dire, stabilito che il silenzio da esso tenuto circa l'assorbimento della somma di L 600.000 in busta paga, avesse un valore abdicativo, permettendo la modificazione in peggio del contratto, mentre il silenzio non ha una simile valenza. Il motivo è infondato. 1 Infatti la censura in esame si basa su un presupposto non veritiero e, cioè, sul fatto che secondo il ricorrente il tribunale ha ritenuto che il proprio silenzio avesse, come si è visto, un valore abdicativo. Invece il tribunale, lungi dall'essere pervenuto ad una simile conclusione, ha ritenuto che dal comportamento delle parti, poteva dedursi un accordo alla modificazione delle pattuizioni originarie, accordo tacito, ma non per questo meno certo. In particolare, il tribunale elenca puntualmente fatti dai quali ha desunto l'intervento dell'accordo tacito, nel senso dell'accettazione dell'inserimento in busta paga dell'importo concordato a titolo di rimborso spese, non con la società, ma personalmente con l'amministratore della medesima all'inizio del rapporto di lavoro. Poiché il ricorrente non contesta in punto di fatto le circostanze sulla base delle quali il tribunale ha tratto il convincimento di cui si è detto, e poiché il ricorso non dimostra la sussistenza di vizi logici dell'iter argomentativo seguito dal tribunale, il motivo non può essere accolto. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2103 e 2077 c.c., tornando però di nuovo a criticare l'illegittimo assorbimento del fuori busta in busta. A questa Corte non appare neanche chiaro il senso del richiamo agli artt. 2103 e 2077 c.c. In sintesi il motivo manca di chiarezza e di specificità, anche perché nel seguito viene affermato che dall'istruttoria emergeva la necessità di conclusioni diverse da quelle cui è pervenuto il tribunale, entrando così, inammissibilmente, nel merito della causa In realtà non appare chiaro il senso della censura e la sua idoneità a rientrare nello schema logico del ricorso per cassazione, dato che le citate norme del codice, che si suppone che il ricorrente abbia inteso 2 denunciare come violate, non hanno riferimento alcuno con la tematica processuale. In questo contesto non rileva l'osservazione effettuata dalle resistente nel controricorso, secondo la quale è passata in giudicato la statuizione del tribunale relativa alla carenza di legittimazione passiva della soc. ST in quanto non titolare del rapporto obbligatorio relativo al pagamento della somma di L. 600.009, che, invece, faceva capo personalmente al suo amministratore dott.Zoncada. Ne segue che il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle a eve 21,34 spese del giudizio di cassazione, liquidate in L.41320,00 per , oltre a L.
3.000.000 per onorario di avvocato, porer ad ewes 1549, 37. * Roma, 8 novembre 2001 Il Cons. est. IL Presidente One thi Vincenzo Miles a selle CANCELLIERE C ositato in Cancelleria oggi 18 FEB.2002 IL CANCELLIERE I 6 ? S 1 , S 3 O . A 5 L T T L R , . O A A B N ' S L I E L 3 D P E S 7 - I D A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O P E S A M E I D I G I A A G , D E O O T L E R T T T I N S A R I I E L G D L E O D 3