CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NN CU PAOLA DI OL RA CA DI - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: RO SE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/07/2025 del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Lecce rigettava il riesame proposto nell’interesse da SE RO avverso l’ordinanza con la quale il g.i.p. ne aveva disposto la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. 353 commi 1 e 2, cod. pen. 110, 81 cpv. 479 cod.pen. e 110, 81 cpv. e 640, comma 2 n. 1 cod.pen.
2. Avverso tale provvedimento, la difesa del ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.
2.1. Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere sintetizzati congiuntamente, concernendo l’illegittimità della misura cautelare disposta senza instaurare il contraddittorio mediante l’interrogatorio preventivo, nonché la tempestività della nullità eccepita, per la prima volta, dinanzi al Tribunale del riesame.
2.2. Con il terzo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione del fatto che il ricorrente è dipendente di un Comune diverso da quello nell’ambito del quale si sarebbero verificare le condotte di turbativa e, inoltre, nel suo attuale incarico non avrebbe alcuna occasione di partecipare a commissioni di gare d’appalto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte.
2. La valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità di sottoporre il ricorrente all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria è manifestamente illogica. La difesa ha addotto plurimi elementi fattuali oggettivamente incompatibili con l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sottolineando come il ricorrente risulterebbe Penale Sent. Sez. 6 Num. 1624 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NI AO Data Udienza: 04/12/2025 coinvolto in un'unica vicenda illecita, lega all'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di una "Velostazione", esauritasi nel 2022, senza che in epoca successiva siano emersi ulteriori condotte illecite della stessa natura. Al contempo, è stato evidenziato come il ricorrente risulti dipendente di un Comune diverso da quello nel cui ambito si erano verificate le condotte illecite. A fronte di tali dati obiettivi, il Tribunale ha affermato la sussistenza delle esigenze cautelari ma, nel ritenere adeguata la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., ha implicitamente disconosciuto l'esigenza preventiva.
2.1. Per consolidata giurisprudenza, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare (da ultmo, Sez.2, n. 797 del 3/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv.280470), ragion per cui lì dove il rischio di reiterazione riguardi reati che presuppongono un abuso della qualifica di pubblico agente e che sono connessi all'esercizio dei connessi poteri, le uniche misure cautelari idonee e compatibili con le esigenze preventive sono quelle che incidono su tali aspetti. Proprio in applicazione di tali principi, infatti, si è affermato che è illegittima, per violazione del principio di proporzione, l'applicazione al pubblico ufficiale, autore di un delitto contro la P.A., della misura cautelare del divieto di dimorare e accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 13093 del 5/3/ 2014, Corsino, Rv. 259504; Sez.6, n. 3514 del 18/12/2019, dep. 2020, Spinella, Rv. 278222). Si è anche affermato che in tema direaticontro lapubblicaamministrazione, il principio di proporzionalità comporta che, ove il "periculum libertatis" sia individuato nel rischio di abuso deipubblicipoteri o della qualità, il giudice debba preventivamente verificare l'adeguatezza dellamisuradella sospensione dall'esercizio di unpubblicoufficio o servizio, essendo questa espressamente preordinata alla finalità cautelare che si intendere prevenire. (Sez.6, n. 40529 del 14/10/2021, Zappalà, Rv. 282181).
2.2. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole pervenire alla conclusione secondo cui la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. è intrinsecamente inidonea a fungere da presidio cautelare rispetto al rischio di reiterazione di reati contro la pubblica amministrazione, posto che non sussiste alcun nesso strumentale tra la limitazione della libertà personale è l'effettivo esercizio dei pubblici poteri al fine di commettere ulteriori reati della stessa specie di quelli per cui si procede. L'ordinanza impugnata giustifica l'idoneità della misura applicata sulla base del mero fatto che trattasi della misura cautelare meno afflittiva, omettendo di considerare che ciò non supera la preventiva verifica circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'effettiva necessità di adottare una misura, sia pur essa quella più blanda prevista dal codice di rito, al fine di prevenire il rischio di commissione di reati. In conclusione, quindi, deve ritenersi che l'assoluta carenza di strumentalità tra la misura cautelare applicata e la tipologia di reati la cui reiterazione si intendere evitare, dimostra di per sè l'insussistenza stessa delle esigenze cautelari e, quindi, fa venir meno la legittimità della misura. A fronte dell'accertata insussistenza delle esigenze cautelari, pertanto, non deve neppure disporsi l'annullamento con rinvio, dovendo la Corte provvedere direttamente 2 all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di quella genetica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del gip del tribunale di lecce del 31/7/2025. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AO DI NI PIERLUIGI DI STEFANO 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Lecce rigettava il riesame proposto nell’interesse da SE RO avverso l’ordinanza con la quale il g.i.p. ne aveva disposto la sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. 353 commi 1 e 2, cod. pen. 110, 81 cpv. 479 cod.pen. e 110, 81 cpv. e 640, comma 2 n. 1 cod.pen.
2. Avverso tale provvedimento, la difesa del ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso.
2.1. Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere sintetizzati congiuntamente, concernendo l’illegittimità della misura cautelare disposta senza instaurare il contraddittorio mediante l’interrogatorio preventivo, nonché la tempestività della nullità eccepita, per la prima volta, dinanzi al Tribunale del riesame.
2.2. Con il terzo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione del fatto che il ricorrente è dipendente di un Comune diverso da quello nell’ambito del quale si sarebbero verificare le condotte di turbativa e, inoltre, nel suo attuale incarico non avrebbe alcuna occasione di partecipare a commissioni di gare d’appalto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni dedotte.
2. La valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità di sottoporre il ricorrente all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria è manifestamente illogica. La difesa ha addotto plurimi elementi fattuali oggettivamente incompatibili con l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sottolineando come il ricorrente risulterebbe Penale Sent. Sez. 6 Num. 1624 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NI AO Data Udienza: 04/12/2025 coinvolto in un'unica vicenda illecita, lega all'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di una "Velostazione", esauritasi nel 2022, senza che in epoca successiva siano emersi ulteriori condotte illecite della stessa natura. Al contempo, è stato evidenziato come il ricorrente risulti dipendente di un Comune diverso da quello nel cui ambito si erano verificate le condotte illecite. A fronte di tali dati obiettivi, il Tribunale ha affermato la sussistenza delle esigenze cautelari ma, nel ritenere adeguata la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g., ha implicitamente disconosciuto l'esigenza preventiva.
2.1. Per consolidata giurisprudenza, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare (da ultmo, Sez.2, n. 797 del 3/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv.280470), ragion per cui lì dove il rischio di reiterazione riguardi reati che presuppongono un abuso della qualifica di pubblico agente e che sono connessi all'esercizio dei connessi poteri, le uniche misure cautelari idonee e compatibili con le esigenze preventive sono quelle che incidono su tali aspetti. Proprio in applicazione di tali principi, infatti, si è affermato che è illegittima, per violazione del principio di proporzione, l'applicazione al pubblico ufficiale, autore di un delitto contro la P.A., della misura cautelare del divieto di dimorare e accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall'art. 289 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 13093 del 5/3/ 2014, Corsino, Rv. 259504; Sez.6, n. 3514 del 18/12/2019, dep. 2020, Spinella, Rv. 278222). Si è anche affermato che in tema direaticontro lapubblicaamministrazione, il principio di proporzionalità comporta che, ove il "periculum libertatis" sia individuato nel rischio di abuso deipubblicipoteri o della qualità, il giudice debba preventivamente verificare l'adeguatezza dellamisuradella sospensione dall'esercizio di unpubblicoufficio o servizio, essendo questa espressamente preordinata alla finalità cautelare che si intendere prevenire. (Sez.6, n. 40529 del 14/10/2021, Zappalà, Rv. 282181).
2.2. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole pervenire alla conclusione secondo cui la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. è intrinsecamente inidonea a fungere da presidio cautelare rispetto al rischio di reiterazione di reati contro la pubblica amministrazione, posto che non sussiste alcun nesso strumentale tra la limitazione della libertà personale è l'effettivo esercizio dei pubblici poteri al fine di commettere ulteriori reati della stessa specie di quelli per cui si procede. L'ordinanza impugnata giustifica l'idoneità della misura applicata sulla base del mero fatto che trattasi della misura cautelare meno afflittiva, omettendo di considerare che ciò non supera la preventiva verifica circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'effettiva necessità di adottare una misura, sia pur essa quella più blanda prevista dal codice di rito, al fine di prevenire il rischio di commissione di reati. In conclusione, quindi, deve ritenersi che l'assoluta carenza di strumentalità tra la misura cautelare applicata e la tipologia di reati la cui reiterazione si intendere evitare, dimostra di per sè l'insussistenza stessa delle esigenze cautelari e, quindi, fa venir meno la legittimità della misura. A fronte dell'accertata insussistenza delle esigenze cautelari, pertanto, non deve neppure disporsi l'annullamento con rinvio, dovendo la Corte provvedere direttamente 2 all'annullamento dell'ordinanza impugnata e di quella genetica.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del gip del tribunale di lecce del 31/7/2025. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AO DI NI PIERLUIGI DI STEFANO 3