Sentenza 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/06/2022, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 01004/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Sede di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione
del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso, con conseguente condanna dell’INPS a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. G. Zecca per il ricorrente.
1) Premesso che:
- a) col gravame in esame, notificato all’INPS di Lecce il 4 marzo 2022, il ricorrente si duole del silenzio-diniego formatosi intorno alla sua domanda di accesso, presentata in data 1.2.2022, per ottenere copia del verbale di visita medica alla quale era stato sottoposto nell’ambito della procedura per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità – procedimento n. -OMISSIS- – poi negatogli dall’INPS con provvedimento del 3.6.2021;
- b) in data 24 maggio 2022, il ricorrente ha depositato in atti pec di riscontro dell’INPS del 21 marzo 2022, con cui il predetto verbale gli è stato dato;
- c) alla camera di consiglio del 15 giugno 2022, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo sulle spese di lite.
2) Ritenuto, per quanto sopra, che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e che le spese di lite possano essere riconosciute a parte ricorrente secondo soccombenza virtuale e nella misura di cui in dispositivo, considerato l’adempimento tardivo dell’INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’INPS di Lecce al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso dell’importo del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dell’avv. Giancosimo Zecca, antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.