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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza - in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1186/2020 RG. TRA
, nato il [...] a [...], residente in [...]
n.8, rappresentato e difeso nella presente procedura, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ottavio Pannone, con il quale è elettivamente domiciliato in Caserta alla via Tescione,14 Ricorrente E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 distrettuale dello Stato di Napoli elett.te domiciliato come in atti Resistente Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 18.2.2020, il ricorrente in epigrafe indicato – dipendente del con qualifica di Assistente Amministrativo Area II F in servizio presso Controparte_1
l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Caserta - premesso di aver presentato in data 4.12.2018, con nota prot. n. 15549, all' di Caserta, richiesta di accesso agli atti relativi ai periodi di CP_3 malattia da lui fruiti nel periodo dall'1.10.2010 al 31.12.2015 che a sua volta trasmetteva l'istanza all'Ufficio stralcio della ex di Aversa Casa Reclusione “F. Saporito”, ove egli aveva CP_4 prestato servizio dal 2010 al 15.3.2015, esponeva che veniva trasmessa solo la documentazione medica per il periodo dal 26.8.2013 al 30.12.2015 mentre nessuna certificazione veniva allegata in relazione al periodo dal 28.9.2010 al 26.7.2013. Rappresentava che, ciononostante, con nota prot. n. 8315 del 18 giugno 2019, il Direttore dell' di Caserta trasmetteva al sig. il decreto n. 208/2019 con cui si disponeva CP_3 Pt_1
“l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 71, comma 1, decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con legge 6 agosto 2008, n.133” per i periodi di assenza per malattia intercorsi nel periodo dal 28.9.2010 al 17.7.2015 per un totale di 257 giorni complessivi, cui seguiva formale diffida del ricorrente del 17 luglio 2019 dall'applicazione di qualsiasi decurtazione per il periodo dal 28.9.2010 al 26.7.2013. Malgrado ciò dal cedolino di ottobre 2019, gli veniva applicata una ritenuta di euro 356,48 con causale “800/048 DIFFERENZA PER SCIOPERI/ASS. RIDOTTI A.P. sca. 02/2020” cui veniva allegato un messaggio che chiariva che la ritenuta si riferiva al preteso “debito accertato” per i periodi di assenza dal 28.9.2010 sino al 30.10.2013.
1 Tanto premesso, lamentando la illegittimità della decurtazione dell'indennità penitenziaria per la la mancata prova della assenza per malattia per il periodo predetto, oltre che per prescrizione, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di: “accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento datoriale e delle disposte ritenute;
b) Conseguentemente e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente, ad ottenere il pagamento della somma trattenuta sulle buste allegate pari ad euro 356,48; c) Condannare per l'effetto la convenuta amministrazione , in persona del l.r.p.t., in Controparte_1 favore della parte istante, la precisata somma di euro 356,48, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito al soddisfo effettivo, riservata ogni altra azione a parte”; con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, superflua ogni attività istruttoria, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è infondato e va rigettato. In primo luogo, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata atteso che la ripetizione dell'indebito soggiace pacificamente al termine ordinario di prescrizione (decennale) che non risulta utilmente decorso tenuto conto che il Decreto n. 108/2019 dell con cui CP_5
è stata disposta la decurtazione dell'indennità penitenziaria per la assenza per malattia per il periodo dal 28.9.2010 sino al 30.10.2013 è stato comunicato il 18 giugno 2019 e, poi, le somme sono state definitivamente trattenute con il cedolino di ottobre 2019 e, dunque, entro il predetto termine. Peraltro, per consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cons. Stato n. 1852/2019), la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di ripetere le somme corrisposte per errore, a titolo di stipendio, assegni ed indennità, a pubblici dipendenti. Il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti non ha pertanto carattere retributivo, ma ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c. di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, senza che la buona fede del debitore possa rappresentare un ostacolo al recupero dell'indebito, comportando essa in capo all'amministrazione il solo obbligo di procedere alla ripetizione con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore. Il rapporto paritetico esistente tra pubblico dipendente ed amministrazione di appartenenza, per tutto quanto attiene all'erogazione ed al godimento dello stipendio, postula infatti l'applicazione dell'art. 2033 c.c., in base al quale il pagamento di somme non dovute è fonte dell'obbligo di restituzione per l'accipiens e del diritto di ripetizione per il solvens, con la conseguenza che il mancato recupero costituisce danno erariale.
2 Passando, ora, ad esaminare il merito del ricorso, va detto che parte ricorrente asserisce che l'amministrazione ha operato la decurtazione illegittimamente in quanto in assenza di alcun elemento di natura documentale che attestasse assenze per malattia nel periodo dal 28.9.2010 sino al 30.10.2013. Costituendosi in giudizio, invece, il ha eccepito che, dopo aver acquisito il primo CP_1 riscontro alla richiesta di documentazione dalla Direzione della Casa di reclusione di Aversa, la di Caserta, in data 24.12.2018, con nota prot. n. 4051, inviava Controparte_6 un'ulteriore richiesta cui faceva seguito la trasmissione a mezzo raccomandata A/R prot. n. 242, in data 14/01/2019, di copia dei tabulati marcatempo estratti dall'archivio dell'ex Scuola di Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria di Aversa per il periodo dal 31.5.2010 al 31.12.2014 (cfr. allegato 12 prod. ) da cui si evincono i periodi di assenza del ricorrente nel CP_1 periodo di interesse. Come esplicitato dal , il codice “MART21”, sotto la colonna CP_1
“Ore Assenze”, equivale alla dizione “Malattia art. 21”, e attesta, giornalmente, tutti i periodi di assenza del Inoltre, in data 25.1.2019, con pec prot. 1278 e, in data 31.1.2019, con pec Pt_1 prot. 515 sono state inoltrate due richieste agli Uffici della finalizzate al Parte_2 possibile recupero di referti delle visite fiscali effettuate nei confronti dell'Ass. nei Pt_1 periodi in esame, cui si è dato riscontro con pec del 30.4.19, trasmettendo alcuni referti delle visite fiscali effettuate (cfr. allegato 13 prod. ). CP_1
A fronte di tale produzione documentale, parte ricorrente nulla ha controdedotto nello specifico limitandosi, nelle note scritte, a richiamare genericamente il valore probatorio delle buste paga (cfr. fasc. telem.). Pertanto, tenuto conto della nota la valenza probatoria dei cartellini marcatempo che comprovano il fatto in sé dell'utilizzazione di essi in entrata e in uscita da parte del lavoratore e, dunque, hanno valore di attestazioni fatte dal dipendente al datore di lavoro (cfr. ex multis Cass. ord. 8089/2025), risulta provata la fruizione di periodi di malattia da parte del anche nel Pt_1 periodo 2010-2013. Quanto al resto, richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. le motivazioni rese sul punto da altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Napoli, sent. 8789/2024 dott.ssa Dell'Erario) va, in primo luogo, osservato che, alla luce degli artt. 29 e 34 del CNNL del 1995 in merito alla natura giuridica dell'indennità penitenziaria, l'indennità in questione ha, certamente, natura di trattamento accessorio e che, considerati i rapporti tra detto contratto e il successivo CCNL del 1999 (non di sostituzione della disciplina precedente ma di disciplina aggiuntiva, salve le parti disapplicate, dovendosi, comunque, la disapplicazione interpretare in senso restrittivo), anche nel vigore di detto CCNL (e dei successivi contratti collettivi del 2003 e del 2007 che non hanno apportato modifiche al riguardo) la natura dell'indennità non è mutata. Tanto chiarito è indiscutibile che l'indennità di servizio penitenziario presenti alcune peculiarità che la rendono affine più al trattamento economico fondamentale che a quello accessorio e, in particolare: il fatto di essere interamente pensionabile;
di venire corrisposta anche con la tredicesima mensilità; di essere assoggettata alle stesse ritenute previdenziali del trattamento economico fondamentale;
e il fatto di essere erogata indistintamente a tutti i dipendenti senza
3 alcuna verifica in merito alla sussistenza di situazioni particolari e ulteriori quali quelle previste dall'art. 45, comma 3, T.U. 165/2001, norma, peraltro, rivolta soltanto alle parti sociali con riferimento a trattamenti – a differenza dell'indennità per cui è causa - di nuova definizione rispetto al momento della sua emanazione. Pur a fronte di tali caratteristiche, poiché l'art. 45, comma 1, T.U. 165/2001 (e già l'art. 49 d. lgs. 29/1993) rimette ai contratti collettivi la materia del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, la natura accessoria dell'indennità (desunta dall'interpretazione dei CCNL) non consente di ritenere applicabile, né in via analogica né in forza di interpretazione estensiva, il regime previsto dall'art. 71 cit. per il trattamento economico fondamentale. E, infatti, soltanto una previsione normativa o della contrattazione collettiva di inclusione dell'indennità in questione nel trattamento economico fondamentale potrebbe consentire una conclusione conforme alla prospettazione attorea. In proposito si osserva che, ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 1bis, d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, “
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. (…) 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”. Il sesto comma prevede poi l'inderogabilità della normativa: “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”. La formulazione dell'art. 71 cit. è chiara nel prevedere la spettanza, durante i primi dieci giorni di assenza per malattia, del solo trattamento economico fondamentale, specificando che non viene invece corrisposta alcuna “indennità” né “emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo” né, con formula di chiusura, “ogni altro trattamento accessorio”. Le voci retributive non riconosciute durante i primi dieci giorni di malattia sono, quindi, indicate dalla norma in esame in modo da circoscrivere il diritto, in detto periodo di assenza, al solo trattamento economico fondamentale e quest'ultimo, a parere della scrivente, deve essere inteso, proprio alla luce delle parole utilizzate dal legislatore, esclusivamente come paga base o retribuzione tabellare. Come si è osservato, il riferimento al trattamento accessorio è utilizzato dal legislatore come formula di chiusura (“ogni altro trattamento accessorio”), dopo avere indicato l'esclusione delle
“indennità” e degli emolumenti, anche se aventi carattere fisso e continuativo. L'emolumento in questione è, certamente, un'indennità: tale è, infatti, definita dalla legge (v. art. 3 legge 1054/1970) e dalla contrattazione collettiva e la circostanza che essa sia stata prevista e
4 disciplinata nello stesso articolo del CCNL 1995 (art. 34, disapplicato dal CCNL 1999, v. art. 39) che prevedeva l'indennità di amministrazione (in cui, in seguito alla “contrattualizzazione” del pubblico impiego, sono confluiti i diversi trattamenti accessori in atto presso le singole amministrazioni), peraltro significativamente intitolato “disciplina della retribuzione accessoria”, conferma la natura indennitaria - e non retributiva - di essa. Si tratta, quindi, di un emolumento volto a compensare il disagio connesso alla prestazione di attività lavorativa in ambito penitenziario e, pertanto, non di natura strettamente retributiva. Ciò posto, l'art. 45, comma 1, d. lgs. 165/2001 (in cui è confluito l'art. 49 d. lgs. 29/1993) ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi”. Ebbene, l'art. 28 del CCNL 1999 (temporalmente applicabile alla fattispecie in esame), nel prevedere la “Struttura della retribuzione” e nell'elencare le varie voci che la compongono, non opera alcuna distinzione tra trattamento economico fondamentale e trattamento economico accessorio. Esso prevede, infatti, al primo comma: “La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei si compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17; e) indennità di amministrazione di cui all'art. 33; f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge”. La mancata classificazione, ad opera della contrattazione collettiva, delle singole voci come trattamento economico fondamentale o come trattamento economico accessorio non può certo indurre a ritenere che le parti sociali abbiano inteso ricondurre tutte le voci componenti la retribuzione al trattamento economico fondamentale. Si deve, pertanto, concludere che, in mancanza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, la natura, fondamentale o accessoria, delle singole voci retributive debba essere verificata alla luce della funzione di esse, in particolare valutando se ciascuna voce abbia natura retributiva in senso stretto o indennitaria/risarcitoria. Come si è osservato, l'indennità in questione ha, pacificamente, una funzione non retributiva ma risarcitoria sicché essa non può essere considerata quale trattamento economico fondamentale sottratto alla disciplina dell'art. 71 comma 1 cit., che, come scritto, è norma di stretta interpretazione. Né, infine, potrebbe invocarsi la lesione del principio del legittimo affidamento anche alla luce delle argomentazioni da ultimo espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 8/2023 laddove si è sostenuto che solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipies, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo
5 dovuto nella sua totalità. Allegazioni, quest'ultime, nel caso di specie assolutamente mancanti anche considerata l'esiguità dell'importo di cui si discute. La domanda deve, pertanto, essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del ricorrente nella misura di cui in dispositivo nei valori minimi, equa in assenza di istruttoria e in considerazione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande, riuniti i giudizi così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del
[...]
, che liquida in euro 321,00, oltre rimborso spese forfettarie IVA E CPA Controparte_1 se dovute. Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Iorio
6
, nato il [...] a [...], residente in [...]
n.8, rappresentato e difeso nella presente procedura, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Ottavio Pannone, con il quale è elettivamente domiciliato in Caserta alla via Tescione,14 Ricorrente E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 distrettuale dello Stato di Napoli elett.te domiciliato come in atti Resistente Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 18.2.2020, il ricorrente in epigrafe indicato – dipendente del con qualifica di Assistente Amministrativo Area II F in servizio presso Controparte_1
l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Caserta - premesso di aver presentato in data 4.12.2018, con nota prot. n. 15549, all' di Caserta, richiesta di accesso agli atti relativi ai periodi di CP_3 malattia da lui fruiti nel periodo dall'1.10.2010 al 31.12.2015 che a sua volta trasmetteva l'istanza all'Ufficio stralcio della ex di Aversa Casa Reclusione “F. Saporito”, ove egli aveva CP_4 prestato servizio dal 2010 al 15.3.2015, esponeva che veniva trasmessa solo la documentazione medica per il periodo dal 26.8.2013 al 30.12.2015 mentre nessuna certificazione veniva allegata in relazione al periodo dal 28.9.2010 al 26.7.2013. Rappresentava che, ciononostante, con nota prot. n. 8315 del 18 giugno 2019, il Direttore dell' di Caserta trasmetteva al sig. il decreto n. 208/2019 con cui si disponeva CP_3 Pt_1
“l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 71, comma 1, decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con legge 6 agosto 2008, n.133” per i periodi di assenza per malattia intercorsi nel periodo dal 28.9.2010 al 17.7.2015 per un totale di 257 giorni complessivi, cui seguiva formale diffida del ricorrente del 17 luglio 2019 dall'applicazione di qualsiasi decurtazione per il periodo dal 28.9.2010 al 26.7.2013. Malgrado ciò dal cedolino di ottobre 2019, gli veniva applicata una ritenuta di euro 356,48 con causale “800/048 DIFFERENZA PER SCIOPERI/ASS. RIDOTTI A.P. sca. 02/2020” cui veniva allegato un messaggio che chiariva che la ritenuta si riferiva al preteso “debito accertato” per i periodi di assenza dal 28.9.2010 sino al 30.10.2013.
1 Tanto premesso, lamentando la illegittimità della decurtazione dell'indennità penitenziaria per la la mancata prova della assenza per malattia per il periodo predetto, oltre che per prescrizione, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di: “accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento datoriale e delle disposte ritenute;
b) Conseguentemente e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente, ad ottenere il pagamento della somma trattenuta sulle buste allegate pari ad euro 356,48; c) Condannare per l'effetto la convenuta amministrazione , in persona del l.r.p.t., in Controparte_1 favore della parte istante, la precisata somma di euro 356,48, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito al soddisfo effettivo, riservata ogni altra azione a parte”; con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo Controparte_1
l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, superflua ogni attività istruttoria, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è infondato e va rigettato. In primo luogo, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata atteso che la ripetizione dell'indebito soggiace pacificamente al termine ordinario di prescrizione (decennale) che non risulta utilmente decorso tenuto conto che il Decreto n. 108/2019 dell con cui CP_5
è stata disposta la decurtazione dell'indennità penitenziaria per la assenza per malattia per il periodo dal 28.9.2010 sino al 30.10.2013 è stato comunicato il 18 giugno 2019 e, poi, le somme sono state definitivamente trattenute con il cedolino di ottobre 2019 e, dunque, entro il predetto termine. Peraltro, per consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cons. Stato n. 1852/2019), la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di ripetere le somme corrisposte per errore, a titolo di stipendio, assegni ed indennità, a pubblici dipendenti. Il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti non ha pertanto carattere retributivo, ma ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c. di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, senza che la buona fede del debitore possa rappresentare un ostacolo al recupero dell'indebito, comportando essa in capo all'amministrazione il solo obbligo di procedere alla ripetizione con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore. Il rapporto paritetico esistente tra pubblico dipendente ed amministrazione di appartenenza, per tutto quanto attiene all'erogazione ed al godimento dello stipendio, postula infatti l'applicazione dell'art. 2033 c.c., in base al quale il pagamento di somme non dovute è fonte dell'obbligo di restituzione per l'accipiens e del diritto di ripetizione per il solvens, con la conseguenza che il mancato recupero costituisce danno erariale.
2 Passando, ora, ad esaminare il merito del ricorso, va detto che parte ricorrente asserisce che l'amministrazione ha operato la decurtazione illegittimamente in quanto in assenza di alcun elemento di natura documentale che attestasse assenze per malattia nel periodo dal 28.9.2010 sino al 30.10.2013. Costituendosi in giudizio, invece, il ha eccepito che, dopo aver acquisito il primo CP_1 riscontro alla richiesta di documentazione dalla Direzione della Casa di reclusione di Aversa, la di Caserta, in data 24.12.2018, con nota prot. n. 4051, inviava Controparte_6 un'ulteriore richiesta cui faceva seguito la trasmissione a mezzo raccomandata A/R prot. n. 242, in data 14/01/2019, di copia dei tabulati marcatempo estratti dall'archivio dell'ex Scuola di Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria di Aversa per il periodo dal 31.5.2010 al 31.12.2014 (cfr. allegato 12 prod. ) da cui si evincono i periodi di assenza del ricorrente nel CP_1 periodo di interesse. Come esplicitato dal , il codice “MART21”, sotto la colonna CP_1
“Ore Assenze”, equivale alla dizione “Malattia art. 21”, e attesta, giornalmente, tutti i periodi di assenza del Inoltre, in data 25.1.2019, con pec prot. 1278 e, in data 31.1.2019, con pec Pt_1 prot. 515 sono state inoltrate due richieste agli Uffici della finalizzate al Parte_2 possibile recupero di referti delle visite fiscali effettuate nei confronti dell'Ass. nei Pt_1 periodi in esame, cui si è dato riscontro con pec del 30.4.19, trasmettendo alcuni referti delle visite fiscali effettuate (cfr. allegato 13 prod. ). CP_1
A fronte di tale produzione documentale, parte ricorrente nulla ha controdedotto nello specifico limitandosi, nelle note scritte, a richiamare genericamente il valore probatorio delle buste paga (cfr. fasc. telem.). Pertanto, tenuto conto della nota la valenza probatoria dei cartellini marcatempo che comprovano il fatto in sé dell'utilizzazione di essi in entrata e in uscita da parte del lavoratore e, dunque, hanno valore di attestazioni fatte dal dipendente al datore di lavoro (cfr. ex multis Cass. ord. 8089/2025), risulta provata la fruizione di periodi di malattia da parte del anche nel Pt_1 periodo 2010-2013. Quanto al resto, richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. le motivazioni rese sul punto da altra giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Napoli, sent. 8789/2024 dott.ssa Dell'Erario) va, in primo luogo, osservato che, alla luce degli artt. 29 e 34 del CNNL del 1995 in merito alla natura giuridica dell'indennità penitenziaria, l'indennità in questione ha, certamente, natura di trattamento accessorio e che, considerati i rapporti tra detto contratto e il successivo CCNL del 1999 (non di sostituzione della disciplina precedente ma di disciplina aggiuntiva, salve le parti disapplicate, dovendosi, comunque, la disapplicazione interpretare in senso restrittivo), anche nel vigore di detto CCNL (e dei successivi contratti collettivi del 2003 e del 2007 che non hanno apportato modifiche al riguardo) la natura dell'indennità non è mutata. Tanto chiarito è indiscutibile che l'indennità di servizio penitenziario presenti alcune peculiarità che la rendono affine più al trattamento economico fondamentale che a quello accessorio e, in particolare: il fatto di essere interamente pensionabile;
di venire corrisposta anche con la tredicesima mensilità; di essere assoggettata alle stesse ritenute previdenziali del trattamento economico fondamentale;
e il fatto di essere erogata indistintamente a tutti i dipendenti senza
3 alcuna verifica in merito alla sussistenza di situazioni particolari e ulteriori quali quelle previste dall'art. 45, comma 3, T.U. 165/2001, norma, peraltro, rivolta soltanto alle parti sociali con riferimento a trattamenti – a differenza dell'indennità per cui è causa - di nuova definizione rispetto al momento della sua emanazione. Pur a fronte di tali caratteristiche, poiché l'art. 45, comma 1, T.U. 165/2001 (e già l'art. 49 d. lgs. 29/1993) rimette ai contratti collettivi la materia del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, la natura accessoria dell'indennità (desunta dall'interpretazione dei CCNL) non consente di ritenere applicabile, né in via analogica né in forza di interpretazione estensiva, il regime previsto dall'art. 71 cit. per il trattamento economico fondamentale. E, infatti, soltanto una previsione normativa o della contrattazione collettiva di inclusione dell'indennità in questione nel trattamento economico fondamentale potrebbe consentire una conclusione conforme alla prospettazione attorea. In proposito si osserva che, ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 1bis, d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, “
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. (…) 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”. Il sesto comma prevede poi l'inderogabilità della normativa: “Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”. La formulazione dell'art. 71 cit. è chiara nel prevedere la spettanza, durante i primi dieci giorni di assenza per malattia, del solo trattamento economico fondamentale, specificando che non viene invece corrisposta alcuna “indennità” né “emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo” né, con formula di chiusura, “ogni altro trattamento accessorio”. Le voci retributive non riconosciute durante i primi dieci giorni di malattia sono, quindi, indicate dalla norma in esame in modo da circoscrivere il diritto, in detto periodo di assenza, al solo trattamento economico fondamentale e quest'ultimo, a parere della scrivente, deve essere inteso, proprio alla luce delle parole utilizzate dal legislatore, esclusivamente come paga base o retribuzione tabellare. Come si è osservato, il riferimento al trattamento accessorio è utilizzato dal legislatore come formula di chiusura (“ogni altro trattamento accessorio”), dopo avere indicato l'esclusione delle
“indennità” e degli emolumenti, anche se aventi carattere fisso e continuativo. L'emolumento in questione è, certamente, un'indennità: tale è, infatti, definita dalla legge (v. art. 3 legge 1054/1970) e dalla contrattazione collettiva e la circostanza che essa sia stata prevista e
4 disciplinata nello stesso articolo del CCNL 1995 (art. 34, disapplicato dal CCNL 1999, v. art. 39) che prevedeva l'indennità di amministrazione (in cui, in seguito alla “contrattualizzazione” del pubblico impiego, sono confluiti i diversi trattamenti accessori in atto presso le singole amministrazioni), peraltro significativamente intitolato “disciplina della retribuzione accessoria”, conferma la natura indennitaria - e non retributiva - di essa. Si tratta, quindi, di un emolumento volto a compensare il disagio connesso alla prestazione di attività lavorativa in ambito penitenziario e, pertanto, non di natura strettamente retributiva. Ciò posto, l'art. 45, comma 1, d. lgs. 165/2001 (in cui è confluito l'art. 49 d. lgs. 29/1993) ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi”. Ebbene, l'art. 28 del CCNL 1999 (temporalmente applicabile alla fattispecie in esame), nel prevedere la “Struttura della retribuzione” e nell'elencare le varie voci che la compongono, non opera alcuna distinzione tra trattamento economico fondamentale e trattamento economico accessorio. Esso prevede, infatti, al primo comma: “La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei si compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17; e) indennità di amministrazione di cui all'art. 33; f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti;
g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti;
h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge”. La mancata classificazione, ad opera della contrattazione collettiva, delle singole voci come trattamento economico fondamentale o come trattamento economico accessorio non può certo indurre a ritenere che le parti sociali abbiano inteso ricondurre tutte le voci componenti la retribuzione al trattamento economico fondamentale. Si deve, pertanto, concludere che, in mancanza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, la natura, fondamentale o accessoria, delle singole voci retributive debba essere verificata alla luce della funzione di esse, in particolare valutando se ciascuna voce abbia natura retributiva in senso stretto o indennitaria/risarcitoria. Come si è osservato, l'indennità in questione ha, pacificamente, una funzione non retributiva ma risarcitoria sicché essa non può essere considerata quale trattamento economico fondamentale sottratto alla disciplina dell'art. 71 comma 1 cit., che, come scritto, è norma di stretta interpretazione. Né, infine, potrebbe invocarsi la lesione del principio del legittimo affidamento anche alla luce delle argomentazioni da ultimo espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 8/2023 laddove si è sostenuto che solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipies, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo
5 dovuto nella sua totalità. Allegazioni, quest'ultime, nel caso di specie assolutamente mancanti anche considerata l'esiguità dell'importo di cui si discute. La domanda deve, pertanto, essere respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del ricorrente nella misura di cui in dispositivo nei valori minimi, equa in assenza di istruttoria e in considerazione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande, riuniti i giudizi così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti del
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, che liquida in euro 321,00, oltre rimborso spese forfettarie IVA E CPA Controparte_1 se dovute. Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Iorio
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