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1 gennaio 2006
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15 agosto 2020
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Art. 270. Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione 1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto ((all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza)) . ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che la modifica di cui al presente articolo si applica "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
--------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che la modifica di cui al presente articolo si applica "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
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