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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 881/2024 promossa da:
- - ass. avv. RINALDI, GANCI, MICELI, ZAMPIERI Parte_1 C.F._1
(parte ricorrente) contro
- - ass. dottoresse , , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
e dottor ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) Per_1 CP_4 all'udienza dell' 11/12/2024 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- afferma di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine Parte_1 negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE ed agisce per ottenere la condanna del al pagamento dell'importo di € 1.000 (pari ad € 500 per ogni CP_1 anno scolastico), oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- il eccepisce in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito relativo agli anni CP_1 scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e, nel merito, chiede la reiezione della domanda, contestando la sussistenza della denunciata violazione del principio di parità di trattamento, considerato che (1) la carta docente ha l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, non è - come espressamente previsto dalla legge - né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile e pertanto non costituisce una condizione di impiego da assicurare a tutti i dipendenti;
(2) la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo è giustificata da una ragione oggettiva, qual è l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio pubblico di istruzione attraverso un investimento formativo con effetti sull'intera vita lavorativa e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
il contesta inoltre la fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'importo in denaro, CP_1 considerato che anche ai docenti a tempo indeterminato tale importo è erogato solo mediante la consegna di buoni elettronici scaricabili da una apposita piattaforma informatica e che possono essere spesi esclusivamente per le attività formative e gli acquisti dei beni e servizi previsti dal citato art. 1 comma 121;
2.
ritenuto che
la domanda proposta possa essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo;
3.
considerato che
- l'art. 1, comma 121 L. 107/2015, prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti CP_1 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- con D.P.C.M. del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini (art. 2): “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1
(…). Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro CP_1 nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- la questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, la CGUE ha osservato, tra l'altro, che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali Controparte_1 la carta elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, laddove, come nel caso posto all'attenzione della Corte, la situazione della ricorrente e quella dei docenti assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di CP_1 vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste;
- di recente la Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 resa ex art. 363 bis c.p.c., ha osservato che l'art. 1, co. 121, cit. deve essere disapplicato perché in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, escludendo gli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, l.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, l. 124/1999) ed ha pertanto affermato che anche a tali docenti “spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” se “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al , CP_1
4.
ritenuto che
sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza (qui da intendersi integramente richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c.), nei limiti dell'eccepita prescrizione la domanda debba essere accolta, avendo la parte ricorrente documentato di aver svolto un incarico di docenza annuale ed uno sino al termine delle lezioni e di esser rimasta all'interno del sistema scolastico, perché transitata in ruolo: non essendo stato addotto alcun impedimento da parte del , l'obbligo CP_1 formativo può essere adempiuto in forma specifica, mediante la consegna e l'attivazione della carta elettronica, con le stesse modalità previste per i docenti di ruolo dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 o da eventuali, successive previsioni, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre i soli interessi, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5.
ritenuto che
l'eccezione di prescrizione non sia meritevole di accoglimento, posto che (1) come affermato anche dalla Cassazione nella sentenza più sopra citata, “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”; (2) ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, (3) nell'a.s. 2017/2018 la ricorrente ha preso servizio in data 28.11.2017 e prima non poteva certo far valere il proprio diritto;
(4) il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida pervenuta al in data 8.7.2022, prima della maturazione del quinquennio decorrente dal CP_1
28.11.2017 per l'a.s. 2017/2018; (5) la suddetta diffida esplica effetti interruttivi anche in relazione al credito per l'a.s. 2018/2019; 5.
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate applicando gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti (tenuto conto della serialità della controversia) con gli aumenti previsti da tale decreto per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali e dell'indice navigabile, potendosi accordare la richiesta di distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019; condanna il a mettere a disposizione di , Controparte_1 Parte_1 tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1000, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
258, oltre aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, oltre 15% per rimborso spese generali,
i.va. e c.p.a., oltre al contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La giudice
Roberta PASTORE