Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1962, n. 1912
Versione
28 febbraio 1963
Art. 1. "Art. 10. - Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria e, in quanto ne abbia avuto i poteri dal Consiglio, alla straordinaria amministrazione, nonche' al funzionamento interno dell'Ente, compresi l'assunzione, il licenziamento e la disciplina del personale tutto.
I membri del Comitato, in numero di cinque, oltre al presidente e ai due vice presidenti dell'Ente, sono nominati, su proposta del presidente, dal Consiglio di amministrazione, nel proprio seno e possono essere in ogni momento revocati per giusti motivi dal Consiglio di amministrazione stesso. Essi restano in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione che li ha nominati e possono essere rieletti.
Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri, compreso chi li presiede.
Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti e in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Comitato esecutivo si radunera', previo tempestivo avviso, tutte le volte che il presidente lo riterra' opportuno o quando ne facciano domanda due membri.
Il presidente del Comitato esecutivo presiede e rappresenta il Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del presidente, esso viene sostituito da uno dei due vice presidenti o da un altro membro del Comitato per ordine di anzianita' di eta', previa apposita delega.
Il Comitato potra' nominare Commissioni tecniche e merceologiche e incaricare una o piu' persone per l'espletamento di compiti necessari all'attivita' dell'Ente.
Le deliberazioni del Comitato esecutivo devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario o da chi li abbia sostituiti.
Il Consiglio di amministrazione potra' deliberare a favore dei componenti il Comitato esecutivo una indennita' speciale in relazione al pregio e continuita' della opera prestata".

Entrata in vigore il 28 febbraio 1963