CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
OL AG, OR
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4656/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 RIT ADDIZ IRPEF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 RIT CESSAZ LAV 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 RITENUTE IRPEF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 CATASTO-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 – Domicilio digitale PEC: Email_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.f. e p.iva P.IVA_1) – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 03420249005574072000 notificata il 7/03/2024, relativamente alle sole pretese tributarie portate
Ø dalla cartella n. 03420170030269854000,
Ø dall'avviso di accertamento TD3010201173/2017 (Irpef-Addizionali 2012) già caducato ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 540 L. 228/2012 a far data dal 08/12/2022,
dalla cartella 03420180013208680000 (sanzioni),
dalla cartella 03420200011526659000 (diritto annuale CCIAA 2017),
alla cartella 03420200018664817000 (tassa automobilistica 2015),
dalla cartella 03420210008488269000 (diritto annuale CCIAA 2018),
dalla cartella 03420210024668754000 (diritto annuale CCIAA 2019),
dalla cartella 03420220027219967000 (diritto annuale CCIAA 2020),
e l'inesigibilità delle somme intimate.
A fondamento della composita richiesta, la parte ricorrente ha posto due motivi:
I) l'omesso rispetto degli oneri motivazionali;
II) l'intervenuto annullamento, giusta sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza n.
277/2024, della cartella di pagamento n. 03420170030269854000;
III) l'intervenuta prescrizione dei crediti stante l'omessa notifica delle cartelle.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso sulla scorta della tesi secondo la quale tutti gli atti presupposti erano stati ritualmente notificati nelle date indicate in seno alla intimazione;
precisamente:
1) la cartella n. 03420170030269854000 (IRPEF ,IRAP) notificata il 21.06.2018 (doc. 5)
2) la cartella n. 03420180013208680000 (spese processuali) notificata il 16.11.2018(doc.6)
3) la cartella n.03420200011526659000 (diritto annuale CCIAA 2017) notificata il17.12.2021 (doc.7) 4) la cartella n. 03420200018664817000 (tassa automobilistica 2015) notificato il 4. 02.2022 (doc.8)
5) la cartella n. 03420210008488269000 (diritto annuale CCIAA 2018) notificato 6.05.2022(doc.9)
6) la cartella n. 03420210024668754000 (diritto annuale CCIAA 2019) notificato 9.12.2022 (doc.10)
7) la cartella n. 03420220027219967000 (diritto annuale CCIAA 2020) notificato il 20.1.2023 (doc.11)
Ancora, ha fatto presente che erano stati interrotti i termini di prescrizione secondo lo schema di seguito indicato:
1) con intimazione n, 03420179011597872000 notificata il 5.11.2018 (doc.17)
2) con intimazione n.03420189006141280000 notificata il 30.10.2018 (doc18)
3) con intimazione n. 03420189008712330000 notificata il 10.1.2019 con sotteso l'avviso oggetto dell'odierna impugnazione (doc.19)
4) con intimazione n. 03420229000536140000 notificata l'8.04.2022 con sottese la prima e la seconda cartella oggetto dell'odierna impugnazione (doc. 20)
5) con intimazione n. 034202390040462630002023 notificata il 17 10 2023, con sottese la prima, la seconda, la terza la quarta cartella e l'avviso di accertamento oggetto dell'odierna impugnazione.
Ha anche invocato la sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per la normativa emergenziale COVID.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
parimenti ha fatto Agenzia delle Entrate Riscossione.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto riepilogato in punto di fatto, mette conto ricordare quattro principi di ordine generale:
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014); iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 – quale quello in esame – legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;
iv) “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. Civ. Sez. V, n. 6436 11 marzo 2025).
Sulla scorta delle premesse sopra esposte, deve essere esaminata la documentazione offerta alla Corte da
ADER.
§1
Non prima, però, di aver rilevato che fondata appare l'eccezione sollevata dalla Difesa della parte ricorrente in punto di caducazione dalla cartella n. 03420170030269854000 ad opera della sentenza n. 277/2024 pronunciata dalla CGT Cosenza, sezione 7.
In parte qua l'intimazione, in tutta evidenza, merita di essere annullata.
§2
Infondate, di contro, si profilano tutte le altre richieste, avuto riguardo al fatto che tutte le cartelle risultano notificate e risultano altresì interrotti i termini di prescrizione secondo la scansione sopra indicata.
In ragione di tanto, tenuto altresì conto del fatto che nessuna specifica eccezione in ordine alla documentazione allegata da Agenzia delle Entrate Riscossione risulta operata, si impone il rigetto nel resto del ricorso.
Le spese, atteso l'esito del giudizio, devono essere compensate per ½; la restante parte deve essere sopportata dalla parte ricorrente, tenuta pur sempre al pagamento di parte delle somme indicate in seno all'intimazione impugnata;
vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I così dispone:
1. in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata in relazione alle pretese portate dalla cartella n. 03420170030269854000;
2. rigetta nel resto;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle
Entrate Riscossione, che già compensate per 1/2, liquida nella definitiva somma di euro 743 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
OL AG, OR
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4656/2024 depositato il 01/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 RIT ADDIZ IRPEF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 RIT CESSAZ LAV 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 RITENUTE IRPEF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 CATASTO-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005574072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_1 (c.f. CF_Difensore_1 – Domicilio digitale PEC: Email_1), ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.f. e p.iva P.IVA_1) – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 03420249005574072000 notificata il 7/03/2024, relativamente alle sole pretese tributarie portate
Ø dalla cartella n. 03420170030269854000,
Ø dall'avviso di accertamento TD3010201173/2017 (Irpef-Addizionali 2012) già caducato ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 540 L. 228/2012 a far data dal 08/12/2022,
dalla cartella 03420180013208680000 (sanzioni),
dalla cartella 03420200011526659000 (diritto annuale CCIAA 2017),
alla cartella 03420200018664817000 (tassa automobilistica 2015),
dalla cartella 03420210008488269000 (diritto annuale CCIAA 2018),
dalla cartella 03420210024668754000 (diritto annuale CCIAA 2019),
dalla cartella 03420220027219967000 (diritto annuale CCIAA 2020),
e l'inesigibilità delle somme intimate.
A fondamento della composita richiesta, la parte ricorrente ha posto due motivi:
I) l'omesso rispetto degli oneri motivazionali;
II) l'intervenuto annullamento, giusta sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza n.
277/2024, della cartella di pagamento n. 03420170030269854000;
III) l'intervenuta prescrizione dei crediti stante l'omessa notifica delle cartelle.
Si è costituita Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso sulla scorta della tesi secondo la quale tutti gli atti presupposti erano stati ritualmente notificati nelle date indicate in seno alla intimazione;
precisamente:
1) la cartella n. 03420170030269854000 (IRPEF ,IRAP) notificata il 21.06.2018 (doc. 5)
2) la cartella n. 03420180013208680000 (spese processuali) notificata il 16.11.2018(doc.6)
3) la cartella n.03420200011526659000 (diritto annuale CCIAA 2017) notificata il17.12.2021 (doc.7) 4) la cartella n. 03420200018664817000 (tassa automobilistica 2015) notificato il 4. 02.2022 (doc.8)
5) la cartella n. 03420210008488269000 (diritto annuale CCIAA 2018) notificato 6.05.2022(doc.9)
6) la cartella n. 03420210024668754000 (diritto annuale CCIAA 2019) notificato 9.12.2022 (doc.10)
7) la cartella n. 03420220027219967000 (diritto annuale CCIAA 2020) notificato il 20.1.2023 (doc.11)
Ancora, ha fatto presente che erano stati interrotti i termini di prescrizione secondo lo schema di seguito indicato:
1) con intimazione n, 03420179011597872000 notificata il 5.11.2018 (doc.17)
2) con intimazione n.03420189006141280000 notificata il 30.10.2018 (doc18)
3) con intimazione n. 03420189008712330000 notificata il 10.1.2019 con sotteso l'avviso oggetto dell'odierna impugnazione (doc.19)
4) con intimazione n. 03420229000536140000 notificata l'8.04.2022 con sottese la prima e la seconda cartella oggetto dell'odierna impugnazione (doc. 20)
5) con intimazione n. 034202390040462630002023 notificata il 17 10 2023, con sottese la prima, la seconda, la terza la quarta cartella e l'avviso di accertamento oggetto dell'odierna impugnazione.
Ha anche invocato la sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per la normativa emergenziale COVID.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
parimenti ha fatto Agenzia delle Entrate Riscossione.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto riepilogato in punto di fatto, mette conto ricordare quattro principi di ordine generale:
i) in materia di riscossione delle imposte – atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni – l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cassazione Civile Sezione V, 18 gennaio 2018
n. 1144);
ii) “in tema di processo tributario, premesso che, per ragioni di tutela del contribuente e del buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle sue concrete ragioni fattuali e giuridiche, e senza che sia necessario che essa sia manifestata in forma autoritativa, è impugnabile davanti al giudice tributario anche se non è incluso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale impugnazione deve tuttavia rispondere alla disciplina che le è propria e, in primo luogo, al requisito della tempestività ex art. 21 del citato decreto, la cui sussistenza deve essere provata, per regola generale, dallo stesso ricorrente, con riguardo alla data dell'avvenuta conoscenza dell'atto enunciativo della pretesa tributaria” (Cass. Civ. Sez. V, 30 maggio
2017 n. 13584 del 30/05/2017; id. Cass. Civ. Sez. 6-5, n. 13963 del 05/06/2017; conf. id. n. 11929 del
28/05/2014); iii) la notifica di un atto non formalmente sussumibile nelle categorie dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 – quale quello in esame – legittima l'impugnazione non già di esso (ovviamente qualora non vengano in rilievo profili di invalidità ad esso inerenti ed eventualmente rilevanti ai fini procedimentali), bensì degli atti pregressi, ma a condizione non solo del fatto che la richiesta della declaratoria di nullità ovvero di annullamento o infondatezza sia rivolta verso gli atti imperativi presupposti, ma anche che venga dedotta la loro invalidità sulla base della dichiarata impossibilità di loro preventiva conoscenza e dimostrazione di illegittimità;
iv) “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. Civ. Sez. V, n. 6436 11 marzo 2025).
Sulla scorta delle premesse sopra esposte, deve essere esaminata la documentazione offerta alla Corte da
ADER.
§1
Non prima, però, di aver rilevato che fondata appare l'eccezione sollevata dalla Difesa della parte ricorrente in punto di caducazione dalla cartella n. 03420170030269854000 ad opera della sentenza n. 277/2024 pronunciata dalla CGT Cosenza, sezione 7.
In parte qua l'intimazione, in tutta evidenza, merita di essere annullata.
§2
Infondate, di contro, si profilano tutte le altre richieste, avuto riguardo al fatto che tutte le cartelle risultano notificate e risultano altresì interrotti i termini di prescrizione secondo la scansione sopra indicata.
In ragione di tanto, tenuto altresì conto del fatto che nessuna specifica eccezione in ordine alla documentazione allegata da Agenzia delle Entrate Riscossione risulta operata, si impone il rigetto nel resto del ricorso.
Le spese, atteso l'esito del giudizio, devono essere compensate per ½; la restante parte deve essere sopportata dalla parte ricorrente, tenuta pur sempre al pagamento di parte delle somme indicate in seno all'intimazione impugnata;
vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. I così dispone:
1. in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata in relazione alle pretese portate dalla cartella n. 03420170030269854000;
2. rigetta nel resto;
3. condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Agenzia delle
Entrate Riscossione, che già compensate per 1/2, liquida nella definitiva somma di euro 743 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.