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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12074/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDI Parte_1 C.F._1
ROSSANO e dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NARDI ROSSANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDI RENATO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FOSSATI SILVIA ( VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 9 50132 FIRENZE;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DEL PLEBISCITO 107 00186 ROMA presso il difensore avv. SARDI RENATO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2023 il sig. interponeva Parte_1 opposizione al D.I. n. 2821/2023, emesso dal Tribunale di Firenze in data 08.08.2023 e notificato in data 21.09.2023, con cui veniva ingiunto allo stesso il pagamento dell'importo di € 21.466,33, oltre pagina 1 di 6 spese di procedura, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva iscritta a ruolo e rubricata al n. RG 12074/2023 del Tribunale di Firenze, con prima udienza fissata al 21.02.2024. Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto eccepito da controparte poiché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto. All'udienza del 18.2.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava ex art 281 quinquies cpc all'udienza del 20.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata, per quanto di seguito evidenziato. Nel merito, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre.
L'opponente ha contestato la titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo in capo a per CP_1 non avere la detta società prodotto il contratto di cessione dei crediti.
Come noto, la legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio. Il giudice deve verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020). I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che "la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. In questa prospettiva
(dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB); ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione posta in essere" ( ... ) "la norma dell'art. 58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie (...) con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il pagina 2 di 6 contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito". È chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in sé della cessione di uno specifico credito. Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che "affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i dati utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti" (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019); "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originale" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n. 4116 richiamata da Cass. n. 5617 /2020).
Chi scrive ritiene di aderire alla rigorosa posizione espressa dalla Corte di cassazione nei seguenti termini: "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass.sez.VI 5 novembre 2020 n.24798); "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del Tu.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Sez. I 22 marzo 2022 n.5857). I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime
(cfr. Cass. sez. I 8 novembre 2024 n.28790; Cassazione sez. I 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che "i debitori ceduti" devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva. Hanno affermato che: "È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di pagina 3 di 6 questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contatti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. Sul un punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c. quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto ( così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17 /03/2006). È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di pagina 4 di 6 contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 e recentissima Civile Ord. Sez. 3 Num. 16368 Anno 2025).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco".
In conclusione:
1) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B;
3) nel caso in cui (come accaduto nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.В.
Pertanto, a fronte della mancata produzione del contratto di cessione da a della CP_2 CP_3 generica allegazione a sostegno della posizione debitoria ceduta, va esclusa la legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria, poi opposta.
Per tutto quanto esposto, assorbita ogni questione in punto di "quantum debeatur", l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio RG
12074/2023 tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 2821/2023;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 145,50 per esborsi, euro
5.077 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12074/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDI Parte_1 C.F._1
ROSSANO e dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NARDI ROSSANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDI RENATO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FOSSATI SILVIA ( VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 9 50132 FIRENZE;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA DEL PLEBISCITO 107 00186 ROMA presso il difensore avv. SARDI RENATO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2023 il sig. interponeva Parte_1 opposizione al D.I. n. 2821/2023, emesso dal Tribunale di Firenze in data 08.08.2023 e notificato in data 21.09.2023, con cui veniva ingiunto allo stesso il pagamento dell'importo di € 21.466,33, oltre pagina 1 di 6 spese di procedura, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva iscritta a ruolo e rubricata al n. RG 12074/2023 del Tribunale di Firenze, con prima udienza fissata al 21.02.2024. Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto eccepito da controparte poiché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto. All'udienza del 18.2.2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava ex art 281 quinquies cpc all'udienza del 20.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata, per quanto di seguito evidenziato. Nel merito, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre.
L'opponente ha contestato la titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo in capo a per CP_1 non avere la detta società prodotto il contratto di cessione dei crediti.
Come noto, la legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio. Il giudice deve verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020). I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che "la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa. In questa prospettiva
(dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB); ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione posta in essere" ( ... ) "la norma dell'art. 58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie (...) con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il pagina 2 di 6 contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito". È chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in sé della cessione di uno specifico credito. Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che "affinché l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i dati utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti" (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019); "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originale" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n. 4116 richiamata da Cass. n. 5617 /2020).
Chi scrive ritiene di aderire alla rigorosa posizione espressa dalla Corte di cassazione nei seguenti termini: "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass.sez.VI 5 novembre 2020 n.24798); "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del Tu.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Sez. I 22 marzo 2022 n.5857). I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime
(cfr. Cass. sez. I 8 novembre 2024 n.28790; Cassazione sez. I 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che "i debitori ceduti" devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva. Hanno affermato che: "È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di pagina 3 di 6 questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contatti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. Sul un punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c. quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto ( così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17 /03/2006). È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di pagina 4 di 6 contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 e recentissima Civile Ord. Sez. 3 Num. 16368 Anno 2025).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco".
In conclusione:
1) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B;
3) nel caso in cui (come accaduto nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.В.
Pertanto, a fronte della mancata produzione del contratto di cessione da a della CP_2 CP_3 generica allegazione a sostegno della posizione debitoria ceduta, va esclusa la legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria, poi opposta.
Per tutto quanto esposto, assorbita ogni questione in punto di "quantum debeatur", l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio RG
12074/2023 tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 2821/2023;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 145,50 per esborsi, euro
5.077 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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