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Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 9875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9875 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 8596-2019 proposto da: DEL REGNO ASSUNTA, DEL REGNO LUCIA NATA ANNO 1957, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, N. 11, presso lo studio ELl'avvocato ANTONIO DE FRANCISCIS, rappresentate e difese dall'avvocato LUIGI APICELLA;
- ricorrenti -
contro DEL REGNO LUCIA NATA ANNO 1963, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio ELl'avvocato CLAUDIO IOVANE, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1982/2018 ELla CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21.12.2018; udita la relazione ELla causa svolta nella camera di consiglio EL 22.03.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 9875 Anno 2023 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 13/04/2023 Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -2- lette le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore Generale, nella persona EL dott. ALESSANDRO PEPE, che si è espresso per il rigetto EL ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La sig.ra DE NO IA (classe 1963), con due distinti ricorsi, impugnava innanzi al Tribunale di Salerno due ELibere adottate - in data 28.05.2009 e 27.08.2009 - dall’assemblea ELla comunione sugli immobili siti in Baronissi (SA), con le quali le tre comproprietarie (DE NO IA, classe 1963; sorelle DE NO IA, classe 1957, e DE NO SS) avevano approvato a maggioranza, con il voto contrario ELla ricorrente: lavori di manutenzione per il complessivo valore di €40.102,10 (ELibera EL 28.05.2009); nomina di un amministratore ELla comunione, realizzazione di un soppalco all’interno degli immobili e la concessione degli stessi in locazione (ELibera EL 27.08.2009). 1.1. A sostegno ELla sua pretesa, la ricorrente asseriva che con le due ELibere erano stati approvati a maggioranza interventi straordinari per i quali è, invece, richiesta, ex art. 1108 cod. civ., comma 1, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei proprietari: DE NO IA (classe 1957) e EL NO SS, che avevano approvato la ELibera, risultavano avere solo la maggioranza dei 14/24. La formazione ELle suddette quote derivava da tre distinti negozi giuridici, contestualmente posti in essere con unico atto pubblico EL 23.02.1982: 1. atto di donazione di GI DE NO a favore ELla figlia, sig.ra DE NO IA (classe 1963), ELla quota di ½ ELla piena proprietà degli immobili di cui si discute;
2. atto di donazione di NZ DE NO a favore ELle due figlie, sigg.re DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS, ELla restante quota di ½ ELla piena proprietà sul predetto compendio Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -3- immobiliare «in comune ed in parti uguali»;
3. atto di cessione a titolo oneroso (al prezzo di vecchie L.2.100.000) «di una quota pari ad 1/6 vantata sulle unità immobiliari» da parte ELla cedente DE NO IA (classe 1963) a favore ELle due cugine acquirenti. Lamentava la ricorrente, inoltre, che la ELiberazione assunta il 27.08.2009 doveva ritenersi nulla per difetto di preventiva informazione, in quanto l’ordine EL giorno ELl’assemblea prevedeva la nomina di un «rappresentante» ELla comunione, non già ELl’«amministratore», EL quale peraltro non era stato neanche indicato il presumibile compenso. 1.2. Il Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Mercato San Severino, previa assunzione cautelare inaudita altera parte di sospensione ELl’esecutorietà ELle predette ELibere, con sentenze n. 298/2013 e n. 299/2013, accoglieva i due ricorsi, dichiarando la nullità ELle ELibere. 1.3. Avverso le due sentenze interponevano gravame innanzi alla Corte d’Appello di Salerno le sigg.re DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS. 2. La Corte d’Appello di Salerno rigettava integralmente l’appello proposto avverso la sentenza n. 298/2013 EL Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Mercato San Severino, per la declaratoria di nullità ELla ELibera assembleare EL 25.05.2009, addossando interamente le spese alle soccombenti;
accoglieva l’appello spiegato avverso la sentenza n. 299/2013, resa dallo stesso Tribunale, limitatamente all’approvazione ELla nomina ELl’amministratore ELla comunione nella persona di DE NO IA (classe 1957); rigettava il gravame per la declaratoria di nullità ELl’assemblea EL 27.08.2009 e, in virtù ELla soccombenza reciproca, compensava parzialmente le spese dei due gradi di giudizio, Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -4- comprese quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio, nei limiti di 1/3, condannando le sorelle DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS, in via solidale, alla refusione ELla restante quota dei 2/3 in favore di DE NO IA (classe 1963). Per quel che ancora rileva in questa sede, a sostegno ELla sua decisione osservava la Corte che: - l’art. 6 ELl’atto di donazione e cessione di quote EL 23.02.1982 intercorso tra DE NO IA, classe 1963 (parte venditrice) e le sorelle DE NO IA, classe 1957 e DE NO SS (parti acquirenti) deve interpretarsi nel senso di attribuire alle parti la volontà di concludere un negozio a titolo oneroso che comporti il trasferimento dalla venditrice alle acquirenti ELla sola quota di 1/6 ELla piena proprietà degli immobili, e non di 1/6 per ciascuna, come vorrebbero le appellanti;
- a tale conclusione si perviene attraverso la formulazione letterale ELl’art. 6, nel quale compare la stessa espressione «in comune ed in parti uguali» già utilizzata dal notaio rogante nell’art. 2 per indicare che la quota di ½, donata dal padre NZ DE NO alle due figlie, doveva suddividersi tra esse in ragione di ¼ ciascuna. La chiara e univoca formulazione letterale ELla clausola preclude la ricerca di una diversa volontà dei contraenti: EL resto, la tesi ELle appellanti non è neanche suffragata dal comportamento ELle parti, posto che è intervenuta variazione catastale, su istanza di DE NO IA (classe 1963), nella corrispondente misura ELle quote (7/24 per ciascuna ELle due sorelle), a distanza di oltre vent’anni dal rogito notarile EL 23.02.1982. - pertanto, per effetto ELla cessione a titolo oneroso, DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS divenivano proprietarie EL complesso immobiliare di cui è causa nella Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -5- misura di 7/24 ciascuna (pari all’originaria quota di 1/4, derivante dalla donazione paterna, incrementata di 1/24); - stante l’inequivoco tenore letterale EL rogito, non ha alcun rilievo la circostanza che il prezzo ELla cessione sia stato determinato in una misura (L. 2.100.000) corrispondente ad 1/3 EL valore dei beni donati dal DE NO GI alla venditrice, odierna appellata (L. 6.300.000). 3. Per la cassazione ELla suddetta sentenza proponevano ricorso DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS, affidandolo a tre motivi. Si difende con controricorso DE NO IA (classe 1963). Fissata in udienza pubblica, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi ELl’art. 23, comma 8-bis, EL decreto-legge n. 137 EL 2020, convertito dalla legge n. 176 EL 2020, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. Il P.G. ha concluso per il rigetto EL ricorso. In prossimità ELla camera di consiglio le ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione di norme di diritto ELla clausola EL contratto di donazione e vendita EL 23.02.1982 relativa alla quota di immobili venduta da DE NO IA (nata nel 1963) a DE NO IA (nata nel 1957) e DE NO SS. Vizi nella motivazione. L’attribuzione ELle quote dal contratto di donazione e vendita operata dalla Corte territoriale nella misura di 10/24 per DE NO IA (classe 1963) e 7/24 per ciascuna ELle due sorelle DE NO sarebbe errata, in quanto risultato di un’errata interpretazione EL contatto EL 23.02.1982 che non ha analizzato e valutato le singole clausole, né ha tenuto conto ELla reale volontà ELle Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -6- parti. Intanto, la dizione letterale utilizzata («una quota pari ad 1/6 vantata sulle unità immobiliari») conferma che si tratta di una quota di tutte le unità immobiliari ricevute in donazione da tutte le donatarie, e non ELla sola quota di unità immobiliare ricevuta dalla DE NO IA (classe 1963): altrimenti il rogante avrebbe preferito altra e più chiara espressione (p.e.: «trasferisce 1/6 ELla quota vantata sulle unità immobiliari»). Il riscontro a tale interpretazione è dato dall’art. 8 ELlo stesso atto, ove viene stabilito il prezzo di vendita per la cessione ELla quota, L. 2.100.000, pari ad 1/6 ELl’intero valore di tutte le unità immobiliari donate;
diversamente, se le parti avessero inteso trasferire solo 1/6 ELla quota ricevuta in donazione dalla venditrice il prezzo sarebbe stato di L. 1.050.000: EL resto, lo spirito ELl’intera operazione era quello di assegnare alle tre cugine tre quote di pari entità. Il giudice di seconde cure non ha attribuito alcun rilievo al prezzo stabilito nel contratto, considerando che la falsa variazione catastale è stata voluta su iniziativa ELla DE NO IA (classe 1963) attribuendosi quote che non erano di sua spettanza. In sintesi: l’attribuzione di 1/6 (pari a 4/24) di tutte le unità immobiliari per ciascuna ELle due sorelle ha comportato che ciascuna di esse è divenuta proprietaria di 8/24 di tutte le unità immobiliari, pari ad 1/3 EL valore complessivo. 1.1. Preliminarmente, devono disattendersi le censure di inammissibilità EL primo motivo di ricorso sollevate dal P.G. per mancanza di autosufficienza, e dalla controricorrente ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ. Nel primo caso, il contenuto ELle clausole è riportato nel ricorso con chiarezza nei suoi punti essenziali;
quanto alla censura di inammissibilità ex art. 360-bis n. 1), cod. proc. civ., – (p. 12 controricorso), essa non tiene conto EL fatto che il sindacato di legittimità può avere ad Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -7- oggetto l'individuazione dei criteri ermeneutici EL processo logico EL quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40972 EL 2021; Cass. n. 23701 EL 2016, in motiv.). 1.2. Tanto premesso, il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello ha privilegiato un’interpretazione EL complesso atto notarile basata essenzialmente sulla formulazione letterale ELla clausola n. 6 ELl’atto notarile EL 23.02.1982 - peraltro comunque non così chiara ed univoca da precludere la ricerca di una diversa volontà dei contraenti - anziché sulla ricerca ELla comune intenzione ELle parti, come invece richiede il primo comma ELl’art. 1362 cod. civ. In particolare, ritiene il Collegio che immotivatamente il giudice di seconde cure abbia trascurato il confronto tra il prezzo di vendita convenuto tra le cugine, pari a L.
2.100.000 come indicato all’art. 8 EL contratto, rispetto al valore complessivo ELle unità immobiliari, pari a L.12.600.000 risultante dagli artt. 1 e 2 EL contratto, ossia pari esattamente ad 1/6 ELl’intero valore di tutte le unità immobiliari donate alle rispettive figlie. Allo stesso modo, la Corte d’Appello ha voluto privilegiare un’espressione letterale («in comune ed in parti uguali») che, ad una più attenta valutazione, giustifica solo la parità di quota tra le due sorelle acquirenti, ma non l’imputazione di 1/6 su ½ ELle unità immobiliari, anziché sull’intero, posto che un esperto notaio avrebbe più probabilmente utilizzato la più chiara espressione di 1/12. Deve ritenersi anche immotivatamente trascurata la rilevanza probatoria EL successivo comportamento tenuto dalle parti e risultante nella variazione catastale, nel senso di riflettere una ripartizione di Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -8- quote nella misura dei 7/24 per ciascuna ELle due sorelle DE NO che, intervenuta a distanza di oltre un ventennio dal suddetto rogito, è stata eseguita unilateralmente a cura di DE regno IA (classe 1963). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme di diritto nella conferma ELle sentenze n. 298/2013 e 299/2013 con le quali è stata dichiarata la nullità ELle ELiberazioni assembleari EL 28.05.2009 e EL 27.08.2009. Sommando le quote di DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS (8/24 ciascuna) era stata raggiunta la maggioranza qualificata dei 2/3: pertanto, le ELibere erano valide e vincolanti. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme di diritto ELla sentenza con la quale sono state compensate le spese con riferimento alla misura di 1/3 per le spese di giudizio ELla sentenza n.299/2013, mentre DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS sono state condannate alle spese EL giudizio di appello avverso la sentenza n. 298/2013. L’annullamento ELla sentenza n. 1982/2018 determinerà l’annullamento ELla condanna alle spese di giudizio di primo e secondo grado. 4. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, gli altri due restano assorbiti. 5. In definitiva, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione. Il giudice EL rinvio deciderà sulle spese EL giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo EL ricorso, dichiara assorbiti i restanti;
Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -9- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese EL presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio ELla Seconda
- ricorrenti -
contro DEL REGNO LUCIA NATA ANNO 1963, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio ELl'avvocato CLAUDIO IOVANE, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1982/2018 ELla CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 21.12.2018; udita la relazione ELla causa svolta nella camera di consiglio EL 22.03.2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 9875 Anno 2023 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: AMATO CRISTINA Data pubblicazione: 13/04/2023 Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -2- lette le conclusioni scritte EL Sostituto Procuratore Generale, nella persona EL dott. ALESSANDRO PEPE, che si è espresso per il rigetto EL ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La sig.ra DE NO IA (classe 1963), con due distinti ricorsi, impugnava innanzi al Tribunale di Salerno due ELibere adottate - in data 28.05.2009 e 27.08.2009 - dall’assemblea ELla comunione sugli immobili siti in Baronissi (SA), con le quali le tre comproprietarie (DE NO IA, classe 1963; sorelle DE NO IA, classe 1957, e DE NO SS) avevano approvato a maggioranza, con il voto contrario ELla ricorrente: lavori di manutenzione per il complessivo valore di €40.102,10 (ELibera EL 28.05.2009); nomina di un amministratore ELla comunione, realizzazione di un soppalco all’interno degli immobili e la concessione degli stessi in locazione (ELibera EL 27.08.2009). 1.1. A sostegno ELla sua pretesa, la ricorrente asseriva che con le due ELibere erano stati approvati a maggioranza interventi straordinari per i quali è, invece, richiesta, ex art. 1108 cod. civ., comma 1, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei proprietari: DE NO IA (classe 1957) e EL NO SS, che avevano approvato la ELibera, risultavano avere solo la maggioranza dei 14/24. La formazione ELle suddette quote derivava da tre distinti negozi giuridici, contestualmente posti in essere con unico atto pubblico EL 23.02.1982: 1. atto di donazione di GI DE NO a favore ELla figlia, sig.ra DE NO IA (classe 1963), ELla quota di ½ ELla piena proprietà degli immobili di cui si discute;
2. atto di donazione di NZ DE NO a favore ELle due figlie, sigg.re DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS, ELla restante quota di ½ ELla piena proprietà sul predetto compendio Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -3- immobiliare «in comune ed in parti uguali»;
3. atto di cessione a titolo oneroso (al prezzo di vecchie L.2.100.000) «di una quota pari ad 1/6 vantata sulle unità immobiliari» da parte ELla cedente DE NO IA (classe 1963) a favore ELle due cugine acquirenti. Lamentava la ricorrente, inoltre, che la ELiberazione assunta il 27.08.2009 doveva ritenersi nulla per difetto di preventiva informazione, in quanto l’ordine EL giorno ELl’assemblea prevedeva la nomina di un «rappresentante» ELla comunione, non già ELl’«amministratore», EL quale peraltro non era stato neanche indicato il presumibile compenso. 1.2. Il Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Mercato San Severino, previa assunzione cautelare inaudita altera parte di sospensione ELl’esecutorietà ELle predette ELibere, con sentenze n. 298/2013 e n. 299/2013, accoglieva i due ricorsi, dichiarando la nullità ELle ELibere. 1.3. Avverso le due sentenze interponevano gravame innanzi alla Corte d’Appello di Salerno le sigg.re DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS. 2. La Corte d’Appello di Salerno rigettava integralmente l’appello proposto avverso la sentenza n. 298/2013 EL Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Mercato San Severino, per la declaratoria di nullità ELla ELibera assembleare EL 25.05.2009, addossando interamente le spese alle soccombenti;
accoglieva l’appello spiegato avverso la sentenza n. 299/2013, resa dallo stesso Tribunale, limitatamente all’approvazione ELla nomina ELl’amministratore ELla comunione nella persona di DE NO IA (classe 1957); rigettava il gravame per la declaratoria di nullità ELl’assemblea EL 27.08.2009 e, in virtù ELla soccombenza reciproca, compensava parzialmente le spese dei due gradi di giudizio, Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -4- comprese quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio, nei limiti di 1/3, condannando le sorelle DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS, in via solidale, alla refusione ELla restante quota dei 2/3 in favore di DE NO IA (classe 1963). Per quel che ancora rileva in questa sede, a sostegno ELla sua decisione osservava la Corte che: - l’art. 6 ELl’atto di donazione e cessione di quote EL 23.02.1982 intercorso tra DE NO IA, classe 1963 (parte venditrice) e le sorelle DE NO IA, classe 1957 e DE NO SS (parti acquirenti) deve interpretarsi nel senso di attribuire alle parti la volontà di concludere un negozio a titolo oneroso che comporti il trasferimento dalla venditrice alle acquirenti ELla sola quota di 1/6 ELla piena proprietà degli immobili, e non di 1/6 per ciascuna, come vorrebbero le appellanti;
- a tale conclusione si perviene attraverso la formulazione letterale ELl’art. 6, nel quale compare la stessa espressione «in comune ed in parti uguali» già utilizzata dal notaio rogante nell’art. 2 per indicare che la quota di ½, donata dal padre NZ DE NO alle due figlie, doveva suddividersi tra esse in ragione di ¼ ciascuna. La chiara e univoca formulazione letterale ELla clausola preclude la ricerca di una diversa volontà dei contraenti: EL resto, la tesi ELle appellanti non è neanche suffragata dal comportamento ELle parti, posto che è intervenuta variazione catastale, su istanza di DE NO IA (classe 1963), nella corrispondente misura ELle quote (7/24 per ciascuna ELle due sorelle), a distanza di oltre vent’anni dal rogito notarile EL 23.02.1982. - pertanto, per effetto ELla cessione a titolo oneroso, DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS divenivano proprietarie EL complesso immobiliare di cui è causa nella Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -5- misura di 7/24 ciascuna (pari all’originaria quota di 1/4, derivante dalla donazione paterna, incrementata di 1/24); - stante l’inequivoco tenore letterale EL rogito, non ha alcun rilievo la circostanza che il prezzo ELla cessione sia stato determinato in una misura (L. 2.100.000) corrispondente ad 1/3 EL valore dei beni donati dal DE NO GI alla venditrice, odierna appellata (L. 6.300.000). 3. Per la cassazione ELla suddetta sentenza proponevano ricorso DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS, affidandolo a tre motivi. Si difende con controricorso DE NO IA (classe 1963). Fissata in udienza pubblica, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi ELl’art. 23, comma 8-bis, EL decreto-legge n. 137 EL 2020, convertito dalla legge n. 176 EL 2020, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. Il P.G. ha concluso per il rigetto EL ricorso. In prossimità ELla camera di consiglio le ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione di norme di diritto ELla clausola EL contratto di donazione e vendita EL 23.02.1982 relativa alla quota di immobili venduta da DE NO IA (nata nel 1963) a DE NO IA (nata nel 1957) e DE NO SS. Vizi nella motivazione. L’attribuzione ELle quote dal contratto di donazione e vendita operata dalla Corte territoriale nella misura di 10/24 per DE NO IA (classe 1963) e 7/24 per ciascuna ELle due sorelle DE NO sarebbe errata, in quanto risultato di un’errata interpretazione EL contatto EL 23.02.1982 che non ha analizzato e valutato le singole clausole, né ha tenuto conto ELla reale volontà ELle Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -6- parti. Intanto, la dizione letterale utilizzata («una quota pari ad 1/6 vantata sulle unità immobiliari») conferma che si tratta di una quota di tutte le unità immobiliari ricevute in donazione da tutte le donatarie, e non ELla sola quota di unità immobiliare ricevuta dalla DE NO IA (classe 1963): altrimenti il rogante avrebbe preferito altra e più chiara espressione (p.e.: «trasferisce 1/6 ELla quota vantata sulle unità immobiliari»). Il riscontro a tale interpretazione è dato dall’art. 8 ELlo stesso atto, ove viene stabilito il prezzo di vendita per la cessione ELla quota, L. 2.100.000, pari ad 1/6 ELl’intero valore di tutte le unità immobiliari donate;
diversamente, se le parti avessero inteso trasferire solo 1/6 ELla quota ricevuta in donazione dalla venditrice il prezzo sarebbe stato di L. 1.050.000: EL resto, lo spirito ELl’intera operazione era quello di assegnare alle tre cugine tre quote di pari entità. Il giudice di seconde cure non ha attribuito alcun rilievo al prezzo stabilito nel contratto, considerando che la falsa variazione catastale è stata voluta su iniziativa ELla DE NO IA (classe 1963) attribuendosi quote che non erano di sua spettanza. In sintesi: l’attribuzione di 1/6 (pari a 4/24) di tutte le unità immobiliari per ciascuna ELle due sorelle ha comportato che ciascuna di esse è divenuta proprietaria di 8/24 di tutte le unità immobiliari, pari ad 1/3 EL valore complessivo. 1.1. Preliminarmente, devono disattendersi le censure di inammissibilità EL primo motivo di ricorso sollevate dal P.G. per mancanza di autosufficienza, e dalla controricorrente ex art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ. Nel primo caso, il contenuto ELle clausole è riportato nel ricorso con chiarezza nei suoi punti essenziali;
quanto alla censura di inammissibilità ex art. 360-bis n. 1), cod. proc. civ., – (p. 12 controricorso), essa non tiene conto EL fatto che il sindacato di legittimità può avere ad Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -7- oggetto l'individuazione dei criteri ermeneutici EL processo logico EL quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40972 EL 2021; Cass. n. 23701 EL 2016, in motiv.). 1.2. Tanto premesso, il primo motivo è fondato. La Corte d’Appello ha privilegiato un’interpretazione EL complesso atto notarile basata essenzialmente sulla formulazione letterale ELla clausola n. 6 ELl’atto notarile EL 23.02.1982 - peraltro comunque non così chiara ed univoca da precludere la ricerca di una diversa volontà dei contraenti - anziché sulla ricerca ELla comune intenzione ELle parti, come invece richiede il primo comma ELl’art. 1362 cod. civ. In particolare, ritiene il Collegio che immotivatamente il giudice di seconde cure abbia trascurato il confronto tra il prezzo di vendita convenuto tra le cugine, pari a L.
2.100.000 come indicato all’art. 8 EL contratto, rispetto al valore complessivo ELle unità immobiliari, pari a L.12.600.000 risultante dagli artt. 1 e 2 EL contratto, ossia pari esattamente ad 1/6 ELl’intero valore di tutte le unità immobiliari donate alle rispettive figlie. Allo stesso modo, la Corte d’Appello ha voluto privilegiare un’espressione letterale («in comune ed in parti uguali») che, ad una più attenta valutazione, giustifica solo la parità di quota tra le due sorelle acquirenti, ma non l’imputazione di 1/6 su ½ ELle unità immobiliari, anziché sull’intero, posto che un esperto notaio avrebbe più probabilmente utilizzato la più chiara espressione di 1/12. Deve ritenersi anche immotivatamente trascurata la rilevanza probatoria EL successivo comportamento tenuto dalle parti e risultante nella variazione catastale, nel senso di riflettere una ripartizione di Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -8- quote nella misura dei 7/24 per ciascuna ELle due sorelle DE NO che, intervenuta a distanza di oltre un ventennio dal suddetto rogito, è stata eseguita unilateralmente a cura di DE regno IA (classe 1963). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme di diritto nella conferma ELle sentenze n. 298/2013 e 299/2013 con le quali è stata dichiarata la nullità ELle ELiberazioni assembleari EL 28.05.2009 e EL 27.08.2009. Sommando le quote di DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS (8/24 ciascuna) era stata raggiunta la maggioranza qualificata dei 2/3: pertanto, le ELibere erano valide e vincolanti. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme di diritto ELla sentenza con la quale sono state compensate le spese con riferimento alla misura di 1/3 per le spese di giudizio ELla sentenza n.299/2013, mentre DE NO IA (classe 1957) e DE NO SS sono state condannate alle spese EL giudizio di appello avverso la sentenza n. 298/2013. L’annullamento ELla sentenza n. 1982/2018 determinerà l’annullamento ELla condanna alle spese di giudizio di primo e secondo grado. 4. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, gli altri due restano assorbiti. 5. In definitiva, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione. Il giudice EL rinvio deciderà sulle spese EL giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo EL ricorso, dichiara assorbiti i restanti;
Ric. 2019 n. 08596 sez. S2 - ud. 22-03-2023 -9- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese EL presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio ELla Seconda