Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri Marittime (I.T.M.), in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con I.C.S. Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7F5A0D1E2, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Straordinario dei Giochi Mediterraneo 2026, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Consorzio Stabile Build Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , ricorrente incidentale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica, Fabio Patarnello e Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Seli Manutenzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale di gara n. 3 del 10 settembre 2025, comunicato il successivo 12 settembre 2025, con il quale il Commissario Straordinario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 ha escluso il R.T.I. capeggiato dal Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri Marittime - I.T.M. dalla procedura aperta telematica indetta (con il criterio del prezzo più basso) dallo stesso Commissario Straordinario “...per l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura dello Stadio "Ettore Giardiniero" di Lecce”;
della nota del 16 settembre 2025, con la quale il R.U.P. della Stazione Appaltante ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione presentata dal Consorzio I.T.M.;
di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o comunque consequenziale con particolare riferimento al verbale di gara n. 2 del 5 settembre 2025 di attivazione del soccorso istruttorio nei confronti del Consorzio I.T.M. e del provvedimento con il quale l’appalto è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.;
e per la condanna
dell’odierna intimata al risarcimento del danno patito dal Consorzio I.T.M., in forma specifica, tramite l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa occorrendo declaratoria di inefficacia e disponibilità al subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero - in subordine - per equivalente economico, con riserva di proporre la relativa domanda in un successivo e separato giudizio
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE TERRESTRI MARITTIME il 23\9\2025 :
oltre agli atti già impugnati anche il decreto n. 239 del 22 settembre 2025, con il quale il Commissario Straordinario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 ha aggiudicato al Consorzio Stabile BUILD S.C. a r.l. l’appalto per cui è causa nelle more dell’iter di verifica dei requisiti di ammissione in capo al medesimo Consorzio.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CONSORZIO STABILE BUILD S.C. a r.l. il 6\10\2025 :
per l’annullamento, in parte qua,
previa sospensione cautelare dell’efficacia ,
di tutti gli atti di gara sino ad oggi adottati, del provvedimento di ammissione del R.T.I. Consorzio Stabile I.T.M. - I.C.S. Società Consortile a r.l. alla procedura aperta telematica suindicata, della graduatoria concorsuale, di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate, degli atti e delle attività valutative e di verifica dei concorrenti e delle offerte (ed in particolare i verbali di gara della S.A. n. 1 del 5.9.2025, n. 2 del 5.9.2025 e n. 3 del 10.9.2025), delle risultanze delle verifiche condotte sul R.T.I.- Consorzio Stabile I.T.M, nonché di ogni altro atto e provvedimento della procedura (ancorché non conosciuto) - ivi incluse e per quanto di ragione, la comunicazione di esclusione del R.T.I. Consorzio Stabile I.T.M. del 12.9.2025 e la nota della S.A. del 16.9.2025 recante conferma dell’esclusione dell’anzidetto RTI - nella misura in cui a mezzo delle stesse l’Amministrazione non ha disposto l’esclusione del R.T.I. facente capo al Consorzio Stabile I.T.M., anche per le ulteriori ragioni ivi esposte.
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissario Straordinario Giochi Mediterraneo 2026;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.;
Vista l’ordinanza cautelare n. 490 del 22.10.2025, con cui è stata rigettata l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e, conseguentemente, ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza cautelare proposta con il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa RI BA e uditi per le parti i difensori l’Avv. A. Pepe, in sostituzione dell'Avv. M. Napoli, per la parte ricorrente, l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti, l’Avv. F. Patarnello, anche in sostituzione degli avv.ti F. Mollica e F.A. Zaccone, per la parte controinteressata e ricorrente incidentale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 19.09.2025 e depositato in giudizio lo stesso giorno, il Consorzio ricorrente principale ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue:
- con bando del 12 agosto 2025, il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo ha indetto una procedura aperta telematica, ai sensi dell’articolo 71 del D. Lgs 36/2023, “...per l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura dello Stadio "Ettore Giardiniero" di Lecce”, per importo complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza e della manodopera) di € 18.460.240,04 e la previsione di impiegare il criterio del prezzo più basso in deroga a quanto statuito dall’articolo 108, commi 1 e 3, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- il disciplinare di gara chiariva che, nell’ambito dei lavori in gara, la categoria SOA prevalente era la OS18- A con classifica VII per un importo di € 10.999.699,56, mentre le categorie scorporabili e subappaltabili erano le seguenti: - OG1 in classifica III-bis, per un importo di € 1.496.394,66; - OS21 in classifica II, per un importo di € 771.235,95; - OS30 in classifica IV, per un importo di € 1.844.447,14; - OS33 in classifica IV-bis, per un importo di € 3.308.462,73.
- Alla predetta procedura hanno partecipato 4 operatori economici, tra i quali il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra il Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri Marittime (designata capogruppo) ed Infratech Consorzio Stabile S.c. a r.l. e l’odierna controinteressata: il Consorzio Stabile Build S.c. a r.l. Entrambe le associate del raggruppamento odierno ricorrente hanno fatto valere solo ed esclusivamente le loro attestazioni SOA.
- In considerazione dell’autonomo possesso dei requisiti di qualificazioni richiesti dal bando, il Consorzio Infrastrutture Terrestri Marittime non ha avuto necessità di valersi (anche) delle SOA delle sue consorziate esecutrici, avendo, invece avuto cura di indicarne due –Seli Manutenzioni S.r.l. e AN S.r.l. – abilitate ad eseguire, in virtù delle loro qualifiche, alcune delle lavorazioni oggetto della commessa.
- Senonché, espone il Consorzio ricorrente, per una mera svista, il Consorzio Infrastrutture Terrestri Marittime – nel compilare uno dei moduli prescritti dalla lex specialis (ovvero il modello “A2”) – ha reso una dichiarazione che, sebbene ultronea (perché non richiesta dagli atti di gara), era errata nei suoi contenuti, indicando l’imputazione ad AN S.r.l. (anziché al Consorzio ITM) di tutte le lavorazioni in categoria OS21; categoria per la quale la stessa AN non è qualificata. Il predetto (asserito) refuso è emerso in occasione della seduta di gara del 5 settembre 2025, allorché la stazione appaltante ha dapprima aperto le offerte economiche dei concorrenti alla selezione, rilevando come quella dell’odierna ricorrente (con un ribasso del 19,99%) era la migliore tra quelle in gara per poi procedere con l’apertura della busta amministrativa del R.T.I. capeggiato dal Consorzio ITM., rilevando che ad AN S.r.l., pur se priva della necessaria qualificazione, era stata imputata l’esecuzione del 100% delle lavorazioni comprese nella categoria OS21.
Conseguentemente, la stazione appaltante - dopo aver richiamato il regime di qualificazione dei consorzi stabili previsto dall’articolo 67, comma 1, lett d) del D.lgs. 36/2023 - ha ammesso il Consorzio Infrastrutture Terrestri Marittime al soccorso istruttorio sottolineando che, “in alternativa, il concorrente dovrà spiegare sulla base di quale regime giuridico è ammissibile la qualificazione alla presente gara, con specifico riferimento ai lavori per i quali è stata designata la consorziata AN Srl, in assenza di avvalimento dei requisiti certificati dalla categoria OS21 classifica III”.
- Il Consorzio Infrastrutture Terrestri Marittime ha riscontrato la richiesta di chiarimenti dell’Ente, manifestando che l’indicazione di AN S.r.l. come soggetto deputato all’esecuzione delle opere in categoria OS21 era il frutto di un mero errore di compilazione; errore che era peraltro intervenuto su una dichiarazione (quella sul riparto di attività tra il Consorzio Infrastrutture Terrestri Marittime e le sue consorziate esecutrici) “non richiesta dal disciplinare e, dunque priva di funzione costitutiva dell’offerta”.
Senonché la Committenza ha adottato l’impugnato provvedimento di esclusione in ragione della riscontrata assenza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata che è stata designata per l’esecuzione di una quota percentuale dell’appalto, avendo accertato, nel corso della verifica sulla documentazione amministrativa che AN S.rl., società indicata dal Consorzio per l’integrale realizzazione delle lavorazioni comprese nella categoria OS21 - classifica III, è del tutto priva di tale requisito.
Successivamente, il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con nota del 16 settembre 2025, in riscontro all’istanza di annullamento in autotutela, di cui alla nota prot. n. 3150 del 15/09/2025 formulata dal Consorzio ricorrente principale, ha confermato la decisione di esclusione del predetto istante rilevando (tra l’altro) che “la Hana S.r.l, designata per l’integrale esecuzione delle lavorazioni comprese nella categoria OS21 - classifica III, è risultata priva di tale requisito, così come ne è risultata priva l’altra impresa scelta dal Consorzio per la fase esecutiva dell’appalto; sotto altro profilo, la concorrente non ha prodotto un contratto di avvalimento del predetto requisito né ha formulato, in alternativa, una dichiarazione di subappalto necessario dei lavori rientranti nella suddetta categoria e classifica. Quanto, infine, al presunto errore in cui sarebbe incorso il Consorzio nell’indicazione della quota di appalto demandata ad una delle due consorziate, si rileva preliminarmente come la richiesta rettifica dello stesso non sembri coerente con l’impostazione giuridica delle deduzioni difensive contenute nella ridetta nota prot. n. 3150 del 15/09/2025, tutta incentrata sull’asserita e non condivisa applicazione del meccanismo di cumulo alla rinfusa in senso “discendente – orizzontale”, meccanismo che, se operante, legittimerebbe la partecipazione alla gara sulla base del mero possesso del requisito in parola da parte del Consorzio e renderebbe inutile, oltre che priva di senso, un’istanza di correzione sull’erronea ripartizione delle quote consortili di esecuzione dell’appalto. Ciò rilevato, deve in ogni caso confermarsi quanto già evidenziato nelle motivazioni poste a base del provvedimento di esclusione, ossia che l’errore materiale direttamente emendabile è solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente, ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà; in altre parole, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta (Consiglio di Stato con la sentenza del 5 giugno 2024, n. 5045; Cons. Stato, V, 4 ottobre 2022, n. 8481; V, 26 ottobre 2020, n. 6462)”.
3. A sostegno del ricorso principale sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 65 E 67 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICHE GARE - ECCESSO DI POTERE PER ASSENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ILLOGICITÀ;
II) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 101 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICHE GARE - ECCESSO DI POTERE PER ASSENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ILLOGICITÀ.
4.Il 22.09.2025 si è costituito in giudizio il controinteressato Consorzio Stabile Build S.c.a r.l., eccependo l’infondatezza del ricorso.
5. Con motivi aggiunti notificati alle controparti il 23\9\2025 e depositati in giudizio il 24/09/2025, il Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri Marittime ha, poi, impugnato gli atti riportati in epigrafe rassegnando le censure di seguito rubricate:
I) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 65 E 67 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICHE GARE - ECCESSO DI POTERE PER ASSENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ILLOGICITA’,
II) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 101 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA – VIOLAZIONE DEI 21 PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICHE GARE - ECCESSO DI POTERE PER ASSENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO, CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ILLOGICITÀ.
6. In data 29.09.2025 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Commissario Straordinario Giochi Mediterraneo 2026 chiedendo il rigetto del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti.
7. Con memoria depositata il 3.10.2025, il controinteressato Consorzio Stabile Build S.c.a r.l. ha insistito per il rigetto del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti.
8. Con memoria depositata il 4.10.2025, l’Avvocatura erariale, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Commissario Straordinario Giochi Mediterraneo 2026 ha insistito per il rigetto del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti.
9. Con ricorso incidentale notificato il 6.10.2025 e depositato lo stesso giorno, il Consorzio Stabile Build S.c.a r.l. ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, proponendo le seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 100, comma 1 D.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione del § 7 del disciplinare in relazione al possesso del requisito di capacità professionale. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione della par condicio competitorum . Eccesso di potere, sviamento, illogicità manifesta;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del Codice. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione della par condicio competitorum ;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, par. 4, della direttiva 2014/24/UE nonché degli artt. 95, comma 1, lett. a) ed e), 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Carenza di motivazione;
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art.67 del Codice.
10. Con memoria depositata il 17.10.2025, il Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri Marittime, ricorrente principale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti e per il rigetto del ricorso incidentale.
11. Con memoria depositata il 18.10.2025, l’Avvocatura erariale, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Commissario Straordinario Giochi Mediterraneo 2026 ha insistito per il rigetto del ricorso principale, dei motivi aggiunti proposti dal Consorzio ricorrente principale e per il rigetto del ricorso incidentale.
12. Con l’ordinanza cautelare n. 490 del 22.10.2025, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e nei successivi motivi aggiunti e, conseguentemente, ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza cautelare proposta con il ricorso incidentale, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, pur prescindendo dal ricorso incidentale interposto in data 6 ottobre 2025 dal Consorzio Stabile controinteressato - il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti in corso di causa appaiono infondati, posto che i provvedimenti impugnati sembrano pienamente legittimi, tenuto conto, tra l’altro, che: -da un lato, l’impresa consorziata AN S.r.l. - esplicitamente designata dal Consorzio Stabile I.T.M. per l’esecuzione totale dei lavori specialistici della categoria scorporabile OS21, Classifica III^ (che il predetto Consorzio non ha mai dichiarato in sede di gara di voler eseguire in proprio), per i quali l’Impresa designata non possiede i requisiti speciali di partecipazione ossia la corrispondente qualificazione/attestazione S.O.A. come prescritto dalla lex specialis di gara (art.4 del Disciplinare: “per gli appalti eseguiti dal Consorzio Stabile tramite le consorziate indicate in sede di gara i suddetti requisiti debbono essere posseduti e comprovati dalle consorziate designate, in proprio o tramite avvalimento”) e dall’art. 67 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n.36/2023 e successive modifiche (“per gli appalti di lavoro che il Consorzio stabile esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’art.104”), ciò che vale anche in caso di partecipazione “mista”, ossia in parte in proprio del Consorzio Stabile e in parte tramite le consorziate designate, e non è stato prodotto un contratto di avvalimento dei predetti requisiti (nemmeno in sede di soccorso istruttorio) - ha chiesto ed ottenuto dalla S.A. di essere ammessa come concorrente (quale impresa consorziata esplicitamente designata per l’esecuzione di parte dei lavori dal Consorzio Stabile) alla gara pubblica in questione; - in definitiva, in base al novellato art. 67, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 - ratione temporis applicabile - e al conforme Disciplinare di gara, nell’ipotesi in cui il Consorzio Stabile abbia (come nella fattispecie in esame) inteso partecipare alla procedura di gara tramite le consorziate designate, queste ultime devono necessariamente possedere le qualificazioni richieste dalla lex specialis, poiché solo ove il Consorzio Stabile avesse partecipato in proprio, non rileverebbe la qualificazione delle consorziate, dovendosi (in tale differente ipotesi) far riferimento alla sola qualificazione in proprio del Consorzio Stabile; - dall’altro, nella specie, non si ravvisa la presenza di un mero refuso o errore materiale nell’apposita dichiarazione resa (ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera c del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.) nel modello A2 (distribuzione tra il Consorzio Stabile e le singole imprese consortili designate dei lavori delle richieste categorie S.O.A.) e né il Consorzio Stabile ricorrente principale, né la menzionata Impresa designata, hanno presentato una dichiarazione di subappalto “necessario” in relazione ai lavori rientranti nella suddetta categoria e classifica (per i quali l’Impresa consorziata esplicitamente designata per l’esecuzione degli stessi è pacificamente priva della necessaria qualificazione); - del resto, secondo condivisibili principi, premesso che nella specie alcun errore è stato espressamente e specificamente emendato, l’errore nella formulazione dell’offerta è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un’analisi che deve concernere il solo documento recante l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della “immediata evidenza” e della “pura materialità” dell’errore emendabile” (cfr da ultimo: Consiglio di Stato, III, 16.4.2024, n. 3464); e nella specie (come detto) il Consorzio Stabile ricorrente principale ha espressamente individuato ai sensi dei citati art.67 lett. c) del D. Lgs.n.36/2023 e dell’art.4 del Disciplinare di gara - obbligandosi in tal senso - la AN S.r.l quale impresa esecutrice al 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria OS21 ed, inoltre, quest’ultima ha altresì presentato un’autonoma istanza di partecipazione alla gara de qua (pur in assenza dei requisiti all’uopo prescritti), sicchè l’asserito “errore materiale” non era in alcun modo rilevabile come tale e soprattutto non emendabile, pena una inammissibile modificazione della volontà negoziale espressamente dichiarata in sede di partecipazione alla procedura di gara de qua;
Ritenute, in ogni caso, prevalenti (in un’ottica cautelare, ex art.120 comma 8 ter c.p.a, nonchè, alla stregua della documentazione da ultimo depositata dal Consorzio Stabile controinteressato, anche ai sensi - come sembrerebbe - del regime processuale vigente in materia di opere finanziate con il P.N.R.R. ) rispetto all’interesse privato della parte ricorrente principale, le esigenze imperative connesse all’interesse pubblico (di carattere generale) alla sollecita realizzazione dell’opera pubblica de qua (tanto più che è stata già effettuata la consegna anticipata in via d’urgenza al Consorzio Stabile aggiudicatario, stante la necessità di concludere i lavori pubblici de quibus entro giugno 2026);
Ritenuto, altresì, che la reiezione dell’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente principale comporti la conseguente improcedibilità dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente incidentale ”.
13. Con memoria depositata il 5.02.2026, il controinteressato e ricorrente incidentale Consorzio Stabile Build S.c.a r.l. ha insistito per il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti e per l’accoglimento del ricorso incidentale.
14.Con memoria depositata il 6.02.2026, il Consorzio ricorrente principale ha insistito per l’accoglimento del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti e per il rigetto del ricorso incidentale.
15. Con memoria depositata il 6.02.2026, l’Avvocatura erariale, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Commissario Straordinario Giochi Mediterraneo 2026 ha insistito per il rigetto del ricorso principale, dei motivi aggiunti proposti dal Consorzio ricorrente principale e per il rigetto del ricorso incidentale.
16.Con memoria depositata l’11.02.2026, il Consorzio Stabile Build S.c.a r.l ricorrente incidentale ha insistito per l’accoglimento del ricorso incidentale e per il rigetto del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti.
17. Nella pubblica udienza del 24 febbraio 2024, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
18. Il Collegio ritiene di dover esaminare in via prioritaria il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, posto che, in applicazione della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, il Giudice può decidere di esaminare in via prioritaria il ricorso principale e, qualora lo ritenga infondato, non esaminare, conseguentemente, il ricorso incidentale (anche) paralizzante (o escludente), dal momento che, respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (cfr., Consiglio di Stato, Sezione IV, 10 luglio 2020, n. 4431; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 28 settembre 2021, n. 10021).
Tanto premesso, nel merito il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti proposti in corso di causa sono infondati e, pertanto, devono essere respinti, sicché, stante la ravvisata infondatezza nel merito del gravame ed il rigetto nel merito del ricorso, può prescindersi, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti.
Ritiene, invero, il Collegio di dover (meditatamente) confermare anche in questa sede di merito quanto già espresso in fase cautelare.
A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
18.1. Tutti motivi di ricorso (che possono essere trattati unitariamente) proposti dalla ricorrente principale, nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti sono infondati.
Rileva il Collegio che occorre individuare la disciplina normativa ratione temporis applicabile.
Sotto tale profilo, è dirimente che la gara è stata bandita in data 12 agosto 2025, ovvero nel vigore del Codice Appalti, d.lgs. n. 36 del 2023 nel testo successivo all'entrata in vigore del correttivo (d.lgs. 209 del 31.12.2024), dopo le modifiche apportate all'art. 67 del Codice Appalti dal Correttivo del 2024 (d. lgs. 31 dicembre 2024 n. 209), applicabile ratione temporis alla gara in esame, " per gli appalti di lavori che il consorzio stabile esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 " (art. 67 comma 1 lett. c); da tanto consegue che l'impresa consorziata deve essere qualificata in proprio o mediante avvalimento formale, non potendosi (più) giovare di alcun avvalimento "tacito" o "ex lege" delle risorse del consorzio, secondo il previgente principio del c.d. "cumulo alla rinfusa" ormai abbandonato dal legislatore del Correttivo.
Infatti, la formulazione precedente della predetta disposizione prevedeva che " a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate " e questo richiamo generico alle imprese consorziate aveva indotto la giurisprudenza ad ammettere la massima espansione applicativa del cumulo alla rinfusa, con l'effetto che il consorzio poteva dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dalla normativa di gara, sommando quelli posseduti in proprio a quelli delle consorziate, anche non designate.
Successivamente il correttivo di cui al d.lgs. 209 del 31.12.2024 ha modificato l’art. 67 c. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, restringendo la portata del cumulo alla rinfusa, nei seguenti termini: " I requisiti di capacita tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato I1.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
a. per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
c. per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 ".
Con la predetta modifica, il legislatore ha ristretto la portata del cumulo alla rinfusa, precisando che: per gli appalti di servizi e forniture è ancora consentito in modo ampio, indipendentemente dal fatto che le consorziate siano designate come esecutrici o meno, mentre per gli appalti di lavori, va distinta l'ipotesi di esecuzione diretta da parte del consorzio (che consente di cumulare i requisiti del consorzio con quelli delle consorziate) e la diversa ipotesi di esecuzione tramite consorziate designate con riguardo alla quale i requisiti devono essere posseduti e provati direttamente dalle consorziate, senza possibilità di cumulo, restando quale alternativa l'avvalimento.
Nel caso di specie il Consorzio Stabile I.T.M., ricorrente principale, ha chiesto ed ottenuto dalla Stazione Appaltante di essere ammessa alla gara pubblica in questione (gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura dello stadio "Ettore Giardiniero" di Lecce. CIG: B7F5A0D1E2 CUP: I85B24000050001) in qualità di concorrente, tramite le consorziate designate, pertanto queste ultime devono necessariamente possedere le qualificazioni richieste dalla lex specialis , mentre ove il Consorzio Stabile avesse partecipato in proprio, non rileverebbe la qualificazione delle consorziate, dovendosi (in tale differente ipotesi) far riferimento alla sola qualificazione in proprio del Consorzio Stabile.
In particolare, emerge per tabulas , che il Consorzio ITM, in A.T.I. con INFRATEC CONSORZIO STABILE S.C. A R.L, ha dichiarato di partecipare alla presente gara in proprio (e “con la propria struttura di impresa” (cfr. dichiarazione di cui al documento denominato “Dich. art. 94_95” allegato sub. a) e in quota parte attraverso le imprese consorziate SELI MANUTENZIONE GENERALI RL e AN S.r.l., ciascuna con la qualifica di “consorziata esecutrice” (cfr. documento denominato “Dich. art. 94_95” allegato sub. a).
Anche le due consorziate e, in particolare AN S.r.l., hanno chiesto espressamente di essere ammesse “a partecipare alla gara …………. Quale impresa consorziata indicata dal concorrente Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri e Marittime, come risulta dalle rispettive istanze di ammissione allegate sub. b e c).
Nella dichiarazione allegata sub. a il Consorzio ha individuato la AN RL quale impresa esecutrice al 100% delle lavorazioni annoverate nella categoria OS21, per le quali l’art. 2 del disciplinare di gara prevede una classifica di importo pari alla III (importo lavori € 771.235,95). Dalla documentazione prodotta in sede di gara emerge, tuttavia, che AN RL è priva della qualificazione per la suddetta categoria e classifica di lavori. Per altro verso non si rinviene una dichiarazione di subappalto qualificante o di avvalimento dei suddetti requisiti, che la concorrente non ha prodotto neanche in sede di soccorso istruttorio, in violazione, sia della lex specialis di gara, sia del predetto art. 67 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n.36/2023 e successive modifiche.
L’art.4 del Disciplinare di gara, infatti, precisa che: “per gli appalti eseguiti dal Consorzio Stabile tramite le consorziate indicate in sede di gara i suddetti requisiti debbono essere posseduti e comprovati dalle consorziate designate, in proprio o tramite avvalimento”, mentre, nel caso di specie non è stato prodotto un contratto di avvalimento dei predetti requisiti (nemmeno in sede di soccorso istruttorio).
Non è convincente la tesi del ricorrente principale, secondo il quale l’impugnata esclusione violerebbe le previsioni recate dall’articolo 101 del D.lgs. 36/2023, perché “frustra” il senso e la logica del soccorso istruttorio.
Osserva, in proposito il Collegio che il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare irregolarità formali che riguardano la documentazione amministrativa allegata alla domanda di partecipazione ma non per modificare l'offerta, né per rimediare all'assenza di requisiti di qualificazione dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Invero, l’impegno ad eseguire l’appalto, sulla base di una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo e/o Consorzio deve essere già definito al momento di partecipazione alla gara, secondo i criteri indicati dalla lex specialis, al fine di consentire alle imprese raggruppate di formalizzare, nei loro rapporti e nei confronti dell’Amministrazione, la misura entro la quale si assumeranno l’esecuzione del contratto e la corrispondente misura dei requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso.
Tale impegno, in quanto espressione di una precisa volontà negoziale con correlata assunzione dei relativi obblighi, non può essere modificato in corso di gara, attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio, che non può essere utilizzato per porre rimedio ad errori e/o omissioni o precisi impegni contrattuali, contenuti nell’offerta poiché sarebbe, altrimenti, alterato il principio di par condicio tra i concorrenti (ex multis, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 09 marzo 2020, n. 1671; Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2019, n. 5751).
Come osservato dalla giurisprudenza, tale impostazione ermeneutica rimane confermata anche nella disciplina del soccorso istruttorio delineata dall’art.101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il quale distingue, sotto il profilo funzionale, tra: a)soccorso integrativo o completivo di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico); b) soccorso sanante (art. 101, comma 1, lettera b), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili); c) soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica; d) soccorso correttivo (art. 101, comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).
Nessuna di tale ipotesi ricorre nella fattispecie in esame in quanto: non sussiste l’ipotesi di difetti e/o mancanza della documentazione amministrativa; non vi sono dubbi sull’imputazione soggettiva dell’offerta; non sussiste alcuna ambiguità nell’offerta quanto alla esecuzione delle lavorazioni e, in particolare, di quella scorporabile OS21, Classifica III^.
Il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale che ha precisato che, anche per il soccorso istruttorio per come disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica), in quanto, ove si accedesse alla tesi inversa, ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti.
Applicando le suindicate coordinate testuali ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, laddove si fosse consentito al Consorzio ricorrente, attivando il soccorso istruttorio, di eliminare la quota lavori dichiarata da Hana S.R.L., e di dichiarare l’esecuzione per l’intero di tutte le opere, fra le quali anche la categoria scorporabile OS21, Classifica III^ (che il predetto Consorzio non ha mai dichiarato in sede di gara di voler eseguire in proprio), in ordine alla quale AN s.r.l. aveva espressamente dichiarato di voler eseguire al 100% delle lavorazioni (presentando un’autonoma istanza di partecipazione alla gara de qua), ne sarebbe derivata una modificazione della volontà negoziale espressa nell’offerta.
In definitiva, ribadisce il Collegio, risulta del tutto giustificato il motivo di esclusione del ricorrente principale in quanto" il Consorzio ha individuato la AN RL quale impresa esecutrice al 100% delle lavorazioni annoverate nella categoria OS21, per le quali l’art. 2 del disciplinare di gara prevede una classifica di importo pari alla III (importo lavori € 771.235,95). Dalla documentazione prodotta in sede di gara emerge, tuttavia, che AN RL è priva della qualificazione per la suddetta categoria e classifica di lavori. Per altro verso non si rinviene una dichiarazione di subappalto qualificante o di avvalimento dei suddetti requisiti, che la concorrente non ha prodotto neanche in sede di soccorso istruttorio".
Né può ravvisarsi, nel caso di specie, la presenza di un mero refuso o errore materiale nell’apposita dichiarazione resa (ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera c del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.) nel modello A2 (distribuzione tra il Consorzio Stabile e le singole imprese consortili designate dei lavori delle richieste categorie S.O.A.), come sostenuto dalla difesa del Consorzio ricorrente principale, sia perché alcun errore è stato espressamente e specificamente emendato (né dal Consorzio Stabile ricorrente principale, né dalla menzionata Impresa designata) , sia perché non può essere configurabile e/o percepibile alcun errore in presenza di dichiarazioni negoziali chiare ed univoche.
Ed invero, costituisce pacifico ius receptum che “ L'errore nella formulazione dell'offerta economica è "materiale" se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della ‘immediata evidenza' e della ‘pura materialità' dell'errore emendabile ” (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 22/5/2025, n. 4407; id. 5/4/2022, n. 2529; 24/8/2021, n. 6025). In altri termini, l'errore materiale è una fortuita divergenza fra la volontà del soggetto e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione di un atto che deve emergere ictu oculi , ovvero senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, ma per l'appunto, con la mera correzione materiale.
Nel caso de quo, a smentire la sussistenza di una circostanza di tal fatta milita non solo il fatto che il Consorzio Stabile ricorrente principale ha espressamente individuato, obbligandosi in tal senso, la AN S.r.l quale impresa esecutrice al 100% delle lavorazioni rientranti nella categoria OS21 ma anche la circostanza che quest’ultima ha altresì presentato un’autonoma istanza di partecipazione alla gara de qua (pur in assenza dei requisiti all’uopo prescritti). Pertanto non è in alcun modo rilevabile ictu oculi un “errore materiale”, “un vizio di trascrizione o di compilazione” (dunque, emendabile nei sensi innanzi specificati), non essendo rinvenibile all'interno dell’offerta alcun elemento da cui la Stazione appaltante potesse desumerlo, anzi risultando chiara (anche dalle altre dichiarazioni comprese nella documentazione amministrativa prodotta dalla concorrente nella fase di qualificazione alla gara, come precisato nel verbale di gara di esclusione impugnato) la volontà negoziale espressa dal Consorzio ITM a qualificarsi alla gara partecipandovi in proprio e con la propria struttura, per una quota di lavori (fra cui non rientrano quelli classificati nella categoria OS21), e demandando a due imprese consorziate la restante parte delle lavorazioni (tra le quali si annoverano quelle di cui alla categoria OS21, la cui esecuzione è stata integralmente riservata ad AN srl).
In altri termini, mentre è possibile emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non è altrettanto fattibile emendare quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara).
Dunque un’eventuale correzione dell’asserito “errore materiale” commesso dal Consorzio nella suddetta dichiarazione negoziale si risolverebbe, in sostanza, in uno stravolgimento della volontà in precedenza espressa con violazione del principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti della gara d'appalto (in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, dovendo conseguentemente rilevare che “ in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio ” cfr. Cons. Stato, Sez. V, 03/04/2025, n. 2894).
Inoltre in ossequio al principio di par condicio tra i concorrenti e a quello di autoresponsabilità non è possibile integrare l'offerta con elementi nuovi, a meno che non si tratti di chiarimenti su dati già contenuti nella documentazione originari (circostanza non rinvenibile nel caso de quo ).
19. Infine, alla luce del rigetto del ricorso principale e dei successivi motivi aggiunti, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Consorzio Stabile Build Società Consortile a r.l. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Al riguardo si evidenzia che, “ se è vero che le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 4 luglio 2013, AS (causa c-100/12), 5 aprile 2016 IE (causa c-689/13) e 5 settembre 2019 DI (causa c-333/18) hanno affermato la necessità di esaminare sempre il ricorso principale, anche in caso di accoglimento del ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero dei partecipanti alla gara e dalla natura dei vizi dedotti, è anche vero, tuttavia, che nessuna pronuncia del giudice europeo, né del giudice nazionale, ha mai affermato la necessità di esaminare comunque il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicataria, qualora, secondo il principio della ragione più liquida, il ricorso principale sia già stato esaminato e sia stato dichiarato infondato ” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 aprile 2021, n. 3094).
20. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti devono essere respinti, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale presentato dal Consorzio Stabile Build Società Consortile a r.l.
21. Sussistono, nondimeno, i presupposti di legge, stante la peculiarità fattuale e complessità della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti proposti in corso di causa dal ricorrente principale e sul ricorso incidentale, proposto dal controinteressato Consorzio Stabile Build Società Consortile a r.l.:
- respinge il ricorso principale introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti proposti in corso di causa;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dal controinteressato Consorzio Stabile Build Società Consortile a r.l.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ RO, Presidente
RI BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA | IZ RO |
IL SEGRETARIO