Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico, cui sia stato conferito l'incarico di procedere alla stima di più immobili, si deve determinare un unico compenso ricorrendo al sistema di liquidazione degli onorari a percentuale indicato dal d.P.R. n.352 del 1988, e non determinare un compenso per ciascuna delle stime effettuate, in quanto la pluralità delle valutazioni effettuate dal c.t.u. non esclude l'unicità dell'incarico, e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva esclusivamente ai fini della determinazione giudiziale dell'ammontare del compenso stesso, potendo costituire elemento di apprezzamento della complessità e del pregio dell'attività svolta dal professionista.
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale, ordinanza 13/06/2008 n° 212Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLITANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO AU, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LETTERIO ARENA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA MPS, CARDELLA RENATO;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. R.G. 280/98 del Tribunale di MESSINA, depositata il 30/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAPIERO che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso, rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 4.3.1995 il giudice dell'esecuzione immobiliare presso il tribunale di Messina nominava l'arch. UR AC consulente tecnico per la stima dei beni immobili pignorati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena in danno di CU TR FR nella procedura esecutiva immobiliare n. 12/90 R.G.E.; che, espletata e depositata la consulenza tecnica, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Messina il 18 - 19.2.1998 liquidava all'architetto, quale compenso per l'attività dallo stesso svolta, la complessiva somma di L. 4.560.000, di cui L. 960.000 per spese e L.
3.600.000 per competenze;
che avverso il detto provvedimento, il AC il 19.3.1998 proponeva ricorso al tribunale di Messina lamentando che la liquidazione era ingiusta perché:
a) non teneva conto che erano state effettuate n. 17 stime relative ad altrettanti appartamenti, ricadenti nei due corpi di fabbrica oggetto della procedura esecutiva, appartamenti aventi differenti caratteristiche per dimensioni, distribuzione e condizioni di manutenzione, determinando n. 17 valutazioni autonome, che non presentavano carattere ripetitivo, essendosi dovuto tenere conto per ogni singolo appartamento dei differenti valori immobiliari riferiti al piano, all'esposizione, all'orientamento ed ai costi da sostenere per ognuno di essi per ripristini, per il diverso stato di manutenzione, etc.; che risultava, pertanto, illegittimo il criterio adottato dal giudice dell'esecuzione, che aveva liquidato l'onoraria a percentuale a scaglioni sul coacervo dei valori stimati anziché sui valori dei singoli appartamenti;
b) che era, altresì, illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione in quanto non aveva ritenuto di determinare e liquidare l'onorario a vacazioni per le attività complementari svolte per i rilievi, planimetrie e tutte le altre attività non strettamente connesse alle operazioni di estimo ma funzionali e propedeutiche alla vendita all'asta dei detti beni pignorati. Tutto ciò premesso il AC chiedeva che, in accoglimento del ricorso, oltre alla somma di L. 960.000, già liquidata per spese vive, gli venisse riconosciuta per onorario la complessiva somma di L. 25.900.206, di cui L. 11.484.206 per onorario a percentuale e L. 14.416.000 per onorario a vacazioni, anziché la minore somma riconosciuta per solo onorario a percentuale;
che con provvedimento emesso il 15 - 30.9.1998 il tribunale di Messina rigettava il suo ricorso, condannandolo al pagamento delle spese processuali nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena.
Avverso il provvedimento del tribunale il AC ricorre con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1 e 13 D.P.R. n. 352/1988 (tabella contenente la misura degli onorari dei periti e dei consulenti tecnici), per avere erroneamente il tribunale di Messina rigettato il reclamo proposto dal ricorrente in ordine ai criteri per la determinazione dell'onorario a percentuale per scaglioni.
Deduce il ricorrente che egli aveva fatto presente che la stima riguardava n. 17 appartamenti per i quali, seppur facenti parte di un unico complesso immobiliare, era stato necessario per ciascuno di essi adottare diversi criteri di valutazione stante la diversità dei valori in relazione al piano, alla esposizione, all'orientamento e dallo stato di manutenzione del singolo appartamento;
che erano state effettuate, pertanto, 17 diverse ed autonome valutazioni non costituenti mere ripetizioni;
che in conseguenza, il criterio dell'onorario a percentuale per scaglioni andava applicato ai singoli beni stimati e non al valore globale degli stessi;
che il tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta rilevando che "la liquidazione va fatta per la perizia o consulenza tecnica che è unica in relazione alla unicità della nomina per gli accertamenti tecnici richiesti al consulente, sicché già nel dato letterale della norma non trova alcun conforto la pretesa di distinte liquidazioni del compenso per ogni stima eseguita"; che, infine, il tribunale aveva evidenziato che tale criterio di calcolo per scaglioni sull'importo complessivamente stimato costituiva applicazione del più generale principio stabilito dall'art. 1 della citata tabella ai fini del calcolo a percentuale per la consulenza tecnica del valore della controversia, criterio di determinazione recepito dall'ordinamento per altre tariffe.
Ritiene il ricorrente che i criteri applicati dal tribunale sono erronei;
che l'unicità dell'incarico e l'attribuzione unitaria del compenso non esclude che tale complesso si debba determinare tenendo conto della pluralità delle valutazioni espletate;
che l'art. 1 della citata tabella conferma tale interpretazione, perché stabilisce con criterio di carattere generale che per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo al valore del bene e che tale determinazione non esclude affatto che, nell'ipotesi in cui l'onorario a percentuale debba determinarsi a scaglioni, non debba farsi riferimento al valore dei singoli beni stimati con autonomi criteri e senza elementi di rispettività anziché al cumulo del valore dei differenti beni.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1 (ultima parte) D.P.R. 27.7.1988 n. 352 in riferimento agli artt. 4 e 5 L.
8.7.1980 n. 319 (sui criteri di determinazione degli onorari a vacazione), anche in relazione all'art. 2697 c.c. (sull'onere della prova), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale con il provvedimento impugnato rigettato il ricorso del C.T.U. arch. AC UR in ordine alla determinazione degli onorari a vacazioni.
Deduce il ricorrente che egli aveva richiesto che venisse determinato l'onorario anche in ordine a tutte quelle attività dallo stesso svolte per l'adempimento dell'incarico affidatogli e che esulano dalla mera attività di estimo;
che in particolare egli aveva richiesto per la detta attività, in virtù dell'art. 1 (ultima parte) D.P.R. 352/88 e dell'art. 4 e 5 L.
8.7.1980 n. 319, che l'onorario venisse commisurato al tempo impiegato (vacazioni) nella misura di L. 14.416.000; che la richiesta era riferita all'attività svolta (e che risultava documentata dallo stesso elaborato peritale e dalla documentazione allo stesso allegata) in ordine alla quale non era possibile applicare i criteri a percentuale di cui alle Tabelle di cui al D.P.R. 352/1988 ed era riferita alle attività complementari svolte per i rilievi dei 17 appartamenti e relative planimetrie e dalla restante attività (meglio specificata nell'elaborato peritale) non strettamente connessa alle mere operazioni di estimo, ma funzionale e propedeutica alle attività di vendita all'asta dei beni pignorati;
che egli in proposito aveva osservato che era illegittimo il rilievo contenuto nel provvedimento impugnato con l'inciso "che sarebbe assente qualsiasi documentazione di tale attività"; che ai fini della decisione del ricorso avverso il decreto di liquidazione degli onorari al C.T.U., emesso con decreto del giudice dell'esecuzione immobiliare, il ricorrente non aveva l'onere di documentare ulteriormente l'attività svolta e risultante dallo stesso elaborato peritale e dalla documentazione allegata, depositati nel procedimento in cui è stato affidato l'incarico; che, infatti, il procedimento incidentale ed il relativo ricorso previsto dall'art. 2 della L. 319/1980 costituisce un procedimento incidentale nell'ambito della procedura esecutiva nella quale l'incarico è stato effettuato;
che, pertanto, il ricorso in opposizione non comportava alcun onere di prova e documentazione della richiesta del ricorrente che risultava già documentata dall'elaborato peritale e relativi allegati;
che, ancorché nella prassi, nella fase di ricorso in opposizione, si formi un autonomo fascicolo, lo stesso ricomprende anche la documentazione esistente nel fascicolo principale (provvedimento d'incarico, verbali d'accesso, elaborato peritale e la documentazione allo stesso allegata) il quale all'occorrenza va richiamato, trattandosi di un procedimento incidentale nell'ambito della procedura nel quale l'incarico peritale è affidato;
che, ove il giudice della opposizione abbia la necessità di esaminare il provvedimento d'incarico o l'elaborato peritale ai fini della decisione sull'opposizione alla liquidazione e la detta documentazione non sia stata richiamata dalla cancelleria per la materiale allegazione, egli non può ritenere "non documentata" quell'attività peritale di cui si chiede la liquidazione e che risulta dallo stesso elaborato peritale;
che lo stesso giudice all'occorrenza deve richiederne il richiamo a mezzo della cancelleria, in quanto funzionalmente facente parte del fascicolo d'ufficio del procedimento incidentale di liquidazione ed opposizione;
che è illegittimo il provvedimento impugnato in quanto ritiene non compensabili le attività diverse dalle operazioni di estimo mediante la determinazione degli onorari commisurati a tempo;
che il tribunale ha ritenuto che tali attività esulavano dal provvedimento di conferimento dell'incarico al consulente che avrebbe avuto riguardo esclusivamente alla stima dei beni pignorati.
I due motivi per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 5858/1991, n. 9052/1991, n. 7837/1994), ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio, - ingegnere, architetto, geometra, ecc., - cui venga affidato l'incarico di stimare i valori di alcune proprietà immobiliari, la prestazione del consulente ... va compresa nell'attività di estimo, prevista dall'art. 13 del d.P.R. 14.12.1983 n. 820, la quale include essenzialmente la determinazione del reddito dei beni materiali stimati;
in tema di compenso al C.T.U., nel caso di stima di più immobili, in favore del consulente tecnico va liquidato un unico compenso a percentuale determinato con riferimento al valore della controversia e non un compenso per ognuna delle stime effettuate;
la pluralità delle valutazioni affidate al C.T.U. non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva esclusivamente ai fini della determinazione giudiziale del compenso stesso, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima.
Correttamente il tribunale ha messo in rilievo che l'attività di verifica ed indagine presso gli uffici competenti, la predisposizione di rimedi determinanti sia per la valutazione che per la vendita, la realizzazione di rilievi, appaiono non già caratterizzate da autonomia rispetto all'attività di stima immobiliare, con possibilità di retribuzione a tempo (vacazioni), - come richiede il ricorrente, - ma sono volte a conferire maggiore completezza e valore all'elaborato, con la conseguenza che oggetto dell'attività di consulenza rimane essenzialmente la stima degli appartamenti ed unico parametro di riferimento, per la individuazione dei compensi, il disposto dell'art. 13 d.P.R. n. 352/1988, potendo la citata attività incidentale e strumentale acquisire rilevanza, come innanzi si è detto, in sede di apprezzamento della complessità e del pregio dell'attività del perito (art. 5 L. n. 319/1980). Rigettato il ricorso, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003