Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 7222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7222 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
1 722 2/0 1 REPUBBLICA ITALIA IN HOME EL POPOLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8170/99 LUPO Presidente Dott. Ernesto 9962/99 PREDEN Rel. Consigliere Dott. Roberto Cron.16671 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep.2544 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 03/04/01 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio COSTA CONTAINER LINES SPA, corrente in Genova, in dal SigIL SOLE 24 ORE.. 3000 per diritti L. persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente 28 MAG. 2001 domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio IL CANCELLIERE dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO TORIELLO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
UNIONE MEDITERRANEA DI SICURTA' SPA ora U.M.S. GENERALI MARINE SPA;
2001 intimata 3 652 e sul 2° ricorso n° 09962/99 proposto da: U.M.S. GENERALI MARINE SPA (già UNIONE MEDITERRANEA DI SICURTA'), corrente in Genova, in persona del Presidente Sig. Alberto Cavallo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8/6, presso lo studio dell'avvocato CARMINE VERTICCHIO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ENRICO BONAVERA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COSTA CONTAINER LINES SPA;
- intimata avverso la sentenza n. 388/98 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 26/03/98 e depositata il 13/05/98 (R.G. 57/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Aldo TORIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso, in via principale per l'inammissibilità del ricorso principale e perdita di efficacia del ricorso incidentale ed in subordine per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Il Tribunale di Genova, accogliendo la domanda di risarcimento danni proposta dalla S.p.a. Unione Medi- terranea di Sicurtà, quale assicuratore subentrante nei diritti del ricevitore, contro la S.r.l. Costa Contai- ner Lines, in relazione a trasporto marittimo di mac- chinari, condannava la convenuta, contumace, al paga- mento della somma di £. 130.000.000. Avverso la sentenza proponeva appello la S.r.l. Co- sta Container Lines, che eccepiva il difetto di legit- timazione passiva, deducendo che il trasporto era stato curato da altro vettore. L'appellata eccepiva la nullità della procura. La Corte d'appello di Genova, con sentenza deposi- tata il 13.5.1998, accogliendo l'eccezione, dichiarava inammissibile l'appello. Avverso la sentenza la S.r.l. Costa Container Lines proponeva revocazione, con atto notificato il 10.6.1998, e chiedeva la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione;
l'istanza era respinta con ordinanza della Corte d'appello di Genova del 18.11.1998. Con ricorso notificato il 16.4.1999, la S.r.l. Co- sta Container Lines ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. Ha resistito, con controricorso notificato il 3 24.5.1999, la S.p.a. UMS Generali Marine (già S.p.a. Unione Mediterranea di Sicurtà), che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, ed ha pro- posto a sua volta ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Il ricorso principale è inammissibile. Dispone l'art. 398, comma 4, c.p.c. (come sostitui- to, con decorrenza dal 1°.1.1993, dall'art. 68 della legge 26.11.1990 n. 353) che la proposizione della re- vocazione non sospende il termine per proporre il ri- corso per cassazione o il procedimento relativo. Tutta- via il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fi- no alla comunicazione della sentenza che abbia pronun- ciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifesta- mente infondata la revocazione proposta. In relazione alla richiamata disciplina (innovativa del previgente regime, che attribuiva effetto sospensi- VO automatico alla proposizione della revocazione), questa S.C. ha avuto modo di statuire che la notifica- zione della citazione per la revocazione di una senten- za in grado di appello integra nei confronti del noti- ficante conoscenza legale della sentenza agli effetti 4 della decorrenza del termine breve per proporre il ri- corso per cassazione, sicchè la tempestività del suc- cessivo ricorso per cassazione proposto dal predetto soggetto va verificata con riguardo non solo al termi- ne di un anno dal deposito della sentenza, ma anche a quello di sessanta giorni dalla notificazione della ci- tazione per revocazione, salvo che il giudice della re- vocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre il ricorso per cassazione (sent. n. 4807/99; n. 7896/99). Da tale orientamento, che si inserisce nel quadro della giurisprudenza largamente prevalente di questa S.C., secondo la quale la notificazione della impugna- zione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza contro cui sia stata pro- posta (sent. n. 8328/91; n. 11176/93; n. 1441/97; n. 5573/97; n. 1162/98; n. 5548/98; n. 12238/98; n. 12298/98), ritiene il Collegio di non doversi discosta- re. Consegue che, nel caso in esame, dovendosi tenere conto, quale termine iniziale per il decorso del termi- ne breve per proporre il ricorso per cassazione, della data della notificazione della citazione per revocazio- ne avversO la sentenza della Corte d'appello di Genova proposta dalla attuale ricorrente, avvenuta il 10.6.1998, il ricorso per cassazione, non avendo il giudice della revocazione disposto la sospensione del termine per proporlo, é tardivo, in quanto proposto con atto notificato il 16.4.1999. 3. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso inciden- tale condizionato, tempestivamente proposto.
4. La piena coerenza delle recenti statuizioni re- da questa S.C. in riferimento al nuovo testo se dell'art. 398, comma 4, c.p.c. (sent. n. 4807/99; n. 7896/99) con il principio della equipollenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, tra notificazione della sentenza e notificazione dell'impugnazione avverso la sentenza, in precedenza affermato con l'orientamento largamente maggioritario sopra richiamato, esclude che sia configurabile in ma- teria un indirizzo giurisprudenziale innovativo, e giu- stifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna la ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione, che li- quida in E. 220.0.0.0 . £. oltre £. 5.000.000 6 (cinque milioni) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 3.4.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRES IDENTE F.F. Emust up IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 28 MAG: 2001--------- A IL CANCELLIERE C1 M E R Giovanni Giambattista P U S 10000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato indibid SET. 2001 Serie39986 4 290.000 on. ver DUECENT ANTAMILA p. Diigo Area Servizi (Desa Maria Grazia DLFILIPPO) Responsabile Servizio Di Giudiziari M. RACCICHIN) 7