Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 3
Costituiscono limiti del giudizio secondo equità del giudice di pace ex art. 113 comma secondo (nuovo testo) cod. proc. civ., le norme costituzionali (in ragione della loro provenienza da fonte di livello superiore a quello della legge ordinaria istitutiva del giudizio di equità) i principi generali dell'ordinamento (per ragioni di intima connessione al sistema), le norme processuali (che non sono investite dall'equità). Il superamento di alcuno dei limiti sopra indicati rende la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità ricorribile per Cassazione, essendo, al di là di tale ipotesi, la sentenza stessa insindacabile.
La norma dell'art. 653 cod. proc. civ. va interpretata nel senso che l'efficacia esecutiva conseguente alla sentenza di rigetto dell'opposizione, provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 cod. proc. civ.), opera tanto nell'ipotesi in cui il decreto sia privo "ab origine" di clausola di provvisoria esecuzione, quanto in quella in cui ne sia privato in corso di causa con provvedimento di sospensione del giudice dell'opposizione.
Non rientrano nella competenza per materia del Pretore ai sensi dell'art. 8 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 3 legge 353 del 1990) le controversie relative ad obbligazioni che, pure assunte con il contratto di locazione, non sono riconducibili al contenuto tipico della locazione, quali quella relativa al pagamento, in aggiunta al canone locativo autonomamente determinato, dei canoni telefonici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL TO NO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S.PELLICO 36, presso lo studio dell'avvocato CORRADO BUSCEMI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPRAIA 75, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CALBI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 553/96 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 21/2/96 depositata il 27/02/96;
RG.15614/95.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per la inammissibilità e in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA TO RA proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento della somma di lire 197.245 per canoni telefonici insoluti emessa nei suoi confronti dal giudice di pace di Roma il 19.7.1995. Deduceva gradatamente che il giudice di pace era incompetente per materia (per essere la causa relativa a rapporto di locazione) e che non sussistevano le condizioni ne' per emettere l'ingiunzione ne' per concedere la clausola di provvisoria esecuzione;
inoltre eccepiva in compensazione il credito da interessi maturati sul deposito cauzionale versato all'atto della costituzione del rapporto locativo. L'opposto, CO GE, resisteva: sosteneva che i canoni telefonici non costituivano oneri accessori, sicché rispetto ad essi non sussisteva la competenza per materia del pretore;
competenza nella quale, viceversa, rientrava la controversia relativa al credito opposto in compensazione.
Con sentenza emessa il 21.2.1996 il giudice adito rigettava l'eccezione di incompetenza;
confermava la "legittimità e la validità" del decreto opposto;
revocava il provvedimento di sospensione dell'esecuzione; dichiarava "non soggetti a compensazione giudiziale con quelli azionati in via monitoria i crediti vantati dall'opponente".
Considerava: in relazione all'eccezione di incompetenza che i canoni telefonici non potevano essere considerati oneri accessori e l'obbligo di rivalsa doveva essere qualificato fiduciario;
in relazione all'eccezione di compensazione che i crediti opposti derivavano direttamente dal rapporto locativo e la competenza a conoscere della controversia che li concerneva non apparteneva al giudice di pace.
Per la cassazione di tale sentenza LA TO RA propone ricorso sulla base di due motivi;
CO GE resiste con controricorso.
MOTIVI EL DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 8, comma 2, n. 3, 637 c.p.c., deduce che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto la propria competenza in ordine alla domanda di pagamento dei canoni telefonici, dal momento che tale domanda trae origine dal rapporto locativo ed il menzionato articolo 8 attribuisce alla competenza per materia del pretore tutte le controversie che si riferiscono all'accertamento, esecuzione e scioglimento dell'indicato rapporto e, in definitiva, sono ricollegabili ad esso in via immediata o mediata.
Il motivo è privo di fondamento.
Con la modificazione apportata dall'art. 3 L. 353/1990 l'art. 8 c.p.c. ha istituito per ragioni di semplificazione una forma di competenza onnicomprensiva del pretore per le cause relative ai rapporti di locazione.
Si tratta di competenza che si estende alle controversie che coinvolgono il rapporto locativo in alcuno dei momenti della nascita, dell'attuazione o della cessazione.
Non rientrano, pertanto, in tale competenza le controversie relative ad obbligazioni che, pur assunte con il contratto di locazione, non sono riconducibili al contenuto tipico della locazione, come, ad esempio, quella di pagamento, in aggiunta al canone locativo autonomamente determinato, delle imposte gravanti sull'immobile locato.
Ora è proprio ad un'obbligazione di questo genere che si riferisce l'ingiunzione di pagamento, per cui correttamente il giudice di pace ha affermato la propria competenza, rigettando l'eccezione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce falsa applicazione di non specificate norme di diritto.
Premesso che il giudizio di equità del giudice di pace è sindacabile in sede di legittimità per violazione delle norme della costituzione, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni inderogabili di legge e dei "principi generali di regolamentazione del rapporto controverso", la ricorrente sostiene che nel caso di specie è ravvisabile violazione di legge sia processuale (error in procedendo) che sostanziale (error in iudicando) : processuale perché il giudice di pace ha accordato la clausola di provvisoria esecuzione in difetto delle condizioni richieste dall'art. 642 c.p.c.; sostanziale perché il detto giudice ha disatteso l'eccezione di compensazione sul presupposto che si tratti di compensazione giudiziale, mentre in realtà si tratta di compensazione legale, che va dichiarata dal giudice senza che rilevino questioni di competenza per valore o materia. Il motivo non può trovare accoglimento.
L'art. 113, 2^ comma, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 L. 374/1991 pone al giudice di pace l'obbligo di decidere secondo equità le controversie di valore non eccedente due milioni di lire.
Il giudizio di equità è caratterizzato dalla mancanza di limiti per quanto concerne la regola di diritto, che può ricevere applicazione solo indiretta attraverso l'assunzione come regola di equità, e dall'obbligo dell'osservanza delle norme processuali. In connessione con tale caratteristica si profilano come limiti del giudizio di equità le norme costituzionali (in ragione della loro provenienza da fonte di livello superiore a quello della legge ordinaria istitutiva del giudizio di equità), i principi generali dell'ordinamento (per ragioni di intima connessione del sistema) , le norme processuali (che non sono investite dall'equità). Il superamento di alcuno dei limiti sopra indicati rende la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità ricorribile per cassazione, essendo al di là di tale ipotesi la sentenza stessa insindacabile.
Nella specie, il ricorrente non ha alcun interesse a dolersi del fatto che il decreto ingiuntivo sia stato munito di clausola di provvisoria esecuzione, giacché tale decreto ha acquistato efficacia esecutiva a seguito del rigetto dell'opposizione.
La norma dell'art. 653 c.p.c. va, infatti, interpretata nel senso che l'efficacia esecutiva conseguente alla sentenza di rigetto dell'opposizione - provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.) - opera tanto nell'ipotesi in cui il decreto sia privo "ab origine" di clausola di provvisoria esecuzione quanto in quella in cui ne sia privato in corso di causa con provvedimento di sospensione del giudice dell'opposizione (cfr. Cass. 10.4.1973, n. 1041, e con riferimento alla revoca della clausola Cass. 26.2.1983, n. 1497). Si pone, viceversa, oltre i limiti di sindacabilità del giudizio di equità in cassazione la doglianza, secondo la quale il giudice di pace avrebbe errato nella qualificazione della compensazione come giudiziale anzicché legale con conseguente sostanziale pronuncia di inapplicabilità dell'indicato modo di estinzione dell'obbligazione, non essendo siffatta qualificazione attinente a quelle norme o principi, alla cui osservanza il giudice stesso è tenuto.
In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in L.17.000, oltre onorari liquidati in Lire 500.000. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999