Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 3607
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

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Costituiscono limiti del giudizio secondo equità del giudice di pace ex art. 113 comma secondo (nuovo testo) cod. proc. civ., le norme costituzionali (in ragione della loro provenienza da fonte di livello superiore a quello della legge ordinaria istitutiva del giudizio di equità) i principi generali dell'ordinamento (per ragioni di intima connessione al sistema), le norme processuali (che non sono investite dall'equità). Il superamento di alcuno dei limiti sopra indicati rende la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità ricorribile per Cassazione, essendo, al di là di tale ipotesi, la sentenza stessa insindacabile.

La norma dell'art. 653 cod. proc. civ. va interpretata nel senso che l'efficacia esecutiva conseguente alla sentenza di rigetto dell'opposizione, provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 cod. proc. civ.), opera tanto nell'ipotesi in cui il decreto sia privo "ab origine" di clausola di provvisoria esecuzione, quanto in quella in cui ne sia privato in corso di causa con provvedimento di sospensione del giudice dell'opposizione.

Non rientrano nella competenza per materia del Pretore ai sensi dell'art. 8 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 3 legge 353 del 1990) le controversie relative ad obbligazioni che, pure assunte con il contratto di locazione, non sono riconducibili al contenuto tipico della locazione, quali quella relativa al pagamento, in aggiunta al canone locativo autonomamente determinato, dei canoni telefonici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 3607
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3607
    Data del deposito : 13 aprile 1999

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