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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 57 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
tra
dott. Parte_1 Parte_2
domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Nicola Calvani che lo
[...] rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ----------appellante
e
, domiciliata in Bari presso la Struttura Burocratico-Legale dell'ente e CP_1 rappresentata in giudizio dall'avv. Libera Valla, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello--------------------------------appellata
Oggetto: opposizione a d.i.
Svolgimento del processo
Con sentenza (non notificata) n. 2539/2022 del 24/06/2022, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 4095/2015 a CP_1 mezzo del quale il Controparte_2 le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 36.845,16, oltre
[...] interessi e spese della fase monitoria (quale credito derivante dalla illegittima decurtazione del 20% operata sui prospetti riepilogativi mensili delle pagina 1 di 4 prestazioni erogate dal suddetto centro), condannando l'opposto alla rifusione delle spese di lite.
Con citazione notificata il 16/01/2023 il predetto Parte_1
ha interposto gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in
[...] riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata che ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto, vinte le spese di questo grado.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, in data 28/02/2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con compensazione delle spese, come da accordo raggiunto tra le parti.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 21/3/2025 il Collegio ha rinviato la causa ai fini della verifica dell'accettazione o meno, da parte dell'appellata, della rinuncia ex art. 306 c.p.c. formulata dal
[...]
. Parte_1
Nonostante la regolare comunicazione della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso alle due udienze successive.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a chiarire se vi fosse o meno accettazione della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. formulata dall'appellante ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 11/04/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 16/05/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e
Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357
c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze pagina 2 di 4 dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass.
n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
16/01/2023 dal Controparte_2 nei confronti di , avverso la sentenza n. 2539/2022
[...] CP_1 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata
l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4
CORTE D'APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 57 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
tra
dott. Parte_1 Parte_2
domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Nicola Calvani che lo
[...] rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ----------appellante
e
, domiciliata in Bari presso la Struttura Burocratico-Legale dell'ente e CP_1 rappresentata in giudizio dall'avv. Libera Valla, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello--------------------------------appellata
Oggetto: opposizione a d.i.
Svolgimento del processo
Con sentenza (non notificata) n. 2539/2022 del 24/06/2022, il Tribunale di Bari ha accolto l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 4095/2015 a CP_1 mezzo del quale il Controparte_2 le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 36.845,16, oltre
[...] interessi e spese della fase monitoria (quale credito derivante dalla illegittima decurtazione del 20% operata sui prospetti riepilogativi mensili delle pagina 1 di 4 prestazioni erogate dal suddetto centro), condannando l'opposto alla rifusione delle spese di lite.
Con citazione notificata il 16/01/2023 il predetto Parte_1
ha interposto gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in
[...] riforma della stessa, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata che ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto, vinte le spese di questo grado.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, in data 28/02/2025 l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con compensazione delle spese, come da accordo raggiunto tra le parti.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 21/3/2025 il Collegio ha rinviato la causa ai fini della verifica dell'accettazione o meno, da parte dell'appellata, della rinuncia ex art. 306 c.p.c. formulata dal
[...]
. Parte_1
Nonostante la regolare comunicazione della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso alle due udienze successive.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a chiarire se vi fosse o meno accettazione della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. formulata dall'appellante ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 11/04/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 16/05/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e
Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357
c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze pagina 2 di 4 dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass.
n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
16/01/2023 dal Controparte_2 nei confronti di , avverso la sentenza n. 2539/2022
[...] CP_1 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte pagina 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata
l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4