TRIB
Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1033/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Procedure Concorsuali – Esecuzioni
Il Giudice di Sezione designato, dott.ssa Simonetta Bruno,
nel procedimento ex art. 19 C.C.I.I. promosso con ricorso depositato da:
con l'avv. MIDOLO EMILIO;
CP_1
-ricorrente-
, con l'avv. BETTINI MARCO;
CP_2 Parte_1
, quale socio della società nonché quale Parte_2 CP_2 amministratore, con l'avv. DIEGO PISELLI e l'avv. FEREICA MAZZOLDI;
- intervenuti-
, con gli avv.ti CRISTANI ALESSANDRA e CRISANI ANDREA CP_3
-intervenuto-
a scioglimento della riserva assunta in data 18.02.2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che con istanza depositata in data 09.01.2025, in persona del legale Controparte_4 rappresentante “pro tempore”, ha depositato istanza per la nomina di un Esperto negoziatore oltreché per la contestuale applicazione di misure protettive del patrimonio previste dall'art. 18 C.C.I.I.;
rilevato che l'istanza di applicazione delle misure protettive è stata pubblicata nel Registro delle Imprese in data 15.01.2025, unitamente all'accettazione dell'Esperto nominato, in data 14.01.2025, dott. ; Persona_1
rilevato che con ricorso depositato in data 16.01.2025, ha domandato la Controparte_4 conferma delle misure protettive ex artt. 19 e 25 C.C.I.I.;
rilevato che con decreto del 24.01.2025, il Giudice designato ha fissato, per la comparizione delle parti avanti a sé, l'udienza in data 18.02.2025;
rilevato che all'udienza del 18.02.2025 il ricorrente, riportandosi alla propria memoria, ha chiesto la conferma delle misure protettive;
rilevato che all'udienza del 18.02.2025 l'esperto dott. ha espresso il proprio parere Per_1 favorevole alla conferma delle misure protettive, rilevando che risultano funzionali al fine di assicurare il buon esito delle trattative;
rilevato che la società non ha sollevato contestazioni in ordine alla conferma delle CP_3 misure protettive;
ritenuto che
le ragioni esposte da -con gli avv.ti Piselli e Mazzoldi- anche Parte_3 quale amministratore della società in contrasto con la mancata opposizione alla CP_5 conferma delle misure protettive da parte della società in persona degli altri CP_5 amministratori, hanno carattere strettamente endo-societario, da far valere nelle competenti sedi, non risultando in questa sede ammissibili contrasti interni alla compagine sociale della predetta società creditrice, la cui trattazione in questa sede, finalizzata al buon esito delle trattative in corso, rallenterebbe il corso della procedura;
P.Q.M.
letto l'art. 19 CCII, rigetta le istanze proposte in questa sede da;
Parte_2 conferma le misure protettive per giorni 120 con scadenza in data 15.5.2025; nulla sulle spese.
Brescia 31.3.2025
Il G.D. dott.ssa Simonetta Bruno
ORDINANZA
Si comunichi.
13/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Bruno
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Procedure Concorsuali – Esecuzioni
Il Giudice di Sezione designato, dott.ssa Simonetta Bruno,
nel procedimento ex art. 19 C.C.I.I. promosso con ricorso depositato da:
con l'avv. MIDOLO EMILIO;
CP_1
-ricorrente-
, con l'avv. BETTINI MARCO;
CP_2 Parte_1
, quale socio della società nonché quale Parte_2 CP_2 amministratore, con l'avv. DIEGO PISELLI e l'avv. FEREICA MAZZOLDI;
- intervenuti-
, con gli avv.ti CRISTANI ALESSANDRA e CRISANI ANDREA CP_3
-intervenuto-
a scioglimento della riserva assunta in data 18.02.2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che con istanza depositata in data 09.01.2025, in persona del legale Controparte_4 rappresentante “pro tempore”, ha depositato istanza per la nomina di un Esperto negoziatore oltreché per la contestuale applicazione di misure protettive del patrimonio previste dall'art. 18 C.C.I.I.;
rilevato che l'istanza di applicazione delle misure protettive è stata pubblicata nel Registro delle Imprese in data 15.01.2025, unitamente all'accettazione dell'Esperto nominato, in data 14.01.2025, dott. ; Persona_1
rilevato che con ricorso depositato in data 16.01.2025, ha domandato la Controparte_4 conferma delle misure protettive ex artt. 19 e 25 C.C.I.I.;
rilevato che con decreto del 24.01.2025, il Giudice designato ha fissato, per la comparizione delle parti avanti a sé, l'udienza in data 18.02.2025;
rilevato che all'udienza del 18.02.2025 il ricorrente, riportandosi alla propria memoria, ha chiesto la conferma delle misure protettive;
rilevato che all'udienza del 18.02.2025 l'esperto dott. ha espresso il proprio parere Per_1 favorevole alla conferma delle misure protettive, rilevando che risultano funzionali al fine di assicurare il buon esito delle trattative;
rilevato che la società non ha sollevato contestazioni in ordine alla conferma delle CP_3 misure protettive;
ritenuto che
le ragioni esposte da -con gli avv.ti Piselli e Mazzoldi- anche Parte_3 quale amministratore della società in contrasto con la mancata opposizione alla CP_5 conferma delle misure protettive da parte della società in persona degli altri CP_5 amministratori, hanno carattere strettamente endo-societario, da far valere nelle competenti sedi, non risultando in questa sede ammissibili contrasti interni alla compagine sociale della predetta società creditrice, la cui trattazione in questa sede, finalizzata al buon esito delle trattative in corso, rallenterebbe il corso della procedura;
P.Q.M.
letto l'art. 19 CCII, rigetta le istanze proposte in questa sede da;
Parte_2 conferma le misure protettive per giorni 120 con scadenza in data 15.5.2025; nulla sulle spese.
Brescia 31.3.2025
Il G.D. dott.ssa Simonetta Bruno
ORDINANZA
Si comunichi.
13/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Bruno