Art. 7.
L' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e' sostituito dal seguente:
"Gli Enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprieta' dell'alloggio del quale sono in godimento.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilita', da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito e' incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed e', invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.
In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il 3° grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento.
Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto.
Coloro che non esercitano la facolta' di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.
Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonche' dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il diritto di cui al comma precedente e' esteso agli assegnatari collocati in pensione o, in caso di morte dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti, purche' conviventi con l'assegnatario all'atto della morte e fino a tanto che non godano della autonomia economica prevista alla lettera a) dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ".
L' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e' sostituito dal seguente:
"Gli Enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprieta' dell'alloggio del quale sono in godimento.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilita', da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito e' incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed e', invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.
In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il 3° grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento.
Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto.
Coloro che non esercitano la facolta' di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.
Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonche' dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il diritto di cui al comma precedente e' esteso agli assegnatari collocati in pensione o, in caso di morte dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti, purche' conviventi con l'assegnatario all'atto della morte e fino a tanto che non godano della autonomia economica prevista alla lettera a) dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ".