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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Donatella Casablanca Presidente Dott. ssa Eliana Romeo Consigliera Dott. ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1242/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 09/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ATTANASIO MARIA CARLA Pt_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ONORATI CLAUDIO Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 4439 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1.Con ricorso ex art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999 ha Controparte_1 convenuto in giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento della illegittimità Pt_1 della sua iscrizione di ufficio nella Gestione Commercianti dal 1.2.2016 e, conseguentemente, dell'avviso di addebito n. 0397 2022 00121785 91 000, nonché la non debenza dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni per il periodo aprile 2016/dicembre 2020 per l'importo complessivo di € 27.357,46.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha così statuito:
-In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la legittimità della iscrizione di
nella Gestione Commercianti dal 19.10.2016 al 20 febbraio Controparte_1
2020 e annulla l'avviso di addebito impugnato;
-Condanna l' resistente alla refusione delle spese legali da liquidarsi in CP_2 euro 1.100,00, oltre IVA e CPA.
2.1 In particolare il primo giudice ha ritenuto provato, all'esito della prova testimoniale svolta, che la ricorrente – socia e amministratrice della società
Adhafera s.r.l. fino al 16.3.2020, data in cui la stessa era stata nominata liquidatrice della società – era stata inserita con abitualità e prevalenza nell'attività di impresa oggetto della società (occupandosi dell'attività fulcro dell'oggetto sociale, costituita dalla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto di imprese), con conseguente obbligo di iscrizione della medesima alla gestione commercianti, almeno per il periodo coperto dalla testimonianza resa dalla teste (dal 19.10.2016 al 20.2.2020), valutando, Testimone_1 per contro, non essere stata raggiunta tale prova per il periodo da aprile ad ottobre 2016 e per quello in cui la ricorrente aveva ricoperto l'incarico di liquidatrice della società.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello l' affidato ai seguenti motivi: Pt_1
-Omessa pronuncia sulla eccezione di tardività dell'opposizione;
2 -Genericità e difetto di motivazione in quanto il Tribunale, pur riconoscendo la legittimità dell'iscrizione dell'appellata alla Gestione Commercianti, ha stabilito l'illegittimità dell'avviso impugnato, laddove avrebbe dovuto dedurre la legittimità dell'emissione del suddetto avviso che sull'iscrizione trovava fondamento;
-Avere l'Istituto pienamente assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, con conseguente legittimità dell'avviso di addebito.
4. si è costituita in giudizio con comparsa, chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame.
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
7. In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza del primo motivo di gravame
– con il quale l'Istituto appellante lamenta la tardività dell'opposizione, in quanto proposta in data 26.9.2022, oltre 40 giorni dalla notifica dell'avviso del
18.8.2022 – non essendo decorso alla data del deposito del ricorso tale termine di 40 giorni, computato dal 18.8.2022.
8. Nel merito si premette che con l'avviso di addebito impugnato l' ha Pt_1 richiesto il pagamento della contribuzione relativa alla Gestione Commercianti per il periodo 4/2016-12/2020, a seguito dell'iscrizione di ufficio della odierna appellata alla suddetta Gestione con decorrenza dal 1.2.2016, all'esito di accertamento di ufficio del 10.4.2020.
8.1 Il Tribunale, dopo avere espletato prova testimoniale ed escusso due testimoni, ha valutato infondato l'assunto di parte ricorrente, che aveva dedotto di aver ricoperto solo il ruolo di socio amministratore della Adhafera
s.r.l. e di non aver mai svolto attività lavorativa per conto di tale società che comportasse l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti.
3 8.2. Ciò in quanto la svolta istruttoria aveva dimostrato – quanto meno con riferimento al periodo oggetto della deposizione della teste Tes_1
(19.10.2016 al 20.2.2020, durante il quale la teste aveva lavorato alle dipendenze della società) – che la era stata inserita con abitualità e CP_1 prevalenza nell'attività d'impresa svolta dalla società Adhafera s.r.l. (che aveva quale oggetto sociale la gestione dei servizi amministrativi, contabili e fiscali a favore di imprese, in forma individuale o societaria), provvedendo a redigere le dichiarazioni fiscali ed occupandosi della contabilità delle imprese, con conseguente legittimità dell'iscrizione della stessa nella Gestione Commercianti nel suddetto periodo, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662 del 1996.
8.3 Pertanto, per come evidenziato dall'Istituto appellante, il Tribunale – accertata la legittimità dell'iscrizione della ricorrente nella Gestione
Commercianti dal 19.10.2016 al 20.2.2020 - avrebbe dovuto accertare anche la legittimità della contribuzione richiesta con l'avviso di addebito impugnato relativamente al suddetto periodo.
9. Non risulta assolto, invece, dall' l'onere probatorio – sullo stesso Pt_1 gravante – di provare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della
[...]
nella Gestione Commercianti (partecipazione della stessa al lavoro CP_1 aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) dall'aprile 2016 al
19.10.2016 e, successivamente, dal 20.2.2020 e sino al dicembre 2020, tenuto conto che la deposizione della teste conferma la partecipazione della Tes_1 odierna appellata al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente solo dal
19.10.2016, data della sua assunzione presso la società Adhafera srl, al
20.2.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro e che, quanto al periodo successivo al 20.2.2020, la società in data 16.3.2020 è stata posta in liquidazione e cessato ogni attività (fino alla successiva cancellazione dal registro delle imprese), per come dedotto dalla e non contestato CP_1 dall' e per come confermato, altresì, dalla avvenuta cessazione del CP_2 rapporto di lavoro dell'unica dipendente della società in Controparte_3 data 20.2.2020 (v. doc. 6 , estratto ). Pt_1 Pt_2
4 9.1 Nulla, poi, ha riferito il teste con riferimento a tali specifici periodi, Tes_2 evidenziando, infine, il Collegio che sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, con persistenza dell'obbligo contributivo, a carico dei soci liquidatori (quale la , nominata liquidatrice della società in data CP_1
16.3.2020 – v. visura camerale in atti) solo nell'ipotesi di continuazione da parte di questi nello svolgimento - sempre con carattere di abitualità e prevalenza - dell'attività sociale, anche durante la fase di liquidazione (Cass. sent. n. 4885 del 2017 e Cass. sent. n. 2139 del 2014).
10. In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, quindi, deve dichiararsi la legittimità dell'iscrizione di CP_1
nella Gestione Commercianti dal 19 ottobre 2016 al 20 febbraio 2020 e
[...] confermarsi l'avviso di addebito n. 0397 2022 00121785 91 000 - annullato per la restante parte - in relazione alla contribuzione dovuta per il suddetto periodo.
11. Le spese di lite del doppio grado, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, debbono compensarsi nella misura di un terzo, mentre la restante parte segue le regole della soccombenza.
P.Q.M.
-In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la legittimità dell'iscrizione di nella Gestione Controparte_1
Commercianti dal 19 ottobre 2016 al 20 febbraio 2020 e conferma l'avviso di addebito n. 0397 2022 00121785 91 000 in relazione alla contribuzione dovuta per il suddetto periodo, con annullamento dell'avviso per i residui periodi;
-Compensa le spese di lite del doppio grado nella misura di un terzo e condanna alla refusione della restante parte, spese che Controparte_1 vengono liquidate per l'intero in € 1.100,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
5
Roma, 09/09/2025
La consigliera est.
Dott. Maria Vittoria Valente
6
La Presidente
Dott. Donatella Casablanca