Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2024, proposto da
TO DE, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Capuana, 207;
RI TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L. Capuana 207;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Generale, Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale Ancona, non costituiti in giudizio;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento del diritto
al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 25 marzo 2026, il cons. NC NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota depositata in data 23.3.2026, con cui l’INPS rappresenta che, a seguito dell’emanazione, nelle more del giudizio, dei provvedimenti in autotutela del 23.3.2026 -depositati in allegato alla suddetta nota- sono state accolte le domande dei ricorrenti, sig.ri Castricini e DE, con conseguente ricalcolo del TFS ed inclusione dei sei scatti stipendiali, in corrispondenza dell’interesse dedotto in giudizio, per cui chiede la definizione del presente giudizio con sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di giudizio di giudizio;
Considerato che nessuna contestazione risulta essere stata svolta al riguardo dai ricorrenti;
Ritenuto che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere , in quanto la pretesa dei ricorrenti risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V° comma, c.p.a.;
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di lite, tenendo conto della celerità con cui la P.A. si è determinata in via di autotutela, della stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia nonché del consolidamento recente dell’orientamento giurisprudenziale, ferma restando la ripetizione del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere , ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC NA, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC NA |
IL SEGRETARIO