TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/04/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.04.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 498/2024 R.G.L.
T R A
LA RA, rappresentato e difeso dagli avv.ti di Natale RA e Rizzi Anna
ricorrente
e
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca resistente oggetto: indennità di malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, parte ricorrente ha esposto di aver svolto attività lavorativa in qualità di operaio agricolo, per 157 giornate nel corso dell'anno 2022, e di essersi assentato per malattia nel periodo compreso tra il 02.10.2023 e il 22.10.2023, giusto certificato inviato all'INPS.
A seguito del diniego da parte dell'INPS alla sua richiesta di indennità di malattia, il ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale, chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità per il periodo indicato, quantificata in €.507,06 al lordo, oltre agli interessi. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l'INPS ha dedotto che “Il ricorrente risulta essere stato iscritto per 157 gg. agr 2022 e per 153 g.g. agr. nell'anno 2023. - Il ricorrente ha inoltrato domanda di indennità di malattia per il periodo dal 02.10.2023 al 22.10.2023, domanda che è stata respinta in data 26.10.2023 con la seguente motivazione: "Risulta in attività lavorativa durante il periodo". - Successivamente, ha proposto ricorso amministrativo, respinto con delibera del 13.12.2023 in quanto, dalle verifiche effettuate sugli archivi UNILAV, è emerso che il ricorrente risultava assunto presso la ditta Faretra
AR con contratto a tempo determinato dal 03.02.2023 al 31.12.2023 e presso la società Agricola
Santa Felicità S.R.L. con contratto a tempo determinato dal 04.04.2023 al 31.12.2023. - A seguito della pubblicazione degli elenchi Arla per l'anno 2023 (non disponibili al momento della lavorazione
pagina 1 di 2 della domanda) non risulta che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa nel mese di ottobre
2023, pertanto, in data odierna è stata eseguita la liquidazione della malattia per il periodo
02/10/2023 - 22/10/2023, per un importo lordo complessivo pari ad euro 422,63 €”. L'INPS ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall'Istituto, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna dell'Inps, atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ha riconosciuto il diritto azionato e che, sin dal momento della domanda amministrativa, avrebbe potuto verificare l'attività lavorativa del ricorrente.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 1.100,00), tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'INPS al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in
€.375,10, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.04.2025 LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.04.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 498/2024 R.G.L.
T R A
LA RA, rappresentato e difeso dagli avv.ti di Natale RA e Rizzi Anna
ricorrente
e
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca resistente oggetto: indennità di malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2024, parte ricorrente ha esposto di aver svolto attività lavorativa in qualità di operaio agricolo, per 157 giornate nel corso dell'anno 2022, e di essersi assentato per malattia nel periodo compreso tra il 02.10.2023 e il 22.10.2023, giusto certificato inviato all'INPS.
A seguito del diniego da parte dell'INPS alla sua richiesta di indennità di malattia, il ricorrente ha adito l'Intestato Tribunale, chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità per il periodo indicato, quantificata in €.507,06 al lordo, oltre agli interessi. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l'INPS ha dedotto che “Il ricorrente risulta essere stato iscritto per 157 gg. agr 2022 e per 153 g.g. agr. nell'anno 2023. - Il ricorrente ha inoltrato domanda di indennità di malattia per il periodo dal 02.10.2023 al 22.10.2023, domanda che è stata respinta in data 26.10.2023 con la seguente motivazione: "Risulta in attività lavorativa durante il periodo". - Successivamente, ha proposto ricorso amministrativo, respinto con delibera del 13.12.2023 in quanto, dalle verifiche effettuate sugli archivi UNILAV, è emerso che il ricorrente risultava assunto presso la ditta Faretra
AR con contratto a tempo determinato dal 03.02.2023 al 31.12.2023 e presso la società Agricola
Santa Felicità S.R.L. con contratto a tempo determinato dal 04.04.2023 al 31.12.2023. - A seguito della pubblicazione degli elenchi Arla per l'anno 2023 (non disponibili al momento della lavorazione
pagina 1 di 2 della domanda) non risulta che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa nel mese di ottobre
2023, pertanto, in data odierna è stata eseguita la liquidazione della malattia per il periodo
02/10/2023 - 22/10/2023, per un importo lordo complessivo pari ad euro 422,63 €”. L'INPS ha poi chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall'Istituto, è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna dell'Inps, atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo ha riconosciuto il diritto azionato e che, sin dal momento della domanda amministrativa, avrebbe potuto verificare l'attività lavorativa del ricorrente.
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 1.100,00), tenuto conto dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'INPS al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in
€.375,10, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.04.2025 LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2