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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12567 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 50493/2018
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Di Salvo Giuseppe - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 50493/2018 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Campi, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via della Giuliana n. 82, giusta delega a margine dell'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. , con sede legale in Roma alla via degli Stradivari n. 1, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...],
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...],
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_4 C.F._4
Roma alla via Carlo Spinola n.5,
, C.F. nata in [...] il [...], residente in CP_5 C.F._5
Cagliari alla via San Paolo n. 7, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Corleto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Roma al viale Europa n. 100, giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
OGGETTO: 15139 - Responsabilità dell'amministratore di società a responsabilità limitata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: nell'atto di citazione conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- accertare e dichiarare che la condotta dolosa, colposa, omissiva ed ispirata da motivi illeciti mantenuta nei confronti della Sig.ra riveste i requisiti di proponibilità della Parte_1 domanda ex art. 2476, VI co cod. civ. e, per l'effetto;
- accertare e dichiarare che l'Amministratore Unico - anche in solido con i soci e CP_3 nonché , compartecipi o comunque consenzienti con lui, i quali CP_4 CP_5 hanno intenzionalmente deciso e/o autorizzato il compimento di atti dolosi e colposi - ha provocato un danno diretto nel patrimonio della Sig.ra Parte_1
- condannare per l'effetto, l'Amministratore Unico in proprio e n.q. anche in solido CP_2 con i soci e e nonché, se ritenuto, anche in solido con CP_3 CP_4 CP_5 la in persona dell'Amministratore Unico, al risarcimento dei danni tutti patiti Controparte_1 dalla Sig.ra da liquidare nella misura che verrà comprovata in corso di Giudizio Parte_1 anche all'esito di opportuna CTU, comunque non inferiore ad € 28.000;
- condannare il Sig. in proprio e n.q., anche in solido la ed i soci CP_2 Controparte_1
e nonché alla liquidazione delle quote sociali, previa CP_3 CP_4 CP_5 quantificazione del valore, in favore della Sig.ra per avere questa esercitato il Parte_1 diritto di recesso;
- in ogni caso condannare l'Amministratore Unico in proprio al risarcimento del danno patito dalla Sig.ra in conseguenza del di lui comportamento doloso e/o colposo, lesivo Parte_1 del patrimonio dell'attrice da quantificarsi nell'importo che verrà ritenuto equo e di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze di Avvocato, oltre iva, cpa e spese generali.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: Nel merito:
- rigettare le domande avverso formulate per i motivi di cui alla narrativa e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti all'attrice, sig.ra , ad alcun titolo.” Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 16 luglio 2018 conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale contro la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e esponendo in fatto: CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
- che in data 29.1.2013 era stata costituita con atto notarile la società la cui sede Controparte_1 sociale ed operativa veniva fissata in Roma alla via degli Stradivari n.1, avviata in data
22.8.2014 per l'esercizio di “bar ed altri esercizi simili senza cucina”; - che il capitale sociale di € 10.000,00 era suddiviso in quote di pari valore tra e CP_3
la carica di amministratore unico veniva invece assunta, a tempo indeterminato, CP_4 da CP_2
- che in data 31.1.2015 aveva stipulato con e un Parte_1 CP_4 CP_3 contratto preliminare per acquistare la loro partecipazione societaria, tanto che in data
16.2.2015 aveva acquistato da il 10% della quota di partecipazione per € 50,00 su CP_3 un valore nominale di € 1.000,00;
- che alla data del 16.2.2015 il capitale sociale era intestato per il 35% delle quote a CP_3
per il 45% delle quote a per il 10% delle quote a nonché
[...] CP_4 CP_5 per il 10% delle quote a Parte_1
- che nella sua qualità di amministratore, attesa la millantata necessità di acquistare CP_2 macchinari ed attrezzature indispensabili per le attività di impresa ed attesa la scarsa consistenza del patrimonio sociale, aveva chiesto a un prestito di € 50.000,00; Parte_1
- che non disponendo di tale somma, in data 30.3.2015 la aveva richiesta a Parte_1 [...]
e i quali avevamo emesso, in favore della società, un assegno CP_6 CP_7 circolare tratto su Unicredit banca e distinto al n. 7319991138-05 per la suindicata somma, dietro accordo che la restituzione sarebbe avvenuta all'esito dell'erogazione di un mutuo bancario richiesto dalla alla Banca Popolare di Spoleto, istituto presso cui la odierna CP_1 attrice era giù conosciuta come correntista;
- che in data 16.5.2016 aveva erogato un ulteriore finanziamento socio per la Parte_1 somma di € 1.000,00;
- che in data 25.9.2015 su richiesta dell'amministratore unico ed al fine di Parte_1 conseguire il mutuo chirografario chiesto presso la Banca Popolare di Spoleto, era stata costretta a costituire in pegno a garanzia di restituzione alcuni titoli di sua proprietà (appoggiati sul conto corrente n.150000/3 e depositati presso il medesimo istituto bancario) per il valore di €
27.000,00;
- che in data 30.9.2015, in ragione della garanzia rilasciata, la Banca Popolare di Spoleto aveva erogato in favore della il richiesto mutuo chirografario a tasso fisso destinato ad CP_1 imprese societarie, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla società n.
239400 della somma complessiva di € 25.000,00;
- che nonostante le richieste avanzate, non aveva ottenuto la restituzione del Parte_1 prestito per € 50.000,00;
- che le attività di impresa erano iniziate effettivamente in data 19.7.2015 senza tuttavia dare corso ai doveri statutari, in particolare la socia veniva tenuta completamente all'oscuro di ogni accadimento sociale, non veniva convocata ad alcuna assemblea, non venivano approvati i bilanci annuali, non le veniva riconosciuto alcun utile e non le venivano restituiti i finanziamenti precedentemente dalla stessa erogati in favore della società;
- che in data 17.2.2017 la odierna attrice, vedendosi costretta a conferire mandato al proprio difensore onde esercitare il diritto di controllo ex art. 2476 c.c., chiedeva a mezzo PEC di accedere alla sede sociale, richiesta che tuttavia rimaneva priva di esito positivo;
- che una volta individuato il commercialista della società, dott. questi, con PEC del Pt_2
24.3.2017, aveva comunicato di non essere in possesso di gran parte della documentazione contabile (tra cui anche il registro dei beni ammortizzabili) e delle scritture richieste, nonostante la obbligatorietà di almeno parte di questa, aveva riferito che il bilancio 2015 non era stato ancora presentato, aveva precisato che il libro dei verbali assembleari non era mai consegnato dall'amministratore per la sua compilazione e aveva preannunciato di voler rinunciare all'incarico di consulenza in favore della società stessa;
- che in data 11.4.2017 parte attrice aveva contestato l'atteggiamento ostruzionistico all'amministratore della società, l'omesso deposito dei bilanci, la mancanza di informativa e l'omissione di ogni convocazione assembleare;
- che l'attrice al tempo aveva comunicato il proprio recesso dalla società, chiedendo contestualmente la liquidazione delle proprie quote, la restituzione della propria chiavetta per la firma digitale che si trovava nell'esclusivo possesso della società, la restituzione dei finanziamenti dalla stessa erogati o comunque procurati ricorrendo al sistema bancario, lo svincolo e la revoca delle garanzie precedentemente costituite onde conseguire il mutuo chirografario presso la Banca Popolare di Spoleto, la quale, nelle more, rendeva noto all'odierna attrice che la società si era resa inadempiente verso la propria obbligazione di restituzione delle rate;
- che i bilanci sociali, pur a fronte della mancata convocazione dell'odierna attrice, erano stati comunque approvati seppur in ritardo, atteso che il bilancio di esercizio 2015 veniva depositato in data 30.3.2017, all'esito dell'assemblea del 21.3.2017 a cui non veniva convocata, e che i bilanci di esercizio per il 2016 ed il 2017 non venivano affatto depositati;
- che in data 9.2.2018 la Banca Popolare di Spoleto aveva informato l'odierna attrice della escussione del pegno per la somma complessiva di € 27.234,79, trattenuto ad estinzione delle obbligazioni garantite;
- che con altra comunicazione del 9.2.2018 il medesimo istituto bancario rappresentava la sussistenza di uno scoperto per € 10.060,52 sul conto n. 239400, intimando la restituzione di tali somme, degli assegni non utilizzati nonché di qualsiasi carta di pagamento, con il contestuale avviso che la banca non avrebbe dato corso all'eventuale pagamento di ulteriori assegni e che avrebbe trattenuto ogni accredito a soddisfazione del proprio credito;
- che in data 13.12.2017 e avevano costituito in mora la Parte_3 CP_7 odierna attrice, preannunciando imminenti azioni legali tese alla restituzione del prestito precedentemente concesso per € 50.000,00.
Tanto premesso in fatto, parte attrice lamentava di aver subito un grave danno economico quale conseguenza immediata e diretta delle condotte di cui in narrativa tenute dall'amministratore unico nonché dai soci in violazione dei rispettivi doveri, danno del quale chiedeva ristoro ai sensi degli artt. 2394, 2395, 2476 comma IV (con particolare riferimento all'art. 2476 comma
I, VI e VII c.c.) e 2043 c.c., atteso che la stessa in data 11-14.4.2017 recedeva dalla società.
Parte attrice lamentava inoltre la violazione dell'art. 2447 c.c., in quanto aveva CP_2 omesso di riconvocare apposita assemblea finalizzata alla ricapitalizzazione o alla liquidazione della società, nonché degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., in quanto l'amministratore unico, pur a fronte della sussistenza di perdite di esercizio e di un saldo cassa negativo, non aveva adottato nessuno dei provvedimenti previsti dalla legge.
Tanto premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe riportato.
2.- Con comparsa del 21.1.2019 si costituivano nel presente giudizio la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 CP_3 CP_4
i quali precisavano: CP_5
- che la socia odierna attrice nel periodo dal 2015 al 2016 aveva effettuato dei conferimenti in conto capitale e non dei prestiti societari;
- che la società non aveva mai impedito alla socia di accedere alla sede sociale e che Pt_1 si era offerto di fornire direttamente o indirettamente la documentazione contabile CP_2 richiesta.
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe riportato, chiedendo il rigetto della domanda.
3.- All'udienza del 21.1.2019 parte attrice lamentava di non essere stata avvisata, nonostante la stessa risultasse ancora registrata per il 10% delle quote presso il registro delle imprese, di una intervenuta cessione, non meglio specificata, da parte della alla Controparte_1 CP_8
La causa veniva quindi istruita in via documentale nonché attraverso la redazione di CTU contabile, per poi essere trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 4.- Parte attrice ha richiesto il ristoro di danni subiti da parte dei convenuti, espressamente richiamando gli art. 2394, 2395 e 2476 comma VI c.c. nonché la liquidazione della propria quota stante il recesso operato dalla società.
Occorre in primo luogo stabilire se la agisca come socia o meno della in Pt_1 Controparte_1 quanto il presupposto della sua azione è l'aver inviato comunicazione di recesso dalla società in data 11.04.2017, senza fare riferimento ad alcuna ragione specifica sottesa al recesso.
L'art. 2473 c.c. stabilisce che “L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 , quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento”.
Non ricorre nel caso di specie alcuna delle ipotesi previste espressamente nell'art. 2473 comma
1 c.c. e l'art. 9 dell'atto costitutivo della società prevede solo che “il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge”.
Non ricorre neanche l'ipotesi di cui all'art. 2473 comma 2 c.c. che stabilisce che nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni.
Nel caso di specie l'atto costitutivo della società (risalente al 29 gennaio 2013), stabilisce la durata della società al 31 dicembre 2050.
Tale durata non può essere equiparata alla durata indeterminata della società.
La giurisprudenza di legittimità più risalente aveva osservato che, in tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato;
ne consegue che, in base all'art. 2473, comma 2, c.c. compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelare l'affidamento del socio circa la possibilità di disinvestimento della quota da una società sostanzialmente a tempo indeterminato (Cass. 22 aprile 2013, n. 9662 e nel medesimo senso Trib. Roma, 22 ottobre 2015; ma già Trib. Roma, 19 maggio 2009 secondo cui, quando il termine di durata di una società a responsabilità limitata, previsto dall'atto costitutivo, sia superiore alla normale durata della vita umana, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà, per i soci, di recedere ad nutum).
Tuttavia, tale orientamento è stato recentemente oggetto di una rivalutazione cui occorre, in questa sede, uniformarsi.
La successiva giurisprudenza di legittimità, infatti, dando rilevanza alla natura di società di capitali, ha avuto modo di affermare che non è consentito il recesso ad nutum del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità (Cass., 29 marzo 2019, n. 8962. In tale decisione, la S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso ad nutum, perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante).
In particolare, è stato evidenziato che è escluso il diritto di recesso ad nutum del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall'art. 2437, comma
3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'intuitus personae, ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest'ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4716).
Pertanto, il Tribunale, in linea con nuovo orientamento già assunto (Trib. Roma 21 dicembre
2020 che si richiama testualmente) ritiene che non sia possibile assimilare, con riferimento alle società di capitali in generale e per le società a responsabilità limitata in particolare, ed all'istituto del diritto di recesso del socio, la società contratta per un tempo lungo ad una società contratta a tempo indeterminato, anche in considerazione della eccessiva aleatorietà dell'opposta impostazione, richiamata dagli attori, alla luce delle numerose variabili che dovrebbero essere calcolate nel caso concreto, in mancanza di parametri oggettivi e predeterminati, per valutare quando la durata statutaria legittimi il recesso ad nutum del socio
(si pensi alle diverse variabili ipotizzabili a seconda: se soci della società siano persone fisiche o persone giuridiche;
se le società socie abbiano differenti durate, anche diverse rispetto a quella della società partecipata;
se i soci persone fisiche abbiano diverse età; se l'oggetto sociale implichi un progetto imprenditoriale non chiaramente ed univocamente definibile).
Si deve, dunque, ritenere che il recesso della non è avvenuto in alcuna delle ipotesi Pt_1 previste dall'atto costitutivo e dalla legge, per cui non può trovare accoglimento neanche la domanda di liquidazione della propria quota, ma la è da considerare socia della società Pt_1 convenuta.
5.- Dall'atto di citazione, l'oggetto della domanda proposta dall'attrice è costituito dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti ai sensi degli artt. 2394, 2395, 2476 commi 1 e 6 c.c.
Considerata la qualità di socia della ed esclusa la proposizione dell'azione sociale di Pt_1 responsabilità, si deve qualificare la sua domanda, in primo luogo, quale azione individuale di responsabilità proposta dal socio sensi dell'art. 2395 e 2476 commi VII e VIII c,c,
Va premesso che l'art.2395 c.c., nel disciplinare l'azione individuale esercitata dal socio o dal terzo, costituisce una norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali in quanto tale applicabile a tutte le società, volta a tutelare gli interessi individuali dei titolari di diritti non protetti dagli artt. 2393 e 2394 c.c. Infatti, il novero dei soggetti tutelati dalla disciplina sulla responsabilità degli amministratori non si esaurisce nella società e nei creditori, perché l'offensività delle condotte può colpire direttamente i soci e, anche, soggetti estranei alla compagine societaria. La responsabilità del danno arrecato al patrimonio del socio o del terzo presuppone un fatto illecito degli amministratori o dei sindaci che vi hanno concorso, consistente in una violazione dolosa o colposa dei doveri che derivano dal mandato gestorio e la giurisprudenza del tutto maggioritaria ritiene che la responsabilità delineata dalla norma in commento debba essere ascritta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 22573/2014; Cass. n. 8458/2014; Cass. n.
15220/2010; Cass. n. 6870/2010; Cass. n. 4817/1988; Trib. Milano, 13 maggio 2011; App.
Catanzaro, 22 marzo 2010) in ragione dell'assenza di un rapporto negoziale che lega il socio (in quanto tale) ed il terzo all'amministratore. Appare, infatti, del tutto evidente come l'art. 2395, parlando di atti colposi o dolosi degli amministratori, si ponga, anche sotto il profilo della formulazione letterale, nell'alveo della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. di cui, sostanzialmente, costituisce una fattispecie legale che si caratterizza per l'inquadramento nella tipologia della lesione o dell'aspettativa di credito. In altre parole, ad integrare la fattispecie normativa è la violazione del precetto del neminem laedere, con conseguente applicazione delle norme in materia di responsabilità aquiliana.
Il presupposto intorno al quale è costruita l'azione in argomento è costituito dall'incidenza
“diretta” del danno sul patrimonio del socio o del terzo, nel senso che al socio o al terzo è precluso agire in responsabilità contro gli amministratori o i sindaci per i danni che dall'attività di questi abbiano risentito soltanto indirettamente o di riflesso. La norma, quindi, delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi (tra i quali ovviamente anche i creditori sociali) che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza “diretta” del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (Cass. n. 22573/2014; Cass. n. 8458/2014; Cass.
n. 15220/2010; Cass. n. 16416/2007; Cass. n. 8359/2007; Cass. n. 21130/2008). In altre parole,
l'avverbio “direttamente” consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395, in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo. I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio;
pertanto, un danno non può considerarsi giuridicamente riflesso quando tale possibilità non sussista, come per i danni arrecati alla sfera personale del socio (diritto all'onore o alla reputazione) o per taluni danni patrimoniali - come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o dalla riduzione del cd. merito creditizio - i quali vanno risarciti al socio dal terzo responsabile. (Cass. Civ. n. 27733/2013; Cass. Civ. n.
15220/10; Cass. Civ. n. 6870/10; Cass. Civ n. 13766/07). In particolare, con riferimento all'azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, occorre precisare che la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui ai citati artt. 2476, VII co., o 2395 c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all'amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.
Ebbene, nel caso di specie, le condotte di mala gestio contestate ai convenuti non sono state delineate in modo specifico e puntuale, al pari del danno conseguente: parte attrice lamenta la mancata corretta tenuta dei libri contabili, la mancata convocazione alle assemblee,
l'approvazione con ritardo dei bilanci o la loro mancata predisposizione, la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c., la condotta ostruzionistica tenuta dall'amministratore nel consentire alla socia di verificare l'andamento della società.
Tutte le indicate condotte, seppur integrano violazioni di obblighi di diligenza nello svolgimento dell'attività di amministratore (e solo allo stesso riconducibili) e seppur evidenziano un irregolare svolgimento della attività della società, che ne subisce eventuali ripercussioni, non comportano di per sé un danno conseguente e diretto sui soci, né alcun danno diretto eziologicamente riconducibile a tali condotte è stato allegato dall'attrice.
Secondo la prospettazione della l'amministratore ed i suoi familiari, inoltre, avrebbero, Pt_1 di fatto, distratto i ricavi, incassati senza darne conto in bilancio, avrebbero posto in essere operazioni finalizzate a beneficiare personalmente o in via esclusiva dell'attività dell'azienda, estromettendola “da ogni decisione, consapevolezza e, ovviamente, da ogni eventuale beneficio”.
Le condotte sono indicate in modo del tutto generico, sia quanto all'amministratore che ai soci, non sono state in alcun modo specificate quanto alla società convenuta, si basano esclusivamente o su condotte formali di carattere contabile o su presunte distrazioni dei ricavi, non individuate né provate, ma che comportano una conseguente diminuzione del patrimonio della società e non hanno una diretta incidenza sulla socia, per cui l'azione Controparte_1 individuale del socio non può trovare accoglimento.
Quanto, poi, alla domanda formulata ai sensi dell'art. 2394 e 2476 comma VI c.c. va ricordato che “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali è, dunque, sottoposta al duplice presupposto dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e della conseguente sua insufficienza al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
E non par superfluo rammentare che l'insufficienza patrimoniale, cui si ricollega la responsabilità degli organi sociali della società verso i creditori, deve intendersi come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, sussistendo allorquando l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, sia insufficiente al loro soddisfacimento. L'insufficienza patrimoniale, dunque, è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 l. fall. come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di fare fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa presenti una eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (Cass.civ.sez. I, 25 luglio 2008, n. 20476). La situazione di insufficienza patrimoniale, inoltre, si differenzia anche dall'eventualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest'ultima evenienza può verificarsi anche quando vi
è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall'importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società..
Il petitum dell'azione dei creditori sociali è rappresentato dalla riparazione del danno subito dal creditore attraverso la lesione della sua garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio della società, ed il danno consiste nella diminuzione del valore di realizzazione del credito per effetto della riduzione delle possibilità di soddisfacimento dello stesso dovuta alla sopravvenuta insufficienza (ovvero azzeramento) della massa disponibile. In questa prospettiva, la ricostruzione della domanda di cui all'art. 2394 c.c. in termini di domanda spettante al creditore in via autonoma e non già surrogatoria consente di affermare che il risarcimento ottenuto in esito alla proposizione della domanda in argomento non vada a vantaggio della società (e, quindi, solo indirettamente in favore del creditore attore), ma direttamente al creditore che agisce in giudizio, sebbene il danno che viene allegato consista, in primo luogo, nella lesione perpetrata dagli amministratori all'integrità del patrimonio sociale e, solo di riflesso, nella lesione al diritto del creditore sociale.
La Suprema Corte ha chiarito anche che “l'azione di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 2394, comma 2, c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall'escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che - in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni ex artt.
2476, comma 1, e 2486 c.c. (incombenti anche sugli organi sociali di una società cooperativa ex art. 2519, comma 2, c.c.) - si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per
l'eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che, pur avendo correttamente qualificato ex art. 2394 c.c.
l'azione esperita dalla creditrice di una cooperativa edilizia, non aveva considerato che gli amministratori, senza rilievi da parte del revisore, avevano dapprima predisposto un bilancio con poste patrimoniali falsificate e così consentito alla società di proseguire l'attività nonostante la causa di scioglimento costituita dalla perdita del capitale sociale e, poi, proceduto all'assegnazione ai soci degli immobili costruiti, compiendo un atto gestorio che, sebbene rientrante nello scopo sociale, era idoneo a pregiudicare l'integrità del patrimonio della società in scioglimento).” (Cass.civ. sez. 3, 7 novembre 2019, n. 28613).
In definitiva, dunque, presupposti necessari per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394 c.c. e 2376 comma VI c.c., devono ritenersi a) la veste di creditore sociale in capo all'istante; b) l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per il creditore, costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le ragioni di credito;
c) la condotta illegittima degli amministratori;
d) un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore del medesimo creditore istante.
In particolare – giova rimarcarlo - l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 2394 c.c. presuppone indefettibilmente la ascrivibilità, agli amministratori, di una condotta illegittima e la sussistenza di un rapporto di causalità tra tale condotta ed il pregiudizio subito dal patrimonio dell'ente
(tale da risultare insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali).
Infine, par d'uopo rammentare che, in linea generale, “per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte di approntare un'adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve, sin dall'inizio, sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto ove venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto laddove venga esperita un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23180).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta va osservato che, quand'anche si consideri la attuale creditrice della società, circostanza Pt_1 contestata dai convenuti, ma comprovata quantomeno per € 28.000,00 (€ 1.000,00, nel bonifico indicata come causale finanziamento soci e € 27.000,00 per pegno dato in garanzia escusso da istituto di credito), difetta l'allegazione di elementi specifici sulla insufficienza patrimoniale della società oltre che la relativa prova, sia della sua sussistenza sia la dimostrazione che sia derivato da condotte precise e circostanziate contestate all'amministratore con relativi elementi dai quali ricavarne il fondamento. La mera deduzione, che appare più un sospetto, della distrazione degli incassi, in difetto di elementi concreti a sostegno, del periodo di riferimento, di modalità concrete di attuazione della condotta contestata, non è idonea di per sé a integrare i presupposti della domanda proposta.
In difetto di idonea allegazione e prova, la domanda va respinta.
Da precisare che parte attrice ha espressamente limitato la propria domanda a profili di carattere risarcitorio, senza formulare domande nei confronti della società di carattere restitutorio.
Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel D.M. 147/2022, in base al valore dichiarato
(indeterminabile, da valutare di complessità media), tra minimo e massimo e tenuto conto della difesa unitaria di più parti, per le attività in concreto svolte.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto quanto ai rapporti con il CTU, nei rapporti tra le parti cedono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio NRG. 50493/2018 tra nei Parte_1 confronti di , , e ogni Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti dei Parte_1 convenuti che liquida in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge. 3) Pone definitivamente a carico della le spese di CTU come da separato decreto Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice Relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Di Salvo Giuseppe - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 50493/2018 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Campi, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via della Giuliana n. 82, giusta delega a margine dell'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. , con sede legale in Roma alla via degli Stradivari n. 1, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...],
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...],
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in CP_4 C.F._4
Roma alla via Carlo Spinola n.5,
, C.F. nata in [...] il [...], residente in CP_5 C.F._5
Cagliari alla via San Paolo n. 7, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Corleto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Roma al viale Europa n. 100, giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
OGGETTO: 15139 - Responsabilità dell'amministratore di società a responsabilità limitata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: nell'atto di citazione conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- accertare e dichiarare che la condotta dolosa, colposa, omissiva ed ispirata da motivi illeciti mantenuta nei confronti della Sig.ra riveste i requisiti di proponibilità della Parte_1 domanda ex art. 2476, VI co cod. civ. e, per l'effetto;
- accertare e dichiarare che l'Amministratore Unico - anche in solido con i soci e CP_3 nonché , compartecipi o comunque consenzienti con lui, i quali CP_4 CP_5 hanno intenzionalmente deciso e/o autorizzato il compimento di atti dolosi e colposi - ha provocato un danno diretto nel patrimonio della Sig.ra Parte_1
- condannare per l'effetto, l'Amministratore Unico in proprio e n.q. anche in solido CP_2 con i soci e e nonché, se ritenuto, anche in solido con CP_3 CP_4 CP_5 la in persona dell'Amministratore Unico, al risarcimento dei danni tutti patiti Controparte_1 dalla Sig.ra da liquidare nella misura che verrà comprovata in corso di Giudizio Parte_1 anche all'esito di opportuna CTU, comunque non inferiore ad € 28.000;
- condannare il Sig. in proprio e n.q., anche in solido la ed i soci CP_2 Controparte_1
e nonché alla liquidazione delle quote sociali, previa CP_3 CP_4 CP_5 quantificazione del valore, in favore della Sig.ra per avere questa esercitato il Parte_1 diritto di recesso;
- in ogni caso condannare l'Amministratore Unico in proprio al risarcimento del danno patito dalla Sig.ra in conseguenza del di lui comportamento doloso e/o colposo, lesivo Parte_1 del patrimonio dell'attrice da quantificarsi nell'importo che verrà ritenuto equo e di Giustizia. Con vittoria di spese e competenze di Avvocato, oltre iva, cpa e spese generali.”
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: Nel merito:
- rigettare le domande avverso formulate per i motivi di cui alla narrativa e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dai convenuti all'attrice, sig.ra , ad alcun titolo.” Parte_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 16 luglio 2018 conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale contro la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e esponendo in fatto: CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
- che in data 29.1.2013 era stata costituita con atto notarile la società la cui sede Controparte_1 sociale ed operativa veniva fissata in Roma alla via degli Stradivari n.1, avviata in data
22.8.2014 per l'esercizio di “bar ed altri esercizi simili senza cucina”; - che il capitale sociale di € 10.000,00 era suddiviso in quote di pari valore tra e CP_3
la carica di amministratore unico veniva invece assunta, a tempo indeterminato, CP_4 da CP_2
- che in data 31.1.2015 aveva stipulato con e un Parte_1 CP_4 CP_3 contratto preliminare per acquistare la loro partecipazione societaria, tanto che in data
16.2.2015 aveva acquistato da il 10% della quota di partecipazione per € 50,00 su CP_3 un valore nominale di € 1.000,00;
- che alla data del 16.2.2015 il capitale sociale era intestato per il 35% delle quote a CP_3
per il 45% delle quote a per il 10% delle quote a nonché
[...] CP_4 CP_5 per il 10% delle quote a Parte_1
- che nella sua qualità di amministratore, attesa la millantata necessità di acquistare CP_2 macchinari ed attrezzature indispensabili per le attività di impresa ed attesa la scarsa consistenza del patrimonio sociale, aveva chiesto a un prestito di € 50.000,00; Parte_1
- che non disponendo di tale somma, in data 30.3.2015 la aveva richiesta a Parte_1 [...]
e i quali avevamo emesso, in favore della società, un assegno CP_6 CP_7 circolare tratto su Unicredit banca e distinto al n. 7319991138-05 per la suindicata somma, dietro accordo che la restituzione sarebbe avvenuta all'esito dell'erogazione di un mutuo bancario richiesto dalla alla Banca Popolare di Spoleto, istituto presso cui la odierna CP_1 attrice era giù conosciuta come correntista;
- che in data 16.5.2016 aveva erogato un ulteriore finanziamento socio per la Parte_1 somma di € 1.000,00;
- che in data 25.9.2015 su richiesta dell'amministratore unico ed al fine di Parte_1 conseguire il mutuo chirografario chiesto presso la Banca Popolare di Spoleto, era stata costretta a costituire in pegno a garanzia di restituzione alcuni titoli di sua proprietà (appoggiati sul conto corrente n.150000/3 e depositati presso il medesimo istituto bancario) per il valore di €
27.000,00;
- che in data 30.9.2015, in ragione della garanzia rilasciata, la Banca Popolare di Spoleto aveva erogato in favore della il richiesto mutuo chirografario a tasso fisso destinato ad CP_1 imprese societarie, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla società n.
239400 della somma complessiva di € 25.000,00;
- che nonostante le richieste avanzate, non aveva ottenuto la restituzione del Parte_1 prestito per € 50.000,00;
- che le attività di impresa erano iniziate effettivamente in data 19.7.2015 senza tuttavia dare corso ai doveri statutari, in particolare la socia veniva tenuta completamente all'oscuro di ogni accadimento sociale, non veniva convocata ad alcuna assemblea, non venivano approvati i bilanci annuali, non le veniva riconosciuto alcun utile e non le venivano restituiti i finanziamenti precedentemente dalla stessa erogati in favore della società;
- che in data 17.2.2017 la odierna attrice, vedendosi costretta a conferire mandato al proprio difensore onde esercitare il diritto di controllo ex art. 2476 c.c., chiedeva a mezzo PEC di accedere alla sede sociale, richiesta che tuttavia rimaneva priva di esito positivo;
- che una volta individuato il commercialista della società, dott. questi, con PEC del Pt_2
24.3.2017, aveva comunicato di non essere in possesso di gran parte della documentazione contabile (tra cui anche il registro dei beni ammortizzabili) e delle scritture richieste, nonostante la obbligatorietà di almeno parte di questa, aveva riferito che il bilancio 2015 non era stato ancora presentato, aveva precisato che il libro dei verbali assembleari non era mai consegnato dall'amministratore per la sua compilazione e aveva preannunciato di voler rinunciare all'incarico di consulenza in favore della società stessa;
- che in data 11.4.2017 parte attrice aveva contestato l'atteggiamento ostruzionistico all'amministratore della società, l'omesso deposito dei bilanci, la mancanza di informativa e l'omissione di ogni convocazione assembleare;
- che l'attrice al tempo aveva comunicato il proprio recesso dalla società, chiedendo contestualmente la liquidazione delle proprie quote, la restituzione della propria chiavetta per la firma digitale che si trovava nell'esclusivo possesso della società, la restituzione dei finanziamenti dalla stessa erogati o comunque procurati ricorrendo al sistema bancario, lo svincolo e la revoca delle garanzie precedentemente costituite onde conseguire il mutuo chirografario presso la Banca Popolare di Spoleto, la quale, nelle more, rendeva noto all'odierna attrice che la società si era resa inadempiente verso la propria obbligazione di restituzione delle rate;
- che i bilanci sociali, pur a fronte della mancata convocazione dell'odierna attrice, erano stati comunque approvati seppur in ritardo, atteso che il bilancio di esercizio 2015 veniva depositato in data 30.3.2017, all'esito dell'assemblea del 21.3.2017 a cui non veniva convocata, e che i bilanci di esercizio per il 2016 ed il 2017 non venivano affatto depositati;
- che in data 9.2.2018 la Banca Popolare di Spoleto aveva informato l'odierna attrice della escussione del pegno per la somma complessiva di € 27.234,79, trattenuto ad estinzione delle obbligazioni garantite;
- che con altra comunicazione del 9.2.2018 il medesimo istituto bancario rappresentava la sussistenza di uno scoperto per € 10.060,52 sul conto n. 239400, intimando la restituzione di tali somme, degli assegni non utilizzati nonché di qualsiasi carta di pagamento, con il contestuale avviso che la banca non avrebbe dato corso all'eventuale pagamento di ulteriori assegni e che avrebbe trattenuto ogni accredito a soddisfazione del proprio credito;
- che in data 13.12.2017 e avevano costituito in mora la Parte_3 CP_7 odierna attrice, preannunciando imminenti azioni legali tese alla restituzione del prestito precedentemente concesso per € 50.000,00.
Tanto premesso in fatto, parte attrice lamentava di aver subito un grave danno economico quale conseguenza immediata e diretta delle condotte di cui in narrativa tenute dall'amministratore unico nonché dai soci in violazione dei rispettivi doveri, danno del quale chiedeva ristoro ai sensi degli artt. 2394, 2395, 2476 comma IV (con particolare riferimento all'art. 2476 comma
I, VI e VII c.c.) e 2043 c.c., atteso che la stessa in data 11-14.4.2017 recedeva dalla società.
Parte attrice lamentava inoltre la violazione dell'art. 2447 c.c., in quanto aveva CP_2 omesso di riconvocare apposita assemblea finalizzata alla ricapitalizzazione o alla liquidazione della società, nonché degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., in quanto l'amministratore unico, pur a fronte della sussistenza di perdite di esercizio e di un saldo cassa negativo, non aveva adottato nessuno dei provvedimenti previsti dalla legge.
Tanto premesso, parte attrice concludeva come in epigrafe riportato.
2.- Con comparsa del 21.1.2019 si costituivano nel presente giudizio la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 CP_3 CP_4
i quali precisavano: CP_5
- che la socia odierna attrice nel periodo dal 2015 al 2016 aveva effettuato dei conferimenti in conto capitale e non dei prestiti societari;
- che la società non aveva mai impedito alla socia di accedere alla sede sociale e che Pt_1 si era offerto di fornire direttamente o indirettamente la documentazione contabile CP_2 richiesta.
Tanto premesso, parte convenuta concludeva come in epigrafe riportato, chiedendo il rigetto della domanda.
3.- All'udienza del 21.1.2019 parte attrice lamentava di non essere stata avvisata, nonostante la stessa risultasse ancora registrata per il 10% delle quote presso il registro delle imprese, di una intervenuta cessione, non meglio specificata, da parte della alla Controparte_1 CP_8
La causa veniva quindi istruita in via documentale nonché attraverso la redazione di CTU contabile, per poi essere trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 4.- Parte attrice ha richiesto il ristoro di danni subiti da parte dei convenuti, espressamente richiamando gli art. 2394, 2395 e 2476 comma VI c.c. nonché la liquidazione della propria quota stante il recesso operato dalla società.
Occorre in primo luogo stabilire se la agisca come socia o meno della in Pt_1 Controparte_1 quanto il presupposto della sua azione è l'aver inviato comunicazione di recesso dalla società in data 11.04.2017, senza fare riferimento ad alcuna ragione specifica sottesa al recesso.
L'art. 2473 c.c. stabilisce che “L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468 , quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento”.
Non ricorre nel caso di specie alcuna delle ipotesi previste espressamente nell'art. 2473 comma
1 c.c. e l'art. 9 dell'atto costitutivo della società prevede solo che “il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge”.
Non ricorre neanche l'ipotesi di cui all'art. 2473 comma 2 c.c. che stabilisce che nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni.
Nel caso di specie l'atto costitutivo della società (risalente al 29 gennaio 2013), stabilisce la durata della società al 31 dicembre 2050.
Tale durata non può essere equiparata alla durata indeterminata della società.
La giurisprudenza di legittimità più risalente aveva osservato che, in tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato;
ne consegue che, in base all'art. 2473, comma 2, c.c. compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelare l'affidamento del socio circa la possibilità di disinvestimento della quota da una società sostanzialmente a tempo indeterminato (Cass. 22 aprile 2013, n. 9662 e nel medesimo senso Trib. Roma, 22 ottobre 2015; ma già Trib. Roma, 19 maggio 2009 secondo cui, quando il termine di durata di una società a responsabilità limitata, previsto dall'atto costitutivo, sia superiore alla normale durata della vita umana, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà, per i soci, di recedere ad nutum).
Tuttavia, tale orientamento è stato recentemente oggetto di una rivalutazione cui occorre, in questa sede, uniformarsi.
La successiva giurisprudenza di legittimità, infatti, dando rilevanza alla natura di società di capitali, ha avuto modo di affermare che non è consentito il recesso ad nutum del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità (Cass., 29 marzo 2019, n. 8962. In tale decisione, la S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso ad nutum, perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante).
In particolare, è stato evidenziato che è escluso il diritto di recesso ad nutum del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall'art. 2437, comma
3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'intuitus personae, ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest'ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4716).
Pertanto, il Tribunale, in linea con nuovo orientamento già assunto (Trib. Roma 21 dicembre
2020 che si richiama testualmente) ritiene che non sia possibile assimilare, con riferimento alle società di capitali in generale e per le società a responsabilità limitata in particolare, ed all'istituto del diritto di recesso del socio, la società contratta per un tempo lungo ad una società contratta a tempo indeterminato, anche in considerazione della eccessiva aleatorietà dell'opposta impostazione, richiamata dagli attori, alla luce delle numerose variabili che dovrebbero essere calcolate nel caso concreto, in mancanza di parametri oggettivi e predeterminati, per valutare quando la durata statutaria legittimi il recesso ad nutum del socio
(si pensi alle diverse variabili ipotizzabili a seconda: se soci della società siano persone fisiche o persone giuridiche;
se le società socie abbiano differenti durate, anche diverse rispetto a quella della società partecipata;
se i soci persone fisiche abbiano diverse età; se l'oggetto sociale implichi un progetto imprenditoriale non chiaramente ed univocamente definibile).
Si deve, dunque, ritenere che il recesso della non è avvenuto in alcuna delle ipotesi Pt_1 previste dall'atto costitutivo e dalla legge, per cui non può trovare accoglimento neanche la domanda di liquidazione della propria quota, ma la è da considerare socia della società Pt_1 convenuta.
5.- Dall'atto di citazione, l'oggetto della domanda proposta dall'attrice è costituito dalla richiesta di risarcimento dei danni subiti ai sensi degli artt. 2394, 2395, 2476 commi 1 e 6 c.c.
Considerata la qualità di socia della ed esclusa la proposizione dell'azione sociale di Pt_1 responsabilità, si deve qualificare la sua domanda, in primo luogo, quale azione individuale di responsabilità proposta dal socio sensi dell'art. 2395 e 2476 commi VII e VIII c,c,
Va premesso che l'art.2395 c.c., nel disciplinare l'azione individuale esercitata dal socio o dal terzo, costituisce una norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali in quanto tale applicabile a tutte le società, volta a tutelare gli interessi individuali dei titolari di diritti non protetti dagli artt. 2393 e 2394 c.c. Infatti, il novero dei soggetti tutelati dalla disciplina sulla responsabilità degli amministratori non si esaurisce nella società e nei creditori, perché l'offensività delle condotte può colpire direttamente i soci e, anche, soggetti estranei alla compagine societaria. La responsabilità del danno arrecato al patrimonio del socio o del terzo presuppone un fatto illecito degli amministratori o dei sindaci che vi hanno concorso, consistente in una violazione dolosa o colposa dei doveri che derivano dal mandato gestorio e la giurisprudenza del tutto maggioritaria ritiene che la responsabilità delineata dalla norma in commento debba essere ascritta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale (Cass. n. 22573/2014; Cass. n. 8458/2014; Cass. n.
15220/2010; Cass. n. 6870/2010; Cass. n. 4817/1988; Trib. Milano, 13 maggio 2011; App.
Catanzaro, 22 marzo 2010) in ragione dell'assenza di un rapporto negoziale che lega il socio (in quanto tale) ed il terzo all'amministratore. Appare, infatti, del tutto evidente come l'art. 2395, parlando di atti colposi o dolosi degli amministratori, si ponga, anche sotto il profilo della formulazione letterale, nell'alveo della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. di cui, sostanzialmente, costituisce una fattispecie legale che si caratterizza per l'inquadramento nella tipologia della lesione o dell'aspettativa di credito. In altre parole, ad integrare la fattispecie normativa è la violazione del precetto del neminem laedere, con conseguente applicazione delle norme in materia di responsabilità aquiliana.
Il presupposto intorno al quale è costruita l'azione in argomento è costituito dall'incidenza
“diretta” del danno sul patrimonio del socio o del terzo, nel senso che al socio o al terzo è precluso agire in responsabilità contro gli amministratori o i sindaci per i danni che dall'attività di questi abbiano risentito soltanto indirettamente o di riflesso. La norma, quindi, delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi (tra i quali ovviamente anche i creditori sociali) che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza “diretta” del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società (Cass. n. 22573/2014; Cass. n. 8458/2014; Cass.
n. 15220/2010; Cass. n. 16416/2007; Cass. n. 8359/2007; Cass. n. 21130/2008). In altre parole,
l'avverbio “direttamente” consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395, in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del terzo. I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio;
pertanto, un danno non può considerarsi giuridicamente riflesso quando tale possibilità non sussista, come per i danni arrecati alla sfera personale del socio (diritto all'onore o alla reputazione) o per taluni danni patrimoniali - come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o dalla riduzione del cd. merito creditizio - i quali vanno risarciti al socio dal terzo responsabile. (Cass. Civ. n. 27733/2013; Cass. Civ. n.
15220/10; Cass. Civ. n. 6870/10; Cass. Civ n. 13766/07). In particolare, con riferimento all'azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, occorre precisare che la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui ai citati artt. 2476, VII co., o 2395 c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all'amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.
Ebbene, nel caso di specie, le condotte di mala gestio contestate ai convenuti non sono state delineate in modo specifico e puntuale, al pari del danno conseguente: parte attrice lamenta la mancata corretta tenuta dei libri contabili, la mancata convocazione alle assemblee,
l'approvazione con ritardo dei bilanci o la loro mancata predisposizione, la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c., la condotta ostruzionistica tenuta dall'amministratore nel consentire alla socia di verificare l'andamento della società.
Tutte le indicate condotte, seppur integrano violazioni di obblighi di diligenza nello svolgimento dell'attività di amministratore (e solo allo stesso riconducibili) e seppur evidenziano un irregolare svolgimento della attività della società, che ne subisce eventuali ripercussioni, non comportano di per sé un danno conseguente e diretto sui soci, né alcun danno diretto eziologicamente riconducibile a tali condotte è stato allegato dall'attrice.
Secondo la prospettazione della l'amministratore ed i suoi familiari, inoltre, avrebbero, Pt_1 di fatto, distratto i ricavi, incassati senza darne conto in bilancio, avrebbero posto in essere operazioni finalizzate a beneficiare personalmente o in via esclusiva dell'attività dell'azienda, estromettendola “da ogni decisione, consapevolezza e, ovviamente, da ogni eventuale beneficio”.
Le condotte sono indicate in modo del tutto generico, sia quanto all'amministratore che ai soci, non sono state in alcun modo specificate quanto alla società convenuta, si basano esclusivamente o su condotte formali di carattere contabile o su presunte distrazioni dei ricavi, non individuate né provate, ma che comportano una conseguente diminuzione del patrimonio della società e non hanno una diretta incidenza sulla socia, per cui l'azione Controparte_1 individuale del socio non può trovare accoglimento.
Quanto, poi, alla domanda formulata ai sensi dell'art. 2394 e 2476 comma VI c.c. va ricordato che “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali è, dunque, sottoposta al duplice presupposto dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e della conseguente sua insufficienza al soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
E non par superfluo rammentare che l'insufficienza patrimoniale, cui si ricollega la responsabilità degli organi sociali della società verso i creditori, deve intendersi come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, sussistendo allorquando l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, sia insufficiente al loro soddisfacimento. L'insufficienza patrimoniale, dunque, è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 l. fall. come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di fare fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa presenti una eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (Cass.civ.sez. I, 25 luglio 2008, n. 20476). La situazione di insufficienza patrimoniale, inoltre, si differenzia anche dall'eventualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest'ultima evenienza può verificarsi anche quando vi
è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall'importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società..
Il petitum dell'azione dei creditori sociali è rappresentato dalla riparazione del danno subito dal creditore attraverso la lesione della sua garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio della società, ed il danno consiste nella diminuzione del valore di realizzazione del credito per effetto della riduzione delle possibilità di soddisfacimento dello stesso dovuta alla sopravvenuta insufficienza (ovvero azzeramento) della massa disponibile. In questa prospettiva, la ricostruzione della domanda di cui all'art. 2394 c.c. in termini di domanda spettante al creditore in via autonoma e non già surrogatoria consente di affermare che il risarcimento ottenuto in esito alla proposizione della domanda in argomento non vada a vantaggio della società (e, quindi, solo indirettamente in favore del creditore attore), ma direttamente al creditore che agisce in giudizio, sebbene il danno che viene allegato consista, in primo luogo, nella lesione perpetrata dagli amministratori all'integrità del patrimonio sociale e, solo di riflesso, nella lesione al diritto del creditore sociale.
La Suprema Corte ha chiarito anche che “l'azione di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 2394, comma 2, c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall'escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che - in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni ex artt.
2476, comma 1, e 2486 c.c. (incombenti anche sugli organi sociali di una società cooperativa ex art. 2519, comma 2, c.c.) - si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per
l'eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione d'appello che, pur avendo correttamente qualificato ex art. 2394 c.c.
l'azione esperita dalla creditrice di una cooperativa edilizia, non aveva considerato che gli amministratori, senza rilievi da parte del revisore, avevano dapprima predisposto un bilancio con poste patrimoniali falsificate e così consentito alla società di proseguire l'attività nonostante la causa di scioglimento costituita dalla perdita del capitale sociale e, poi, proceduto all'assegnazione ai soci degli immobili costruiti, compiendo un atto gestorio che, sebbene rientrante nello scopo sociale, era idoneo a pregiudicare l'integrità del patrimonio della società in scioglimento).” (Cass.civ. sez. 3, 7 novembre 2019, n. 28613).
In definitiva, dunque, presupposti necessari per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ex art. 2394 c.c. e 2376 comma VI c.c., devono ritenersi a) la veste di creditore sociale in capo all'istante; b) l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per il creditore, costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le ragioni di credito;
c) la condotta illegittima degli amministratori;
d) un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore del medesimo creditore istante.
In particolare – giova rimarcarlo - l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 2394 c.c. presuppone indefettibilmente la ascrivibilità, agli amministratori, di una condotta illegittima e la sussistenza di un rapporto di causalità tra tale condotta ed il pregiudizio subito dal patrimonio dell'ente
(tale da risultare insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali).
Infine, par d'uopo rammentare che, in linea generale, “per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte di approntare un'adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve, sin dall'inizio, sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto ove venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto laddove venga esperita un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali” (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23180).
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta va osservato che, quand'anche si consideri la attuale creditrice della società, circostanza Pt_1 contestata dai convenuti, ma comprovata quantomeno per € 28.000,00 (€ 1.000,00, nel bonifico indicata come causale finanziamento soci e € 27.000,00 per pegno dato in garanzia escusso da istituto di credito), difetta l'allegazione di elementi specifici sulla insufficienza patrimoniale della società oltre che la relativa prova, sia della sua sussistenza sia la dimostrazione che sia derivato da condotte precise e circostanziate contestate all'amministratore con relativi elementi dai quali ricavarne il fondamento. La mera deduzione, che appare più un sospetto, della distrazione degli incassi, in difetto di elementi concreti a sostegno, del periodo di riferimento, di modalità concrete di attuazione della condotta contestata, non è idonea di per sé a integrare i presupposti della domanda proposta.
In difetto di idonea allegazione e prova, la domanda va respinta.
Da precisare che parte attrice ha espressamente limitato la propria domanda a profili di carattere risarcitorio, senza formulare domande nei confronti della società di carattere restitutorio.
Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel D.M. 147/2022, in base al valore dichiarato
(indeterminabile, da valutare di complessità media), tra minimo e massimo e tenuto conto della difesa unitaria di più parti, per le attività in concreto svolte.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto quanto ai rapporti con il CTU, nei rapporti tra le parti cedono a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio NRG. 50493/2018 tra nei Parte_1 confronti di , , e ogni Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti dei Parte_1 convenuti che liquida in complessivi € 6.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge. 3) Pone definitivamente a carico della le spese di CTU come da separato decreto Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice Relatore
Enrica Ciocca