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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5545 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, ed avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Franceso Bartolomeo, elettivamente domiciliati presso l'ufficio Postale di Nola alla
Piazza Sant'Antonio;
APPELLANTE
E
domiciliato come in atti;
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 25 marzo 2025 parte appellante si è
riportata ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2529/2022 il Giudice di Pace di Nola, dr.ssa ha accolto la domanda Pt_2
proposta da nei confronti di condannando quest'ultima al CP_1 Parte_1
pagamento di Euro 2,80 nonché al pagamento delle spese processuali. Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alla controparte, ha Parte_1
spiegato gravame avverso la suddetta sentenza, eccependo l'errata applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 36 comma 2 L. 31/2008, che ha aggiunto un nuovo comma all'art. 7 L.
890/1982. Per tale ragione, ha insistito per la riforma integrale della sentenza;
con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito in giudizio , la cui contumacia è CP_1
già stata dichiarata all'udienza del 19.1.2023.
In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c.: ed infatti,
pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (entro il quale il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa, attenendo la stessa a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari,
secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., atteso che la presente controversia trova fondamento nel contratto di spedizione, con la conseguenza che esso trova conclusione al momento della sottoscrizione – da parte dell'utente – dei moduli o formulari, così come predisposti da Pt_1
disciplinare in maniera uniforme un numero indeterminato di rapporti contrattuali.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dell'odierno appellato alla restituzione della somma di Euro 2,80, versata a titolo di costo per l'emissione della Can, a seguito di notifica dell'atto giudiziario a persona diversa dal rappresentante legale di Controparte_2
Il giudice di prime cure, nel condividere la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, ha ritenuto tale addebito illegittimo in quanto l'atto, indirizzato a persona giuridica, è stato in ogni caso consegnato a persona – pur diversa dal legale rappresentante - addetta alla ricezione.
Ciò posto, occorre precisare che la C.A.N. è una raccomandata inviata dall'agente postale qualora consegni un plico contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a persona diversa dal destinatario dell'atto. L'art. 36, comma 2 quater e 2 quinquies, D. L. n. 248/07 convertito nella L. n. 31/2008 che ha, così,
modificato l'art. 7, ult. co., L. n. 890/1982, prevede che “Se il piego non viene consegnato
personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo
dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”; la disposizione, poi, risulta riprodotta al terzo comma del richiamato articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 813,
lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel quale è altresì indicato che il costo della raccomandata grava sul mittente, che ha richiesto la notifica.
La CAN, pertanto, va necessariamente emessa - quale atto dovuto - in tutti i casi in cui il piego non venga recapitato personalmente al destinatario.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, erroneamente a parere di chi scrive, di dover applicare ed interpretare la predetta disposizione in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c., e dunque ritenendo che rientra nel concetto di notifica a mani proprie ogni volta che la notifica venga consegnata ad uno dei soggetti indicati dall'art. 145 c.p.c..
Ebbene, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Avellino, sent. n. 1337/2017; Trib. Avellino, sent. n. 1033/2018), anche di questo
Tribunale (cfr. sent. Trib. Nola n. 530/2025 dott. Fabbri;
Trib. Nola n. dott. Trib. Nola n. Per_1
26/2023, dott. Esposito;
Trib. Nola n. 629/2022, dott. Rossi), secondo cui l'art. 7 della L. 890/1982,
nel prevedere la spedizione di tale raccomandata ulteriore in ogni caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non contiene alcuna distinzione tra il caso in cui il piego non ricevuto dal destinatario personalmente sia indirizzato a persona fisica e quello in cui il piego sia indirizzato a persona giuridica: anche in tale ultima ipotesi, infatti, il recapito può essere effettuato tanto personalmente, ossia eseguito nelle mani del legale rappresentante, tanto a mani di persona diversa dal legale rappresentante;
ove si verifichi tale seconda eventualità non v'è ragione per escludere, a discrezione dell'agente postale, l'operatività della disposizione citata, la cui ratio è
quella di assicurare, quanto più possibile, la corrispondenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell'atto. In effetti, l'art. 145 c.p.c. distingue tra soggetti dotati di potere rappresentativo dell'ente in ordine alla ricezione degli atti e soggetti che invece ne sono privi, ed è soltanto in relazione al rappresentante legale e all'incaricato alla ricezione può discorrersi di rappresentanza e di immedesimazione organica, con relativa esclusione dell'obbligo di inviare la CAN. Di contro,
quando l'atto sia ricevuto da soggetto che non rappresenta l'ente, né in via generale né con riferimento alla ricezione degli atti (delegato alla ricezione), è necessario l'invio della CAN,
addebitando il costo al soggetto che ha effettuato la notifica.
Per le ragioni appena evidenziate, le argomentazioni utilizzate dal giudice di prime cure non possono essere condivise.
Pur tuttavia, nel caso di specie l'atto da notificare è stato consegnato direttamente al servizio del destinatario, ovvero proprio ad uno dei soggetti dotati di potere rappresentativo alla ricezione, come espressamente previsto dall'art. 145 c.p.c., prima parte: ne consegue, a parere di chi scrive, che non avrebbe dovuto inviare la raccomandata Can, e di conseguenza addebitare i relativi costi Pt_1
al soggetto notificante.
Per l'effetto, l'appello è infondato e va rigettato.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dell'appellato.
Si dà atto (art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) dell'applicabilità nei confronti dell'appellante della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
- Rigetta l'appello;
- Nulla sulle spese di lite;
- Si dà atto (art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
dell'applicabilità nei confronti dell'appellante della sanzione pari al contributo unificato già
versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 26 giugno 2026
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5545 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, ed avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Franceso Bartolomeo, elettivamente domiciliati presso l'ufficio Postale di Nola alla
Piazza Sant'Antonio;
APPELLANTE
E
domiciliato come in atti;
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 25 marzo 2025 parte appellante si è
riportata ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2529/2022 il Giudice di Pace di Nola, dr.ssa ha accolto la domanda Pt_2
proposta da nei confronti di condannando quest'ultima al CP_1 Parte_1
pagamento di Euro 2,80 nonché al pagamento delle spese processuali. Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alla controparte, ha Parte_1
spiegato gravame avverso la suddetta sentenza, eccependo l'errata applicazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 36 comma 2 L. 31/2008, che ha aggiunto un nuovo comma all'art. 7 L.
890/1982. Per tale ragione, ha insistito per la riforma integrale della sentenza;
con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito in giudizio , la cui contumacia è CP_1
già stata dichiarata all'udienza del 19.1.2023.
In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 113 c.p.c.: ed infatti,
pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di € 1.100,00 (entro il quale il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi del comma 2 dell'art. 113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa, attenendo la stessa a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari,
secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., atteso che la presente controversia trova fondamento nel contratto di spedizione, con la conseguenza che esso trova conclusione al momento della sottoscrizione – da parte dell'utente – dei moduli o formulari, così come predisposti da Pt_1
disciplinare in maniera uniforme un numero indeterminato di rapporti contrattuali.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dell'odierno appellato alla restituzione della somma di Euro 2,80, versata a titolo di costo per l'emissione della Can, a seguito di notifica dell'atto giudiziario a persona diversa dal rappresentante legale di Controparte_2
Il giudice di prime cure, nel condividere la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, ha ritenuto tale addebito illegittimo in quanto l'atto, indirizzato a persona giuridica, è stato in ogni caso consegnato a persona – pur diversa dal legale rappresentante - addetta alla ricezione.
Ciò posto, occorre precisare che la C.A.N. è una raccomandata inviata dall'agente postale qualora consegni un plico contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a persona diversa dal destinatario dell'atto. L'art. 36, comma 2 quater e 2 quinquies, D. L. n. 248/07 convertito nella L. n. 31/2008 che ha, così,
modificato l'art. 7, ult. co., L. n. 890/1982, prevede che “Se il piego non viene consegnato
personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo
dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”; la disposizione, poi, risulta riprodotta al terzo comma del richiamato articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 813,
lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel quale è altresì indicato che il costo della raccomandata grava sul mittente, che ha richiesto la notifica.
La CAN, pertanto, va necessariamente emessa - quale atto dovuto - in tutti i casi in cui il piego non venga recapitato personalmente al destinatario.
Il giudice di prime cure ha ritenuto, erroneamente a parere di chi scrive, di dover applicare ed interpretare la predetta disposizione in combinato disposto con l'art. 145 c.p.c., e dunque ritenendo che rientra nel concetto di notifica a mani proprie ogni volta che la notifica venga consegnata ad uno dei soggetti indicati dall'art. 145 c.p.c..
Ebbene, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Avellino, sent. n. 1337/2017; Trib. Avellino, sent. n. 1033/2018), anche di questo
Tribunale (cfr. sent. Trib. Nola n. 530/2025 dott. Fabbri;
Trib. Nola n. dott. Trib. Nola n. Per_1
26/2023, dott. Esposito;
Trib. Nola n. 629/2022, dott. Rossi), secondo cui l'art. 7 della L. 890/1982,
nel prevedere la spedizione di tale raccomandata ulteriore in ogni caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, non contiene alcuna distinzione tra il caso in cui il piego non ricevuto dal destinatario personalmente sia indirizzato a persona fisica e quello in cui il piego sia indirizzato a persona giuridica: anche in tale ultima ipotesi, infatti, il recapito può essere effettuato tanto personalmente, ossia eseguito nelle mani del legale rappresentante, tanto a mani di persona diversa dal legale rappresentante;
ove si verifichi tale seconda eventualità non v'è ragione per escludere, a discrezione dell'agente postale, l'operatività della disposizione citata, la cui ratio è
quella di assicurare, quanto più possibile, la corrispondenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell'atto. In effetti, l'art. 145 c.p.c. distingue tra soggetti dotati di potere rappresentativo dell'ente in ordine alla ricezione degli atti e soggetti che invece ne sono privi, ed è soltanto in relazione al rappresentante legale e all'incaricato alla ricezione può discorrersi di rappresentanza e di immedesimazione organica, con relativa esclusione dell'obbligo di inviare la CAN. Di contro,
quando l'atto sia ricevuto da soggetto che non rappresenta l'ente, né in via generale né con riferimento alla ricezione degli atti (delegato alla ricezione), è necessario l'invio della CAN,
addebitando il costo al soggetto che ha effettuato la notifica.
Per le ragioni appena evidenziate, le argomentazioni utilizzate dal giudice di prime cure non possono essere condivise.
Pur tuttavia, nel caso di specie l'atto da notificare è stato consegnato direttamente al servizio del destinatario, ovvero proprio ad uno dei soggetti dotati di potere rappresentativo alla ricezione, come espressamente previsto dall'art. 145 c.p.c., prima parte: ne consegue, a parere di chi scrive, che non avrebbe dovuto inviare la raccomandata Can, e di conseguenza addebitare i relativi costi Pt_1
al soggetto notificante.
Per l'effetto, l'appello è infondato e va rigettato.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia dell'appellato.
Si dà atto (art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) dell'applicabilità nei confronti dell'appellante della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
- Rigetta l'appello;
- Nulla sulle spese di lite;
- Si dà atto (art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
dell'applicabilità nei confronti dell'appellante della sanzione pari al contributo unificato già
versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 26 giugno 2026
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)