Sentenza 27 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2002, n. 12580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12580 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2002 |
Testo completo
1.2580/0 2 RE BB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavor LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 16560/99 LAVORO SEZIONE Cron. N. 3018 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Guglielmo Sciarelli -Presidente- 2.'66 Mario Putaturo Donati Viscido -Consigliere- Ud. 19.06.2002 3. Attilio Celentano -Consigliere- 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Raffaele Foglia -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA PI AD, elettivamente domiciliate in Roma, Via degli Scipioni 268 A, presso lo studio dell'Avv. Domenico Battista, the rappresenta be difer unitamente all'Avv. Ro- berto Serafini del foro di Chieti per procura a margine del ricor- SO Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, 2898 2 Vallisneri, 3 Via del Gran 91, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Vinci, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giulio Dimini e Piero Sardos Albertini per procura a margine del con- troricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 133/98 del Tribunale del La- voro di Pescara del 2.7.1998/5.8.1998 nella causa iscritta al n. 31 del R. G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.6.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'11.2.1993 CO EL conveniva in giu- dizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Pescara la Cassa Marittima Adriatica, ora IPSEMA, chiedendo, in relazione all'infortunio sul lavoro da lui subito quale marittimo in data 11.12.1989, che ve- nisse condannata al pagamento della somma di £. 83.930.950, a titolo di differenza per indennità giornaliera di invalidità tempo- ranea assoluta al lavoro, e della somma di £. 64.165.990, a titolo di indennità contrattuale. La società convenuta costituendosi contestava le avverse dedu- zioni ed argomentazioni chiedendo il rigetto delle domande. All'esito l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza del 31.1.1997 rigettava le domande del ricorrente. 3 Proposto gravame da parte del EL, il Tribunale di Pescara con sentenza del 2.7.1998/5.8.1998, respingeva l'appello e per l'effetto confermava la decisione di primo grado. In particolare il Tribunale condivideva il criterio di calcolo ap- plicato dalla Cassa per la liquidazione dell'indennità di inabilità temporanea richiamandosi al principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 5595 del 1991, secondo cui in relazione all'art. 10- 3° comma- del R.D.L. n. 1918 del 1937 la paga base giorna- liera si determina dividendo per trenta il salario mensile con ri- guardo all'ipotesi normale di imbarco con durata mensile o supe- riore al mese, mentre, nella diversa ipotesi di imbarco inferiore al mese, il salario globale percepito deve essere diviso non per trenta, ma per il numero effettivo dei giorni di lavoro. Orbene nel caso di specie, essendo risultato pacifico l'imbarco superiore al mese, secondo il Tribunale correttamente era stata determinata l'indennità in questione prendendosi a base il salario mensile suddiviso per trenta giorni. Il Tribunale riteneva del pari corretto il computo dell'indennità contrattuale, effettuato dal consulente tecnico di ufficio di primo grado con riguardo al salario mensile diviso i trenta giorni lavo- rativi mensili. Contro la sentenza di appello il EL ricorre per cassazione con due motivi. L'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, in relazione agli artt. 67- 68- 1°-4°- 5° comma- e degli artt. 28, 74, 115, 29- 31 del D.P.R. 1124 del 1965, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Al riguardo sostiene che se vero che ai fini della determinazio- ne dell'indennità giornaliera il salario mensile va diviso per trenta, il Tribunale ha omesso di indicare il mese di riferimento, non potendosi prendere in considerazione una qualsiasi retribu- zione mensile, ma quella effettiva degli ultimi trenta giorni. La censura è infondata. La sentenza impugnata dà atto nello svolgimento del processo che nella determinazione dell'indennità anzidetta era stata presa a base del calcolo "l'ultima effettiva retribuzione mensile" corri- sposta dal datore di lavoro al ricorrente, profilo non oggetto di contestazione in sede di appello,. laddove era stato rilevato che l'ammontare della retribuzione avrebbe dovuto essere correlato agli ultimi undici giorni del mese (dallo sbarco). D'altro canto i giudici di merito hanno bene spiegato i criteri se- guiti nella liquidazione dell'indennità facendo riferimento al sala- rio mensile, per essere stato l'imbarco del EL superiore al mese, ed operando la divisione per trenta giorni (in questo senso Cass. sentenza citata n. 5595 del 1991). Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 5 112 C.P.C., nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, anche in relazione agli artt. 39, 74, 115, 29- 31 del D.P.R. 1124 del 1965. Con questa censura, riguardante le modalità di calcolo della c.d. indennità contrattuale, si osserva che i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi sulla critica alla consulenza tecnica di ufficio contenuta nel secondo motivo di gravame, secondo cui nel determinare la retribuzione mensile, tale consulenza non poteva effettuare epurazioni, posto che essendo la indennità contrattuale il risultato della differenza tra le sei annualità della retribuzione e la capitalizzazione della rendita- a sua volta calcolata sulla ba- se della rendita annua per inabilità permanente desunta dalla re- tribuzione globale ex artt. 115, 29 e 31 del D.P.R. n. 1124 del 1965 sia il minuendo sia il sottraendo avrebbero dovuto essere calcolati sulla base del medesimo ammontare della retribuzione, pena l'erroneità del risultato medesimo. Anche l'esposta censura è priva di pregio e va disattesa. L'impugnata sentenza è motivata con esplicito riferimento alla consulenza tecnica di ufficio, la quale nel determinare l'indennità contrattuale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1988 ha preso in considerazione due elementi di calcolo: a) l'ammontare delle sei annualità di retribuzione, proporzional- mente ridotte, trattandosi nel caso di specie di invalidità per- manente parziale;
b) il valore capitale della rendita spettante per legge 6 all'infortunato da calcolarsi secondo le modalità previste dall'art. 39 del D.P.R. n. 1124 del 1965. Determinati gli anzidetti importi occorreva sottrarre il secondo ammontare dal primo: se la differenza fosse stata di segno positi- vo, essa avrebbe rappresentato l'ammontare dell'indennità; men- tre se fosse stata di segno negativo, nessuna indennità sarebbe stata dovuta. Orbene il consulente tecnico di ufficio (pag. 7) ha determinato l'elemento a) del conteggio in £. 76.959.523 sulla base della re- tribuzione complessiva mensile di £.
1.752.266 e l'elemento b) in £. 114.080.220 (pag. 8). La differenza tra l'importo a) e quello b) è stata di segno negati- vo, sicché il consulente tecnico ha concluso nel senso che al ri- corrente non era dovuta l'indennità contrattuale in questione. In questa situazione i rilievi del ricorrente sono generici e non colgono nel segno, essendo chiari i criteri seguiti nella liquida- zione dell'indennità e non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 112 C.P.C., per essersi il giudice di appello pronunciato sulle domande del ricorrente. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia per le spese del giudizio di cassazione va emessa a carico del ricorrente, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C. 7.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 19 giugno 2002 byliche tuule Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro be Reusis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 AGO. 2002 oggi, менеfreiselle ✓ CANCELLIERE