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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1024/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISAGNA Parte_1 C.F._1
GIORGIO PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, PEC: Email_2 appellato
appellato contumace Controparte_2
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
Pag. 1 di 9 Conclusioni: per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, dott. Ignazio Marchese, in data 09.05.2024 nell'ambito del giudizio N.R.G. 10023/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Riconoscere al ricorrente il diritto all'autocertificazione dell'atto di nascita e della certificazione relativa ai procedimenti penali ed ai carichi pendenti, nell'ambito della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte contrariis reiectis così giudicare: rigettare l'appello e per tale effetto confermare la sentenza impugnata .
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il secondo grado del giudizio.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Il rigetto del ricorso
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 2661/2024 del 9.05.24, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda della volta al riconoscimento del diritto Parte_1 all'autocertificazione dell'atto di nascita e della certificazione relativa ai procedimenti penali ed ai carichi pendenti, nell'ambito della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana regolata dalla legge n. 91 del 1992.
2. Il Tribunale ha invero ritenuto corretta l'argomentazione posta a fondamento del rigetto da parte della , rilevando che la norma di cui all'art. 16 della CP_2 summenzionata legge - che accorda esclusivamente agli apolidi e ai titolari dello status di rifugiato il ricorso alla autocertificazione - non possa trovare applicazione a tutti i titolari di protezione sussidiaria, dovendosi valutare caso per caso ed individualizzando i rischi cui sarebbe esposto lo straniero titolare della protezione sussidiaria qualora si rivolgesse
Pag. 2 di 9 alle autorità consolari del proprio stato di origine al fine di ottenere le certificazioni richieste, necessarie al riconoscimento della cittadinanza.
3. Segnatamente, il Tribunale ha sostenuto che, nel caso di specie, non sussisteva alcun rischio o grave pericolo che impedisse alla ricorrente di rivolgersi alle autorità consolari del Togo e che, per tanto, le certificazioni relative all'atto di nascita e al certificato penale del Paese di origine dovevano essere rilasciate da quest'ultimo alla beneficiaria della protezione sussidiaria. Parte_1
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con unico Parte_1 articolato motivo di appello, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
5. A sostegno della pretesa, la ha premesso di essere di nazionalità Pt_1 togolese, e di aver lasciato il proprio paese nel 2005 a causa dei gravi danni subiti per aver rifiutato l'infibulazione, di essersi recata in Italia nel 2005 e di aver ottenuto dapprima la protezione umanitaria poi convertita in sussidiaria, regolarmente rinnovata ad oggi. Ha poi aggiunto di aver presentato istanza alla Prefettura di Palermo nel 2023 per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. f) legge 91 del
1992 per decorrenza del termine decennale di residenza sul territorio della Repubblica, assumendo il proprio diritto ad autocertificare i dati di nascita e relativi a precedenti penali a norma dell'art. 16, rilevando che nonostante la normativa sia diretta all'apolide, cui è equiparato lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano, questa vada estesa anche ai titolari di protezione sussidiaria. C 6. Si è costituito , che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
7. Non si è costituta la , del quale viene dichiarata la Controparte_2 contumacia.
8. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Sostituita l'udienza del 24 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
10. Ciò premesso si osserva quanto segue.
Pag. 3 di 9 11. Con unico articolato motivo di appello, censura la sentenza Parte_1 impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 e dell'art. 16 della legge n. 91 del
1992, nella parte in cui ha ritenuto che il beneficiario della protezione sussidiaria non possa essere equiparato all'apolide ed al rifugiato ai fini del ricorso all' autocertificazione, concessa a questi ultimi in sostituzione della produzione del certificato di nascita e di quello relativo ai carichi pendenti, richiesti per il rilascio della cittadinanza.
12. Avrebbe, pertanto, errato il Giudice, nel ritenere che la ricorrente non abbia in alcun modo circostanziato il rischio a cui la stessa si sarebbe esposta qualora avesse contattato la propria ambasciata, dal momento che la , che non vanta più alcun Pt_1 rapporto con il paese d'origine da molti anni, risulta in possesso del titolo di viaggio per stranieri, rilasciato dalla Questura di Palermo nel 2020, che ha ritenuto fondate le ragioni che non consentono al soggetto di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del proprio paese così come disciplinato dall'art. 24, c. 2 del d.lgs. n. 251/2017, atteso, oltretutto, che in Italia non è presente attualmente sul territorio alcuna ambasciata della
Repubblica di Togo.
13. L'appellante evidenzia che attraverso una più corretta interpretazione dell'art. 16, sia possibile equiparare i titolari dello status di rifugiato ai titolari della protezione sussidiaria proprio in virtù degli atti persecutori (nel caso dei rifugiati) e dei gravi danni
(nel caso dei titolari della protezione sussidiaria) che potrebbero derivare in caso di rimpatrio o di contatti con le autorità consolare.
14. L'appello è fondato.
15. Così riassunti i termini del contendere occorre preliminarmente esaminare la normativa sottesa alla concessione della cittadinanza italiana, per naturalizzazione.
16. Invero, giova ricordare che in base all'art. 9, comma 1, lett. f), la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, mediante domanda alla
Prefettura competente, dietro allegazione del certificato di nascita, del certificato penale, certificato di riconoscimento dello status di rifugiato/ certificazione di apolidia, titolo di soggiorno, documento di identità (carta d'identità, documento di viaggio, titolo di viaggio per apolidi), titolo attestante la conoscenza della lingua italiana e dichiarazione
Pag. 4 di 9 dei redditi degli ultimi tre anni, proprie e/o dei familiari conviventi se concorrono al reddito.
17. In base all'art. 16, comma 1, della legge n. 91 del 1992 l'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
18. Il comma 2 dello stesso articolo prevede, invece, che lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
19. Peraltro, qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre un atto notorio formato in
Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità
e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine, copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.
20. Infine, l'art. 24 del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 n. 251, disciplina il titolo di viaggio per apolidi che è equipollente al passaporto, e stabilisce che, mentre per i titolari dello status di rifugiati tale titolo di viaggio venga rilasciato automaticamente dalla Questura competente, per i titolari della protezione sussidiaria tale rilascio sia subordinato alla valutazione della sussistenza di fondate ragioni che non consentono al soggetto di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.
21. Orbene, limitandoci ad una interpretazione letteralmente orientata dei superiori articoli, soltanto il rifugiato sarebbe equiparato all'apolide e non anche il titolare della protezione sussidiaria.
22. Tuttavia, muovendo dall'assunto, secondo cui l'art. 7 D.lgs. 251/2007, stabilisce che il requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è basato sulla sussistenza di un fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese
d'origine (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica), e che con riguardo, invece, alla protezione sussidiaria, l'art. 14 D.lgs. 251/2007 prevede quale requisito essenziale la sussistenza di un grave danno per il titolare in caso di rimpatrio nel Paese d'origine (la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento
Pag. 5 di 9 inumano o degradante;
la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale), occorre, allora, osservare che, benché vi sia una differenza tra i due istituti, la possibilità di sostituire la certificazione proveniente dal paese di origine con un atto notorio, possa essere estesa a coloro ai quali è stata riconosciuta la protezione sussidiaria, in considerazione della situazione di pericolo cui il soggetto è esposto nel contatto con le autorità del paese di origine o nel farvi ritorno.
23. Sebbene dunque il Tribunale, abbia fatto un corretto uso dei principi sopra richiamati, così come letteralmente proposti dalla normativa, attraverso ad una interpretazione teleologica e sistematica dell'art 9 e 16, preordinata alla tutela di diritti civili costituzionalmente garantiti, è possibile ricomprendere, nell'alveo della disciplina della concessione ai soggetti rifugiati, del beneficio dell'autodichiarazione della certificazione, propedeutica alla richiesta di cittadinanza, anche i soggetti titolari della protezione sussidiaria, allorquando sussistano le medesime condizioni di esposizione a gravi rischi di persecuzione e danni (condanna a morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti, minacce gravi e individuali) qualora facciano ritorno nel paese di origine o contattino le autorità di quest'ultimo.
24. Quanto detto finora, trova ulteriormente riscontro nella pronuncia del Tribunale di Roma n. 21785/2019 e nell'ordinanza n. 615 del 28/04/2020 del Tribunale di Catania, nelle quali si sottolinea la necessità ad operare una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in materia di acquisto della cittadinanza.
25. Ancora, tale orientamento trova conferma, oltre che nella sentenza del T.a.r.
Veneto n. 1097/2021, nella recente pronuncia del T.a.r. di Firenze, sez. II, n.1127 del
01/12/2023, che, ha chiarito come “La protezione sussidiaria “condivide” con lo status di rifugiato la sostanziale impossibilità di rientrare nel paese di origine, con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di reperire e produrre la documentazione in originale richiesta ai fini della procedura di concessione della cittadinanza ai sensi della legge n. 91 del 1992. Deve, pertanto, essere consentita anche a colui al quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria la possibilità di sostituire la certificazione proveniente dal paese di origine con un atto notorio, che trova la sua ratio nella concreta situazione di pericolo cui il soggetto è esposto nel contatto con le autorità del paese di origine, situazione di pericolo che, salvo comprovato e motivato accertamento in senso
Pag. 6 di 9 contrario da parte della Pubblica Amministrazione, deve presumersi con riguardo allo straniero beneficiario della protezione sussidiaria”.
26. Oltretutto, alla luce di quanto dedotto, ancorché il Ministero dell'Interno, abbia emesso la Circolare n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994, con la quale stabilisce che “ possono essere esonerati dall'esibizione degli atti esteri originali (atto di nascita e certificato penale) gli stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici dal Governo Italiano.”, a tale categoria, vanno, certamente, inclusi altri soggetti oltre a coloro i quali siano stati riconosciuti rifugiati dallo Stato italiano, ed in particolare tutti coloro i quali non potranno ritornare nel proprio paese di origine né contattare le proprie autorità consolari, sulla scorta di quanto rinvenibile nella Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 che, all'art. 25 prevede “Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l'esercizio di un diritto dell'assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l'interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro proprie autorità sia da un'autorità internazionale.
2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano
o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.
3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario”.
27. Pertanto, sulla scorta delle recenti riflessioni mosse dalla Giurisprudenza di merito, questa Corte ritiene che vada accolta la domanda proposta dall'appellante, non venendo in rilievo alcun elemento ostativo al riconoscimento dello stesso diritto di autocertificazione riconosciuto al titolare dello status di rifugiato, finalizzato alla prosecuzione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza italiana mediante produzione di atti notori in luogo dei certificati di nascita e carichi pendenti rilasciati dalle autorità di origine.
28. Vieppiù, che, nel caso di specie, sussiste un'ulteriore similitudine tra le differenti posizioni poste a confronto, che consente di equiparare la posizione della a Pt_1 quella del rifugiato politico, dal momento che la donna, risulta titolare del titolo di viaggio all'estero, rilasciatole nel dicembre 2020 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
19/11/2007, avendo riconosciuto la Prefettura i gravi pregiudizi a cui sarebbe stata esposta la donna qualora avesse contattato il proprio paese o vi fosse ritornata, tenuto conto, ulteriormente, che l'ambasciata del Togo in Italia è momentaneamente chiusa e che
Pag. 7 di 9 l'appellante non vanta più alcun rapporto con il proprio paese o contatti con la famiglia d'origine.
29. Invero, l'appellante, legalmente residente in Italia dal 2005, ad oggi pienamente inserita nel tessuto sociale del territorio Italiano e titolare di un regolare contratto di lavoro domestico, è fuggita dal proprio paese, a seguito della rivolta politica e sociale avvenuta a seguito delle elezioni del 2005, ove ha perso la vita il marito, e poiché non si era sottoposta all'infibulazione, pratica, che sebbene dichiarata illegale nella Repubblica del Togo nel 1998, viene ancora effettuata in numerosissimi villaggi del paese, ed il cui rifiuto rappresenta un grande disvalore sociale che comporta umiliazione, minacce ed emarginazione sociale.
30. In conclusione, sussiste nel caso in esame un grado di rischio sufficientemente individualizzato per poter ritenere che l'odierna appellante abbia fondate ragioni per non fare rientro nel paese di origine e per non richiedere documentazione alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza.
31. In definitiva, deve affermarsi il diritto della ad essere esonerata Pt_1 dall'obbligo di rivolgersi alle autorità del proprio paese per il rilascio delle certificazioni necessarie all'ottenimento della cittadinanza ed il diritto ad ottenere l'esame nel merito della propria istanza sulla base degli atti di notorietà o autocertificazioni che tengano il luogo dei citati atti esteri originali.
32. Tanto induce all'accoglimento del gravame proposto e alla riforma della sentenza di primo grado.
33. In ragione nella novità della questione, si ravvisano valide ragioni per compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti:
- In riforma della sentenza n. 2661/2024 del Tribunale di Palermo del 9.5.24, impugnata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e della , con citazione del 7 giugno 2024, dichiara il Controparte_2 diritto di , nata nel TOGO, il 10/10/1972, titolare della Parte_1 protezione sussidiaria, ad essere esentato dall'obbligo di rivolgersi all'Ambasciata della Repubblica del Togo o di far ritorno in detto Paese per ottenere le certificazioni necessarie all'ottenimento della cittadinanza - limitatamente agli atti
Pag. 8 di 9 esteri originali di cui al DPR n. 362/94, art. 1, co. 3, lett. a) e d) - e il conseguente diritto ad allegare alla domanda gli atti di notorietà o le autocertificazioni che tengano il luogo dei citati atti esteri originali;
- compensa fra le parti le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 10 settembre 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1024/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISAGNA Parte_1 C.F._1
GIORGIO PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, PEC: Email_2 appellato
appellato contumace Controparte_2
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
Pag. 1 di 9 Conclusioni: per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, dott. Ignazio Marchese, in data 09.05.2024 nell'ambito del giudizio N.R.G. 10023/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Riconoscere al ricorrente il diritto all'autocertificazione dell'atto di nascita e della certificazione relativa ai procedimenti penali ed ai carichi pendenti, nell'ambito della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte contrariis reiectis così giudicare: rigettare l'appello e per tale effetto confermare la sentenza impugnata .
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il secondo grado del giudizio.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Il rigetto del ricorso
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 2661/2024 del 9.05.24, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda della volta al riconoscimento del diritto Parte_1 all'autocertificazione dell'atto di nascita e della certificazione relativa ai procedimenti penali ed ai carichi pendenti, nell'ambito della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana regolata dalla legge n. 91 del 1992.
2. Il Tribunale ha invero ritenuto corretta l'argomentazione posta a fondamento del rigetto da parte della , rilevando che la norma di cui all'art. 16 della CP_2 summenzionata legge - che accorda esclusivamente agli apolidi e ai titolari dello status di rifugiato il ricorso alla autocertificazione - non possa trovare applicazione a tutti i titolari di protezione sussidiaria, dovendosi valutare caso per caso ed individualizzando i rischi cui sarebbe esposto lo straniero titolare della protezione sussidiaria qualora si rivolgesse
Pag. 2 di 9 alle autorità consolari del proprio stato di origine al fine di ottenere le certificazioni richieste, necessarie al riconoscimento della cittadinanza.
3. Segnatamente, il Tribunale ha sostenuto che, nel caso di specie, non sussisteva alcun rischio o grave pericolo che impedisse alla ricorrente di rivolgersi alle autorità consolari del Togo e che, per tanto, le certificazioni relative all'atto di nascita e al certificato penale del Paese di origine dovevano essere rilasciate da quest'ultimo alla beneficiaria della protezione sussidiaria. Parte_1
4. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con unico Parte_1 articolato motivo di appello, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
5. A sostegno della pretesa, la ha premesso di essere di nazionalità Pt_1 togolese, e di aver lasciato il proprio paese nel 2005 a causa dei gravi danni subiti per aver rifiutato l'infibulazione, di essersi recata in Italia nel 2005 e di aver ottenuto dapprima la protezione umanitaria poi convertita in sussidiaria, regolarmente rinnovata ad oggi. Ha poi aggiunto di aver presentato istanza alla Prefettura di Palermo nel 2023 per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. f) legge 91 del
1992 per decorrenza del termine decennale di residenza sul territorio della Repubblica, assumendo il proprio diritto ad autocertificare i dati di nascita e relativi a precedenti penali a norma dell'art. 16, rilevando che nonostante la normativa sia diretta all'apolide, cui è equiparato lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano, questa vada estesa anche ai titolari di protezione sussidiaria. C 6. Si è costituito , che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
7. Non si è costituta la , del quale viene dichiarata la Controparte_2 contumacia.
8. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Sostituita l'udienza del 24 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
10. Ciò premesso si osserva quanto segue.
Pag. 3 di 9 11. Con unico articolato motivo di appello, censura la sentenza Parte_1 impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 e dell'art. 16 della legge n. 91 del
1992, nella parte in cui ha ritenuto che il beneficiario della protezione sussidiaria non possa essere equiparato all'apolide ed al rifugiato ai fini del ricorso all' autocertificazione, concessa a questi ultimi in sostituzione della produzione del certificato di nascita e di quello relativo ai carichi pendenti, richiesti per il rilascio della cittadinanza.
12. Avrebbe, pertanto, errato il Giudice, nel ritenere che la ricorrente non abbia in alcun modo circostanziato il rischio a cui la stessa si sarebbe esposta qualora avesse contattato la propria ambasciata, dal momento che la , che non vanta più alcun Pt_1 rapporto con il paese d'origine da molti anni, risulta in possesso del titolo di viaggio per stranieri, rilasciato dalla Questura di Palermo nel 2020, che ha ritenuto fondate le ragioni che non consentono al soggetto di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del proprio paese così come disciplinato dall'art. 24, c. 2 del d.lgs. n. 251/2017, atteso, oltretutto, che in Italia non è presente attualmente sul territorio alcuna ambasciata della
Repubblica di Togo.
13. L'appellante evidenzia che attraverso una più corretta interpretazione dell'art. 16, sia possibile equiparare i titolari dello status di rifugiato ai titolari della protezione sussidiaria proprio in virtù degli atti persecutori (nel caso dei rifugiati) e dei gravi danni
(nel caso dei titolari della protezione sussidiaria) che potrebbero derivare in caso di rimpatrio o di contatti con le autorità consolare.
14. L'appello è fondato.
15. Così riassunti i termini del contendere occorre preliminarmente esaminare la normativa sottesa alla concessione della cittadinanza italiana, per naturalizzazione.
16. Invero, giova ricordare che in base all'art. 9, comma 1, lett. f), la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, mediante domanda alla
Prefettura competente, dietro allegazione del certificato di nascita, del certificato penale, certificato di riconoscimento dello status di rifugiato/ certificazione di apolidia, titolo di soggiorno, documento di identità (carta d'identità, documento di viaggio, titolo di viaggio per apolidi), titolo attestante la conoscenza della lingua italiana e dichiarazione
Pag. 4 di 9 dei redditi degli ultimi tre anni, proprie e/o dei familiari conviventi se concorrono al reddito.
17. In base all'art. 16, comma 1, della legge n. 91 del 1992 l'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
18. Il comma 2 dello stesso articolo prevede, invece, che lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
19. Peraltro, qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in alternativa ai certificati di nascita e penale dovrà produrre un atto notorio formato in
Tribunale sostitutivo del certificato di nascita in cui si dichiarino le proprie generalità
e sostitutivo del certificato penale in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine, copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato.
20. Infine, l'art. 24 del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 n. 251, disciplina il titolo di viaggio per apolidi che è equipollente al passaporto, e stabilisce che, mentre per i titolari dello status di rifugiati tale titolo di viaggio venga rilasciato automaticamente dalla Questura competente, per i titolari della protezione sussidiaria tale rilascio sia subordinato alla valutazione della sussistenza di fondate ragioni che non consentono al soggetto di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza.
21. Orbene, limitandoci ad una interpretazione letteralmente orientata dei superiori articoli, soltanto il rifugiato sarebbe equiparato all'apolide e non anche il titolare della protezione sussidiaria.
22. Tuttavia, muovendo dall'assunto, secondo cui l'art. 7 D.lgs. 251/2007, stabilisce che il requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è basato sulla sussistenza di un fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese
d'origine (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica), e che con riguardo, invece, alla protezione sussidiaria, l'art. 14 D.lgs. 251/2007 prevede quale requisito essenziale la sussistenza di un grave danno per il titolare in caso di rimpatrio nel Paese d'origine (la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento
Pag. 5 di 9 inumano o degradante;
la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale), occorre, allora, osservare che, benché vi sia una differenza tra i due istituti, la possibilità di sostituire la certificazione proveniente dal paese di origine con un atto notorio, possa essere estesa a coloro ai quali è stata riconosciuta la protezione sussidiaria, in considerazione della situazione di pericolo cui il soggetto è esposto nel contatto con le autorità del paese di origine o nel farvi ritorno.
23. Sebbene dunque il Tribunale, abbia fatto un corretto uso dei principi sopra richiamati, così come letteralmente proposti dalla normativa, attraverso ad una interpretazione teleologica e sistematica dell'art 9 e 16, preordinata alla tutela di diritti civili costituzionalmente garantiti, è possibile ricomprendere, nell'alveo della disciplina della concessione ai soggetti rifugiati, del beneficio dell'autodichiarazione della certificazione, propedeutica alla richiesta di cittadinanza, anche i soggetti titolari della protezione sussidiaria, allorquando sussistano le medesime condizioni di esposizione a gravi rischi di persecuzione e danni (condanna a morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti, minacce gravi e individuali) qualora facciano ritorno nel paese di origine o contattino le autorità di quest'ultimo.
24. Quanto detto finora, trova ulteriormente riscontro nella pronuncia del Tribunale di Roma n. 21785/2019 e nell'ordinanza n. 615 del 28/04/2020 del Tribunale di Catania, nelle quali si sottolinea la necessità ad operare una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in materia di acquisto della cittadinanza.
25. Ancora, tale orientamento trova conferma, oltre che nella sentenza del T.a.r.
Veneto n. 1097/2021, nella recente pronuncia del T.a.r. di Firenze, sez. II, n.1127 del
01/12/2023, che, ha chiarito come “La protezione sussidiaria “condivide” con lo status di rifugiato la sostanziale impossibilità di rientrare nel paese di origine, con ciò che ne consegue in termini di impossibilità di reperire e produrre la documentazione in originale richiesta ai fini della procedura di concessione della cittadinanza ai sensi della legge n. 91 del 1992. Deve, pertanto, essere consentita anche a colui al quale è stata riconosciuta la protezione sussidiaria la possibilità di sostituire la certificazione proveniente dal paese di origine con un atto notorio, che trova la sua ratio nella concreta situazione di pericolo cui il soggetto è esposto nel contatto con le autorità del paese di origine, situazione di pericolo che, salvo comprovato e motivato accertamento in senso
Pag. 6 di 9 contrario da parte della Pubblica Amministrazione, deve presumersi con riguardo allo straniero beneficiario della protezione sussidiaria”.
26. Oltretutto, alla luce di quanto dedotto, ancorché il Ministero dell'Interno, abbia emesso la Circolare n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994, con la quale stabilisce che “ possono essere esonerati dall'esibizione degli atti esteri originali (atto di nascita e certificato penale) gli stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici dal Governo Italiano.”, a tale categoria, vanno, certamente, inclusi altri soggetti oltre a coloro i quali siano stati riconosciuti rifugiati dallo Stato italiano, ed in particolare tutti coloro i quali non potranno ritornare nel proprio paese di origine né contattare le proprie autorità consolari, sulla scorta di quanto rinvenibile nella Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951 che, all'art. 25 prevede “Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l'esercizio di un diritto dell'assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati Contraenti sul cui territorio l'interessato risiede vigileranno che siffatta assistenza gli sia concessa sia dalle loro proprie autorità sia da un'autorità internazionale.
2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano
o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite.
3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario”.
27. Pertanto, sulla scorta delle recenti riflessioni mosse dalla Giurisprudenza di merito, questa Corte ritiene che vada accolta la domanda proposta dall'appellante, non venendo in rilievo alcun elemento ostativo al riconoscimento dello stesso diritto di autocertificazione riconosciuto al titolare dello status di rifugiato, finalizzato alla prosecuzione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza italiana mediante produzione di atti notori in luogo dei certificati di nascita e carichi pendenti rilasciati dalle autorità di origine.
28. Vieppiù, che, nel caso di specie, sussiste un'ulteriore similitudine tra le differenti posizioni poste a confronto, che consente di equiparare la posizione della a Pt_1 quella del rifugiato politico, dal momento che la donna, risulta titolare del titolo di viaggio all'estero, rilasciatole nel dicembre 2020 ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
19/11/2007, avendo riconosciuto la Prefettura i gravi pregiudizi a cui sarebbe stata esposta la donna qualora avesse contattato il proprio paese o vi fosse ritornata, tenuto conto, ulteriormente, che l'ambasciata del Togo in Italia è momentaneamente chiusa e che
Pag. 7 di 9 l'appellante non vanta più alcun rapporto con il proprio paese o contatti con la famiglia d'origine.
29. Invero, l'appellante, legalmente residente in Italia dal 2005, ad oggi pienamente inserita nel tessuto sociale del territorio Italiano e titolare di un regolare contratto di lavoro domestico, è fuggita dal proprio paese, a seguito della rivolta politica e sociale avvenuta a seguito delle elezioni del 2005, ove ha perso la vita il marito, e poiché non si era sottoposta all'infibulazione, pratica, che sebbene dichiarata illegale nella Repubblica del Togo nel 1998, viene ancora effettuata in numerosissimi villaggi del paese, ed il cui rifiuto rappresenta un grande disvalore sociale che comporta umiliazione, minacce ed emarginazione sociale.
30. In conclusione, sussiste nel caso in esame un grado di rischio sufficientemente individualizzato per poter ritenere che l'odierna appellante abbia fondate ragioni per non fare rientro nel paese di origine e per non richiedere documentazione alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza.
31. In definitiva, deve affermarsi il diritto della ad essere esonerata Pt_1 dall'obbligo di rivolgersi alle autorità del proprio paese per il rilascio delle certificazioni necessarie all'ottenimento della cittadinanza ed il diritto ad ottenere l'esame nel merito della propria istanza sulla base degli atti di notorietà o autocertificazioni che tengano il luogo dei citati atti esteri originali.
32. Tanto induce all'accoglimento del gravame proposto e alla riforma della sentenza di primo grado.
33. In ragione nella novità della questione, si ravvisano valide ragioni per compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti:
- In riforma della sentenza n. 2661/2024 del Tribunale di Palermo del 9.5.24, impugnata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e della , con citazione del 7 giugno 2024, dichiara il Controparte_2 diritto di , nata nel TOGO, il 10/10/1972, titolare della Parte_1 protezione sussidiaria, ad essere esentato dall'obbligo di rivolgersi all'Ambasciata della Repubblica del Togo o di far ritorno in detto Paese per ottenere le certificazioni necessarie all'ottenimento della cittadinanza - limitatamente agli atti
Pag. 8 di 9 esteri originali di cui al DPR n. 362/94, art. 1, co. 3, lett. a) e d) - e il conseguente diritto ad allegare alla domanda gli atti di notorietà o le autocertificazioni che tengano il luogo dei citati atti esteri originali;
- compensa fra le parti le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 10 settembre 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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