TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1172 /2024
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANNA MIRABILE che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. KATHIA MARIA CARENKO che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 conveniva in Parte_1
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto
sezione civile giudizio ed esponeva: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente il 12.02.1994 – atto trascritto nei registri dello stato civile di Lipari al n. 2, parte II, serie A, ufficio 7;
- che dalla predetta unione era nata la figlia maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente;
- che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il ricorrente aveva lasciato l'abitazione coniugale (concessa in comodato d'uso gratuito dai di lui genitori) per trasferirsi in altra abitazione;
- che la moglie non aveva mai svolto attività lavorativa;
- di avere corrisposto alla resistente, a far data dall'avvenuta separazione di fatto, la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno di mantenimento della stessa oltre ad avere provveduto a pagare le utenze della casa coniugale in cui era rimasta a vivere la e fornito, al bisogno, le ricariche telefoniche;
CP_1
- che la propria situazione economica era mutata negativamente per problemi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa e che, pertanto, era stato aiutato dai genitori per far fronte alle proprie esigenze ed a quelle della odierna resistente.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati;
stabilire a carico del sig. un assegno mensile di € 300,00 Parte_1
per il mantenimento del coniuge da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
disporre che la figlia ormai Persona_2
maggiorenne ed economicamente indipendente, durante il periodo di permanenza a Lipari
(ME), trascorra, liberamente, del tempo con la madre e con il padre e decida di risiedere
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile presso l'abitazione dei genitori secondo la propria volontà sempre nel rispetto e compatibilmente con le esigenze di tutte le parti;
la sig.ra potrà continuare ad CP_1
abitare la casa coniugale, sita in Lipari (ME), Vico Grappa n°11, di proprietà del padre del sig. , sig. disporre che il rustico in comproprietà dei Parte_1 Testimone_1
coniugi sito in Lipari – fraz. Varesana, ed identificato nel Catasto dei fabbricati al foglio
1/9, Part. 558 resti in comproprietà ad entrambi i coniugi e che le spese inerenti lo stesso vengano ripartite al 50% tra gli stessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa oltre oneri di Legge”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale, CP_1
dopo avere ricostruito la propria vicenda familiare, addebitava la responsabilità della fine del rapporto matrimoniale ai ripetuti tradimenti del marito oltre che alla decisione assunta dal ricorrente, a far data dal 2009, di gestire in assoluta autonomia le risorse economiche del nucleo familiare fino al punto di privarla dei beni di prima necessità.
Rappresentava, inoltre, che la figlia era stata costretta ad abbandonare gli studi presso l'Università di Lingue e Comunicazione della IULM di Milano a causa degli elevati costi che non era riuscita a sostenere per mancanza di supporto economico del padre e che, una volta rientrata presso la casa familiare, aveva reperito un lavoro stagionale come receptionist presso una struttura alberghiera di Salina.
Evidenziava che in accordo con il marito e per tutta la vita matrimoniale si era dedicata esclusivamente alla gestione familiare, alla crescita e all'educazione della figlia e che, a seguito dell'allontanamento dall'abitazione familiare,
l' aveva iniziato a versarle la cifra mensile di € 600,00 ripartita in € Pt_1
150,00 settimanali oltre ad occuparsi del pagamento delle utenze domestiche.
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Ciò posto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario in data 12/02/1994, trascritto nei registri della Stato civile del
Comune di Lipari con atto ANNO 1994, n. 2, Parte II, Serie A, Uff. 7; addebitare la fine del matrimonio esclusivamente a per tutte le causali di cui in Parte_1
narrativa con la condanna al risarcimento dei danni patiti sia patrimoniali che non nella misura determinata in via equitativa di euro 10.000,00 o nella maggior o minor somma che il Sig. G.I. ritenga congrua;
disporre l'assegnazione della casa coniugale di Vico
Grappa n.
9 - Lipari, con tutti gli arredi ivi presenti, alla sig.ra che la CP_1
continuerà ad abitare con la figlia al fine di preservare l'habitat domestico di Persona_1
quest'ultima; porre a carico del sig. l'onere di versare alla coniuge Parte_1 [...]
un assegno di mantenimento pari ad € 1.200,00 mensili, da versare entro il 5 di CP_1
ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat, a decorrere dalla domanda”
Con memorie depositate il 13 gennaio 2025 il ricorrente, nel contestare le affermazioni della in ordine alle responsabilità per la fine del rapporto CP_1
di coniugio e sul tenore di vita coniugale, rappresentava di aver ricevuto dal padre, in data 30.10.2024 (quindi dopo aver presentato il ricorso e aver previsto l'assegnazione della casa familiare alla moglie), la richiesta di riconsegna dell'abitazione di propria proprietà. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento pari ad €
1.200,00 mensili oltre ad € 10.000,00 quale risarcimento per i danni morali subiti e chiedeva, altresì, di ordinare alla il rilascio dell'abitazione CP_1
familiare oltre alla restituzione della fede nuziale e dell'anello di famiglia.
Con memorie depositate in data 24 gennaio 2025 ribadiva le CP_1
richieste introdotte con la costituzione in giudizio e, vista la richiesta di
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile rilascio dell'immobile familiare, in subordine, chiedeva che qualora non le fosse stata assegnata la casa familiare, la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento di € 2.000,00 a decorrere dal rilascio della casa coniugale.
All'udienza tenuta in data 04/02/2025, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale,
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dal ricorrente che dalla resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla resistente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Nel caso in esame la resistente ha rappresentato che la crisi coniugale era ascrivibile alla condotta dell' responsabile di avere violato il dovere di Pt_1
fedeltà unitamente ai doveri di assistenza morale e materiale.
La domanda di addebito è infondata.
Ed invero, così come emerso anche dalla rappresentazione dei fatti compiuta in sede di audizione delle parti all'udienza del 4 febbraio 2025, deve ritenersi che la crisi coniugale fosse pregressa rispetto al verificarsi dei fatti lamentati dalla ricorrente.
Ciò è reso palese dalla circostanza che la abbia riferito che “il nostro è CP_1
stato un matrimonio d'amore fino a quando lui ha compiuto 40 anni, da lì lui ha iniziato le sue scappatelle ma io non avevo le prove di queste scappatelle”.
Posto che il ricorrente ha compiuto 40 anni nel 2007, è evidente che la crisi coniugale abbia origini molto risalenti nel tempo atteso che la ricorrente, pur consapevole dei reiterati tradimenti, ha accettato gli stessi e consapevolmente proseguito nella convivenza coniugale.
Ed infatti, anche a voler ritenere che le relazioni extraconiugali siano effettivamente esistite, la risalenza nel tempo e la successiva convivenza protrattasi nel tempo inducono ad escludere che il tradimento possa essere stata la causa della separazione della coppia.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Parimenti è a dirsi rispetto alla dedotta violazione dell'obbligo di assistenza, con riferimento al quale la ha ammesso che la gestione economica del CP_1
nucleo familiare è stata assunta dal ricorrente già a far data dal 2008-2009 allorquando “non ha più portato i soldi a casa perché sua madre gli disse così, ha voluto gestire lui questi soldi e non so cosa ne facesse. Per fare la spesa dovevo aspettare che venisse lui con me al supermercato perché non mi lasciava nemmeno 5 euro”.
Dalle dichiarazioni rese dalla resistente emerge, dunque, che la riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dalla CP_1
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente l'art. 155 quater c.c. (oggi l'art. 337 sexies c.c.) considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n.
14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558).
Ciò premesso, nessuna statuizione può essere presa in ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, posto che il provvedimento di assegnazione
è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (Cass. 7 febbraio
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile 2018 n. 3015).
Nel caso in esame non vi è, quindi, alcuna ratio protettiva da tutelare, in quanto la figlia della coppia, che compirà a breve 27 anni, ha Persona_1
ormai raggiunto l'indipendenza economica posto che, così come confermato pacificamente dalle parti, è entrata nel mondo del lavoro da diverso tempo, svolgendo l'attività stagionale di receptionist in un albergo dell'Isola di Salina.
Ne discende che la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla resistente è infondata.
La ricorrente ha chiesto, infine, che venisse disposto a carico dell' un Pt_1
assegno di mantenimento in misura pari a € 1.200,00 mensili o, in subordine,
€ 2.000,00 in assenza dell'assegnazione della casa familiare.
Al riguardo, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass.
26.06.1996 n. 5916).
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio,
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile sicché occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale (Cass. 29.03.2000 n. 3792), quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia. Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti. Occorre tenere conto anche delle proprietà immobiliari e dell'eventuale prezzo di alienazione delle medesime (Cass. Sez. I, 29.10.1999
n. 12182; Cass. Sez. I, 27.01.2004 n. 1398).
Vi è, poi, un terzo presupposto per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente: l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n. 4720;
Cass. 27.03.1995 n. 2223).
Va, infine, osservato che l'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento (Cass.
5.08.1997 n. 7199) e la prova della capacità economica dell'altro coniuge (Cass. 13.01.1987 n. 170) spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno (Cass. civ.
6.08.1997 n. 7269; Cass. civ.
24.05.2001 n. 7068; Cass. civ. 12.02.2003 n. 2076).
Si deve, comunque, prendere atto che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze, tenuto conto che anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione (Cass. civ. sez. I 17.06.2009 n. 14081; Cass. civ. sez. I 28.04.2006 n. 9878).
Nel caso di specie è il medesimo ricorrente a riconoscere, nelle conclusioni contenute del ricorso introduttivo, il diritto della resistente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento essendovi contestazione solo sul quantum.
Del resto, anche in sede di audizione delle parti, l ha testualmente Pt_1
ammesso “Mia moglie non ha mai lavorato, ha cresciuto mia figlia e ha badato alla famiglia e su questo, fino quando la bambina era piccola, eravamo d'accordo sul fatto che non lavorasse, ora può andare a lavorare”, così confermando che la resistente ha sacrificato le proprie aspirazioni professionali per la gestione del nucleo familiare.
A fronte di tale dato e del fatto che la resistente è priva di qualsivoglia reddito e che, a seguito della presente pronuncia, non vanta alcun diritto in ordine all'assegnazione della casa familiare, il Collegio reputa equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla entro il 5 di ogni mese, un Pt_2
assegno per il mantenimento della stessa di € 900,00 mensili, oltre
- 11 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
L'importo come sopra determinato tiene conto del fatto che, a far dalla separazione di fatto, il ricorrente ha versato spontaneamente – così come riconosciuto dallo stesso in sede di audizione – alla resistente la somma di €
600,00 al mese per il mantenimento della stessa, oltre ad avere contribuito al pagamento delle utenze della casa familiare.
Tale dato dimostra che la capacità reddituale del ricorrente è diversa da quella dichiarata.
Va, tuttavia, soggiunto che secondo la prospettazione dell lo stesso Pt_1
sarebbe – ancor oggi – supportato economicamente dai propri genitori ma sul punto il ricorrente non ha articolato alcuna prova ammissibile.
A tal fine, si osserva che l' ha chiesto - unitamente al deposito della Pt_1
memoria del 17 gennaio 2025 - che venisse escusso il proprio padre, Tes_1
sulla seguente circostanza: “vero o no che durante gli anni di matrimonio e
[...]
ancora oggi lei e sua moglie, , supportate economicamente il sig. Parte_3 [...]
”. CP_2
È evidente che il testimone è titolare di un interesse diretto sul punto, dal momento che il positivo accertamento della circostanza dedotta dal capitolato di prova lo renderebbe titolare di una ragione di credito per le somme erogate in favore del figlio.
Non sussistendo, dunque, alcuna dimostrazione dell'entità e delle modalità con le quali i genitori del ricorrente avrebbero contribuito al sostentamento del nucleo familiare dopo l'avvenuta separazione di fatto tra le parti, deve ritenersi che il reddito dichiarato dal ricorrente – il quale svolge l'attività di idraulico libero professionista – non rispecchi il dato reale.
- 12 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile La domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente va dichiarata infondata posto che parte resistente non si è offerta di fornire alcuna prova in ordine al nesso eziologico asseritamente esistente tra le condotte eventualmente tenute dal ricorrente ed i danni patrimoniali e non – invero non specificati – cagionati alla moglie.
Né la mera documentazione medica allegata in atti dalla appare, CP_1
idonea a sopperire alla suddetta lacuna probatoria.
Ogni ulteriore e residua domanda deve, invece, essere dichiarata inammissibile perché incompatibile con il rito in esame.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della soccombenza reciproca delle parti, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla resistente;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento, dell'importo di € 900,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT; rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla resistente;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- 13 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lipari di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 12 febbraio 1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 2, parte II,
Serie A, Ufficio 7, Anno 1994.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
19.02.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 14 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1172 /2024
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANNA MIRABILE che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. KATHIA MARIA CARENKO che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 conveniva in Parte_1
Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto
sezione civile giudizio ed esponeva: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente il 12.02.1994 – atto trascritto nei registri dello stato civile di Lipari al n. 2, parte II, serie A, ufficio 7;
- che dalla predetta unione era nata la figlia maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente;
- che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il ricorrente aveva lasciato l'abitazione coniugale (concessa in comodato d'uso gratuito dai di lui genitori) per trasferirsi in altra abitazione;
- che la moglie non aveva mai svolto attività lavorativa;
- di avere corrisposto alla resistente, a far data dall'avvenuta separazione di fatto, la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno di mantenimento della stessa oltre ad avere provveduto a pagare le utenze della casa coniugale in cui era rimasta a vivere la e fornito, al bisogno, le ricariche telefoniche;
CP_1
- che la propria situazione economica era mutata negativamente per problemi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa e che, pertanto, era stato aiutato dai genitori per far fronte alle proprie esigenze ed a quelle della odierna resistente.
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati;
stabilire a carico del sig. un assegno mensile di € 300,00 Parte_1
per il mantenimento del coniuge da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
disporre che la figlia ormai Persona_2
maggiorenne ed economicamente indipendente, durante il periodo di permanenza a Lipari
(ME), trascorra, liberamente, del tempo con la madre e con il padre e decida di risiedere
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile presso l'abitazione dei genitori secondo la propria volontà sempre nel rispetto e compatibilmente con le esigenze di tutte le parti;
la sig.ra potrà continuare ad CP_1
abitare la casa coniugale, sita in Lipari (ME), Vico Grappa n°11, di proprietà del padre del sig. , sig. disporre che il rustico in comproprietà dei Parte_1 Testimone_1
coniugi sito in Lipari – fraz. Varesana, ed identificato nel Catasto dei fabbricati al foglio
1/9, Part. 558 resti in comproprietà ad entrambi i coniugi e che le spese inerenti lo stesso vengano ripartite al 50% tra gli stessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa oltre oneri di Legge”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la quale, CP_1
dopo avere ricostruito la propria vicenda familiare, addebitava la responsabilità della fine del rapporto matrimoniale ai ripetuti tradimenti del marito oltre che alla decisione assunta dal ricorrente, a far data dal 2009, di gestire in assoluta autonomia le risorse economiche del nucleo familiare fino al punto di privarla dei beni di prima necessità.
Rappresentava, inoltre, che la figlia era stata costretta ad abbandonare gli studi presso l'Università di Lingue e Comunicazione della IULM di Milano a causa degli elevati costi che non era riuscita a sostenere per mancanza di supporto economico del padre e che, una volta rientrata presso la casa familiare, aveva reperito un lavoro stagionale come receptionist presso una struttura alberghiera di Salina.
Evidenziava che in accordo con il marito e per tutta la vita matrimoniale si era dedicata esclusivamente alla gestione familiare, alla crescita e all'educazione della figlia e che, a seguito dell'allontanamento dall'abitazione familiare,
l' aveva iniziato a versarle la cifra mensile di € 600,00 ripartita in € Pt_1
150,00 settimanali oltre ad occuparsi del pagamento delle utenze domestiche.
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Ciò posto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto CP_1 Parte_1
matrimonio concordatario in data 12/02/1994, trascritto nei registri della Stato civile del
Comune di Lipari con atto ANNO 1994, n. 2, Parte II, Serie A, Uff. 7; addebitare la fine del matrimonio esclusivamente a per tutte le causali di cui in Parte_1
narrativa con la condanna al risarcimento dei danni patiti sia patrimoniali che non nella misura determinata in via equitativa di euro 10.000,00 o nella maggior o minor somma che il Sig. G.I. ritenga congrua;
disporre l'assegnazione della casa coniugale di Vico
Grappa n.
9 - Lipari, con tutti gli arredi ivi presenti, alla sig.ra che la CP_1
continuerà ad abitare con la figlia al fine di preservare l'habitat domestico di Persona_1
quest'ultima; porre a carico del sig. l'onere di versare alla coniuge Parte_1 [...]
un assegno di mantenimento pari ad € 1.200,00 mensili, da versare entro il 5 di CP_1
ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici Istat, a decorrere dalla domanda”
Con memorie depositate il 13 gennaio 2025 il ricorrente, nel contestare le affermazioni della in ordine alle responsabilità per la fine del rapporto CP_1
di coniugio e sul tenore di vita coniugale, rappresentava di aver ricevuto dal padre, in data 30.10.2024 (quindi dopo aver presentato il ricorso e aver previsto l'assegnazione della casa familiare alla moglie), la richiesta di riconsegna dell'abitazione di propria proprietà. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento pari ad €
1.200,00 mensili oltre ad € 10.000,00 quale risarcimento per i danni morali subiti e chiedeva, altresì, di ordinare alla il rilascio dell'abitazione CP_1
familiare oltre alla restituzione della fede nuziale e dell'anello di famiglia.
Con memorie depositate in data 24 gennaio 2025 ribadiva le CP_1
richieste introdotte con la costituzione in giudizio e, vista la richiesta di
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile rilascio dell'immobile familiare, in subordine, chiedeva che qualora non le fosse stata assegnata la casa familiare, la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento di € 2.000,00 a decorrere dal rilascio della casa coniugale.
All'udienza tenuta in data 04/02/2025, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non
è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale,
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dal ricorrente che dalla resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla resistente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Nel caso in esame la resistente ha rappresentato che la crisi coniugale era ascrivibile alla condotta dell' responsabile di avere violato il dovere di Pt_1
fedeltà unitamente ai doveri di assistenza morale e materiale.
La domanda di addebito è infondata.
Ed invero, così come emerso anche dalla rappresentazione dei fatti compiuta in sede di audizione delle parti all'udienza del 4 febbraio 2025, deve ritenersi che la crisi coniugale fosse pregressa rispetto al verificarsi dei fatti lamentati dalla ricorrente.
Ciò è reso palese dalla circostanza che la abbia riferito che “il nostro è CP_1
stato un matrimonio d'amore fino a quando lui ha compiuto 40 anni, da lì lui ha iniziato le sue scappatelle ma io non avevo le prove di queste scappatelle”.
Posto che il ricorrente ha compiuto 40 anni nel 2007, è evidente che la crisi coniugale abbia origini molto risalenti nel tempo atteso che la ricorrente, pur consapevole dei reiterati tradimenti, ha accettato gli stessi e consapevolmente proseguito nella convivenza coniugale.
Ed infatti, anche a voler ritenere che le relazioni extraconiugali siano effettivamente esistite, la risalenza nel tempo e la successiva convivenza protrattasi nel tempo inducono ad escludere che il tradimento possa essere stata la causa della separazione della coppia.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Parimenti è a dirsi rispetto alla dedotta violazione dell'obbligo di assistenza, con riferimento al quale la ha ammesso che la gestione economica del CP_1
nucleo familiare è stata assunta dal ricorrente già a far data dal 2008-2009 allorquando “non ha più portato i soldi a casa perché sua madre gli disse così, ha voluto gestire lui questi soldi e non so cosa ne facesse. Per fare la spesa dovevo aspettare che venisse lui con me al supermercato perché non mi lasciava nemmeno 5 euro”.
Dalle dichiarazioni rese dalla resistente emerge, dunque, che la riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dalla CP_1
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente l'art. 155 quater c.c. (oggi l'art. 337 sexies c.c.) considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n.
14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558).
Ciò premesso, nessuna statuizione può essere presa in ordine alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, posto che il provvedimento di assegnazione
è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (Cass. 7 febbraio
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile 2018 n. 3015).
Nel caso in esame non vi è, quindi, alcuna ratio protettiva da tutelare, in quanto la figlia della coppia, che compirà a breve 27 anni, ha Persona_1
ormai raggiunto l'indipendenza economica posto che, così come confermato pacificamente dalle parti, è entrata nel mondo del lavoro da diverso tempo, svolgendo l'attività stagionale di receptionist in un albergo dell'Isola di Salina.
Ne discende che la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla resistente è infondata.
La ricorrente ha chiesto, infine, che venisse disposto a carico dell' un Pt_1
assegno di mantenimento in misura pari a € 1.200,00 mensili o, in subordine,
€ 2.000,00 in assenza dell'assegnazione della casa familiare.
Al riguardo, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass.
26.06.1996 n. 5916).
La valutazione dell'inadeguatezza dei redditi va effettuata sulla base delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio,
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile sicché occorre avere riguardo essenzialmente al tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza matrimoniale (Cass. 29.03.2000 n. 3792), quale indice sintomatico delle potenzialità economiche della famiglia. Occorre, inoltre, tenere conto, secondo l'insegnamento della costante giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, tra le altre, Cass. civ. sez. I, 20.02.1986, n. 1032), tanto dei redditi da lavoro, quali risultano dalle dichiarazioni delle parti, quanto di ogni altra utilità economicamente valutabile, considerando tutte le circostanze che ricorrono in concreto e che incidono sulla posizione economica delle parti. Occorre tenere conto anche delle proprietà immobiliari e dell'eventuale prezzo di alienazione delle medesime (Cass. Sez. I, 29.10.1999
n. 12182; Cass. Sez. I, 27.01.2004 n. 1398).
Vi è, poi, un terzo presupposto per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente: l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n. 4720;
Cass. 27.03.1995 n. 2223).
Va, infine, osservato che l'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento (Cass.
5.08.1997 n. 7199) e la prova della capacità economica dell'altro coniuge (Cass. 13.01.1987 n. 170) spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno (Cass. civ.
6.08.1997 n. 7269; Cass. civ.
24.05.2001 n. 7068; Cass. civ. 12.02.2003 n. 2076).
Si deve, comunque, prendere atto che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena
- 10 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze, tenuto conto che anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione (Cass. civ. sez. I 17.06.2009 n. 14081; Cass. civ. sez. I 28.04.2006 n. 9878).
Nel caso di specie è il medesimo ricorrente a riconoscere, nelle conclusioni contenute del ricorso introduttivo, il diritto della resistente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento essendovi contestazione solo sul quantum.
Del resto, anche in sede di audizione delle parti, l ha testualmente Pt_1
ammesso “Mia moglie non ha mai lavorato, ha cresciuto mia figlia e ha badato alla famiglia e su questo, fino quando la bambina era piccola, eravamo d'accordo sul fatto che non lavorasse, ora può andare a lavorare”, così confermando che la resistente ha sacrificato le proprie aspirazioni professionali per la gestione del nucleo familiare.
A fronte di tale dato e del fatto che la resistente è priva di qualsivoglia reddito e che, a seguito della presente pronuncia, non vanta alcun diritto in ordine all'assegnazione della casa familiare, il Collegio reputa equo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla entro il 5 di ogni mese, un Pt_2
assegno per il mantenimento della stessa di € 900,00 mensili, oltre
- 11 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
L'importo come sopra determinato tiene conto del fatto che, a far dalla separazione di fatto, il ricorrente ha versato spontaneamente – così come riconosciuto dallo stesso in sede di audizione – alla resistente la somma di €
600,00 al mese per il mantenimento della stessa, oltre ad avere contribuito al pagamento delle utenze della casa familiare.
Tale dato dimostra che la capacità reddituale del ricorrente è diversa da quella dichiarata.
Va, tuttavia, soggiunto che secondo la prospettazione dell lo stesso Pt_1
sarebbe – ancor oggi – supportato economicamente dai propri genitori ma sul punto il ricorrente non ha articolato alcuna prova ammissibile.
A tal fine, si osserva che l' ha chiesto - unitamente al deposito della Pt_1
memoria del 17 gennaio 2025 - che venisse escusso il proprio padre, Tes_1
sulla seguente circostanza: “vero o no che durante gli anni di matrimonio e
[...]
ancora oggi lei e sua moglie, , supportate economicamente il sig. Parte_3 [...]
”. CP_2
È evidente che il testimone è titolare di un interesse diretto sul punto, dal momento che il positivo accertamento della circostanza dedotta dal capitolato di prova lo renderebbe titolare di una ragione di credito per le somme erogate in favore del figlio.
Non sussistendo, dunque, alcuna dimostrazione dell'entità e delle modalità con le quali i genitori del ricorrente avrebbero contribuito al sostentamento del nucleo familiare dopo l'avvenuta separazione di fatto tra le parti, deve ritenersi che il reddito dichiarato dal ricorrente – il quale svolge l'attività di idraulico libero professionista – non rispecchi il dato reale.
- 12 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile La domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente va dichiarata infondata posto che parte resistente non si è offerta di fornire alcuna prova in ordine al nesso eziologico asseritamente esistente tra le condotte eventualmente tenute dal ricorrente ed i danni patrimoniali e non – invero non specificati – cagionati alla moglie.
Né la mera documentazione medica allegata in atti dalla appare, CP_1
idonea a sopperire alla suddetta lacuna probatoria.
Ogni ulteriore e residua domanda deve, invece, essere dichiarata inammissibile perché incompatibile con il rito in esame.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della soccombenza reciproca delle parti, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla resistente;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento, dell'importo di € 900,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT; rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla resistente;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- 13 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lipari di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 12 febbraio 1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 2, parte II,
Serie A, Ufficio 7, Anno 1994.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
19.02.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 14 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile