Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 3098/2023
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai IGg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n R.G.A.C. 3098/2023 (cui è riunita la causa n
3178/2023 rgac), avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Viterbo n 1250/2022, pubblicata il 21/12/2022, e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv John Riccardo Paladino presso il cui Parte_1
studio in Roma è elettivamente domiciliato
-appellante e
, con il patrocinio dell'Avv Saira Di Eugenia presso il cui studio in Controparte_1
Roma è elettivamente domiciliata
-appellata/app.te incid.le
E con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Viterbo, adito dalla con ricorso CP_1
del 27/5/2019, ha, per quel che qui interessa,
, T_
. posto a carico del un contributo al mantenimento dei figli (1999) T_ Per_1
e (2006) di € 900 (450 per ciascuno), oltre al 70% delle spese straordinarie Per_2
relative ad entrambi, e un assegno di mantenimento per la moglie di euro 400 mensili,
. compensato le spese di lite per 2/3 e posto il residuo 1/3 a carico del . T_
Il primo Giudice, dopo aver dato conto delle prospettazioni delle parti, ha segnalato che
. la crisi matrimoniale che ha dato luogo alla separazione non può farsi risalire al 2011, come asserito dal , epoca in cui di comune accordo le parti hanno acquistato T_
l'immobile di , poi divenuto residenza familiare, dovendo piuttosto Persona_3
collegarsi alle relazioni extraconiugali intrattenute dal marito nel 2017, come evidenziato dallo scambio di messaggi w.a. –“di per sé abbastanza eloquente”- intercorso fra l'interessato e le due donne con le quali il primo intratteneva contemporaneamente una relazione;
seguivano il successivo progressivo allontanamento, dal attuato contestualmente e ancor più dopo la scoperta da T_
parte della moglie, e il venir meno del marito agli obblighi di assistenza morale e materiale,
. la , che prima dell'instaurazione del giudizio (anno 2015) percepiva circa CP_1
euro 24.000 annui (di cui circa 19.000 € per lavoro autonomo), a) ha introitato (come da modelli reddituali 2016/2017) euro 10.000 nel 2016 (di cui circa 2.000 per lavoro autonomo), circa euro 13.000 nel 2017 (di cui quasi 6000 per lavoro autonomo), circa euro 2.000 nel 2019 e circa euro 6.000 negli anni 2020 e 2021, b) dagli estratti conto bancari riferiti agli anni 2019 e 2020, dagli estratti conto postali riferiti agli anni 2020,
2021 e 2022 risulta non avesse disponibilità di entrate diverse dall'assegno corrispostole dal marito per euro 1.100 mensili, come da provvedimento presidenziale del 25.09.2019, c) risulta proprietaria di due autovetture, nonché di tre immobili siti in
Roma, due dei quali al 50% (col ), T_ . il d) dagli estratti conto degli anni 2020, 2021, 2022 e dalla dichiarazione dei T_
redditi riferita agli anni 2019 e 2020 risulta aver sempre percepito, nella sua qualità di funzionario presso l'Agenzia delle Entrate, lo stipendio di euro 2.000 mensili, e) risulta aver avuto ulteriori movimentazioni finanziarie e la titolarità di investimenti, f) risulta proprietario dell'immobile di -la casa coniugale- e comproprietario, Persona_3
nella misura del 50%, di altri cinque immobili siti in Roma, g) non risulta svolgere un'ulteriore attività professionale (il teste ha dichiarato di aver avuto Testimone_1
modo di collaborare col soltanto in rare occasioni), come di contro asserito T_
dalla che, peraltro, per quanto riferito dal teste , da costui si CP_1 Testimone_2
recava per predisporre le sue dichiarazioni dei redditi, e, grazie alla laurea in economia e commercio, svolgeva effettivamente l'attività professionale (in quanto riferiva al teste che non avrebbe “più” svolto la professione), h) percepisce per intero il Tes_2
canone dell'appartamento in comproprietà,
. andavano considerati il divario tra i redditi percepiti dal e le sostanze T_
economiche di cui dispone la , l'assegnazione a costei della casa coniugale, CP_1
la proprietà in capo alla stessa di tre immobili, il contributo da lei fornito al menage familiare (durato oltre vent'anni), le competenze di cui è dotata (laureata in economia e commercio), l'età della medesima (53 anni), la dimostrata sua capacità lavorativa
(cfr. dichiarazioni dei redditi riferite agli anni dal 2015 al 2017) e la mancata attivazione della per il reperimento di un'occupazione (non potendo valere CP_1
in tale senso le mail prodotte perché i destinatari non sono identificati, né alle stesse risulta allegato il curriculum asseritamente inviato).
Ha proposto tempestivo appello il (classe 1969), deducendo T_
. che erroneamente il primo Giudice ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda di addebito “come modificata nel corso del giudizio dalla parte ricorrente” che ha aggiunto all'infedeltà, lamentata in ricorso quale unica causa della rottura, due
<“nuovi” addebiti> -violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e abbandono del tetto coniugale- che non possono considerarsi, come erroneamente osservato dal primo Giudice, <”naturale conseguenza” dell'instaurazione della relazione extraconiugale>,
. che la coppia era già in crisi prima dell'evento del gennaio 2018, tant'è che già dal
2011 i coniugi non avevano rapporti intimi e avevano trovato altrove un soddisfacimento alle proprie esigenze di intimità,
. che, sotto il primo profilo relativo all'esistenza una crisi coniugale risalente, i) il deducente ha subito una vera e propria vessazione portata avanti dalla moglie nel corso degli anni ed è stato proprio a causa dei comportamenti da lei attuati che egli si è allontanato dalla casa coniugale, così come è stato sempre a causa dei comportamenti della che si è trovato totalmente alienato dai propri figli, ii) la moglie scriveva CP_1
al marito nel settembre del 2011 che non aveva più attrazione verso di lui e che per questo motivo lo respingeva (cfr. mail doc. 3 fascicolo ) e, sempre nello stesso T_
periodo, la stessa aveva proposto al marito di farlo dormire sotto il ciliegio, oppure su un divano-letto in soffitta (cfr. mail doc, 7 fascicolo ), iii) già dal 2010 i coniugi T_
vivevano in abitazioni separate e tanto è stato confermato dalla collaboratrice domestica della famiglia che, chiamata a testimoniare dalla , ha dichiarato CP_1
che il deducente viveva a Roma tutta la settimana e si recava nella casa di solo Per_3
nei fine settimana, e dal figlio della coppia, iv) il deducente, che doveva Per_1
essere autorizzato dalla moglie a trascorrere il fine settimana nella casa di Per_3
nella quale era costretto a sottostare ad una serie di regole ferree impostegli
[...]
da costei, non ha chiesto la separazione nel 2011 perché voleva continuare a frequentare i figli di fronte ai quali taceva, per non acuire i conflitti con la , CP_1
v) la ha avuto nel 2017, e quindi prima dell'asserita scoperta dell'infedeltà CP_1
del marito in tesi avvenuta nel gennaio 2018 durante una settimana bianca, una relazione extraconiugale con il miglior amico del deducente, , che non Testimone_3
è stato ammesso a deporre, vi) non vi è prova del nesso causale fra l'evento del gennaio
2018 e l'intollerabilità della convivenza, vii) egli ha sempre contribuito ai bisogni della famiglia, sia prima sia dopo l'ordinanza presidenziale del 25/9/2019, tant'è che, prima dell'udienza presidenziale, la percepiva interamente i canoni locatizi della CP_1 casa di Via Greppi, “dalla stessa posseduta al 50% con il marito”, oltre ad avere la piena disponibilità di un conto corrente su cui c'era una giacenza di oltre 20.000 euro
(cfr dichiarazione sostitutiva del 7/5/2019), e successivamente “il IG ha T_
versato quanto deciso dal Tribunale civile di Viterbo”; inoltre, ad escludere la situazione di abbandono morale e materiale del marito sta il fatto che, come dichiarato nella dichiarazione sostitutiva del 7/5/2019, ella affrontava spese straordinarie nell'interesse dei figli pur sostenendo di non avere redditi.
Ha chiesto il rigetto della domanda di addebito formulata da controparte e la riforma della “condanna alle spese di lite pronunciata in primo grado, in virtù del rigetto della domanda di addebito”, con vittoria delle spese del grado. In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione della prova dedotta nella memoria ex art 183, comma 6, n 2, cpc e in particolare l'ammissione del capitolo “Vero che Lei ha intrattenuto una relazione con la IG.ra nell'anno 2017?”, indicando come testimone Controparte_1 Tes_4
[...]
Nel costituirsi, la ha dedotto di aver proposto appello con ricorso depositato CP_1
il 21/6/2023, introducendo il giudizio n 3178/2023, riunito a quello odierno, e osservato che
. nel ricorso, la deducente “si è limitata a riportare le circostanze relative al momento di rottura dell'affectio coniugalis (gennaio 2018), a partire dal quale il sig. […] T_
è sparito definitivamente interrompendo ogni relazione persino con la prole e, sotto il profilo materiale, da gennaio ad aprile 2018 ha ridotto le somme fino ad allora rimesse per le necessità della famiglia da € 2.300,00 c.a (cfr. all. 8 fasc. I grado, parte 2) a €
1.600,00, per poi (da maggio 2018) non concorrere più in nulla (cfr. all. 28 fasc. I grado parte 3), neppure al pagamento delle utenze e di tutte le spese straordinarie per moglie e figli fino ad allora sostenute da lui in esclusiva”: non è vero quindi che si sarebbe limitata ad allegare la sola infedeltà in ricorso ove ha articolato la domanda in modo completo, domanda puntualmente precisata nella memoria integrativa alla quale ha associato la produzione della documentazione comprovante l'omessa assistenza materiale (allegato 28), . non vi è stata lesione dell'avverso diritto di difesa, peraltro nemmeno circostanziata, visto che i “nuovi addebiti” sono stati contestati sin dall'origine, né si ravvisa la ex adverso dedotta illogicità della motivazione, visto che il primo Giudice ha individuato la causa della crisi familiare nella condotta fedifraga del , adducendo che ad T_
essa è seguita la violazione degli ulteriori doveri matrimoniali,
. deve escludersi che la crisi fosse antecedente alla scoperta delle relazioni extraconiugali di controparte, visto che viii) le mail del 2011 attestano l'esistenza di un confronto aperto e positivo fra i coniugi in un momento di crisi legato al nuovo assetto organizzativo -seguito al trasferimento a e non la rottura degli equilibri Per_3
familiari, risultando in particolare quella del 20/9/2011 volta ad illustrare al marito gli effetti di un farmaco assunto per l'ipotiroidismo in termini di insonnia e quindi la necessità di trovare una soluzione, ix) che si trattasse di un momento di rodaggio ampiamente superato è dimostrato dal fatto che non vi è stato alcun altro scambio di corrispondenza che rivelasse il perdurare della crisi, x) quanto alla pretesa relazione extraconiugale della deducente, l'intera condotta processuale di controparte attesta l'abbandono dell'istanza istruttoria formulata in proposito, come risulta dalla genericità delle conclusioni e dal fatto che le sue memorie ex art. 190 c.p.c., aventi funzione riepilogativa del procedimento, non fanno menzione alcuna dell'asserita infedeltà della moglie;
oltretutto, l'avversa narrazione in proposito è inattendibile, sia perché il citato
è “migliore amico” del fin dai tempi del liceo e anche tuttora, Testimone_4 T_
con perdurante e intensa frequentazione amicale, sia perché la
(imprecisata) “relazione”, descritta dal alla pagina 9 della sua memoria T_
difensiva per l'udienza presidenziale, si presentava come una “singolare fotocopia” di quanto illustrato dalla sig.ra nei suoi precedenti scritti difensivi>, con la CP_1
particolarità che non possedeva uno CP_1
smartphone che potesse aprirsi semplicemente “al tatto”, ma solo un vecchio cellulare a pulsanti>; nel caso di ammissione della prova del , andrà ammessa la “prova T_
contraria i capitoli III, IV e V articolati dalla [deducente] nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. che qui di seguito si trascrivono: − Vero o non che Tes_4 non si è più recato presso l'abitazione in , Via del Pisciarello
[...] Persona_3
n. 24/D dall'anno 2015 e che i rapporti tra i due erano legati all'amicizia del sig.
con il sig. e all'amicizia della figlia di con i T_ Tes_4 Tes_4 Persona_4
figli della sig.ra . − Vero o non che il sig. prima dell'anno 2015 e CP_1 Tes_4
fino all'anno 2015 si recava presso l'abitazione della sig.ra per CP_1
accompagnare e riprendere la figlia che vi si recava per giocare con e Per_4 Per_1
. − Vero o non che la sig.ra ha avuto il primo Controparte_2 Controparte_1
smartphone con touch screen nel mese di marzo dell'anno 2017. Si indica a teste:
domiciliato in Oriolo Romano (RM)>, xi) controparte neppure ha Testimone_5
provato le asserite e non meglio precisate condotte “vessatorie” della moglie,
. quanto al fatto che il ricorso è stato depositato dalla deducente dopo oltre un anno dalla scoperta dell'infedeltà del , eccezione mai sollevata in precedenza, va T_
considerato che, dal momento dell'abbandono del tetto coniugale, il marito ha privato la famiglia di ogni risorsa economica, compresa la possibilità per l'odierna comparente di accedere al proprio conto bancario le cui credenziali erano in mano al solo , T_
che lo gestiva a suo piacimento, di accedere alla gestione dei beni immobili conferiti al fondo patrimoniale (tanto che pende un procedimento per assicurare che esso assolva alla sua naturale destinazione, cfr all. 36), e fruire del box di cui è intestataria e il cui compossesso solo a fatica e nel tempo ha recuperato con la relativa azione legale (cfr. all. 21 e 22); oltretutto, la deducente il 15/2/2019 aveva iscritto un precedente ricorso per separazione personale davanti al Tribunale di Roma, ricorso archiviato il 23 maggio
2019 per incompetenza territoriale,
. quanto alla violazione del dovere di assistenza morale, è indubbio che il T_
l'abbia lasciata sola nella gestione dei figli, tant'è che, dal 13 gennaio 2018 al settembre
2019 -allorquando si è tenuta l'udienza presidenziale per la separazione- il marito non si è mai più fatto vivo con i figli (salvo una telefonata a Natale 2018) e l'illegittimità di tale condotta non può essere svilita dal fatto che la famiglia dall'anno 2010 viveva separata per alcuni giorni della settimana, in ragione dell'organizzazione familiare che si era data, . quanto all'assistenza materiale, xii) il , che fino al mese di gennaio 2018 T_
rimetteva alla moglie, per il mantenimento ordinario della famiglia, l'importo medio mensile di € 2.300, ha, nel periodo gennaio/aprile 2018, versato la minor somma di €
1.600 e, poi, dal mese di maggio 2018 non ha più versato alcunché, salvo poi, dal maggio 2018 e fino al provvedimento presidenziale, lasciarle l'importo mensile di €
784,60 ossia il provento della locazione dell'immobile di Via Greppi in comproprietà
e conferito nel fondo patrimoniale, xiii) non è vero che la deducente abbia dichiarato di aver avuto la piena disponibilità del conto corrente con giacenza di circa € 20.000, conto a lei solo formalmente intestato essendo stato acceso in modalità online dal che solo aveva le credenziali -e suo era il numero di cellulare con cui era T_
possibile operare sul conto (3396839575)-; con fatica e tempo è riuscita ad ottenere l'accesso alle disponibilità economiche giacenti su quel conto (“come illustrato al paragrafo 1, pagg. da 12 a 15 del nostro ricorso in appello da intendersi qui riportato”),
. l'appellante ha dedotto la violazione degli artt 115, 116 e 132 cpc e dell'art 118 d.a., cpc, tuttavia non chiarisce “ove il Tribunale avrebbe violato ciascuno degli articoli da lui indicati”, risultando piuttosto il ricorso in appello in conflitto con l'art 342 cpc,
. intende richiamare quanto argomentato nel suo ricorso in appello.
Ha chiesto il rigetto e l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto d'appello, con vittoria di spese da distrarsi.
Nell'atto d'appello si legge che CP_1
. xiv) nell'estate del 2010, il nucleo si trasferiva in in un immobile Persona_3
preso in locazione e poi, nel 2011, nell'immobile ivi acquistato dal in Via del T_
Pisciarello, divenuto la nuova abitazione coniugale, ove risiedevano madre e figli, raggiunti nel fine settimana dal padre, unico a lavorare, xv) in concomitanza con l'età adolescenziale del primogenito, il ha iniziato, con sempre maggiore frequenza, T_
a diradare i suoi rientri in nel fine settimana, giustificando le sue Persona_3
assenze con impegni lavorativi, xvi) la deducente aveva il compito di seguire in tutto le incombenze familiari e quelle necessarie per i figli, mentre il provvedeva T_
alle esigenze economiche, con rimesse di € 2.300 mensili in media e provvedendo direttamente alle spese per le utenze, sanitarie, extra, per le autovetture e per le vacanze
(sia invernali che estive), xvii) nell'inverno 2018, quando l'intera famiglia soggiornava per la settimana bianca nel Comune di Moena (TN), la deducente ha appreso della doppia relazione extraconiugale del marito con tali e , Persona_5 Parte_2
risultanti dai rispettivi scambi di messaggi “WhatsApp” con il marito, di contenuto intimo e scabroso (allegati n. 31 e n. 32 fasc. primo grado ), xviii) dopo che CP_1
essa deducente ha manifestato al marito il proprio stato d'animo per la scoperta, costui si è subito recato a Roma e non ha più fatto ritorno nell'abitazione coniugale, nemmeno nei fine settimana, xix) contestualmente all'abbandono del tetto coniugale, il T_
ha del tutto cessato di contribuire alle esigenze materiali della famiglia,
. il era ed è tuttora dipendente dell'Agenzia delle Entrate e svolgeva una T_
seconda attività lavorativa collaborando con alcuni studi di commercialisti e anche in proprio (con la spendita del nome e del titolo della moglie, laureata in economia e commercio), mentre la deducente contribuiva con il lavoro casalingo, ciò che è comprovato xx) dalle testimonianze dei figli e anche degli altri testi (non e Tes_2
), xxi) dalla relazione della C.T.U. che dà conto della ripartizione dei ruoli, xxii) Tes_1
dal fatto che le dichiarazioni dei redditi, ove comparivano introiti apparentemente riscossi dalla deducente e in realtà frutto dell'attività lavorativa svolta a nome della moglie, sono cessate dal 2017 ossia in concomitanza con l'interruzione della convivenza, xxiii) dal fatto che il conto aperto a suo nome era in realtà utilizzato CP_3
esclusivamente dal cui apparteneva il cellulare grazie al quale si poteva T_
operare sul conto detto, xxiv) dalla presenza di un indirizzo mail -
del quale non era a conoscenza la deducente che ha sempre Email_1
utilizzato “ ”, Email_2
. il Tribunale ha errato xxv) nel considerare la deposizione dell (udienza Tes_2
2/12/2021) che ha riferito circostanze inverosimili se non lette nel contesto ricostruito dalla deducente che vede la dichiarazione dei redditi da lui redatta riguardare le consulenze professionali svolte dal marito spendendo il nome della , xxvi) CP_1
nel dare peso decisivo alla deposizione del che, sconosciuto all'esponente Tes_1 nonostante i nomi di entrambi figurassero nei ricorsi alle Commissioni tributarie, ha affermato di conoscere il perché con lui evidentemente intratteneva quei T_
rapporti di collaborazione professionale che si vogliono ricondotti all'esponente; oltretutto, i ricorsi recanti il nome della deducente, unitamente a quello dell'Avv
, sono stati redatti e promossi nell'interesse della ditta “C.T.P. Consorzio Tes_1
Trasporto Persone” che ha effettuato bonifici per parcelle sul c/c n. 357853 CP_3
ossia sul conto solo formalmente intestato alla deducente e dall'anno 2015 fino al mese di marzo 2018, allorquando si sono interrotti a causa della cessazione della convivenza, xxvii) nel non considerare a comprova del doppio lavoro anche l'organizzazione familiare a partire dall'anno 2010 e le disponibilità economiche del che, ad T_
esempio, ha beneficiato, dalla compagna del padre poco prima del sui decesso, di un accredito di euro 55.000 motivato dalla non credibile causale “regalo di natale e befana”, xxviii) nel non considerare, a comprova dell'organizzazione familiare che vedeva le risorse economiche fornite dal solo marito, la valenza confessoria delle dichiarazioni del nella mail del 13/9/2011, xxix) nel non considerare T_
compiutamente la condotta del tesa a non rendere note le sue risorse T_
economiche -egli non ha depositato gli estratti conto del suo conto corrente bancario per l'anno 2019- e le movimentazioni economiche poste in essere dal predetto che risulta titolare di investimenti pari, al terzo trimestre 2020, ad oltre 170.000 euro, al quarto trimestre 2020 ad euro 218.000, al terzo trimestre 2021 ad euro 350.000, al febbraio 2022 ad euro 365.000, ciò cui si associa una giacenza di oltre 146.000 euro a fine giugno 2022 sul conto corrente nel quale figurano i menzionati accrediti della compagna del padre -4 per complessivi euro 30.000 nel trimestre ottobre/dicembre
2020 con causale regalo compleanno e regalo natale, 4 nel gennaio 2021 per complessivi 30.000 euro con causale “regalo befana”-, xxx) nel non considerare, ai fini della determinazione dell'assegno, che i canoni di locazione rivenienti dagli immobili inclusi nel fondo patrimoniale sono riscossi interamente dal che, una volta T_
ottenuta la determinazione irrisoria degli assegni, ha ripreso a trattenere l'intero importo, provvedendo poi in concomitanza con l'introduzione del giudizio di divorzio, il 13/6/2023, a bonificarle euro 2409,88 pari al 50% dei canoni ottobre 22/aprile 23, xxxi) nel non considerare che gli immobili di cui è comproprietaria -2 in via Greppi- e proprietaria -1 in via Solari- fanno parte del fondo patrimoniale che solo il marito gestisce, non avendo l'esponente i mezzi economici per rivolgersi continuamente all'AG, xxxii) nel ritenerla proprietaria di due vetture visto che ella, dovendo sopperire alle necessità economiche, ha venduto la Nissan, a lei intestata per motivi fiscali sebbene in uso al marito, xxxiii) nel ritenere una “mancata attivazione della CP_1
per il reperimento di un'occupazione”, visto che la deducente ha documentato l'invio di 130 curriculum vitae, invio cui hanno risposto in cinque, e nel non tener conto del fatto che la deducente ha cessato ogni attività lavorativa con la gravidanza del primogenito xxxiv) nel considerare applicabili i principi relativi all'assegno Per_1
divorzile, xxxv) nell'individuare l'esatta capacità contributiva del ai fini della T_
determinazione dell'assegno per i figli, non avendo tenuto conto che in costanza di matrimonio egli versava euro 2300 mensili per il menage familiare, cui si aggiungevano le spese per utenze, manutenzione immobile, sanitarie, vacanze ecc cui egli provvedeva direttamente, xxxvi) nel non considerare che in costanza di matrimonio era il padre a farsi carico delle spese straordinarie non avendo l'esponente alcun reddito, così come allo stato, ciò che ne preclude l'addebito anche pro quota alla deducente.
Ha chiesto quindi alla Corte di determinare in euro 1500 mensili l'assegno di mantenimento per la moglie e in euro 1000 per ciascun figlio il contributo per il relativo mantenimento, in entrambi i casi con rivalutazione monetaria e con decorrenza dalla domanda o in subordine dalla sentenza impugnata, e di porre, sempre a carico del
, il 100% delle spese straordinarie, con vittoria di spese da distrarsi. T_
Con note del 19/4/2024, il ha, fra l'altro, dedotto che T_
. le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2015/2017, attestanti i redditi dalla CP_1
percepiti dalla stessa come commercialista, così come gli estratti conto del conto corrente , sul quale sono stati addebitati cospicui introiti, sono stati prodotti CP_3 agli atti dalla stessa che, peraltro, nella propria dichiarazione sostitutiva di CP_1
atto notorio, ha confermato di avere dichiarato i redditi come riportati nelle dichiarazioni rese per gli anni 2015, 2016 e 2017, ed ha altresì confermato di essere intestataria del predetto conto corrente , CP_3
. il deducente ha depositato copia del tesserino di praticante commercialista della
, oltre alla copia dei ricorsi sottoscritti dalla , “con tanto di mandato CP_1 CP_1
conferito dalle parti con firma in calce dalla stessa autenticata, nonché sentenze della
Commissione Tributaria di Roma, nelle quali viene dato atto della presenza in aula della Dott.ssa , come difensore della parte”, Controparte_1
. agli atti sono anche gli estratti contributivi della , con l'indicazione dei CP_1
contributi dalla stessa versati alla così come agli atti è la Controparte_4
deposizione resa dal teste commercialista della , che ha riferito di Tes_2 CP_1
avere egli stesso consigliato alla predetta, che voleva cessare la professione -come poi ha fatto nel 2018-, di chiudere la partita IVA e di verificare la propria posizione contributiva, al fine di evitare di perdere i contributi previdenziali versati,
. la non ha disconosciuto le firme riportate negli atti di causa che sono stati CP_1
depositati agli atti,
. il teste , avvocato con studio in Via Premuda, escusso nel giudizio di Testimone_1
primo grado ha negato qualsiasi collaborazione professionale con il che ha T_
depositato le buste paga che attestano lo svolgimento di una attività a tempo pieno, di dipendente dell'Agenzia delle Entrate, incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa,
. nessun bonifico da parte del CTP Consorzio Trasporto è stato rinvenuto negli estratti conto di che sono stati tutti depositati e la circostanza che tali bonifici siano T_
terminati dopo il 2018, ovvero dopo la cancellazione da parte della dall'albo CP_1
dei commercialisti, costituisce un'ulteriore prova che la stessa svolgeva realmente l'attività di commercialista,
. le dichiarazioni con valenza confessoria riguardano una mail del 2011, mentre il
Giudice di prime cure, per determinare la capacità reddituale e lavorativa della , ha fatto riferimento agli anni dal 2015 al 2018, e comunque la , CP_1 CP_1
quale libera professionista, poteva decidere quanto tempo dedicare alla propria professione in un determinato periodo della propria vita,
. la movimentazione dei conti correnti del deducente è stata considerata dal Tribunale ma tuttavia tale movimentazione non prova che lo svolgimento di una ulteriore attività lavorativa, ma soltanto “che lo stesso avesse investito in borsa, non certo come professionista, ma come semplice amatore” e la nulla ha fatto ed a nulla ha CP_1
dovuto rinunciare per consentire che il effettuasse detti investimenti, T_
. quanto alla riscossione dei canoni locatizi, solo in questo grado controparte ha introdotto il tema del fondo patrimoniale e comunque il Tribunale ha tenuto conto del fatto che i canoni venissero riscossi solo dal poiché altrimenti non avrebbe T_
riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della moglie cui peraltro l'esponente, da quando l'immobile di Via Greppi è stato interamente locato (una volta cessate le infiltrazioni), ha versato la somma di euro 6.628,17, circostanza allegata nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
. quanto all'attivazione per il reperimento di un lavoro, bene ha fatto il primo Giudice
a ritenere non comprovata la circostanza, non essendo dimostrato che le mail siano state effettivamente inviate e riscontrate dai destinatari e che ad esse siano allegati i curriculum, né avendo la provato di avere quantomeno inviato una sola CP_1
domanda di partecipazione ad un concorso pubblico o di avere cercato impiego nella ristorazione o nei settori del commercio, che sono ripartiti da zero dopo la pandemia,
. il primo Giudice ha tenuto conto della “cospicua giacenza sui conti correnti” del deducente altrimenti, a fronte di un introito mensile di euro 2.000, non avrebbe potuto determinare in euro 900 mensili il contributo al mantenimento dei figli, cui ha messo a disposizione anche la casa coniugale.
Ha chiesto il rigetto dell'appello della e il rigetto della domanda di addebito CP_1
dalla stessa formulata, oltre alla condanna di controparte alle spese del primo grado, con vittoria delle spese del grado. Ha riproposto le conclusioni istruttorie già formulate nel proprio atto d'appello. Nelle note del 27/9/2024, il ha insistito nella propria eccezione di T_
inammissibilità della domanda di addebito, ribadendone anche l'infondatezza, visto che la coppia, già in crisi nel 2011, è rimasta insieme per il bene dei figli, e negando di aver violato il dovere di assistenza materiale e morale e di coabitazione, nonché richiamando quanto dedotto nella memoria del 19/4/2024 a confutazione dell'appello
. CP_1
Con note del 27/9/2024, la ha rappresentato che il Giudice delegato nel CP_1
procedimento di divorzio ha, con ordinanza del 5/6/2024, riconosciuto euro 650 mensili per figlio e euro 500 per il mantenimento della deducente;
ha altresì contestato le avverse deduzioni e in particolare quelle afferenti la produzione dei redditi del triennio 2015/2017 e la disponibilità del conto , circostanze mai ammesse nella CP_3
dichiarazione sostitutiva, ribadendo che il marito svolge, accanto all'attività da dipendente, quella di fiscalista continuando a spendere il nome dell'esponente, come del resto dimostrato dal fatto che il figlio, ancora il 4/5/2023, nel recarsi in Via Manara ove il padre viveva prima della separazione e vive tuttora, ha trovato l'indicazione
“ ”; ha, fra l'altro, dedotto che 1) controparte glissa sul fatto Controparte_5
che ella ha dovuto procurarsi le credenziali per poter accedere al conto visto CP_3
che in epoca antecedente era il marito a gestirlo, come dimostrato dal fatto che sul quel conto comparivano fino al 2018 gli investimenti in titoli che ora figurano sul conto personale del , 2) sin da subito ha disconosciuto di aver firmato i ricorsi e di T_
non ha partecipato alle udienze e nemmeno a quelle del 14/4/05 e 28/9/06 e sarebbe una probatio diabolica chiederle di attestare dove si trovasse, così come non può ritenersi essere un mero “confronto professionale” quello intercorso con il teste che ha suggerito all'esponente cosa fare e non ha espresso un mero parere, 3) Tes_2
il teste non ha negato di conoscere il ma al contrario ha affermato che Tes_1 T_
conosceva il marito e che al momento lo sentiva per pareri professionali, aggiungendo che avevano collaborato anni addietro per una questione personale del , e T_
effettivamente i ricorsi iscritti a ruolo erano degli anni 2015, 2017 e 2018, risalendo quindi ad un periodo precedente alla testimonianza, 4) la tesi secondo la quale l'interruzione dei bonifici di CTP sul conto sarebbe conseguenza della chiusura CP_3
della partita iva da parte della deducente urta con la considerazione che la cessazione
è del 2018 -e quindi concomitante con la crisi coniugale- mentre la chiusura della partita iva è del 2019, 5) ha sempre dichiarato che i beni facevano parte del fondo patrimoniale, circostanza comunque incontestabile, 10) nel pendente procedimento per la gestione del fondo patrimoniale è emerso che, su 43.500 euro di proventi, egli ha rimesso alla deducente solo euro 6.628,18 e l'invio di tale somme alla vigilia del processo per il divorzio dimostra che trattasi di mossa strumentale, 11) il conto CP_3
era sino al 2018 costantemente alimentato e vedeva transitare numerose operazioni di borsa mentre le uniche poste sono ora le rimesse del marito, 12) è dimostrato che il marito le rimetteva in media 2300 euro al mese per le sole spese di vitto e abbigliamento, ciò che giustifica la richiesta di euro 3500 mese, 13) è inammissibile la prova richiesta ex adverso e nel caso di relativa ammissione va accolta la richiesta istruttoria articolata a pag 14 della memoria difensiva del 19/4/2024. Ha riproposto le conclusioni già formulate, con accoglimento della propria richiesta istruttoria nel caso di ammissione della prova avversa.
Con note del 29/10/2024, il ha fatto presente di aver proposto reclamo avverso T_
il provvedimento temporaneo ed urgente emesso in sede divorzile, ha richiamato tutte le risultanze già evidenziate nei precedenti scritti difensivi, ha precisato di essere in attesa che la targhetta ”, presente sul citofono Controparte_5
dell'appartamento di Via Manara 51 coincidente con l'indirizzo di studio indicato da controparte nei ricorsi presentati alla venga rimossa da chi Controparte_6
l'ha apposta ossia dalla ex moglie.
Con le note del 29/10/2024, la ha insistito nell'escludere lo svolgimento di CP_1
attività professionale, asserendo fra l'altro che non è possibile che abbia presenziato alla pubblica udienza del 28/9/2006, nel cui verbale peraltro di dà conto della presenza
“soltanto [del] rappresentante del contribuente”, visto che aveva partorito il giorno precedente e figlio sono stati dimessi il 3/10/2006- e la mancata proposizione Per_6 della querela di falso non può superare la circostanza su indicata, che la richiesta probatoria avversa è stata abbandonata e non può essere riproposta in appello.
E' stata disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 23/1/2025 con la trattazione scritta e sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 21/1/2025, il ha chiesto il rigetto della domanda di addebito T_
formulata da controparte e la riforma della “condanna alle spese di lite pronunciata in primo grado, in virtù del rigetto della domanda di addebito”, con vittoria delle spese del grado. In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione della prova dedotta nella memoria ex art 183, comma 6, n 2, cpc e in particolare l'ammissione del capitolo “Vero che Lei ha intrattenuto una relazione con la IG.ra nell'anno 2017?”, indicando Controparte_1
come testimone Testimone_4
Con note del 22/1/2025, la ha chiesto alla Corte di determinare in euro 1500 CP_1
mensili l'assegno di mantenimento per sé e in euro 1000 per ciascun figlio il contributo per il relativo mantenimento, in entrambi i casi con rivalutazione monetaria e decorrenza dalla domanda o in subordine dalla sentenza impugnata, e di porre, sempre a carico del , il 100% delle spese straordinarie. Ha chiesto la condanna di T_
controparte alle spese del primo grado “per gli ulteriori 2/3”, con vittoria delle spese del grado da distrarsi.
E' pervenuto il parere del PG.
Muovendo dalla domanda di addebito, va osservato che la relativa declaratoria implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza: a tanto va aggiunto che in applicazione del principio fissato dall'art. 2697 cod.civ., sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, onere che deve nella specie ritenersi assolto, risultando nel contempo infondate le censure svolte in questa sede dal . T_
Ciò premesso, è da segnalare che la ha, nell'atto introduttivo di primo grado, CP_1
addotto che, mentre erano in settimana bianca a Moena, T_
il giorno 11 gennaio 2018 si è recato sulle piste da sci lasciando il suo cellulare in camera. La sig.ra , mentre riordinava, ha spostato lo smartphone del sig. CP_1
che al tatto le si è aperto e le ha mostrato degli scambi “whatsapp” tra il marito T_
e tale sig.ra particolarmente intimi e indecenti, tanto da lasciarla Persona_5
impietrita. La sig.ra è rimasta ancor più sconcertata quando ha scoperto che CP_1
il marito stava intrattenendo contestualmente anche una seconda relazione extraconiugale con tale sig.ra … La signora, sconvolta, ha ricercato un Parte_2
momento privato con il coniuge per affrontare con lui quanto scoperto […] In proposito, allo stato, non si aggiunge altro, non essendo questo scritto il luogo deputato a illustrare le ragioni dell'addebito della separazione, cui se ne è fatto cenno unicamente per consentire all'adito Tribunale di individuare la circostanza che ha condotto il sig.
, a decorrere dal mese di gennaio 2018, a modificare sotto ogni profilo, sia T_
affettivo che materiale, la sua condotta nei confronti della famiglia>; <”purtroppo dal mese di gennaio 2018 [il ] ha praticamente interrotto i rapporti con la prole, T_
soprattutto con il figlio più piccolo ” e Per_2
versato più alcunchè, oltre a non provvedere più al pagamento di tutte le altre spese di qualsiasi natura di cui si era sempre direttamente occupato in precedenza>.
A tanto il ha opposto, oltre all'eccezione di “inammissibilità della domanda di T_
addebito” (cfr ricorso pag 8), anche l'infondatezza della domanda detta, adducendo che il matrimonio era crisi da anni, a causa delle avverse vessazioni da sempre subite e non fatte valere per continuare a vedere i figli e visto che “anche la sigra è stata CP_1
infedele” (cfr ricorso pag 11).
Muovendo dall'eccezione di inammissibilità, la stessa non ha ragion d'essere visto che le condotte, che secondo il costituiscono <”nuovi” addebiti”> (ricorso pag 10), T_
introdotti successivamente e nemmeno dipendenti, come in tesi dato per scontato dal primo Giudice, dalla violazione del dovere di fedeltà, sono prospettati già nel primo ricorso, potendo essere peraltro dedotti anche nella memoria integrativa come correttamente sostenuto in sentenza, il che conclusivamente esclude l'inammissibilità quale conseguenza dell'indebito allargamento del thema decidendum. A tanto si aggiunga che il Tribunale ha riconosciuto efficacia causale alla relazione adulterina, ritenendo che ad essa sono seguiti l'allontanamento dalla casa familiare e le ulteriori condotte integranti la violazione dei doveri di assistenza morale e materiale: consegue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità in esame nella parte in cui fa leva sul fatto che, non essendo le ulteriori condotte effetti naturali dell'infedeltà, le stesse avrebbero necessitato di essere (cfr ricorso pag 10).
Passando alla verifica dell'asserto che nega incidenza causale al tradimento scoperto nel gennaio 2018, occorre esaminare le istanze istruttorie del sulle quali il T_
predetto ha insistito nell'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado.
Premesso che il ha chiesto ammettersi il capitolo come riportato, non può T_
sottacersi che l'interessato ha allegato una dinamica della scoperta del tutto identica a quella in precedenza prospettata dalla , affermando che, nella settimana CP_1
bianca del 28/1-4/2/2017, nel riordinare la stanza mentre la moglie era fuori a sciare, avrebbe urtato il cellulare della moglie che si sarebbe aperto al tatto mostrando un sms nel quale il avrebbe appellato la come “bastardella”: tanto Tes_3 CP_1
considerato, il capitolo di prova appare esplorativo, non essendo possibile indurre dall'uso dell'appellativo indicato l'esistenza di relazione sentimentale e volendosi di tanto chiedere conferma al teste, oltre che generico, nella parte in cui non qualifica la relazione -se amicale o sentimentale- in tesi intrattenuta col Il capitolo si Tes_3
appalesa dunque inconcludente, a tanto aggiungendosi che il , che nemmeno si T_
è curato di replicare alle obiezioni della moglie che ha fatto leva sulla non disponibilità nel 2017 di uno smartphone e sul perdurare di un intenso rapporto amicale fra T_
e ha ritenuto superabile lo strappo tanto che non ha contestato alcunchè alla Tes_3
moglie con la quale è tornata a trascorrere le vacanze nella stessa località sciistica e nello stesso albergo. La prova non va dunque ammessa, restando la circostanza dell'infedeltà della sfornita di prova. Quanto alle “condotte ossessivo- CP_1
compulsive” ed alle “continue vessazioni” con le quali la avrebbe CP_1
“esasperato il marito” (cfr ricorso pag 12) determinando sin dal 2011 uno sfilacciamento del rapporto, il , venendo meno all'onere assertivo spettantegli, T_
non ha chiarito in cosa consistessero le condotte lamentate, né ha richiamato passi di scritti difensivi di primo grado in cui tale onere possa dirsi assolto, il che sarebbe preclusivo dell'ammissione di una prova testimoniale in proposito, ove dedotta. Quanto alle mail citate nel ricorso in appello (docc 3, 5 e 7 fascicolo ) nel quale si T_
leggerebbe della mancanza di interesse ad una vita intima della , giunta a CP_1
“propo[rre] al marito di farlo dormire sotto il ciliegio oppure su un divano letto in soffitta” (cfr ricorso pag 11), l'appellante compie un'estrapolazione di frasi dal contesto che evidenzia come esse fossero associate all'enunciazione di problemi di insonnia della moglie e che, letto complessivamente, dà conto di un confronto compatibile con l'ordinaria dialettica coniugale, che, oltre a collocarsi nell'immediatezza del trasferimento ad non Controparte_7
risulta seguita da strappi successivi, continuando piuttosto le ordinarie attività condivise quali le vacanze in montagna, in coerenza del resto con l'auspicio espresso dalla di “salvare una famiglia che è un delitto distruggere” (cfr mail doc 3). CP_1
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso (cfr pag 14) ove si assume la concludenza delle relative dichiarazioni in vista della prova della risalenza della crisi coniugale, la teste (udienza 31/3/2021), che ha sostenuto di aver aiutato la Tes_6
nelle faccende domestiche per un anno intorno al 2014/2015, si è limitata a CP_1
riportare che nel corso della settimana il rimaneva a Roma, per rientrare a casa T_
nei fine settimana, confermando quella organizzazione che i coniugi si erano dati dopo il trasferimento ad causato dai problemi respiratori del secondogenito. Tale Per_3
organizzazione ha confermato anche il figlio (cfr verbale udienza 2/12/2021) Per_1
secondo il quale dal 2015 il padre ha cominciato a recarsi ad un giorno solo, il Per_3
sabato o la domenica. Non risultando dimostrata la preesistenza dell'intollerabilità della convivenza rispetto all'evento del gennaio 2018, deve andarsi a verificare l'assunto della . CP_1
La violazione del dovere di fedeltà appare inconfutabile alla luce dell'inequivoco tenore della messaggistica prodotta come docc 31 e 32 in allegato alla memoria istruttoria della : non è risultato che il tradimento sia stato consumato in un CP_1
contesto di disgregazione della comunione spirituale a materiale dei coniugi, disgregazione che è invece seguita al confronto chiesto dalla moglie dopo la scoperta della condotta fedigrafa, tant'è che dopo il gennaio 2018 il ha cessato di T_
tornare nella casa familiare di anche nei fine settimana e ha fatto mancare il Per_3
proprio sostegno morale oltre al proprio contributo economico. Tali condotte risultano attribuibili al : a fronte della contestazione della , secondo la quale T_ CP_1
egli dal gennaio 2018 ha disertato la casa di , non si è “fatto vivo” con i figli sino Per_3
al settembre 2019 e ha, dapprima, ridotto l'importo mensile e poi, dal maggio 2018, azzerato il contributo, il marito non ha assolto all'onere di provare il contrario.
Oltretutto, il non ha nemmeno dichiarato di versare un contributo, limitandosi T_
ad asserire che “la moglie e i figli […] non si sono mai trovati in uno stato di abbandono morale e materiale” (cfr ricorso pag 17), perché essi hanno a disposizione la casa familiare, da lui acquistata, fruiscono del 50% del canone di locazione -di euro 787,60 mensili- della casa di Via dei Greppi, “dalla [ ] posseduta al 50% con il CP_1
marito” (cfr ricorso pag 17), la ha addotto di farsi carico di spese CP_1
straordinarie nell'interesse dei figli -ciò che è indice di disponibilità- e di avere un conto corrente con un saldo di oltre euro 20000.
Premesso quanto sopra, le censure mosse in punto di addebito e relativa valutazione da parte del Tribunale appaiono infondate, dovendosi sul punto respingere l'appello svolto dal , ciò che preclude anche la riforma del capo sulle spese che il T_
predetto vorrebbe riformato in ragione del rigetto della domanda avversa.
Passando alle statuizioni economiche che la vorrebbe riformate, va CP_1
osservato che l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In particolare, va segnalato che l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale . A tanto si aggiunga che, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del 12/01/2017): tale valutazione
“non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” e, del resto, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento”
(Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica
(cfr Cass 789/2017).
Tanto premesso e considerato che il periodo da regolamentare nell'odierna sede termina con l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti in materia di divorzio, va segnalato che, con ordinanza presidenziale del 26/9/2019, sono stati riconosciuti alla un assegno di mantenimento di euro 500 mensili e un CP_1
contributo per i figli di euro 600 complessivi, associati al 50% delle spese straordinarie, e che, con provvedimento adottato su istanza della predetta ex art 709 ter cpc in data 8/3/2022, l'assegno per la moglie è stato portato ad euro 550/mese, quello per i figli ad euro 800 complessivi e il contributo paterno alle spese straordinarie è passato al 65%.
Occorre, dunque, passare alla ricostruzione delle rispettive condizioni economiche, dovendo al riguardo segnalarsi che
. il , come da modelli 730 in atti, ha dichiarato nel 2018 euro 2892 netti T_
mensili (reddito complessivo lordo di euro 43062 di cui 35532 da lavoro), nel 2019 euro 2936 netti mensili (reddito complessivo lordo di euro 44325 di cui euro 35496 da lavoro), nel 2020 euro 2894 netti mensili (reddito complessivo lordo di euro
41481 di cui 34572 da lavoro), nel 2022 euro 3045 netti mensili (reddito complessivo lordo di euro 43360 di cui 36020 da lavoro): oltre che di un introito attestantesi sui 2900 euro mensili (per il 2021 il mod 730 prodotto è incompleto), egli dispone di investimenti in titoli per euro 365.000, il che, oltre a comprovare una consistente disponibilità liquida, fa ritenere, unitamente agli accrediti dalla ormai defunta compagna del padre per somme cospicue, che egli abbia entrate ulteriori rispetto a quelle che figurano nei modelli reddituali da ritenersi quindi non rappresentativi dell'effettiva patrimonialità del;
il , inoltre, è T_ T_
proprietario della casa familiare di , del 50% dell'immobile di Via dei Greppi, Per_3
di due immobili in Roma in comunione con la sorella, uno dei quali gravato dal diritto di abitazione del padre, e non allega oneri alloggiativi,
. la non svolge attività lavorativa e non ha redditi da lavoro, fruisce della CP_1
casa coniugale di proprietà del coniuge -e non ha quindi oneri alloggiativi- e ha diritto al 50% del canone di euro 787,60 mensili ritratto dalla locazione dell'immobile di Via dei Greppi, di cui è comproprietaria insieme al marito, mentre non risulta beneficiare dei proventi degli altri immobili componenti il fondo patrimoniale costituito nel 2011.
Da quanto sin qui esposto risulta quindi che, anche tenendo conto dei vantaggi economici derivanti all'appellata dall'assegnazione della casa familiare di proprietà del coniuge e dell'incasso di quota parte del canone di Via dei Greppi, la CP_1 non risulta essere in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio: detto tenore di vita, caratterizzato, per quanto emerge dalle rispettive ricostruzioni, da una media agiatezza, risulta economicamente sostenuto dal , ciò che emerge dallo scambio di messaggi w.a. (cfr. all. 8 T_
fasc. I grado, parte 2) attestanti che il contribuiva mensilmente con un bonifico T_
mensile di almeno 2000 euro -la ricorda il contributo mensile al che, CP_1 T_
dopo aver precisato di essere in attesa dell'accredito di somme, ha inviato euro 2300 per il mese di luglio 2017, euro 2100 a settembre 2017 ed euro 2220 ad ottobre 2017-
e comunque dal compendio istruttorio che, a prescindere dall'accertamento in merito allo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie, incontrovertibilmente vedeva il disporre in esclusiva delle risorse familiari, come dimostrato dal fatto T_
che il conto n 357853, pur intestato alla , era nella materiale CP_3 CP_1
disponibilità del che, sino alla separazione, era il solo a potervi operare, così T_
come egli risulta gestire in esclusiva gli immobili in comproprietà, tanto da veicolare verso la moglie la quota del canone di spettanza di costei.
La valutazione del divario fra i coniugi così come ripercorsa induce a ri considerare l'assegno per la moglie, la cui misura risente anche del fatto che ella non ha oneri per l'alloggio cui provvede il con l'immobile di Via del Pisciarello di sua T_
proprietà, ha redditi da locazione -considerandosi la remuneratività dei beni al di là dell'esito della richiesta di pagamento inoltrata agli inquilini (cfr ricorso in appello pag 29)- e ha una capacità lavorativa valutabile al fine che interessa, visto CP_1
che, lungi dall'essere priva di formazione specifica, ella risulta munita di un diploma di laurea in economia e commercio che dà conto della sua concreta possibilità, essendo oltretutto all'epoca della separazione quarantanovenne, di ottenere una collocazione nel mondo del lavoro. Su tale conclusione, che fa leva sull'attitudine al lavoro proficuo inteso come potenziale capacità di guadagno, non incide la questione dell'attivazione della nel reperimento di un'occupazione, CP_1
attivazione dal Tribunale ritenuta indimostrata al contrario dell'interessata che, oltretutto, si è limitata a produrre “trasmissioni a mezzo mail del proprio curriculum vitae presso studi e uffici” tutte risalenti alle giornate dell'8 e 14/4/2020 (cfr doc
38).
Quanto sopra induce a confermare l'assegno di mantenimento in euro 550 mensili, come da valutazione del 2022 rispetto alla quale non emergono elementi di novità che suggeriscano margini per modifiche. La decorrenza va ancorata alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Quanto ai figli, la misura determinata dal Tribunale, associata al 70% delle spese straordinarie, appare congrua, avuto riguardo al fatto che il padre fornisce loro l'alloggio e considerati i parametri di cui all'art 337 ter cod civ.
Considerata la contenuta variazione apportata con l'odierna decisione, va tenuta ferma la regolamentazione delle spese del primo grado che la vorrebbe CP_1
addebitare al anche per i 2/3 per i quali è stata disposta la compensazione. T_
Avuto riguardo alla reciproca proporzionale soccombenza, le spese del grado vanno dichiarate compensate per 2/3 e poste a carico del per il residuo 1/3. La T_
relativa liquidazione segue come da dispositivo.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma:
. determina, con decorrenza dalla sentenza di primo grado, l'assegno di mantenimento per la in ragione di euro 550 mensili, annualmente rivalutabili secondo indice CP_1
Istat Foi, da versarsi da parte del entro il giorno 5 di ogni mese, T_
. rigetta l'appello del e, nel resto, l'appello della , T_ CP_1
. dichiara compensate per 2/3 le spese di lite che per il residuo 1/3 pone a carico del e liquida in favore della in euro 3.100 per compensi, oltre oneri T_ CP_1
di legge;
ne dispone la distrazione in favore del procuratore della , CP_1
dichiaratosi distrattario, . dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte del , in favore dell'erario, di una somma pari al contributo unificato se T_
dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno