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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3586/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. TI Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 09 settembre 1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...]ù) il giorno 3 aprile 1977 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], H. Enrique Milla Ochoa MZ. 84 LT 05 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cornaredo il 09 settembre 2009
(n. 23, P.1, anno 2009)
pagina 1 di 4 □ separati con sentenza n.9478/2023
(passata in giudicato) con le seguenti figlie: TI, nata a [...] il giorno 25 luglio 2008, cod. fisc.
; C.F._3
, nata a [...] il giorno 10 luglio 2010, cod. fisc. Pt_3 C.F._4
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Non vi è luogo per regolamentare i diritti delle figlie minori, in quanto residenti a [...](Perù) con la madre.
2) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
3) Al fine di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, i coniugi convengono quanto segue:
A) La casa coniugale sita a Cornaredo, in via San Siro n. 10/E continuerà ad essere concessa in locazione a terzi, fino a quando non sarà estinto il mutuo ovvero fino a quando non sarà venduta.
B) Il mutuo gravante sulla casa coniugale - sita a Cornaredo, in via San Siro n. 10/E- e qualsiasi onere connesso alla casa coniugale saranno a carico del SI in ragione del 100%, con Parte_1
rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della SIa per il pagamento Parte_4
di detti oneri e obbligazioni.
C) A fronte dei suddetti obblighi di cui alla lettera B del presente punto assunti dal SI , Parte_1
sempreché vengano puntualmente adempiuti, le parti convengono che i canoni di locazione relativi alla locazione della suddetta casa coniugale saranno di spettanza esclusiva del SI , fino a Parte_1
quando non sarà estinto il mutuo gravante sulla casa coniugale.
D) Il ricavato della vendita dell'immobile già adibito a casa coniugale, di cui le parti sono comproprietarie, sarà destinato prioritariamente all'estinzione del mutuo gravante sulla suddetta abitazione, all'intero pagamento del debito relativo alle spese condominiali e alle spese necessarie per la vendita dell'immobile.
E) Solo a condizione che il SI fornisca una corretta documentazione attestante gli Parte_1
importi residui del mutuo, del debito per le spese condominiali e delle spese necessarie per la vendita dell'immobile, egli potrà destinare l'eventuale residuo del ricavato della vendita (ovvero l'importo totale della vendita al netto del mutuo residuo, del debito condominiale e delle spese di vendita) al pagamento dei propri debiti fiscali con l'Agenzia delle Entrate sorti durante il matrimonio, con
pagina 2 di 4 l'ulteriore intesa che, qualora dovesse rimanere una somma residua, essa verrà divisa tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Cornaredo il 09 settembre 2009 tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. TI Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 09 settembre 1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...]ù) il giorno 3 aprile 1977 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], H. Enrique Milla Ochoa MZ. 84 LT 05 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cornaredo il 09 settembre 2009
(n. 23, P.1, anno 2009)
pagina 1 di 4 □ separati con sentenza n.9478/2023
(passata in giudicato) con le seguenti figlie: TI, nata a [...] il giorno 25 luglio 2008, cod. fisc.
; C.F._3
, nata a [...] il giorno 10 luglio 2010, cod. fisc. Pt_3 C.F._4
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Non vi è luogo per regolamentare i diritti delle figlie minori, in quanto residenti a [...](Perù) con la madre.
2) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
3) Al fine di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, i coniugi convengono quanto segue:
A) La casa coniugale sita a Cornaredo, in via San Siro n. 10/E continuerà ad essere concessa in locazione a terzi, fino a quando non sarà estinto il mutuo ovvero fino a quando non sarà venduta.
B) Il mutuo gravante sulla casa coniugale - sita a Cornaredo, in via San Siro n. 10/E- e qualsiasi onere connesso alla casa coniugale saranno a carico del SI in ragione del 100%, con Parte_1
rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della SIa per il pagamento Parte_4
di detti oneri e obbligazioni.
C) A fronte dei suddetti obblighi di cui alla lettera B del presente punto assunti dal SI , Parte_1
sempreché vengano puntualmente adempiuti, le parti convengono che i canoni di locazione relativi alla locazione della suddetta casa coniugale saranno di spettanza esclusiva del SI , fino a Parte_1
quando non sarà estinto il mutuo gravante sulla casa coniugale.
D) Il ricavato della vendita dell'immobile già adibito a casa coniugale, di cui le parti sono comproprietarie, sarà destinato prioritariamente all'estinzione del mutuo gravante sulla suddetta abitazione, all'intero pagamento del debito relativo alle spese condominiali e alle spese necessarie per la vendita dell'immobile.
E) Solo a condizione che il SI fornisca una corretta documentazione attestante gli Parte_1
importi residui del mutuo, del debito per le spese condominiali e delle spese necessarie per la vendita dell'immobile, egli potrà destinare l'eventuale residuo del ricavato della vendita (ovvero l'importo totale della vendita al netto del mutuo residuo, del debito condominiale e delle spese di vendita) al pagamento dei propri debiti fiscali con l'Agenzia delle Entrate sorti durante il matrimonio, con
pagina 2 di 4 l'ulteriore intesa che, qualora dovesse rimanere una somma residua, essa verrà divisa tra le parti nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Cornaredo il 09 settembre 2009 tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4