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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/10/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 giungo 2025, iscritta al n. 1393 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a Bucarest, in [...], il 1° aprile 1981, c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a Bucarest, in [...], il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Itri (LT), alla Via San Gennaro n. 79, presso lo studio dell'Avv. Florin Zamfir che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 25 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_3
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 2 settembre 2007, a in Romania e trascritto nei Parte_4
registri dello stato civile del medesimo Comune, serie CD nr. 881105.
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
a Viterbo il 26 settembre 2009; che, in ossequio all'art. 5 del Regolamento UE n.
1259/2010, chiedono l'applicazione della legge nazionale comune ai coniugi, in particolar modo, le disposizioni di cui agli artt. 373 lett. a), 374, comma uno, e 383 del Codice Civile rumeno, che disciplinano il divorzio su richiesta congiunta dei coniugi.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. La cessazione della convivenza.
1.1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno fissando in piena autonomia la propria residenza e dimora;
2. La legge applicabile.
2.1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra la Sig.r Parte_1
e Sig. , contratto in data 02/09/2007 a Piatra-Neamt Parte_2
(Romania), atto Serie CD n. 881105, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune, in applicazione della legge rumena, legge nazionale comune dei coniugi, e in particolare degli artt. 373 lett. a, 374 co. 1, 383 co. 1 del Codice civile rumeno, corroborata dall'applicazione degli artt. 1 e 3 del Regolamento CE del Consiglio n. 1111/2019 e dell'art. 5, paragrafo 1, lett. c del Regolamento (UE)
n. 1259/2010, nonché dell'art. 31, paragrafo 1 della legge italiana 218/1995;
2.2. Disporre, l'applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 1 co. 2 e degli artt.
7, 8, 10, 11 del Regolamento (CE) n. 1111/2019, con riferimento alle domande relative all'affidamento, alla competenza dell'autorità giudiziale, alla scelta del foro e al diritto di visita del figli Persona_1
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2.3. Disporre l'applicazione della legge italiana per l'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 17, in virtù della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre
1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101;
2.4. Disporre l'applicazione della legge italiana relativa all'obbligazione alimentare, ai sensi degli artt. 3 e 15 del Regolamento n. 4/2009, che rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, il quale detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati membri dell'Unione
Europea (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca), a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea;
3. La trascrizione della sentenza.
3.1. Disporre, che il Comune di Canino provveda alla trascrizione/annotazione della sentenza emananda a margine dell'atto di matrimonio, disponendo altresì che la trascrizione/annotazione della sentenza emananda nei pubblici registri di stato civile in Romania rimanga a carico delle parti;
4. Mantenimento condiviso, le decisioni relativamente a figlio.
4.1. Disporre, che il figli sarà affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre Sig.ra Le decisioni di Parte_1
maggiore importanza relative alla educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
4.2. Dare atto, che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 Codice Civile). In questi casi il consenso dell'altro è considerato implicito. Per gli atti di straordinaria amministrazione, quali operazioni chirurgiche, trattamenti continuativi e prolungati, psicoterapia, ecc., è necessario il consenso esplicito di entrambi i genitori. Se uno dei genitori non può esercitare la responsabilità genitoriale a causa
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di un impedimento giustificato, motivato e comunicato all'altro genitore, come lontananza, incapacità o altro impedimento, questa sarà esercitata in modo esclusivo dall'altro genitore (art. 317 c.c.), senza necessità di consenso scritto, che dovrà però essere informato preventivamente;
5. Modalità di visita.
5.1. Disporre, che il padre Sig. previo accordo con la Parte_2
Sig.r potrà vedere e tenere con sé il figli uando desidera, Parte_1 Per_1
impegnandosi comunque a rispettare la volontà e le esigenze del figlio;
5.2. Dare atto, che i genitori si impegnano a facilitare l'instaurazione di un rapporto costante e valido tra il figlio ed entrambe le figure genitoriali;
in particolare, la Sig.ra si impegna a garantire colloqui giornalieri/settimanali tra il figlio e Parte_1
il padre tramite strumenti telefonici e/o altri mezzi di comunicazione, nonché a garantire incontri in presenza, nel rispetto della volontà e delle esigenze del figlio;
5.3. In ogni caso, Disporre che il Sig. compatibilmente Parte_2
con le proprie esigenze lavorative e/o con quelle della Sig.r e della Parte_1
effettiva volontà dei figli, potrà vedere e tenere con sé il figlio a. A fine Per_1
settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato fino la domenica alle ore 18:00 (orario in cui il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna); b. Festività
Natalizie: ad anni alterni i giorni del 24 o del 25 dicembre;
Ad anni alterni i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio;
Ad anni alterni il giorno del 6 gennaio;
c. Festività
Pasquali: Ad anni alterni il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo dalle ore
09:00 alle ore 21:00 (orario in cui il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre); d. Vacanze estive: un periodo di venti giorni da trascorrere in Italia anche in presenza della madre, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
e.
Festività varie (compleanni, onomastici, ponti scolastici, ecc.): i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante e contemporanea presenza nell'esclusivo interesse del figlio;
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6. Mantenimento del figlio.
6.1. Disporre, che il padre , a titolo di concorso del Parte_2
mantenimento del figli verserà all'altro genitore, una somma mensile di € Per_1
300,00, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, mediante bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese;
6.2. Disporre, che il padre contribuirà al 50% alle spese straordinarie, extra assegno, relative al figlio, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Viterbo, con la seguente distinzione: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
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universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6.3. Dare atto, che le parti si riservano di proporre una modifica dell'assegno di mantenimento in relazione alle mutate esigenze dei figli o a eventuali variazioni reddituali dei genitori nel corso degli anni;
6.4. Dare atto, che il padre, , autorizza e consente alla Parte_2
Sig.r di chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico Parte_1
spettante per il figlio;
7. Consenso per rilascio dei documenti e consenso all'espatrio.
7.1. Dare atto e autorizzare che i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi rilasciati dalle autorità italiane;
7.2. Dare atto che la Sig.ra autorizza e consente al Sig. Parte_1 [...]
di chiedere ed ottenere il rilascio dei documenti validi anche per Parte_2
l'espatrio (carta d'identità romena, passaporto) del figli salvo eccezioni da Per_1
parte delle autorità romene;
7.3. Dare atto che il Sig. autorizza e consente alla Sig.ra Parte_2
di chiedere ed ottenere il rilascio dei documenti validi anche per Parte_1
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l'espatrio (carta d'identità romena, passaporto) del figli salvo eccezioni da Per_1
parte delle autorità romene;
8. Il cognome della moglie dopo il divorzio.
8.1. Prendere atto che la sig.r manifesta la volontà di conservare Parte_1
il cognome;
Pt_1
8.2. Prendere atto che il sig acconsente affinché la sig.ra Parte_2
mantenga il cognome;
Parte_1 Pt_1
8.3. Disporre, ai sensi dell'art. 383 del Codice civile romeno e in base ai criteri di collegamento stabiliti dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con legge n. 950 del 1984, che la sig.r conservi Parte_1
il cognome;
Pt_1
9. La casa coniugale.
9.1. Disporre che la casa coniugale sita in sita in Via della Pace n. 54, 01011 Canino
(VT), venga assegnata alla madre insieme al figli Parte_1 Per_1
9.2. Disporre che l'altro coniuge se ne allontanerà entro 30 giorni della pubblicazione della sentenza, recando con sé tutti i propri beni ed effetti personali;
10. Accordi sui rapporti economici.
10.1. Dare atto, che le parti hanno raggiunto l'accordo su tutti gli altri rapporti economici fra esse intercorrenti, di conseguenza rinunciando a qualsiasi pretesa economica”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva in primo luogo che il Tribunale di Viterbo è munito di competenza a decidere sulla domanda proposta, ai sensi del Reg. UE 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
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genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori), il cui art. 3, lett. a), punti i)
e iv), attribuisce la decisione sulle questioni inerenti – fra l'altro – al divorzio alle autorità giurisdizionali degli Stati membri nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi (i ricorrenti sono residenti in [...], Viterbo) oppure, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale anche di uno di essi.
In secondo luogo, il collegio ritiene integrati tutti i presupposti per l'applicazione della legge scelta di comune accordo dai coniugi (la legge rumena nel caso di specie), previsti dall'art. 31, comma 2, della legge n. 218/1995. Infatti, sussistono: il comune accordo delle parti;
l'individuazione della legge ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010; la designazione della legge prescelta nel corso del procedimento di divorzio, entro la conclusione dell'udienza di prima comparizione. In particolare, il collegio osserva che la scelta della legge romena (nel caso di specie: le disposizioni di cui agli artt.
373 lett. a), 374, comma uno, e 383 del Codice Civile rumeno) è conforme alle prescrizioni dell'art. 5, lett. c), del Regolamento UE n. 1259/2010.
Preso atto, quindi, della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento immediato del matrimonio civile, il collegio rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni in materia di rapporti familiari stabilite nella legge invocata.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Canino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000, non appena le parti avranno provveduto a far trascrivere l'atto del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
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a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile, secondo quanto precisato in motivazione.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 2 giungo 2025, iscritta al n. 1393 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a Bucarest, in [...], il 1° aprile 1981, c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato a Bucarest, in [...], il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Itri (LT), alla Via San Gennaro n. 79, presso lo studio dell'Avv. Florin Zamfir che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 25 settembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_3
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 2 settembre 2007, a in Romania e trascritto nei Parte_4
registri dello stato civile del medesimo Comune, serie CD nr. 881105.
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
a Viterbo il 26 settembre 2009; che, in ossequio all'art. 5 del Regolamento UE n.
1259/2010, chiedono l'applicazione della legge nazionale comune ai coniugi, in particolar modo, le disposizioni di cui agli artt. 373 lett. a), 374, comma uno, e 383 del Codice Civile rumeno, che disciplinano il divorzio su richiesta congiunta dei coniugi.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. La cessazione della convivenza.
1.1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno fissando in piena autonomia la propria residenza e dimora;
2. La legge applicabile.
2.1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra la Sig.r Parte_1
e Sig. , contratto in data 02/09/2007 a Piatra-Neamt Parte_2
(Romania), atto Serie CD n. 881105, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune, in applicazione della legge rumena, legge nazionale comune dei coniugi, e in particolare degli artt. 373 lett. a, 374 co. 1, 383 co. 1 del Codice civile rumeno, corroborata dall'applicazione degli artt. 1 e 3 del Regolamento CE del Consiglio n. 1111/2019 e dell'art. 5, paragrafo 1, lett. c del Regolamento (UE)
n. 1259/2010, nonché dell'art. 31, paragrafo 1 della legge italiana 218/1995;
2.2. Disporre, l'applicazione della legge italiana ai sensi dell'art. 1 co. 2 e degli artt.
7, 8, 10, 11 del Regolamento (CE) n. 1111/2019, con riferimento alle domande relative all'affidamento, alla competenza dell'autorità giudiziale, alla scelta del foro e al diritto di visita del figli Persona_1
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2.3. Disporre l'applicazione della legge italiana per l'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 17, in virtù della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre
1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101;
2.4. Disporre l'applicazione della legge italiana relativa all'obbligazione alimentare, ai sensi degli artt. 3 e 15 del Regolamento n. 4/2009, che rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, il quale detta criteri per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità, vincolante per gli Stati membri dell'Unione
Europea (ad eccezione di Regno Unito e Danimarca), a seguito della ratifica compiuta dall'Unione Europea;
3. La trascrizione della sentenza.
3.1. Disporre, che il Comune di Canino provveda alla trascrizione/annotazione della sentenza emananda a margine dell'atto di matrimonio, disponendo altresì che la trascrizione/annotazione della sentenza emananda nei pubblici registri di stato civile in Romania rimanga a carico delle parti;
4. Mantenimento condiviso, le decisioni relativamente a figlio.
4.1. Disporre, che il figli sarà affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre Sig.ra Le decisioni di Parte_1
maggiore importanza relative alla educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale del minore saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
4.2. Dare atto, che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 Codice Civile). In questi casi il consenso dell'altro è considerato implicito. Per gli atti di straordinaria amministrazione, quali operazioni chirurgiche, trattamenti continuativi e prolungati, psicoterapia, ecc., è necessario il consenso esplicito di entrambi i genitori. Se uno dei genitori non può esercitare la responsabilità genitoriale a causa
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di un impedimento giustificato, motivato e comunicato all'altro genitore, come lontananza, incapacità o altro impedimento, questa sarà esercitata in modo esclusivo dall'altro genitore (art. 317 c.c.), senza necessità di consenso scritto, che dovrà però essere informato preventivamente;
5. Modalità di visita.
5.1. Disporre, che il padre Sig. previo accordo con la Parte_2
Sig.r potrà vedere e tenere con sé il figli uando desidera, Parte_1 Per_1
impegnandosi comunque a rispettare la volontà e le esigenze del figlio;
5.2. Dare atto, che i genitori si impegnano a facilitare l'instaurazione di un rapporto costante e valido tra il figlio ed entrambe le figure genitoriali;
in particolare, la Sig.ra si impegna a garantire colloqui giornalieri/settimanali tra il figlio e Parte_1
il padre tramite strumenti telefonici e/o altri mezzi di comunicazione, nonché a garantire incontri in presenza, nel rispetto della volontà e delle esigenze del figlio;
5.3. In ogni caso, Disporre che il Sig. compatibilmente Parte_2
con le proprie esigenze lavorative e/o con quelle della Sig.r e della Parte_1
effettiva volontà dei figli, potrà vedere e tenere con sé il figlio a. A fine Per_1
settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato fino la domenica alle ore 18:00 (orario in cui il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna); b. Festività
Natalizie: ad anni alterni i giorni del 24 o del 25 dicembre;
Ad anni alterni i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio;
Ad anni alterni il giorno del 6 gennaio;
c. Festività
Pasquali: Ad anni alterni il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo dalle ore
09:00 alle ore 21:00 (orario in cui il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre); d. Vacanze estive: un periodo di venti giorni da trascorrere in Italia anche in presenza della madre, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
e.
Festività varie (compleanni, onomastici, ponti scolastici, ecc.): i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante e contemporanea presenza nell'esclusivo interesse del figlio;
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6. Mantenimento del figlio.
6.1. Disporre, che il padre , a titolo di concorso del Parte_2
mantenimento del figli verserà all'altro genitore, una somma mensile di € Per_1
300,00, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno, mediante bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese;
6.2. Disporre, che il padre contribuirà al 50% alle spese straordinarie, extra assegno, relative al figlio, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Viterbo, con la seguente distinzione: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
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universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6.3. Dare atto, che le parti si riservano di proporre una modifica dell'assegno di mantenimento in relazione alle mutate esigenze dei figli o a eventuali variazioni reddituali dei genitori nel corso degli anni;
6.4. Dare atto, che il padre, , autorizza e consente alla Parte_2
Sig.r di chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico Parte_1
spettante per il figlio;
7. Consenso per rilascio dei documenti e consenso all'espatrio.
7.1. Dare atto e autorizzare che i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi rilasciati dalle autorità italiane;
7.2. Dare atto che la Sig.ra autorizza e consente al Sig. Parte_1 [...]
di chiedere ed ottenere il rilascio dei documenti validi anche per Parte_2
l'espatrio (carta d'identità romena, passaporto) del figli salvo eccezioni da Per_1
parte delle autorità romene;
7.3. Dare atto che il Sig. autorizza e consente alla Sig.ra Parte_2
di chiedere ed ottenere il rilascio dei documenti validi anche per Parte_1
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l'espatrio (carta d'identità romena, passaporto) del figli salvo eccezioni da Per_1
parte delle autorità romene;
8. Il cognome della moglie dopo il divorzio.
8.1. Prendere atto che la sig.r manifesta la volontà di conservare Parte_1
il cognome;
Pt_1
8.2. Prendere atto che il sig acconsente affinché la sig.ra Parte_2
mantenga il cognome;
Parte_1 Pt_1
8.3. Disporre, ai sensi dell'art. 383 del Codice civile romeno e in base ai criteri di collegamento stabiliti dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con legge n. 950 del 1984, che la sig.r conservi Parte_1
il cognome;
Pt_1
9. La casa coniugale.
9.1. Disporre che la casa coniugale sita in sita in Via della Pace n. 54, 01011 Canino
(VT), venga assegnata alla madre insieme al figli Parte_1 Per_1
9.2. Disporre che l'altro coniuge se ne allontanerà entro 30 giorni della pubblicazione della sentenza, recando con sé tutti i propri beni ed effetti personali;
10. Accordi sui rapporti economici.
10.1. Dare atto, che le parti hanno raggiunto l'accordo su tutti gli altri rapporti economici fra esse intercorrenti, di conseguenza rinunciando a qualsiasi pretesa economica”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva in primo luogo che il Tribunale di Viterbo è munito di competenza a decidere sulla domanda proposta, ai sensi del Reg. UE 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
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genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori), il cui art. 3, lett. a), punti i)
e iv), attribuisce la decisione sulle questioni inerenti – fra l'altro – al divorzio alle autorità giurisdizionali degli Stati membri nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi (i ricorrenti sono residenti in [...], Viterbo) oppure, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale anche di uno di essi.
In secondo luogo, il collegio ritiene integrati tutti i presupposti per l'applicazione della legge scelta di comune accordo dai coniugi (la legge rumena nel caso di specie), previsti dall'art. 31, comma 2, della legge n. 218/1995. Infatti, sussistono: il comune accordo delle parti;
l'individuazione della legge ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010; la designazione della legge prescelta nel corso del procedimento di divorzio, entro la conclusione dell'udienza di prima comparizione. In particolare, il collegio osserva che la scelta della legge romena (nel caso di specie: le disposizioni di cui agli artt.
373 lett. a), 374, comma uno, e 383 del Codice Civile rumeno) è conforme alle prescrizioni dell'art. 5, lett. c), del Regolamento UE n. 1259/2010.
Preso atto, quindi, della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento immediato del matrimonio civile, il collegio rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni in materia di rapporti familiari stabilite nella legge invocata.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Canino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000, non appena le parti avranno provveduto a far trascrivere l'atto del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
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a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile, secondo quanto precisato in motivazione.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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