TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.8/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.8/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.F ONTANETO DANIELA parte ricorrente
, ( ), CP_1 CodiceFiscale_2
parte resistente, contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: emettersi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/01/2025, ha adito il Tribunale rappresentando di Parte_1 aver sposato in Marocco il 5 settembre 2000 e che il matrimonio è stato trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) per l'anno 2016 alla parte II serie C n.
1. All'esito della prima udienza del 17/7/2025, sono stati adottati o seguenti provvedimenti provvisori:
“Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., in via temporanea ed urgente, autorizza i coniugi a vivere separatamente;
dispone l'affido Per_ Per esclusivo di e alla madre, presso cui deve essere stabilita la collocazione;
assegna la casa familiare alla madre;
Per Per_ dispone che il padre possa vedere e due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalla fine della scuola fino a Pers Per_ Per dopo cena, salvo diverso accordo tra le parti;
dispone che contribuisca al mantenimento di e CP_1 versando la somma mensile di € 600,00 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
dispone la presa in carico di presso il SERD territorialmente CP_1 competente per le finalità di cui in motivazione;
dispone che l' trasmetta estratto contributivo relativo alla posizione CP_2 lavorativa ( ) nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in Fontaneto d'Agogna (NO), Via Molino Marco n. 4, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
dispone che l'Agenzia delle Entrate trasmetta le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ( ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
Fontaneto d'Agogna (NO), Via Molino Marco n. 4, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento”.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025, la ricorrente ha chiesto emettersi sentenza in punto status.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le spese di lite saranno valutate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo;
3) spese valutate unitamente al merito;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.8/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.F ONTANETO DANIELA parte ricorrente
, ( ), CP_1 CodiceFiscale_2
parte resistente, contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: emettersi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/01/2025, ha adito il Tribunale rappresentando di Parte_1 aver sposato in Marocco il 5 settembre 2000 e che il matrimonio è stato trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di Fontaneto d'Agogna (NO) per l'anno 2016 alla parte II serie C n.
1. All'esito della prima udienza del 17/7/2025, sono stati adottati o seguenti provvedimenti provvisori:
“Letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., in via temporanea ed urgente, autorizza i coniugi a vivere separatamente;
dispone l'affido Per_ Per esclusivo di e alla madre, presso cui deve essere stabilita la collocazione;
assegna la casa familiare alla madre;
Per Per_ dispone che il padre possa vedere e due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalla fine della scuola fino a Pers Per_ Per dopo cena, salvo diverso accordo tra le parti;
dispone che contribuisca al mantenimento di e CP_1 versando la somma mensile di € 600,00 entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
dispone la presa in carico di presso il SERD territorialmente CP_1 competente per le finalità di cui in motivazione;
dispone che l' trasmetta estratto contributivo relativo alla posizione CP_2 lavorativa ( ) nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3 in Fontaneto d'Agogna (NO), Via Molino Marco n. 4, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento;
dispone che l'Agenzia delle Entrate trasmetta le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ( ) nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
Fontaneto d'Agogna (NO), Via Molino Marco n. 4, entro il termine di giorni 90 dalla notifica del presente provvedimento”.
All'esito dell'udienza del 20/11/2025, la ricorrente ha chiesto emettersi sentenza in punto status.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Le spese di lite saranno valutate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo;
3) spese valutate unitamente al merito;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO