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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 494/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice relatore dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 494/2025 V.G. promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BIANCHINI CECILIA, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Mestre-Venezia, viale
Ancona n. 17;
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. BOSCOLO Parte_2 C.F._2
MENEGUOLO ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Chioggia (VE),
Calle Carrara n. 154;
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 30.01.2025 i ricorrenti adivano il Tribunale di Venezia chiedendo fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.09.1986 a
MO EN (TV) ed esponevano che dall'unione era nata la FI in data 10.09.1993; che Per_1 con decreto n. cronol. 8297/2021 del 04.06.2021 il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che dal giorno della pronuncia della separazione la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non era stata ricostituita;
che avevano raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
Le parti ricorrenti, quindi, rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“chiedono che venga pronunciata con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato A MO
ET (Treviso) in data 29.09.1986, come risulta dal registro degli Atti di matrimonio del Comune di MO ET
(Treviso) – atto registrato al n. 91 Parte II, Serie “A”, 1986, alle seguenti condizioni:
1. I sig.ri E continueranno a vivere separati, nel reciproco Parte_2 Parte_1 rispetto.
2. I coniugi si impegnano quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei relativi obblighi:
a) quanto al sig. si impegna a cedere e trasferire, a mezzo atto notarile con Notaio prescelto dalle Parte_1 parti, alla sig.ra riconoscendo l'apporto economico della stessa nell'acquisto degli immobili, la sua quota di Parte_2 proprietà ossia un ½ ( mezzo) della casa coniugale, sita in Venezia Mestre, via Circonvallazione n. 27, - appartamento posto al piano terzo, con le relative pertinenze, sito all'interno del San Patrizio, nello stato di fatto e di diritto in cui si CP_1 trova ben noto alle parti, con ogni annesso, connesso, pertinenza ed accessorio, servitù attiva e passiva inerente, come fino ad ora praticati, così identificato al catasto fabbricati del comune di Venezia, in ditta alla parte cedente per la quota di spettanza:
- foglio n. 134, particella 672, sub. 15, piano 3, zona cens. 9, cat. A/2, cl. 5, vani 6,5, rendita catastale euro 1.167,55;
- foglio n. 134, particella 672, sub. 60, piano T, zona cens. 9, cat. C/6, cl. 5, mq.13, rendita catastale euro 84.60;
b) quanto alla sig.ra si impegna ad acquistare la quota di proprietà pari ad un (1/2) mezzo del sig. ed a Parte_2 Pt_1 corrispondere al sig. a fronte della cessione della propria quota della casa coniugale e relative Parte_1 pertinenze, la somma di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) a mezzo assegno circolare all'ordine del sig. Pt_1
In conseguenza della cessione suindicata, che avverrà a mezzo atto notarile, la sig.ra diverrà piena ed esclusiva Parte_2 proprietaria degli immobili innanzi descritti siti in via Circonvallazione n.27- Venezia Mestre.
- L'atto traslativo di detta quota immobiliare, rientra quindi negli accordi di divorzio, finalizzati alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici fra i coniugi.
- Gli arredi, corredi ed ogni altro bene contenuti all'interno della casa familiare permarranno nella proprietà esclusiva della sig.ra ad eccezione dello stereo (mobile stereo) marchio Brionvega che il sig. s' impegna ad asportare, con Parte_2 Pt_1 modalità da concordare tra le parti. pagina 2 di 5 Certificazione energetica:
Ai sensi dell'art. 6/2-ter del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, la sig.ra dà atto di aver ricevuto dal sig. le Pt_2 Pt_1 informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile, APE codice n.135689/2024 a valere quale parte integrante e sostanziale ed allegata al ricorso cfr. doc.14.
I ricorrenti chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di cui al trasferimento di cui alla cessione e trasferimento tra coniugi suindicata, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale
n. 154/1999.
Le parti vengono, altresì, informate e danno atto di essere a conoscenza che, il trasferimento avverrà a mezzo atto notarile;
le dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà sono da intendersi quale condizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le relative agevolazioni di legge e spese notarili saranno suddivise al 50 %.
A fronte della predetta assegnazione e cessione di quota nessuna pretesa potrà essere avanzata tra le parti per spese, oneri e costi anche condominiali, per spese sia ordinarie che straordinarie, tanto passati quanto presenti e futuri relativi a detto immobile, che permarranno ad esclusivo carico della sig.ra la quale provvederà a sopportarne i relativi esborsi. Parte_2
3. L'impegno di cui al punto 2 è condizionato all'effettiva vendita da parte della sig.ra della sua quota di comproprietà Pt_2 dell'immobile, di proprietà esclusiva della stessa, sito in Via Miranese n. 40.
4. La cessione di quota della casa coniugale dovrà perfezionarsi con atto notarile avanti il Notaio designato dalle parti, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dal deposito del ricorso, anche nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta sentenza di divorzio passata in giudicato. Qualora, decorsi i dodici mesi dal deposito del ricorso non sia stata pronunciata sentenza o non sia ancora passata in giudicato, l'atto verrà quindi perfezionato presso il Notaio prescelto non appena la sentenza sarà passata in giudicato.
5. Nell'ipotesi in cui la casa di via Miranese venga venduta prima dei dodici mesi di cui al punto 4 e sia intervenuta sentenza di divorzio passata in giudicato, la sig.ra si impegna a procedere all'acquisto entro tre mesi dal verificarsi dell'ultima Pt_2 delle condizioni (ovvero vendita della casa di via Miranese e passaggio in giudicato della sentenza).
6. Nel caso in cui allo scadere del termine non si realizzino le condizioni di cui ai suindicati pnti 3. e 4. e quindi la sig.ra non possa acquistare la quota della casa familiare suindicata, le parti si impegnano fin d'ora a porre in vendita a terzi Pt_2
l'immobile adibito a casa coniugale sito in Mestre, via Circonvallazione n. 27, conferendo l'incarico all'agenzia Nord- Est
S.n.c. sita in via Fapanni, 42- Mestre (VE), ed all'agenzia Palazzo snc di Parte_3 Controparte_2
il prezzo verrà determinato concordemente dalle parti in base al valore di mercato ovvero in caso di mancato accordo
[...] sulla base della stima resa dal tecnico individuato sempre di comune accordo tra le parti.
7. Nella ipotesi sopradescritta al punto 6. la sig.ra si impegna a far visitare l'immobile alle persone interessate Parte_2 all'acquisto proposte dall'Agenzia e/o dal Signor previo congruo preavviso. Pt_1
8. Le parti suddivideranno il ricavato della vendita stessa nella misura del 50 % ciascuno.
pagina 3 di 5 9. Nella ipotesi di vendita a terzi della casa coniugale di cui al punto 6. la sig.ra potrà rimanere nella casa sino alla Pt_2 vendita dell'immobile medesimo, con impegno da parte della stessa di lasciare la casa coniugale e relative pertinenze libera da persone e cose entro e non oltre la data del rogito.
10. Nell' ipotesi di vendita a terzi la sig.ra si impegna a sostenere le spese di cancellazione del diritto di assegnazione Pt_2
e/o diritto di abitazione a sua cura e spese entro e non oltre la data del rogito.
Provenienza:
l'immobile sito in via Circonvallazione n. 27- Mestre (VE) è pervenuto alla sig.ra ed al sig. Parte_2 [...] in forza dell'atto depositato cfr doc.15: Parte_1 atto di compravendita del 16.12.2015 N. 20590 di Rep. 4249 racc. del Notaio Dott. di Mestre, Persona_2 registrato a Venezia 2, il 29.12.2015 al N 14796 serie 1T.
Esenzione di responsabilità: le parti espressamente esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
( assegno mantenimento )
11. Il sig. si impegna a versare entro il giorno cinque di ogni mese alla sig.ra a titolo di mantenimento del Pt_1 Parte_2 coniuge assegno mensile di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) oltre rivalutazione ISTAT su base annua;
12. il sig. si impegna a mantenere la copertura a favore della sig.ra con Parte_1 CP_3 Parte_2 onere per quest'ultima di corrisponderne la spesa. Qualora la sig.ra intenda rinunciare alla copertura provvederà a dare Pt_2 comunicazione al sig. a mezzo email;
Parte_1
13. viene revocato a far data dal deposito del ricorso l'assegno di mantenimento ordinario mensile, stabilito in sede di separazione, a favore della FI , essendo la stessa maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
14. Le parti, fatta salva la puntuale esecuzione di tutti gli accordi raggiunti, riconoscono con quanto sopra previsto di aver regolamentato e soddisfatto ogni reciproca pretesa, diritto e avere in relazione ai rapporti tra gli stessi intercorsi, sicché nulla hanno più a che pretendere reciprocamente.
(spese del giudizio)
Spese della presente procedura integralmente compensate.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti del 10.04.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso. La causa è veniva quindi riservata in decisione al Collegio con decreto del 22.04.2025.
Il Pubblico ministero interveniva in giudizio con nota depositata il 08.05.2025.
****
Il ricorso congiunto è meritevole di accoglimento. pagina 4 di 5 Tenuto conto infatti della volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, e considerato che risulta dimostrato che gli stessi alla data del deposito del ricorso introduttivo erano legalmente separati, e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale erano ampiamente decorsi i termini di legge, non essendo mai ripresa la convivenza, osserva il
Collegio che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Devono inoltre essere recepiti gli accordi raggiunti dalle parti poiché conformi alla legge.
Le spese processuali vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. V.G. 494/2025, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 [...]
in data 29.09.1986 a MO ET (TV), trascritto nei registri dello Stato Parte_1
Civile del Comune di MO ET, al n. 92, parte II, Serie A, anno 1986;
- ratifica gli accordi raggiunti dalle parti come indicati nella parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso il 13.05.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott. Alessandro Cabianca
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