Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7506
CASS
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omesso interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Il Collegio ritiene che, sebbene l'ordinanza genetica sia affetta da nullità per omesso interrogatorio preventivo, la nullità non sia deducibile in quanto l'indagato, avvalendosi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia postumo, non ha dimostrato un interesse concreto e attuale all'osservanza della disposizione violata.

  • Accolto
    Qualificazione del fatto come estorsione aggravata

    La Corte rileva che il Tribunale della cautela ha esercitato un potere qualificatorio non consentito, ritenendo sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto di estorsione aggravata dalla presenza di più persone riunite, laddove detta circostanza non era stata contestata dal Pubblico Ministero né formalmente né in fatto.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione rafforzata sulla gravità indiziaria

    La Corte ritiene questa doglianza priva della necessaria specificità.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari

    La Corte ritiene questa doglianza priva della necessaria specificità.

  • Rigettato
    Mancanza di proporzionalità della misura cautelare

    La Corte ritiene questa doglianza priva della necessaria specificità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7506
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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