Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2010, n. 28141
CASS
Sentenza 15 giugno 2010

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Massime1

I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione restano esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia.

Commentari2

  • 1Art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1) (2)
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
    https://www.filodiritto.com/

    1. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (1); 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. 2. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (2), ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2010, n. 28141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28141
Data del deposito : 15 giugno 2010

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