Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2023, n. 33455
CASS
Sentenza 20 aprile 2023

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Nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo.(Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera e immotivata richiesta di rigetto dell'appello, di tal che la circostanza dell'omessa comunicazione alla difesa non aveva prodotto alcuno specifico e concreto pregiudizio per il ricorrente).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2023, n. 33455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33455
Data del deposito : 20 aprile 2023

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