Sentenza 20 aprile 2023
Massime • 1
Nel giudizio cartolare di appello, celebrato nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dalla difesa nei limiti previsti all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo.(Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera e immotivata richiesta di rigetto dell'appello, di tal che la circostanza dell'omessa comunicazione alla difesa non aveva prodotto alcuno specifico e concreto pregiudizio per il ricorrente).
Commentari • 2
- 1. Traduzione di ogni provvedimento de libertate per alloglotta (Cass. 31617/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 settembre 2024
Per indagato alloglotta va tradotta anche ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale. Corte di cassazione Sez. VI penale (data ud. 21/05/2024) 01/08/2024, n. 31617 Composta da Dott. VILLONI Orlando - Presidente Dott. VIGNA Maria Sabina - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A. nato il (Omissis) in Nigeria avverso la ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale …
Leggi di più… - 2. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2023, n. 33455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33455 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
il principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164 - 01 ed anche dalla Seconda sezione (Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01). 1.2. In relazione a siffatto tipo di nullità, peraltro, è già stato tradizionalmente chiarito, pur se naturalmente in relazione a fattispecie concrete diverse, che l'imputato non può limitarsi a dolersene, dovendo indicare un suo concreto, attuale e verificabile interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione 3 di un pregiudizio del tutto astratto (a partire da Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 - 01). Detto interesse alla deduzione della predetta patologia può, pertanto, ritenersi sussistente soltanto se ed in quanto la parte abbia allegato di aver subito un danno illegittimo, e le sia direttamente derivato dall'atto nullo uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio (Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01), potendo assumere rilievo, all'uopo, anche la mera possibilità che il provvedimento viziato produca la lesione di un diritto o di un interesse giuridico della parte che ne deduce il vizio (Sez. 3, n. 8324 del 22/06/1994, Panicocolo, Rv. 198695 - 01). 1.3. Con specifico riferimento alla questione in esame, questa Corte ha già ritenuto di dovere attribuire rilievo, ai fini della declaratoria della dedotta nullità a regime intermedio, non alla mera circostanza dell'omessa comunicazione in via telematica delle conclusioni scritte del procuratore generale, bensì al fatto che, per effetto di essa, la difesa dell'imputato non sia "stata messa in condizione di interloquire cognita causa sulle argomentazioni della requisitoria del procuratore generale venendo così 'costretta' a formulare le proprie conclusioni 'al buio' " (cfr. Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., in motivazione, e plurimi precedenti ivi citati). 1.4 Nel caso in esame, le conclusioni de quibus contenevano, come rilevato dalla Corte di appello e non contestato documentatamente dalla difesa, una "mera ed immotivata richiesta di rigetto" dell'appello, di tal che non averne ricevuto comunicazione non ha prodotto alcuno "specifico, concreto ed attuale pregiudizio" per il ricorrente, poiché l'atto non comunicatogli non conteneva alcuna specifica deduzione suscettibile di arrecargli processualmente nocumento, ed alla quale egli dovesse conseguentemente essere messo in condizione di controargomentare. 1.5. Ciò comporta, in conclusione, che la deduzione della dedotta nullità a regime intermedio, in difetto di un specifico, concreto ed attuale pregiudizio, non può ritenersi consentita: trattandosi di questione nuova, ciò comporta la mera infondatezza del motivo. 1.5.1. La conclusione che precede esonera dal valutare la tempestività, o meno, della deduzione della predetta patologia. 2. Il secondo motivo è, ad un tempo, privo della specificità necessaria e manifestamente infondato. Il ricorrente reitera doglianze già costituenti motivo di gravame e già compiutamente esaminate e disattese dalla Corte di appello che, richiamando i rilievi del Tribunale, come è fisiologico in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, ha valorizzato l'accertata disponibilità da parte dell'imputato della carta de qua, di accertata provenienza furtiva, che recava dati 4 identificativi sicuramente atti a consentirne anche ad un quivis de populo la riconducibilità al legittimo proprietario, ed il suo reiterati indebito utilizzo per il compimento di 15 transazioni commerciali nel periodo tra il 26 dicembre 2019 e il 16 gennaio 2020 (segnatamente, tre volte il 26 dicembre 2019, una volta il 27 dicembre 2019, otto volte il 15 gennaio 2020 e tre volte il 16 gennaio 2020; capo B dell'imputazione), in assenza di qualsivoglia tipo di giustificazioni in ordine al dante causa ed alla data nella quale l'imputato ne aveva acquisito disponibilità. 3. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/04/2023.