Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2019, n. 15999
CASS
Sentenza 18 dicembre 2019

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Massime1

In tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta validamente contestata l'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. mediante l'originaria indicazione, nel capo di imputazione, del danno di rilevante gravità rappresentato dall'importo complessivo delle cambiali consegnate dall'imputato alla persona offesa in cambio del ritiro di un'istanza di fallimento, in seguito disconosciute e non onorate alla scadenza).

Commentari5

  • 1Contestazione in diritto di aggravante non serve, basta contestazione in fatto basta (Cass. 6842/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2026

    L'aggravante dell'uso dell'arma può ritenersi legittimamente contestata anche senza l'esplicita menzione autonoma dell'art. 339 c.p., quando nel capo d'imputazione siano descritti i fatti materiali (l'essere armato mentre minaccia) e sia richiamato l'art. 612, co. 2, c.p.; trattandosi di circostanza priva di componenti valutative, la descrizione della materialità è idonea a garantire il diritto di difesa (Sez. U, “Sorge”, criteri). Integra la minaccia aggravata ex art. 612, co. 2, c.p. la condotta minacciosa posta in essere con un'arma anche impropria (es. bastone; coltello), sicché il reato è procedibile d'ufficio quando ricorre una delle modalità di cui all'art. 339 c.p., richiamato …

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    La massima In tema di lesioni personali volontarie, deve ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando l' art. 585, comma 1, c.p. , rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta (Cassazione penale , sez. V , 28/04/2022 , n. 22120). Fonte: Ced Cassazione Penale 2022 Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. V , 28/04/2022 , n. 22120 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte …

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023

    La massima In tema di lesioni personali volontarie, l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicché, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (Cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2019, n. 15999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15999
Data del deposito : 18 dicembre 2019

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