Sentenza 18 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta validamente contestata l'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. mediante l'originaria indicazione, nel capo di imputazione, del danno di rilevante gravità rappresentato dall'importo complessivo delle cambiali consegnate dall'imputato alla persona offesa in cambio del ritiro di un'istanza di fallimento, in seguito disconosciute e non onorate alla scadenza).
Commentari • 5
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L'aggravante dell'uso dell'arma può ritenersi legittimamente contestata anche senza l'esplicita menzione autonoma dell'art. 339 c.p., quando nel capo d'imputazione siano descritti i fatti materiali (l'essere armato mentre minaccia) e sia richiamato l'art. 612, co. 2, c.p.; trattandosi di circostanza priva di componenti valutative, la descrizione della materialità è idonea a garantire il diritto di difesa (Sez. U, “Sorge”, criteri). Integra la minaccia aggravata ex art. 612, co. 2, c.p. la condotta minacciosa posta in essere con un'arma anche impropria (es. bastone; coltello), sicché il reato è procedibile d'ufficio quando ricorre una delle modalità di cui all'art. 339 c.p., richiamato …
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La massima In tema di lesioni personali volontarie, deve ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando l' art. 585, comma 1, c.p. , rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta (Cassazione penale , sez. V , 28/04/2022 , n. 22120). Fonte: Ced Cassazione Penale 2022 Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. V , 28/04/2022 , n. 22120 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte …
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La massima In tema di lesioni personali volontarie, l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicché, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2019, n. 15999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15999 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2019 |
Testo completo
15999-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Corr posta da: GIOVANNA VERGA - Presidente - Sent. n. sez. 3283/2019 UP 18/12/2019 SERGIO DI PAOLA - R.G.N. 41589/2019 SERGIO BELTRANI Relatore- IGNAZIO PARDO SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 24/05/2019 dalla CORTE di APPELLO di BRESCIA. Vist gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
ucita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
ucito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, che na concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. f RITENUTO IN FATTO AN NO ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, due ricorsi a firma di difensori diversi contro la sentenza indicata in epigrafe (integralmente confermativa della sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo in data 24/2/2014, aveva dichiarato 'imputato colpevole di truffa aggravata e simulazione di reato in continuazione, con la reciciva reiterata infraquinquennale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la carte presente ha concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Incorsi, proposti per motivi in parte infondati, in parte privi della necessaria specificità, vanro, nel complesso, rigettati.
1. Con ricorsi a firma degli avvocati ROSSINI (primi tre motivi) e CASSERA (ultimi due motivi) 'imputato lamenta nel complesso: violazione dell'art. 367 c.p. e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (la firma apposta a nome dell'imputati sugli effetti cambla menzionati dalla contestazione sarebbe attribuibile ad un terzo, il che legittimava 'imputato a disconoscerla); - viclazione dell'art. 110 c.p. e manifesta illogicità della motivazione quanto al ritenuto concorso nel reato di truffa;
volazione dell'art. 61, comma 1, n. 7 c.p., e manifesta illogicità della motivazione (perché il sacrificio economico de quo, asseritamente consistente nel ritiro di una istanza di fallimento, non sarebbe quantificabile); violazione degli artt. 129 e 517 c.p.p. per difetto della condizione di procedibilità quanto a reato di truffa di cui al capo A); tardività e strumentalità della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p.; omessa motivazione sul punto (a p.o. BRACCIALARGHE ANDREA all'udienza 9.10.2013 avrebbe negato di avere sporto querela, essendosi limitato unicamente a trasmettere una propria memoria ai CC operanti: ciò avrebbe imposto il rilievo immediato del difetto di querela ex art. 129 c.p.p.; solo all'udienza successiva il PM avrebbe contestato la predetta circostanza aggravante che rendeva reato procedibile d'ufficio, tra l'altro valorizzando un dato non emerso in dibattimento, ma preesistente); violazione dell'art. 99 c.p. ed omessa motivazione (non ricorrevano, a parere del corrente, le condizioni per l'applicazione del recidiva qualificata contestata, e non sono state indicate le ragioni della sua mancata esclusione).
2. Per quanto riguarda la doglianza inerente alla procedibilità in ordine al reato di truffa di cui al capo A), il motivo è infondato.
2.1. La presunta contestazione suppletiva operata dal P.M. tale non è nella sostanza, essendosi concretizzata nell'aggiungere all'imputazione de qua il riferimento all'art. 61, comma 1, n. 7 c.p., lasciando immutato nei suoi connotati naturalistici il fatto contestato, dal quale appariva evidente la già operata contestazione della circostanza aggravante in questione pur attraverso la mera indicazione dell'entità dell'ingiusto profitto che l'imputato si era procurato.
2.2. Questa Corte (Sez. U, sentenza n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436) ha recentemente ritenuto che, in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo c'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante 'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma;
in applicazione del principio, le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto Mattribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione. Pera trc, la medesima decisione, in motivazione, aveva avvertito che a conclusioni diverse nel senso dell'ammissibilità della c.d. "contestazione in fatto" - può giungersi quando la circostanza aggravante valorizzi "comportamenti descritti nella loro materialità, cvvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato".
2.3. Ciò vale, a parere del collegio nel caso di specie. D'altro canto, questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543) ha già chiarito, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, che, nel valutare 'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità; rella fattispecie esaminata, si è ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno compreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato.
2.4. Va, inoltre, evidenziato che la circostanza aggravante in oggetto risulta contestata In ferimento all'importo complessivo delle cambiali consegnate in cambio del ritiro 2 dell'istanza di fallimento de qua, delle quali veniva successivamente disconosciuta la paternità, e che, pertanto, venivano non onorate alle scadenza, non in riferimento al mero Intro della predetta istanza, come erroneamente assunto nel terzo motivo del ricorso a firma del 'avv. ROSSINI, in parte qua manifestamente infondato 3. Per quanto riguarda le affermazioni di responsabilità, le doglianze sono del tutto prive della necessaria specificità, in difetto del compiuto riferimento alla motivazione del provved mento impugnato.
3.1. La Corte di appello ha, infatti, posto a fondamento delle contestate statuizioni una serie di argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, valorizzando (f. 10 ss. della sentenza impugnata) il fatto che l'imputato era partecipe della truffa ordita ai danni della MIDEC s.p.a., desunto dall'occultamento, sulla copia delle cambiali presentata a corredo della denuncia sporta, della firma di avallo - al contrario presente nell'originale - del complice BRIGNOLI, nei cui confronto non a caso il NO non ha sporto denuncia (senza che di ciò fosse fornita valida spiegazione alternativa); ha, in particolare, spiegato che "le cambiali emesse dalla Costruzioni Nord SRL [id est dal legale rappresentante p.t. SARACING] costituiscono un segmento causale fondamentale della condotta truffaldina: la Micec Spa non avrebbe accettato cambiali emesse direttamente dalla BERGAMO SCAVI s.p.a., soggetto più volte protestato, come chiarito dallo stesso legale della società creditrice (Ud. 24.2.14 paq. 16). Dunque proprio grazie alle cambiali emesse dalla Costruzioni Nord SRL è stata portata a compimento la truffa contestata. In tale contesto, seppur LI abbia assunto un ruolo centrale, non può essere trascurato l'apporto materiale del SA, nelle vesti di "testa di legno", che emette cambiali a "comando" con intento cruffaldino. Si rileva altro elemento indiziante in proposito nella "vicinanza" professionale in essere fra LI e SA: quest'ultimo ha rivestito il ruolo di rappresentate legale in più società del gruppo LI ( come confermato dall'operante Fulvirenti, ud. 9.10.2013, pag. 50-51). Inoltre, all'epoca dei fatti, vi era uno stretto collegamento, territoriale e strumentale, fra le società Bergamo Scavi SPA e Costruzioni Nord SRL, posto che le due società avevano lo stesso indirizzo e il medesimo numero di fax (come dichiarato dal teste Bachmann, Ud. 24.2.14 pag.17)". Corretta è, infine, la qualificazione giuridica come truffa dei fatti di cui al capo A), in presenza di evidenti raggiri ed artifizi, "posto che SA, in un primo momento, ha emesso delle cambiali, su disposizione del Erignoli, nei confronti della Midec Spa, salvo poi disconoscerle, così inducendo la società 3 f creditrice in errore circa l'opportunità di accettare la transazione".
4. Anche la doglianza riguardante la mancata esclusione della recidiva è del tutto priva della necessaria specificità, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) in virtù delle quali la Corte di appello ha disatteso il corrispondente motivo di gravame, valorizzando la premessa gravità dei fatti e l'esistenza di un articolato disegno criminoso, "che manifesta una maggiore pericolosità sociale dell'imputato".
5. Il rigetto, nel suo complesso, dei ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica 18 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 MAG. 2020 DI CAS ERECANCELLERE Claudia Planelli O N н