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Sentenza 6 ottobre 2023
Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2023, n. 40804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40804 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IO SS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/06/2022 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'Avv. LUCIO ZARANTONELLO, difensore di De OR MA, il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/06/2022, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 30/10/2015 del Tribunale di Verona, confermava la condanna di MA De OR per il reato di estorsione continuata aggravata dall'abuso di prestazione d'opera e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevalenti sulla menzionata circostanza aggravante, rideterminava in due anni e tre mesi di reclusione ed C 500,00 di multa la pena irrogata al De OR. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40804 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 13/09/2023 Secondo il capo d'imputazione, il menzionato reato di estorsione continuata aggravata era stato contestato all'imputato perché, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto pari alla somma di C 1.200,00, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciava la persona offesa, presso la quale aveva lavorato come badante, di rivelare particolari intimi riservati della sua vita privata, da lui conosciuti in ragione del lavoro svolto, costringendola a versargli prima la somma di C 200,00 ed in seguito la somma di C 1.000,00. 2. Avverso l'indicata sentenza del 24/06/2022 della Corte d'appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, MA De OR, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, là dove la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto la sussistenza dell'attribuita estorsione, con particolare riferimento alla «componente della minaccia». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Venezia, trascurando anche di considerare i rilievi contenuti nel proprio atto di appello e nella memoria difensiva depositata in udienza, avrebbe ritenuto la sussistenza dell'elemento della minaccia nonostante quella asseritamente posta in essere dall'imputato, nello specifico contesto di fatto, si dovesse ritenere: priva di concreta efficacia intimidatoria (come si ricaverebbe dalla dichiarazione della stessa persona offesa secondo cui l'imputato le disse che le «voleva bene però aveva bisogno di questi soldi»); non realizzabile, in quanto avrebbe esposto lo stesso De OR «a conseguenze gravi» (segnatamente: «il coinvolgimento in un procedimento penale in ordine ai delitti di accesso abusivo alla posta elettronica del CA e di tentativo di incendio dell'auto dello stesso»); «nemmeno ben definita» (come si ricaverebbe dalla dichiarazione della stessa persona offesa secondo cui l'imputato non le aveva indicato le persone alle quali minacciava di rivelare i particolari intimi riservati della sua vita privata). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione», là dove la sentenza impugnata ha ritenuto provata la contestata estorsione «sotto il profilo oggettivo e soggettivo». Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non conterrebbe «alcun accenno [...] sulla componente soggettiva del reato» e avrebbe in particolare del tutto trascurato come l'imputato, nel richiedere alla persona offesa i 1.200,00 euro, «intendeva evidentemente esercitare un suo diritto», come sarebbe stato confermato da numerosi elementi di riscontro - che la Corte d'appello di Venezia si era limitata a considerare inverosimili e, quindi, non credibili - quali la dichiarazione della stessa persona offesa secondo cui «il De OR mi aveva 2 parlato del mancato preavviso e del denaro che gli era dovuto» e il documento, redatto dal sindacalista AR BE, sul quale erano indicati i conteggi delle proprie spettanze dipendenti dal rapporto di lavoro già intercorso con la persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva che era stato richiesta sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., e il «corrispondente difetto di motivazione [...] sulla valenza della parallela ricostruzione della vicenda prospettata dall'imputato e dalla difesa». Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Venezia abbia rigettato la propria richiesta di esaminare il sindacalista AR BE, sulla base di un «frettoloso giudizio di inverosimiglianza», nonostante la versione dell'imputato di avere chiesto alla persona offesa C 1.200,00 quale somma che gli sarebbe spettata sulla base dei conteggi che erano stati effettuati dal predetto sindacalista si dovesse ritenere «dotata della stessa logicità e verosimiglianza della tesi contrapposta» e nonostante la stessa persona offesa si fosse «lasciata scappare» che l'imputato «si era lamentato» di non avere ricevuto il denaro che gli spettava per il mancato preavviso e per il maggior lavoro svolto. Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Venezia avrebbe violato la regola di giudizio prevista dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere «omesso di valutare la parallela alternativa ricostruzione difensiva del fatto, dotata di una sua logica e di una indubitabile aderenza al compendio probatorio» - cioè la ricostruzione in base alla quale la richiesta del denaro era relativa «non a condotta ricattatoria ma ad una lecita richiesta di corresponsione di quanto dovuto all'imputato» -, opponendo al menzionato conteggio tecnico effettuato dal sindacato un mero giudizio di implausibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il terzo motivo, nella parte in cui, con esso, il ricorrente lamenta il rigetto, da parte della Corte d'appello di Venezia, della propria richiesta di esaminare il sindacalista AR BE, la quale era stata avanzata anche nell'atto di appello, chiedendo, a tale fine, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il motivo (in tale parte) è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Venezia ha giustificato il mancato accoglimento della richiesta di esame dell'BE evidenziando l'inverosimiglianza della tesi, in ordine alla quale lo stesso BE avrebbe dovuto riferire, secondo cui i 1.200,00 euro 3 che l'imputato aveva chiesto alla persona offesa sarebbero stati relativi a spettanze derivanti dal cessato rapporto di lavoro tra i due (per mancato preavviso, ferie non pagate e mancato pagamento di trasferte), argomentando detta inverosimiglianza sia con la scarsa plausibilità che, da un rapporto lavorativo durato solo un mese (dal 7 gennaio 2013 al 6 febbraio 2013), potessero essere insorte spettanze per mancato preavviso, ferie non pagate e mancato pagamento di trasferte per un importo di ben 1.200,00 euro, sia con il fatto che l'imputato, nel corso dell'udienza di convalida del suo arresto del 23 febbraio 2013, aveva prima affermato che la persona offesa lo aveva incaricato di reperire dei soggetti che incendiassero l'automobile dell'ex fidanzato TO CA e che la somma di C 1.200,00 era stata pattuita per retribuire tali soggetti e, solo successivamente, aveva fatto cenno alla questione delle spettanze retributive, ma affermando espressamente di non avere chiesto alla persona offesa tali spettanze ma di avere riferito alla stessa che la somma di C 1.200,00 era stata da lui anticipata a due soggetti albanesi che erano stati incaricati di incendiare l'auto del CA. Ad avviso del Collegio, tale motivazione della non utilità processuale del richiesto esame del sindacalista AR BE appare del tutto adeguata, sicché si sottrae palesemente alle censure del ricorrente. 2. Il primo, il secondo e il terzo motivo (nella parte in cui, con esso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e il «corrispondente difetto di motivazione [...] sulla valenza della parallela ricostruzione della vicenda prospettata dall'imputato e dalla difesa») - i quali, attenendo tutti all'affermazione di responsabilità dell'imputato, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 2.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio 4 ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). 2.2. Nel caso in esame, quest'ultima circostanza appare del tutto assente. Le conformi sentenze dei giudici di merito, muovendo dal fatto che era incontroversa la dazione della somma di C 1.200,00 da parte della persona offesa all'imputato, tra le due versioni dei fatti della persona offesa (secondo cui la predetta somma le era stata estorta dietro la minaccia di rivelare particolari intimi della sua vita privata che l'imputato aveva appreso nello svolgimento del suo lavoro di badante) e dell'imputato (secondo cui la stessa somma era stata da lui pretesa a titolo di spettanze dipendenti dal menzionato rapporto di lavoro) hanno ritenuto la credibilità di quella della persona offesa. Il Tribunale di Verona era in particolare giunto a tale conclusione in ragione delle considerazioni che: a) tutti i testimoni che erano stati esaminati avevano riferito che il De OR, ai fini di conferire con la persona offesa, aveva richiesto che gli accompagnatori di lei si allontanassero, così pretendendo un'assoluta riservatezza del colloquio con la persona offesa che non avrebbe avuto alcuna 5 ragione di essere se la richiesta di denaro fosse stata fondata su legittime pretese discendenti dal menzionato rapporto di lavoro;
b) i testimoni collaboratori della persona offesa (in particolare, il testimone IM IA) avevano altresì riferito che questa, immediatamente dopo il colloquio da lei avuto con il De OR, aveva detto loro che la pretesa minacciosamente accampata dallo stesso De OR era motivata solo da bisogno di denaro e non da altro (e, in proposito, secondo la non illogica considerazione del Tribunale di Verona: «non pare francamente plausibile che immediatamente dopo un incontro avente per oggetto la richiesta di denaro da parte dell'imputato, la [persona offesa] si sia inventata una elaborata bugia di tali dimensioni, quando, se la storia del De OR fosse vera, lei ben avrebbe potuto riferire che lui aveva chiesto denaro perché riteneva [...] che gli fosse dovuta e che lei non pensava di dovergli quel denaro. Non ci sarebbe stato niente di male»); c) lo stesso testimone IA aveva ancora riferito che, alla sua domanda sul perché pretendesse dei soldi dalla persona offesa, il De OR non fece alcun cenno a un diritto da lui vantato nei confronti della stressa («Ah io non dico niente, io non dico niente») (e, in proposito, secondo la non illogica considerazione del Tribunale di Verona: ciò «pure depone nel senso che la richiesta fosse del tutto scollegata da una qualsivoglia pretesa economica (vera o supposta) riferibile al rapporto di lavoro, in caso contrario perché non dire semplicemente che la richiesta poggiava su di un diritto del lavoratore?»); d) le ulteriori considerazioni esposte alle quintultima, quartultima e terzultima pagina della sentenza di primo grado. Tale motivazione, condivisa dalla conforme sentenza della Corte d'appello di Venezia, come si è anticipato, appare priva di manifeste contraddizioni, sicché essa si sottrae alle censure avanzate dal ricorrente, le quali si palesano in realtà come sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione della credibilità della persona offesa, il che, come si è detto al punto 2.1., non è possibile in questa sede di legittimità. Dalle ritenute credibili dichiarazioni della persona offesa emergono tutti gli elementi dell'attribuito reato di estorsione, segnatamente: a) una minaccia che - contrariamente a quanto è stato sostenuto con il primo motivo - appare idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e, perciò, a coartare la volontà della persona offesa (la quale, come è stato sottolineato dalla Corte d'appello di Venezia, ebbe infatti al riguardo a dichiarare: «mi ha fatto [il De OR] chiaramente capire che se non gli davo altri 1.200 euro avrebbe rivelato ai miei amici e ai miei genitori delle cose private, che io non volevo venissero a conoscenza degli altri»); b) la conseguente costrizione della persona offesa a corrispondere all'imputato la somma di C 1.200,00; c) l'ingiustizia del profitto - della quale il De OR era evidentemente consapevole - costituito da tale 6 somma, attesa l'accertata insussistenza di alcun diritto a pretenderla, e il corrispondente danno per la persona offesa. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/09/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'Avv. LUCIO ZARANTONELLO, difensore di De OR MA, il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/06/2022, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del 30/10/2015 del Tribunale di Verona, confermava la condanna di MA De OR per il reato di estorsione continuata aggravata dall'abuso di prestazione d'opera e, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevalenti sulla menzionata circostanza aggravante, rideterminava in due anni e tre mesi di reclusione ed C 500,00 di multa la pena irrogata al De OR. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40804 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 13/09/2023 Secondo il capo d'imputazione, il menzionato reato di estorsione continuata aggravata era stato contestato all'imputato perché, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto pari alla somma di C 1.200,00, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciava la persona offesa, presso la quale aveva lavorato come badante, di rivelare particolari intimi riservati della sua vita privata, da lui conosciuti in ragione del lavoro svolto, costringendola a versargli prima la somma di C 200,00 ed in seguito la somma di C 1.000,00. 2. Avverso l'indicata sentenza del 24/06/2022 della Corte d'appello di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, MA De OR, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, là dove la Corte d'appello di Venezia ha ritenuto la sussistenza dell'attribuita estorsione, con particolare riferimento alla «componente della minaccia». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Venezia, trascurando anche di considerare i rilievi contenuti nel proprio atto di appello e nella memoria difensiva depositata in udienza, avrebbe ritenuto la sussistenza dell'elemento della minaccia nonostante quella asseritamente posta in essere dall'imputato, nello specifico contesto di fatto, si dovesse ritenere: priva di concreta efficacia intimidatoria (come si ricaverebbe dalla dichiarazione della stessa persona offesa secondo cui l'imputato le disse che le «voleva bene però aveva bisogno di questi soldi»); non realizzabile, in quanto avrebbe esposto lo stesso De OR «a conseguenze gravi» (segnatamente: «il coinvolgimento in un procedimento penale in ordine ai delitti di accesso abusivo alla posta elettronica del CA e di tentativo di incendio dell'auto dello stesso»); «nemmeno ben definita» (come si ricaverebbe dalla dichiarazione della stessa persona offesa secondo cui l'imputato non le aveva indicato le persone alle quali minacciava di rivelare i particolari intimi riservati della sua vita privata). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione», là dove la sentenza impugnata ha ritenuto provata la contestata estorsione «sotto il profilo oggettivo e soggettivo». Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non conterrebbe «alcun accenno [...] sulla componente soggettiva del reato» e avrebbe in particolare del tutto trascurato come l'imputato, nel richiedere alla persona offesa i 1.200,00 euro, «intendeva evidentemente esercitare un suo diritto», come sarebbe stato confermato da numerosi elementi di riscontro - che la Corte d'appello di Venezia si era limitata a considerare inverosimili e, quindi, non credibili - quali la dichiarazione della stessa persona offesa secondo cui «il De OR mi aveva 2 parlato del mancato preavviso e del denaro che gli era dovuto» e il documento, redatto dal sindacalista AR BE, sul quale erano indicati i conteggi delle proprie spettanze dipendenti dal rapporto di lavoro già intercorso con la persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva che era stato richiesta sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio, e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., e il «corrispondente difetto di motivazione [...] sulla valenza della parallela ricostruzione della vicenda prospettata dall'imputato e dalla difesa». Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d'appello di Venezia abbia rigettato la propria richiesta di esaminare il sindacalista AR BE, sulla base di un «frettoloso giudizio di inverosimiglianza», nonostante la versione dell'imputato di avere chiesto alla persona offesa C 1.200,00 quale somma che gli sarebbe spettata sulla base dei conteggi che erano stati effettuati dal predetto sindacalista si dovesse ritenere «dotata della stessa logicità e verosimiglianza della tesi contrapposta» e nonostante la stessa persona offesa si fosse «lasciata scappare» che l'imputato «si era lamentato» di non avere ricevuto il denaro che gli spettava per il mancato preavviso e per il maggior lavoro svolto. Il ricorrente lamenta ancora che la Corte d'appello di Venezia avrebbe violato la regola di giudizio prevista dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere «omesso di valutare la parallela alternativa ricostruzione difensiva del fatto, dotata di una sua logica e di una indubitabile aderenza al compendio probatorio» - cioè la ricostruzione in base alla quale la richiesta del denaro era relativa «non a condotta ricattatoria ma ad una lecita richiesta di corresponsione di quanto dovuto all'imputato» -, opponendo al menzionato conteggio tecnico effettuato dal sindacato un mero giudizio di implausibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il terzo motivo, nella parte in cui, con esso, il ricorrente lamenta il rigetto, da parte della Corte d'appello di Venezia, della propria richiesta di esaminare il sindacalista AR BE, la quale era stata avanzata anche nell'atto di appello, chiedendo, a tale fine, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il motivo (in tale parte) è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Venezia ha giustificato il mancato accoglimento della richiesta di esame dell'BE evidenziando l'inverosimiglianza della tesi, in ordine alla quale lo stesso BE avrebbe dovuto riferire, secondo cui i 1.200,00 euro 3 che l'imputato aveva chiesto alla persona offesa sarebbero stati relativi a spettanze derivanti dal cessato rapporto di lavoro tra i due (per mancato preavviso, ferie non pagate e mancato pagamento di trasferte), argomentando detta inverosimiglianza sia con la scarsa plausibilità che, da un rapporto lavorativo durato solo un mese (dal 7 gennaio 2013 al 6 febbraio 2013), potessero essere insorte spettanze per mancato preavviso, ferie non pagate e mancato pagamento di trasferte per un importo di ben 1.200,00 euro, sia con il fatto che l'imputato, nel corso dell'udienza di convalida del suo arresto del 23 febbraio 2013, aveva prima affermato che la persona offesa lo aveva incaricato di reperire dei soggetti che incendiassero l'automobile dell'ex fidanzato TO CA e che la somma di C 1.200,00 era stata pattuita per retribuire tali soggetti e, solo successivamente, aveva fatto cenno alla questione delle spettanze retributive, ma affermando espressamente di non avere chiesto alla persona offesa tali spettanze ma di avere riferito alla stessa che la somma di C 1.200,00 era stata da lui anticipata a due soggetti albanesi che erano stati incaricati di incendiare l'auto del CA. Ad avviso del Collegio, tale motivazione della non utilità processuale del richiesto esame del sindacalista AR BE appare del tutto adeguata, sicché si sottrae palesemente alle censure del ricorrente. 2. Il primo, il secondo e il terzo motivo (nella parte in cui, con esso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e il «corrispondente difetto di motivazione [...] sulla valenza della parallela ricostruzione della vicenda prospettata dall'imputato e dalla difesa») - i quali, attenendo tutti all'affermazione di responsabilità dell'imputato, possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 2.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio 4 ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). 2.2. Nel caso in esame, quest'ultima circostanza appare del tutto assente. Le conformi sentenze dei giudici di merito, muovendo dal fatto che era incontroversa la dazione della somma di C 1.200,00 da parte della persona offesa all'imputato, tra le due versioni dei fatti della persona offesa (secondo cui la predetta somma le era stata estorta dietro la minaccia di rivelare particolari intimi della sua vita privata che l'imputato aveva appreso nello svolgimento del suo lavoro di badante) e dell'imputato (secondo cui la stessa somma era stata da lui pretesa a titolo di spettanze dipendenti dal menzionato rapporto di lavoro) hanno ritenuto la credibilità di quella della persona offesa. Il Tribunale di Verona era in particolare giunto a tale conclusione in ragione delle considerazioni che: a) tutti i testimoni che erano stati esaminati avevano riferito che il De OR, ai fini di conferire con la persona offesa, aveva richiesto che gli accompagnatori di lei si allontanassero, così pretendendo un'assoluta riservatezza del colloquio con la persona offesa che non avrebbe avuto alcuna 5 ragione di essere se la richiesta di denaro fosse stata fondata su legittime pretese discendenti dal menzionato rapporto di lavoro;
b) i testimoni collaboratori della persona offesa (in particolare, il testimone IM IA) avevano altresì riferito che questa, immediatamente dopo il colloquio da lei avuto con il De OR, aveva detto loro che la pretesa minacciosamente accampata dallo stesso De OR era motivata solo da bisogno di denaro e non da altro (e, in proposito, secondo la non illogica considerazione del Tribunale di Verona: «non pare francamente plausibile che immediatamente dopo un incontro avente per oggetto la richiesta di denaro da parte dell'imputato, la [persona offesa] si sia inventata una elaborata bugia di tali dimensioni, quando, se la storia del De OR fosse vera, lei ben avrebbe potuto riferire che lui aveva chiesto denaro perché riteneva [...] che gli fosse dovuta e che lei non pensava di dovergli quel denaro. Non ci sarebbe stato niente di male»); c) lo stesso testimone IA aveva ancora riferito che, alla sua domanda sul perché pretendesse dei soldi dalla persona offesa, il De OR non fece alcun cenno a un diritto da lui vantato nei confronti della stressa («Ah io non dico niente, io non dico niente») (e, in proposito, secondo la non illogica considerazione del Tribunale di Verona: ciò «pure depone nel senso che la richiesta fosse del tutto scollegata da una qualsivoglia pretesa economica (vera o supposta) riferibile al rapporto di lavoro, in caso contrario perché non dire semplicemente che la richiesta poggiava su di un diritto del lavoratore?»); d) le ulteriori considerazioni esposte alle quintultima, quartultima e terzultima pagina della sentenza di primo grado. Tale motivazione, condivisa dalla conforme sentenza della Corte d'appello di Venezia, come si è anticipato, appare priva di manifeste contraddizioni, sicché essa si sottrae alle censure avanzate dal ricorrente, le quali si palesano in realtà come sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione della credibilità della persona offesa, il che, come si è detto al punto 2.1., non è possibile in questa sede di legittimità. Dalle ritenute credibili dichiarazioni della persona offesa emergono tutti gli elementi dell'attribuito reato di estorsione, segnatamente: a) una minaccia che - contrariamente a quanto è stato sostenuto con il primo motivo - appare idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e, perciò, a coartare la volontà della persona offesa (la quale, come è stato sottolineato dalla Corte d'appello di Venezia, ebbe infatti al riguardo a dichiarare: «mi ha fatto [il De OR] chiaramente capire che se non gli davo altri 1.200 euro avrebbe rivelato ai miei amici e ai miei genitori delle cose private, che io non volevo venissero a conoscenza degli altri»); b) la conseguente costrizione della persona offesa a corrispondere all'imputato la somma di C 1.200,00; c) l'ingiustizia del profitto - della quale il De OR era evidentemente consapevole - costituito da tale 6 somma, attesa l'accertata insussistenza di alcun diritto a pretenderla, e il corrispondente danno per la persona offesa. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/09/2023.