CA
Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/07/2024, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Roberta Ciotti Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 356 R.G. del 2017, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 372/2017 pubblicata il 3 aprile 2017 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, vertente tra tra
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Gianluca Mercorella come da procura in atti
appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t. ing. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv.to come da mandato in atti
[...] CP_2
appellata
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1 Con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2007 l'avvocato
[...]
citava in giudizio l'odierna società appellata per sentirla Parte_1
condannare al pagamento della somma di euro 16.674,73 a saldo dei compensi dovuti in relazione all'assistenza professionale prestata dalla stipula di un contratto preliminare di permuta di un'area edificatoria nel 1995 sino alla conclusione del contratto definitivo nel 2003. A tale scopo deduceva che nell'anno 1995 aveva assistito per la stipula del predetto contratto Persona_1
preliminare di permuta con i fratelli e che a questi ultimi subentrava Parte_2 successivamente la società e che, con specifico riguardo al compenso CP_1
relativo all'attività professionale svolta, le parti si accordavano di versargli la somma di 50 milioni di vecchie lire ciascuna. Tuttavia, mentre Persona_1 saldava il proprio debito, la società appellata si limitava a versare la somma di euro 9.664,57.
Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e proponendo domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione della somma di euro 7.164,57 asseritamente corrisposta in relazione ad una procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non andata a buon fine.
Il giudizio di primo grado, istruito con prove orali e documentali si concludeva con il rigetto della domanda attorea, il rigetto della domanda riconvenzionale e della domanda di risarcimento danni per lite temeraria con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso questa pronuncia ha proposto appello l'avvocato
[...]
chiedendone la riforma. Parte_1
In particolare, l'appellante censura il nucleo della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato un accollo relativo al pagamento del compenso maturato in suo favore da parte della società appellata, subentrata ai fratelli nella contrattazione. Parte_2
Piuttosto, secondo la prospettazione dell'appellante, l'accordo in tal senso troverebbe fondamento nel contratto preliminare di permuta del 17 giugno 2000 nella parte in cui la società appellata dichiarava di volersi sostituire nella posizione assunta dall'impresa edile nella scrittura del 14 settembre 1995.
Invocava a sostegno di tale tesi anche le risultanze delle prove testimoniali. In 2 particolare, le dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Testimone_2
e . Tes_3
Si è costituita la società appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
Il giudizio d'appello, istruito documentalmente, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 19 marzo 2024 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
L'appello è infondato.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Invero, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata,
l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che gli appellanti aspirano a veder riformati. Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Le ragioni di gravame si incentrano sulla mancata valorizzazione del compendio probatorio da cui il primo giudice non avrebbe tratto la prova dell'accollo dell'obbligazione rimasta inadempiuta in capo all'odierna società appellata. 3 Difatti, sotto tale profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto la mancanza di riscontri istruttori quanto al conferimento dell'incarico, all'attività espletata in esecuzione del medesimo nonché in ordine all'eventuale accollo non avendo l'appellante neanche allegato in che cosa sarebbe consistita l'attività professionale di “assistenza” prestata ed idonea a giustificare la pretesa creditoria avanzata.
Le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure vanno confermate.
Il riscontro documentale valorizzato dall'appellante allo scopo di ritenere provato l'accollo dell'obbligazione in favore del professionista da parte della società appellata, subentrata nella contrattazione ai fratelli non è Parte_2
decisivo in tal senso.
In particolare, l'appellante valorizza, come detto, il tenore del contratto preliminare di permuta stipulato il 17 giugno 2000 nella parte in cui la società dichiarava di volersi sostituire nella posizione assunta dall'impresa Controparte_1 edile F.lli nella scrittura del 14 settembre 1995. Parte_2
Cionondimeno, nessun cenno ad eventuali obbligazioni nei confronti del e, tanto meno al subentro in esse della società appellata si rinviene Parte_1
nel predetto contratto preliminare. Né alcun impegno era stato esplicitamente assunto nei confronti del professionista nella scrittura del 1995 in esso richiamata e comunque risolta con il preliminare del 2000.
Del pari, non sono utili le dichiarazioni testimoniali pure invocate dall'appellante a conforto del proprio assunto.
Il teste si è limitato a riferire di aver ottenuto la restituzione di Parte_2
quanto versato ai professionisti, tra cui il D'Alessandro, allorquando uscirono dalla contrattazione, ma si tratta di dichiarazioni da cui non è possibile inferire un impegno dell'appellata nei confronti dell'attore.
Ancora, i testi e si limitavano a riferire di colloqui cui Tes_2 Tes_3 avevano assistito e dunque a riportare dichiarazioni de relato, peraltro neanche circostanziate in ordine alla tipologia di incarico o all'ammontare del compenso.
Come noto, la rilevanza di tali deposizioni si presenta attenuata perché indiretta e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri
4 elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità, elementi che non si rinvengono nel caso di specie.
D'altra parte i medesimi testi dichiaravano di non avere avuto diretta percezione e conoscenza dell'attività professionale svolta dall'attore in favore della società convenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 3.966,00 oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
5
6
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Roberta Ciotti Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 356 R.G. del 2017, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 372/2017 pubblicata il 3 aprile 2017 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, vertente tra tra
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Gianluca Mercorella come da procura in atti
appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t. ing. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv.to come da mandato in atti
[...] CP_2
appellata
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1 Con atto di citazione notificato in data 18 gennaio 2007 l'avvocato
[...]
citava in giudizio l'odierna società appellata per sentirla Parte_1
condannare al pagamento della somma di euro 16.674,73 a saldo dei compensi dovuti in relazione all'assistenza professionale prestata dalla stipula di un contratto preliminare di permuta di un'area edificatoria nel 1995 sino alla conclusione del contratto definitivo nel 2003. A tale scopo deduceva che nell'anno 1995 aveva assistito per la stipula del predetto contratto Persona_1
preliminare di permuta con i fratelli e che a questi ultimi subentrava Parte_2 successivamente la società e che, con specifico riguardo al compenso CP_1
relativo all'attività professionale svolta, le parti si accordavano di versargli la somma di 50 milioni di vecchie lire ciascuna. Tuttavia, mentre Persona_1 saldava il proprio debito, la società appellata si limitava a versare la somma di euro 9.664,57.
Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice e proponendo domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione della somma di euro 7.164,57 asseritamente corrisposta in relazione ad una procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non andata a buon fine.
Il giudizio di primo grado, istruito con prove orali e documentali si concludeva con il rigetto della domanda attorea, il rigetto della domanda riconvenzionale e della domanda di risarcimento danni per lite temeraria con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso questa pronuncia ha proposto appello l'avvocato
[...]
chiedendone la riforma. Parte_1
In particolare, l'appellante censura il nucleo della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato un accollo relativo al pagamento del compenso maturato in suo favore da parte della società appellata, subentrata ai fratelli nella contrattazione. Parte_2
Piuttosto, secondo la prospettazione dell'appellante, l'accordo in tal senso troverebbe fondamento nel contratto preliminare di permuta del 17 giugno 2000 nella parte in cui la società appellata dichiarava di volersi sostituire nella posizione assunta dall'impresa edile nella scrittura del 14 settembre 1995.
Invocava a sostegno di tale tesi anche le risultanze delle prove testimoniali. In 2 particolare, le dichiarazioni rese dai testi , Testimone_1 Testimone_2
e . Tes_3
Si è costituita la società appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
Il giudizio d'appello, istruito documentalmente, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 19 marzo 2024 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
L'appello è infondato.
Infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Invero, contrariamente a quanto opinato dalla parte appellata,
l'atto di impugnazione esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che gli appellanti aspirano a veder riformati. Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Le ragioni di gravame si incentrano sulla mancata valorizzazione del compendio probatorio da cui il primo giudice non avrebbe tratto la prova dell'accollo dell'obbligazione rimasta inadempiuta in capo all'odierna società appellata. 3 Difatti, sotto tale profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto la mancanza di riscontri istruttori quanto al conferimento dell'incarico, all'attività espletata in esecuzione del medesimo nonché in ordine all'eventuale accollo non avendo l'appellante neanche allegato in che cosa sarebbe consistita l'attività professionale di “assistenza” prestata ed idonea a giustificare la pretesa creditoria avanzata.
Le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure vanno confermate.
Il riscontro documentale valorizzato dall'appellante allo scopo di ritenere provato l'accollo dell'obbligazione in favore del professionista da parte della società appellata, subentrata nella contrattazione ai fratelli non è Parte_2
decisivo in tal senso.
In particolare, l'appellante valorizza, come detto, il tenore del contratto preliminare di permuta stipulato il 17 giugno 2000 nella parte in cui la società dichiarava di volersi sostituire nella posizione assunta dall'impresa Controparte_1 edile F.lli nella scrittura del 14 settembre 1995. Parte_2
Cionondimeno, nessun cenno ad eventuali obbligazioni nei confronti del e, tanto meno al subentro in esse della società appellata si rinviene Parte_1
nel predetto contratto preliminare. Né alcun impegno era stato esplicitamente assunto nei confronti del professionista nella scrittura del 1995 in esso richiamata e comunque risolta con il preliminare del 2000.
Del pari, non sono utili le dichiarazioni testimoniali pure invocate dall'appellante a conforto del proprio assunto.
Il teste si è limitato a riferire di aver ottenuto la restituzione di Parte_2
quanto versato ai professionisti, tra cui il D'Alessandro, allorquando uscirono dalla contrattazione, ma si tratta di dichiarazioni da cui non è possibile inferire un impegno dell'appellata nei confronti dell'attore.
Ancora, i testi e si limitavano a riferire di colloqui cui Tes_2 Tes_3 avevano assistito e dunque a riportare dichiarazioni de relato, peraltro neanche circostanziate in ordine alla tipologia di incarico o all'ammontare del compenso.
Come noto, la rilevanza di tali deposizioni si presenta attenuata perché indiretta e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri
4 elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità, elementi che non si rinvengono nel caso di specie.
D'altra parte i medesimi testi dichiaravano di non avere avuto diretta percezione e conoscenza dell'attività professionale svolta dall'attore in favore della società convenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 3.966,00 oltre spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
5
6