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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/04/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3265/2021, tra in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. EUFRASIA CANNOLICCHIO (CF: con domiciliazione digitale presso C.F._1
l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. STEFANO CURCIO (CF:
), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a d.i. n. 461/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 4.2.2021 all'esito e a definizione del procedimento monitorio allibrato al RG n. 12320/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il
[...] ha proposto opposizione al d.i. n. 461/2021, emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale in data 4.2.2021 all'esito e a definizione del procedimento monitorio allibrato al RG n. 12320/2020; tale d.i. contiene l'ingiunzione al pagamento della somma di euro 309.121,32, oltre interessi e spese.
2. L'opponente chiede la revoca del predetto d.i., osservando: A) che “delle 26 fatture vantate dall'opposto sono state inserite anche fatture relative ai servizi svolti durante l'anno 2018, che in seguito alla dichiarazione di dissesto rientrano nella competenza della Commissione (rectius: Organismo) straordinario di liquidazione”, secondo quanto previsto dall'art. 252, comma 4, TUEL;
B) che non vi è prova dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte in ragione dei contratti sottoscritti (ed in specie del contratto rep n. 553/2011 del 28.6.2011 e del contratto rep. n. 623/2015 del 6.7.2017); C) che infine la fattura non ha valore probatorio nel giudizio di opposizione a d.i., con conseguente “disconoscimento” del credito.
3. Si è costituito l'opposto che ha contraddetto a tutto l'avverso dedotto;
in particolare, in merito al motivo sub A), ha evidenziato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 790, l. n. 160/2019, per i compensi previsti per i Concessionari della riscossione (tra cui l'opponente) trova applicazione l'art. 255, comma 10, TUEL, pertanto non potendosi discutere di una “competenza” dell'OSL; in merito ai motivi sub B) e C) ha richiamato quanto affermato dallo stesso Ente locale nel documento rilasciato in data 9.3.2020.
4. Disattesa l'istanza relativa alla p.e. del d.i., il GI ha rinviato la causa per la decisione con provvedimento del 17.1.2022; tale udienza (originariamente fissata per il 6.2.2023) è stata differita al 23.12.2024, occasione nella quale – innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024 – le parti si sono riportate ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
5. Negli scritti conclusionali le parti hanno ulteriormente affinato i rispettivi asserti difensivi, ribadendo le conclusioni già rassegnate.
6. L'opposizione va rigettata per i motivi che si vanno a dire.
7. L'eccezione relativa all'intervenuta apertura del dissesto finanziario dell'Ente (e quindi alla circostanza che alcune – invero non meglio precisate – fatture sarebbero rientrate “nella competenza dell'OSL”) non merita accoglimento.
La dichiarazione (e la conseguente procedura) di dissesto, disciplinata dagli artt. 244 e ss. TUEL, ha luogo allorché “l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste”; a tal uopo viene nominato un Organismo straordinario che procede alla rilevazione della massa passiva e poi – con le modalità stabilite dalla legge – alla liquidazione dell'attivo onde dare soddisfazione ai crediti ammessi, nella misura indicata.
Per garantire (pur a fronte della matrice sostanzialmente amministrativa di questa procedura) la par condicio creditorum l'art. 248 TUEL prevede alcune penetranti limitazioni al diritto di procedere in via esecutiva (non dissimilmente da quanto accade nella disciplina dei rapporti tra procedure concorsuali e procedure esecutive individuali “ordinarie”).
E tuttavia è chiaro che: a) tali limitazioni non afferiscono alla possibilità di ottenere l'accertamento di crediti da parte dell'AG in sede di cognizione, riguardando (semmai) solo la successiva fase esecutiva;
b) l'Organismo di liquidazione ha competenza soltanto rispetto ai crediti “liquidi ed esigibili” che siano stati inclusi, con le modalità previste, nella massa passiva e pertanto, chiaramente, non ha alcuna competenza in merito a crediti che, proprio in quanto illiquidi e non esigibili, sono portati alla cognizione di un giudice. In definitiva, l'apertura di una procedura di dissesto rileva (come suggerisce anche la nomenclatura dell'organo che vi presiede) solo ai fini della “liquidazione” dei crediti ammessi e, data questa sua natura, ha rilevanza (nei termini indicati dall'art. 248 TUEL) solo sui processi esecutivi in corso, non essendo affatto preclusa, anzi essendo necessaria trattandosi di crediti che non potrebbero essere fatti valere direttamente innanzi all'OSL, in quanto privi dei requisiti della liquidità ed esigibilità, la possibilità di un accertamento di tali crediti in sede giurisdizionale.
Pertanto, non ha rilievo stabilire se la normativa richiamata dall'opposto (comunque non conferente, dato quanto appena detto) potesse applicarsi o meno ai fatti di causa, con l'ulteriore osservazione che l'art. 255, comma 10, TUEL è stato interpretato nel senso che alla gestione dei crediti ivi disciplinati provvede pur sempre l'OSL ma tenendo conto di principi diversi di quelli che governano il concorso di tutti gli altri creditori.
8. I motivi sub B) e C), in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.
9. Gli stessi sono infondati.
10. Occorre premettere che, per costante assunto giurisprudenziale, nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale
- a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
11. Inoltre, è fermo l'orientamento per cui “in caso di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte. Il debitore, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione (…)” (Cass. 14.11.2024, n. 29400; Cass. 26.6.2024, n. 17676).
12. Infine, va ricordato che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. 29.12.2024, n. 34831).
13. Tenuto conto degli anzidetti principi, deve osservarsi: A) che l'esistenza di un rapporto contrattuale (più volte “prorogato”) tra le parti è pacifica;
B) che, pur dovendosi dare continuità all'orientamento per cui è l'opposto a dover provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere: B1) l'attestato prodotto, proveniente da parte opponente, è relativo, chiaramente, al periodo 23.4.2008-23.4.2018, nonché a quello successivo, in regime di proroga, comprendendo quindi anche quello cui si riferiscono le fatture non pagate, siccome datato 9.3.2020; B2) la produzione documentale di parte opposta, conseguente alle difese di parte opponente, attesta l'avvenuto espletamento, nel periodo in considerazione, delle prestazioni contrattuali su tale parti incombenti.
14. Ne consegue che, in base ad un quadro indiziario suffragato dai requisiti della univocità, gravità e concordanza dei relativi elementi, deve ritenersi provato l'espletamento delle prestazioni dedotte in contratto da parte dell'odierno opposto, donde l'infondatezza dei motivi in scrutinio.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
16. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente espletata (con esclusione, quindi, delle attività pertinenti alla fase istruttoria, dato il carattere documentale della causa), applicata la riduzione del 40%, tenuto conto della non complessità degli accertamenti compiuti, le spese sono liquidate in complessivi euro 7.227,60.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 3265/2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 461/2021 (come meglio indicato in epigrafe) e lo dichiara esecutivo;
2. CONDANNA l'opponente ( alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore della spese quantificate in complessivi euro CP_1
7.227,60, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Aversa, l'8.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3265/2021, tra in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. EUFRASIA CANNOLICCHIO (CF: con domiciliazione digitale presso C.F._1
l'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. STEFANO CURCIO (CF:
), con domiciliazione digitale presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a d.i. n. 461/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 4.2.2021 all'esito e a definizione del procedimento monitorio allibrato al RG n. 12320/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il
[...] ha proposto opposizione al d.i. n. 461/2021, emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale in data 4.2.2021 all'esito e a definizione del procedimento monitorio allibrato al RG n. 12320/2020; tale d.i. contiene l'ingiunzione al pagamento della somma di euro 309.121,32, oltre interessi e spese.
2. L'opponente chiede la revoca del predetto d.i., osservando: A) che “delle 26 fatture vantate dall'opposto sono state inserite anche fatture relative ai servizi svolti durante l'anno 2018, che in seguito alla dichiarazione di dissesto rientrano nella competenza della Commissione (rectius: Organismo) straordinario di liquidazione”, secondo quanto previsto dall'art. 252, comma 4, TUEL;
B) che non vi è prova dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte in ragione dei contratti sottoscritti (ed in specie del contratto rep n. 553/2011 del 28.6.2011 e del contratto rep. n. 623/2015 del 6.7.2017); C) che infine la fattura non ha valore probatorio nel giudizio di opposizione a d.i., con conseguente “disconoscimento” del credito.
3. Si è costituito l'opposto che ha contraddetto a tutto l'avverso dedotto;
in particolare, in merito al motivo sub A), ha evidenziato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 790, l. n. 160/2019, per i compensi previsti per i Concessionari della riscossione (tra cui l'opponente) trova applicazione l'art. 255, comma 10, TUEL, pertanto non potendosi discutere di una “competenza” dell'OSL; in merito ai motivi sub B) e C) ha richiamato quanto affermato dallo stesso Ente locale nel documento rilasciato in data 9.3.2020.
4. Disattesa l'istanza relativa alla p.e. del d.i., il GI ha rinviato la causa per la decisione con provvedimento del 17.1.2022; tale udienza (originariamente fissata per il 6.2.2023) è stata differita al 23.12.2024, occasione nella quale – innanzi allo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024 – le parti si sono riportate ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
5. Negli scritti conclusionali le parti hanno ulteriormente affinato i rispettivi asserti difensivi, ribadendo le conclusioni già rassegnate.
6. L'opposizione va rigettata per i motivi che si vanno a dire.
7. L'eccezione relativa all'intervenuta apertura del dissesto finanziario dell'Ente (e quindi alla circostanza che alcune – invero non meglio precisate – fatture sarebbero rientrate “nella competenza dell'OSL”) non merita accoglimento.
La dichiarazione (e la conseguente procedura) di dissesto, disciplinata dagli artt. 244 e ss. TUEL, ha luogo allorché “l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste”; a tal uopo viene nominato un Organismo straordinario che procede alla rilevazione della massa passiva e poi – con le modalità stabilite dalla legge – alla liquidazione dell'attivo onde dare soddisfazione ai crediti ammessi, nella misura indicata.
Per garantire (pur a fronte della matrice sostanzialmente amministrativa di questa procedura) la par condicio creditorum l'art. 248 TUEL prevede alcune penetranti limitazioni al diritto di procedere in via esecutiva (non dissimilmente da quanto accade nella disciplina dei rapporti tra procedure concorsuali e procedure esecutive individuali “ordinarie”).
E tuttavia è chiaro che: a) tali limitazioni non afferiscono alla possibilità di ottenere l'accertamento di crediti da parte dell'AG in sede di cognizione, riguardando (semmai) solo la successiva fase esecutiva;
b) l'Organismo di liquidazione ha competenza soltanto rispetto ai crediti “liquidi ed esigibili” che siano stati inclusi, con le modalità previste, nella massa passiva e pertanto, chiaramente, non ha alcuna competenza in merito a crediti che, proprio in quanto illiquidi e non esigibili, sono portati alla cognizione di un giudice. In definitiva, l'apertura di una procedura di dissesto rileva (come suggerisce anche la nomenclatura dell'organo che vi presiede) solo ai fini della “liquidazione” dei crediti ammessi e, data questa sua natura, ha rilevanza (nei termini indicati dall'art. 248 TUEL) solo sui processi esecutivi in corso, non essendo affatto preclusa, anzi essendo necessaria trattandosi di crediti che non potrebbero essere fatti valere direttamente innanzi all'OSL, in quanto privi dei requisiti della liquidità ed esigibilità, la possibilità di un accertamento di tali crediti in sede giurisdizionale.
Pertanto, non ha rilievo stabilire se la normativa richiamata dall'opposto (comunque non conferente, dato quanto appena detto) potesse applicarsi o meno ai fatti di causa, con l'ulteriore osservazione che l'art. 255, comma 10, TUEL è stato interpretato nel senso che alla gestione dei crediti ivi disciplinati provvede pur sempre l'OSL ma tenendo conto di principi diversi di quelli che governano il concorso di tutti gli altri creditori.
8. I motivi sub B) e C), in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.
9. Gli stessi sono infondati.
10. Occorre premettere che, per costante assunto giurisprudenziale, nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale
- a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
11. Inoltre, è fermo l'orientamento per cui “in caso di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte. Il debitore, invece, ha l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligazione (…)” (Cass. 14.11.2024, n. 29400; Cass. 26.6.2024, n. 17676).
12. Infine, va ricordato che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. 29.12.2024, n. 34831).
13. Tenuto conto degli anzidetti principi, deve osservarsi: A) che l'esistenza di un rapporto contrattuale (più volte “prorogato”) tra le parti è pacifica;
B) che, pur dovendosi dare continuità all'orientamento per cui è l'opposto a dover provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere: B1) l'attestato prodotto, proveniente da parte opponente, è relativo, chiaramente, al periodo 23.4.2008-23.4.2018, nonché a quello successivo, in regime di proroga, comprendendo quindi anche quello cui si riferiscono le fatture non pagate, siccome datato 9.3.2020; B2) la produzione documentale di parte opposta, conseguente alle difese di parte opponente, attesta l'avvenuto espletamento, nel periodo in considerazione, delle prestazioni contrattuali su tale parti incombenti.
14. Ne consegue che, in base ad un quadro indiziario suffragato dai requisiti della univocità, gravità e concordanza dei relativi elementi, deve ritenersi provato l'espletamento delle prestazioni dedotte in contratto da parte dell'odierno opposto, donde l'infondatezza dei motivi in scrutinio.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
16. Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente espletata (con esclusione, quindi, delle attività pertinenti alla fase istruttoria, dato il carattere documentale della causa), applicata la riduzione del 40%, tenuto conto della non complessità degli accertamenti compiuti, le spese sono liquidate in complessivi euro 7.227,60.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 3265/2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 461/2021 (come meglio indicato in epigrafe) e lo dichiara esecutivo;
2. CONDANNA l'opponente ( alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore della spese quantificate in complessivi euro CP_1
7.227,60, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Aversa, l'8.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta